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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/09/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 545/2024, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente nella via Perollo n. 22, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentina Licata
(pec: , in forza di procura in calce al presente atto ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio in Palermo, in Via Materassai, n. 44
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: ), nata Controparte_1 C.F._2
a UD De La NA (Cuba) il 02/01/1989, non rappresentata né difesa
Resistente contumace
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12/02/2025, parte ricorrente insisteva nel ricorso, chiedendo la pronuncia della e insistendo in tutte le conclusioni ivi formulate.
Il Pubblico Ministero ha concluso, con parere del 17/2/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2024, il ricorrente , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio civile in data 31/10/2018 a Playa - Cuba, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di CI al n.
3 - Serie: C - Parte: II - Ufficio 1 - Anno 2019, deduceva:
- che dall'unione non erano nati figli;
- che i coniugi avevano adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che questi fissavano la propria dimora coniugale, presso la abitazione di proprietà del ricorrente, in CI nella Via Perollo n. 22;
- di svolgere attività lavorativa come commerciante di prodotti ittici e percepisce uno stipendio netto medio mensile di euro 600,00;
- che da alcuni anni, a seguito di contrasti insorti, tra i coniugi non vi era più una comunione affettiva e sentimentale e che l'unione coniugale era entrata in profonda crisi, ormai irreversibile, a seguito del volontario allontanamento della resistente dalla casa coniugale;
- che tale allontanamento, cui era seguita l'interruzione di ogni tipo di contatto con l'odierno ricorrente, e dunque il comportamento dalla stessa tenuto avrebbe determinato l'addebito della separazione in capo alla resistente.
Per tali ragioni concludeva chiedendo a questo Tribunale di: “OMOLOGARE CON
SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di CI in Via Perollo
n. 22, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, già di sua proprietà, al sig. Parte_1
3. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento. Decorsi i termini di legge ex art. 3 della
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimettere la causa nel ruolo e, previa convocazione d ei coniugi avanti a sé, e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio civile, alle seguenti C O N D I Z I O N I1.
Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di CI.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di CI in Via Perollo n. 22, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di 3. Confermare che entrambi i coniugi sono Parte_1 economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.”
Pur regolarmente convenuta in giudizio, giusta notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza di prima comparizione delle parti perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'odierna resistente non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata pertanto la contumacia.
All'udienza del 12/05/2025 parte ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di non volersi riconciliare e il Giudice istruttore, tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva dando parere favorevole con atto del 17/2/2025.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
, che seppur regolarmente citata in questo procedimento non si è costituita.
[...]
Tanto premesso, nel merito, va senz'altro accolta la domanda promossa dalla parte ricorrente, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi .
Dagli atti processuali, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione (per la mancata comparizione della parte resistente), dal tenore delle allegazioni del ricorrente, nonché dal disinteresse mostrato dalla resistente nel presente giudizio, emerge che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di guida che ricorrono le condizioni di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la separazione.
In ordine all'addebito della separazione, va rammentato che quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri derivanti dal matrimonio, di cui all'articolo 151
c.c., l'altro coniuge potrà chiedere la pronuncia della separazione con addebito, allegando prove relative alla violazione dei doveri matrimoniali.
I presupposti della pronuncia con addebito sono essenzialmente due: in primo luogo, la violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, avvenuta durante la convivenza, non rilevando al contrario i comportamenti successivi alla cri si del rapporto di coniugio;
in secondo luogo, deve essere provata l'esistenza di un nesso causale che colleghi la violazione del coniuge alla crisi coniugale che ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, con riferimento alla pronuncia dell'addebito, la Corte di Cassazione ha di recente ricordato che la parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, avrà l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
l'altro coniuge, che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dovrà provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ovvero l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà. (Corte di Cassazione ord. 35296/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente, in sede di ricorso, ha dedotto che la resistente ha lasciato volontariamente la casa coniugale e poi ha interrotto ogni tipo di contatto con il coniuge, assumendo così un comportamento contrario ai propri doveri nascenti dal matrimonio.
Tuttavia, lo stesso ricorrente ha rappresentato, nell'atto introduttivo, che già prima di tale allontanamento e da alcuni anni nel rapporto di coniugio non vi è era più una comunione affettiva e sentimentale a seguito di contrasti insorti, senza specificar e, al riguardo, alcuna circostanza.
Orbene, secondo la giurisprudenza, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre, infatti, dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. Quindi, se il rapporto della coppia è già compromesso anche prima della violazione, non può pronunciarsi l'addebito.
Tutto ciò considerato, non può ritenersi assolto, da parte del ricorrente, l'onere di dimostrare il necessario nesso eziologico esistente tra la violazione del dovere di convivenza da parte della resistente, posto a fondamento della domanda di addebito, e la rottura del rapporto coniugale.
Da ciò consegue il rigetto della domanda di addebito.
Per quanto concerne l'assegnazione della casa coniugale va rammentato che in materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 155 quater c.c., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, oggi sostituito dall'art. 337 sexies, “… facendo riferimento all'«interesse dei figli» conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all'affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, ne consegue che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale”. (Cass. civ. n.
16398/2007)
Facendo applicazione al caso di specie dei principi sopra enucleati, ne discende che nessun provvedimento deve adottare il Collegio con riferimento alla chiesta assegnazione della casa coniugale, che seguirà il titolo di proprietà o di godimento esistente. Il Tribunale, inoltre, preso atto che la parte ricorrente ha insistito affinchè decorso il termine previsto dalla legge, il procedimento venisse rimesso sul ruolo al fine di dichiarare l o scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 31/10/2018 a Playa - Cuba, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di CI al n.
3 - Serie: C - Parte: II - Ufficio 1
- Anno 2019 con l'emissione di ogni ritenuto provvedimento, emette contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo che segue al presente provvedimento.
Riguardo alle spese del presente giudizio, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese, che pertanto andranno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
a) dichiara la separazione personale tra nato a [...] in Parte_1 data 13/03/1964 e , nata a CP_1 Controparte_1
UD De La NA – Cuba il 02/01/1989, che hanno contratto matrimonio, in data 31/10/2018 a Playa – Cuba, trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Agrigento all'anno 2019, numero 3, P.II, serie C, Ufficio 1, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
b) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
c) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento di procedere agli adempimenti conseguenti e alla annotazione della presente sentenza;
d) compensa tra le parti le spese di lite.
e) rimette sul ruolo il procedimento per la prosecuzione, con separata ordinanza,
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di CI, del 25/9/2025.
Il Giudice Est.
Veronica Messana Il Presidente
Antonio Tricoli
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 545/2024, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente nella via Perollo n. 22, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentina Licata
(pec: , in forza di procura in calce al presente atto ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio in Palermo (PA) in Via Materassai, n. 44
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: ), nata Controparte_1 C.F._2
a UD De La NA (Cuba) il 02/01/1989, non rappresentata né difesa
Resistente contumace
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero in sede.
Letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
vista la sentenza emessa in pari data con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
visto l'articolo 473 bis 49 c.p.c., primo comma, in ragione del quale negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale dei coniugi le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le dom ande a questa connesse e che le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione personale, all'esito del passaggio in giudicato della relativa pronuncia del collegio;
ritenuto pertanto opportuno rimettere la causa sul ruolo disponendo la prosecuzione del giudizio per la domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore, dott.ssa Veronica Messana, e fissa per la prosecuzione e la discussione l'udienza del 1/7/2026 ore 10:00.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in camera di consiglio, in CI in data 25/9/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Veronica Messana Antonio Tricoli