Articolo 12 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Articolo 10 bisArticolo 13
Versione
20 gennaio 1987
Art. 12. Contributo all'elaborazione della legislazione 1. Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonche' alle Camere e alle regioni e alle province autonome, che ne disciplinano le modalita' di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
2. Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attivita' delle Comunita' europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1987
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