Versione
20 gennaio 1987
20 gennaio 1987
Art. 12. Contributo all'elaborazione della legislazione 1. Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonche' alle Camere e alle regioni e alle province autonome, che ne disciplinano le modalita' di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
2. Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attivita' delle Comunita' europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.
2. Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attivita' delle Comunita' europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.
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- 1. I pareri del C.N.E.L. tra Costituzione e legge attuativaDi : Giovanni Dalla Pria · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 14 gennaio 2021 · 0.93035793
TESTO INTEGRALE CON NOTE E BIBLIOGRAFIA SOMMARIO. 1) Normativa. 2) Problematica. 3) Disciplina dei pareri. 4) Orientamenti giurisprudenziali. 5) Dottrina. 6) Conclusioni. NORMATIVA. L'art. 99 della Costituzione stabilisce che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (di seguito: CNEL): “E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge” (comma 2); “(…) può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge” (comma 3). In prima attuazione del dettato costituzionale, la L. 5 gennaio 1957, n. 33, recante “Ordinamento e attribuzioni …
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