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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.712/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 2.10.2019 e pubblicata il 3.10.2019, e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Roberto De Paola presso il cui studio in Tursi, alla Via Roma n.248, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Antonio Lucio Donadio presso il cui studio in Lagonegro, alla Via Montello n.20, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 27.5.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 12.5.2025 e 14.5.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con decreto n.447/2013 emesso il 10.7.2013 il Tribunale di Matera su ricorso di Parte_1
ingiungeva alla , ai soci e Parte_2 Parte_2 Pt_2
ed alla il pagamento della somma di € 9.732,77, oltre interessi e spese, a titolo
[...] CP_1 Pt_1
di corrispettivo della fornitura di gasolio effettuata in favore della Controparte_2
[...
di cui le predette due società costituivano la compagine sociale, fornitura che era stata utilizzata dalla per l'esecuzione dei lavori pubblici relativi all'adeguamento di un tratto Controparte_3
dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria ed affidati all costituita tra l' CP_4 Parte_2
e la S.r.l. In particolare, il credito azionato in via monitoria era già stato oggetto di due CP_1
decreti ingiuntivi esecutivi, n.60/12 per € 4.745,77 e n.29/12 per € 4.987,00, emessi dal Giudice di Pace di Rotondella nei confronti della e dichiarati esecutivi, ma la Controparte_2
procedura espropriativa mobiliare che era seguita a carico di quest'ultima società non aveva sortito esito.
Avverso il decreto ingiuntivo n.447/2013 emesso il 10.7.2013 dal Tribunale di Matera la società
proponeva opposizione ex art.645 c.p.c. con atto di citazione notificato il 23.10.2013, CP_1 Pt_1
eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e contestando la configurabilità a suo carico di una responsabilità solidale sul rilievo che il contratto di fornitura del gasolio fosse stato stipulato tra la e la ed al rapporto obbligatorio Parte_1 Controparte_2
fosse del tutto estranea la C.&P. Pt_1
Costituitasi in giudizio con comparsa del 6.5.2014, la contestava la fondatezza Parte_1
dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Matera nonché la fondatezza delle ragioni spese dalla controparte a supporto dell'opposizione ex art.645 c.p.c.
Con sentenza n.712/2019 emessa il 2.10.2019 e pubblicata il 3.10.2019 il Tribunale di Matera accoglieva l'opposizione proposta da e revocava il decreto ingiuntivo n.447/2013, CP_1 Pt_1
condannando la al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 27.12.2019 la proponeva appello avverso la Parte_1
suindicata sentenza sostenendo che il Tribunale di Matera avesse assunto la decisione in violazione di legge e, segnatamente, in violazione degli artt. 1, 3 co.3, 176 co.7 e 37 co.5 del D.L.vo n.163 del
12.4.2006 (Codice dei Contratti Pubblici), sull'errato presupposto che l non fosse CP_4
l'aggiudicataria dell'appalto pubblico, ma solo la subappaltatrice dei lavori. Pertanto, conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la società in persona del legale CP_1 Pt_1
rappresentante p.t., affinché, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione ex art.645 c.p.c. e fosse confermato il decreto ingiuntivo n.447/2013 emesso il 10.7.2013, con conseguente condanna della società C.&P. alla restituzione della somma di € 2.266,38 Pt_1
corrisposta dalla a titolo di spese processuali riferite al giudizio di primo grado nella Parte_1
misura liquidata dal Tribunale di Matera con la sentenza impugnata;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 17.4.2020 si costituiva in giudizio la società in persona del CP_1 Pt_1
legale rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame e concludeva affinché l'appello fosse integralmente rigettato con vittoria di spese di lite ovvero, in via subordinata, affinchè la eventuale pronuncia di condanna a carico della C.&P. Pt_1
fosse contenuta in misura percentuale pari alla quota di partecipazione della stessa C.&P. CP_5
.T.I. costituita con l' , circoscrivendo
[...] Parte_2
l'obbligo dell'appellata al pagamento degli interessi nei limiti di quanto previsto dalla legge pag. 2 fallimentare, con compensazione delle spese processuali.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 6.5.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 27.5.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 12.5.2025 ed il 14.5.2025, con provvedimento emesso il 27.5.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per avervi entrambe le parti concordemente rinunciato.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello proposto dalla società è fondato e merita accoglimento. Parte_1
1.0 L'appellante ha lamentato che la decisione di accogliere l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta da C.&P. e di revocare il decreto ingiuntivo n.447/2013 sia stata assunta dal Tribunale di Pt_1
Matera in violazione di legge e, segnatamente, in violazione degli artt. 1, 3 co.3, 176 co.7 e 37 co.5 del D.L.vo n.163 del 12.4.2006 (Codice dei Contratti Pubblici), sull'errato presupposto che l CP_4
costituita tra l' e la che poi avevano dato vita alla Parte_2 CP_1 Pt_1 CP_3
[...
non fosse l'aggiudicataria dell'appalto pubblico, ma solo la subappaltatrice dei lavori.
Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata il Tribunale di Matera, nel sostenere l'inapplicabilità al caso di specie dell'art.37 co.5 del D.Lgs. n.163/2006, ha assunto che la norma in questione appresti “una forma di tutela eccezionale, prevista in maniera specifica in favore “del subappaltatore e dei fornitori” e contro i concorrenti raggruppati o consorziati aggiudicatari dell'appalto pubblico, che non può essere estesa anche ai fornitori dei subappaltatori, come nel caso in esame, dove l cui ha partecipato la società opponente, non è l'aggiudicataria CP_4
dell'appalto pubblico, ma subappaltatore di tali lavori, motivo per cui il decreto ingiuntivo qui opposto dev'essere revocato” (v. pag.5).
La motivazione della decisione del primo giudice si condensa sostanzialmente nelle riportate scarne affermazioni, senza che sia stato condotto nessun approfondimento della normativa di riferimento, approfondimento più che necessario in considerazione della particolarità e complessità della fattispecie sottoposta al vaglio del giudicante.
1.2 Per meglio comprendere i termini della questione è opportuno ricostruire, pur sinteticamente, la vicenda che fa da sfondo alla pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società Parte_1
[...]
All'esito di gara indetta dall mediante licitazione privata ai fini dell'affidamento in Controparte_6
appalto pubblico dei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dell'Autostrada Salerno- Reggio Calabria nel tratto dal Km. 363+500 (svincolo di Gioia Tauro
pag. 3 escluso) al Km. 423+300 (svincolo di Scilla escluso), l ha stipulato in data Controparte_6
16.6.2004 il contratto di affidamento dei lavori a Contraente Generale con la impresa aggiudicatrice, identificata nell costituita tra la e la CP_4 Controparte_7 [...]
La gara era stata assoggettata alla disciplina normativa di cui alla Direttiva Controparte_8
CEE n.93/37 ed alla Legge n.443/2001, cd. Legge Obiettivo.
Successivamente, la e la ai sensi Controparte_7 Controparte_8
dell'art.9 del Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.190, hanno costituito una società di progetto, denominata , la quale è subentrata nella Controparte_9
titolarità del contratto stipulato in data 16.6.2004 con l assumendo, quindi, la Controparte_6
qualifica di Contraente Generale e l'obbligazione della realizzazione della suddetta opera.
In applicazione dell'art.9 co.7 del D.L.vo n.190/2002, che consentiva al Contraente Generale di eseguire direttamente i lavori affidati ovvero di affidare a sua volta l'esecuzione, in tutto o in parte, dei lavori a soggetti terzi che avessero posseduto i requisiti di qualificazione prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, la società , valutate le Controparte_9
offerte presentate dalle imprese invitate alla gara, con contratto n.84000000177 del 2.5.2006 ha affidato all costituita con atto pubblico del 22.2.2006 tra la “ CP_4 Controparte_10
” e la “C.&P. la realizzazione delle “opere ricadenti nella tratta compresa
[...] Pt_1
dalla prog. Km. 408+681,154 alla prog. Km. 410+203,154 in carreggiata Nord e dalla prog. Km.
408+743,154 alla prog. Km. 410+160,674 in carreggiata Sud” per un importo presuntivamente determinato di € 28.075.654,92.
Con atto pubblico del 27.6.2006 la “ ” e la Controparte_10
“C.&P. , allo scopo di eseguire i lavori affidati, hanno costituito tra loro una società consortile Pt_1
a responsabilità limitata, denominata ”, Controparte_11
avente ad oggetto la disciplina e lo svolgimento delle fasi delle attività riguardanti l'esecuzione delle opere e degli interventi commessi in appalto con il contratto n.84000000177 del 2.5.2006. Dai contenuti dell'atto emerge che il capitale sociale della nuova società, pari a complessivi €
11.000,00, è stato sottoscritto dalla “ ” per € Controparte_10
10.780,00 e dalla “C.&P. per € 220,00. Pt_1
Nel corso dei lavori in discorso la “ ha Controparte_11
intrattenuto rapporti di fornitura di gasolio con la ricevendo da quest'ultima società Parte_1
negli anni 2008 e 2009 forniture di gasolio nazionale per un importo complessivo di € 9.732,77, oltre interessi.
Rimaste impagate le predette forniture, la ha dapprima agito in giudizio nei Parte_1 confronti della “ ” ottenendo due distinti Controparte_11
pag. 4 decreti ingiuntivi dal Giudice di Pace di Rotondella, entrambi dichiarati provvisoriamente esecutivi e posti a base di una procedura esecutiva mobiliare esauritasi senza successo.
Successivamente, la ha agito in giudizio nei confronti della “ Parte_1 Parte_2
”, delle socie e e della
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_2 CP_1 Pt_1
chiedendo ed ottenendo il 10.7.2013 dal Tribunale di Matera l'emissione del decreto ingiuntivo n.447/2013 per il pagamento dell'anzidetta somma complessiva di € 9.732,77, oltre interessi.
Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione ex art.645 c.p.c. la C.&P. con atto di citazione notificato il 23.10.2013, contestando la configurabilità a suo carico di una responsabilità solidale sul rilievo che il contratto di fornitura del gasolio fosse stato stipulato tra la Parte_1
e la Controparte_2
Nel resistere all'opposizione ex art.645 c.p.c. la ha invocato l'applicazione Parte_1
dell'art.37 co.5 del D.L.vo n.163 del 12.4.2006, applicazione che, come anticipato, il Tribunale di
Matera ha negato sulla base della scarna motivazione sopra riportata.
*
2.0 Orbene, l'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004-17-CE e 2004-18CE) si occupa di raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti.
In particolare, l'art. 37, comma 1, individua la differenza tra raggruppamenti temporanei di tipo verticale ed orizzontale, questi ultimi definiti come "una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria"; ed è questa la fattispecie in concreto da esaminare.
L'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006 stabilisce, poi, che "l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavoro scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario".
Contr Si fa riferimento, dunque, per le obbligazioni contratte dalle dalle società consortili costituite dalle società facenti parte dell'ATI, alla responsabilità solidale delle singole società del raggruppamento, nel primo caso ("concorrenti raggruppati"), e delle società consorziate, socie della società consortile, nel secondo caso ("consorziati"), per le obbligazioni contratte sia nei confronti della stazione appaltante, sia nei confronti "del subappaltatore" e dei fornitori.
Richiamando precedenti della giurisprudenza di merito, la C.&P. in primo grado si è Pt_1
sostanzialmente difesa sostenendo che, ove il consorzio assuma, come nel caso in esame (
[...]
, la veste societaria, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c. la responsabilità per le Controparte_2
pag. 5 obbligazioni contratte segua la disciplina tipica della forma societaria adottata e, conseguentemente, alla società consortile a responsabilità limitata si applica la regola dettata dall'art. 2462 co.1 c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Pertanto, essendo stato il contratto di fornitura del gasolio stipulato tra la e la Parte_1
ad avviso della C.&P. delle obbligazioni scaturite dal Controparte_2 Pt_1
contratto stesso dovrebbe rispondere in via esclusiva la società consortile, non anche i singoli consorziati. In tale ottica, la disposizione dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006 non troverebbe applicazione nel caso di specie.
*
3.0 Occorre, innanzitutto, richiamare le disposizioni civilistiche in tema di consorzi (artt.2602 e ss.
c.c.).
L'art. 2615, secondo comma, c.c. dispone che: "per le obbligazioni assunte dagli organi del
per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo CP_12
consortile". Quindi, la suddetta norma, per le obbligazioni assunte dal in nome proprio, CP_12
dopo avere descritto, al comma 1, la fattispecie della responsabilità esclusiva del , CP_12
contempla, al comma 2, quella solidale, che opera allorquando le obbligazioni assunte in proprio nome dal realizzino l'interesse dei singoli consorziati. In questa seconda ipotesi, delle CP_12
obbligazioni sorte in capo al rispondono sia i singoli consorziati che il fondo consortile CP_12
(cfr. Cass. 16052/2020).
Anche se sfornito di personalità giuridica, il costituisce un autonomo centro di CP_12
imputazione di rapporti giuridici che agisce come mandatario dei consorziati e, pertanto, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilità solidale tra e singolo CP_12
consorziato, prevista dall'art. 2615, secondo comma, c.c., non richiede la spendita del nome del singolo consorziato, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. I consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso (Cass. Civ. Sez. I, 16/03/2001, n. 3829).
E si è affermato che ogni organizzazione consortile con funzione esterna, come quella di procurare occasioni di lavoro (nella fattispecie, contratti di trasporto) ai consorziati, quando tratta con i terzi
"per conto" di questi ultimi, opera quale loro mandatario (Cass. 26 luglio 1996 n.6774) e tale sua qualificazione giuridica, secondo i principi generali (articolo 1705 c.c., in relazione agli articoli
2608 e 2609 c.c.), dovrebbe importare la responsabilità del solo per le obbligazioni CP_12
assunte verso i terzi e la inammissibilità di azioni del terzo contraente nei confronti del consorziato.
pag. 6 Tuttavia, detti principi subiscono una deroga nella materia consortile dove, in forza dell'articolo
2615 comma 2 c.c., la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del che CP_12
ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, quella del e quella del consorziato, in via alternativa o cumulativa. Il comma 2 CP_12
dell'articolo 2615 c.c. rende, cioè, responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il , CP_12
dal canto suo, anche quando agisce "per conto" di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell'assunzione di una garanzia ex lege (cfr. Cass. 27 settembre 1997 n.9509).
Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicché, salva restando l'obbligazione del verso i terzi, lo stesso, nei rapporti CP_12
interni fra e consorziato, deve gravare unicamente su quest' ultimo" (Cass. Civ., n. CP_12
3664/2006).
3.1 Nella fattispecie, si deve comunque fare applicazione della normativa speciale dettata in tema di contratti di lavori pubblici.
Va, in primo luogo, richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione n. 18113/2003, con la quale si è affermato il principio per cui, in materia di società consortile, costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, S.r.l.), la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (tra i quali principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2462, primo comma, c.c., in virtù del quale nella S.r.l., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio - fatta eccezione nel caso disciplinato dall'art. 2497, secondo comma c.c. - con conseguente inapplicabilità alla società consortile dell'art. 2615, secondo comma, c.c. - che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del ). CP_12
Il che tuttavia può incontrare deroghe dettate da norme speciali, quali la previsione della responsabilità dei consorziati prevista nel caso di società consortile appaltatrice di lavori pubblici
(artt. 21, legge n. 584 del 1977; art. 23, comma settimo, D.Lgs. n. 406 del 1991; art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994), principio affermato in una fattispecie alla quale ratione temporis non era applicabile la disciplina stabilita dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
In Cass. n. 11199 del 2003 si è chiarito poi che il detto regime speciale di responsabilità arriva sino alle obbligazioni nascenti dal contratto di subappalto ("In tema di associazioni temporanee di imprese, il mandato collettivo conferito dalle imprese mandanti alla c.d. "impresa capofila" per la
pag. 7 presentazione dell'offerta si estendeva, sino all'entrata in vigore della L. n. 109 del 1994, alla conclusione del contratto di appalto, ma non anche alla conclusione di quelli di subappalto o di fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dell'appalto stesso, essendo tale ultimo facoltà attribuita alla rappresentante soltanto dalla citata L. n. 109 del 1994 (nonché dalla successiva L. n.
216 del 1995), senza che tale normativa possa ritenersi applicabile ai rapporti di appalto in atto alla data della sua entrata in vigore") e riguarda persino i crediti di lavoro (Cass. n. 24063/2015).
Già con la legge n.109 dell'11 febbraio 1994, Legge quadro in materia di lavori pubblici, c.d. Legge
Merloni, era stata introdotta una prima disciplina organica dei consorzi nella materia dei contratti pubblici, successivamente trasfusa, prima, nel D.Lgs. 163/2006 e, poi, nel D.Lgs. 50/2016 (e da ultimo nel D.Lgs. n. 36/2023).
Si sono distinte, all'epoca, quattro tipologie di consorzi:
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422/1909
e del D.Lgs. C.p.S. n. 1577/1947;
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti elencati alle lettere a), b) e c) dell'art. 10, comma 1, L. 109/1994;
- i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili.
I primi, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, erano ammessi (art. 10, comma 1, lett. b) a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori dovevano essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi e non dalle singole imprese consorziate (art. 11 L. 109/1994).
L'art. 13 L. 109/1994 prevedeva (al comma 1) che la partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) - "le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)" - ed e) -
"i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile" - , era ammessa "a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55" e (al comma 2) che "l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori", mentre "per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva
pag. 8 competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo".
E l'art. 97 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 (poi sostituito dall'art. 93, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010), stabiliva che i consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) e articolo 12 della Legge avevano la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati "senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante".
Quindi, il regime di responsabilità solidale del per le obbligazioni assunte dalla CP_12
cooperativa consorziata riguardava solo gli offerenti riuniti in ATI o i consorzi ex art. 2602 o 2615- ter c.c., in quanto la responsabilità solidale ex art. 13, secondo comma, della legge n. 109/1994 presupponeva "una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea" (v. Cass. n. 8124/2010).
In conclusione, la responsabilità solidale verso i terzi presuppone, sin dalla legge del 1994, una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea, al fine di assicurare, nei casi di inadempimento o di fallimento dell'impresa mandataria o capogruppo, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive attive dell'amministrazione e dei terzi mediante l'estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate.
Nella pronuncia n. 8124/2010 della Corte di Cassazione è stato chiarito che sia la lettera, sia la ratio dell'art. 13 L. 109/1994 e, in particolare, del comma 2 presuppongono una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in "associazione temporanea"
e che "la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o dei consorziati è volta ad assicurare, nei casi di inadempimento o di fallimento dell'impresa mandataria o capogruppo, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive attive dell'amministrazione e dei terzi, mediante l'estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate", ma tale fattispecie è diversa laddove il partecipi alla gara, rendendosi aggiudicatario dell'appalto, non in CP_12
associazione con altre imprese, bensì quale singolo ente che, ai sensi della L. n. 422 del 1999, art. 4, costituisce persona giuridica, vale a dire soggetto dotato di propria personalità giuridica distinta rispetto a quella delle società cooperative di produzione e lavoro consorziate. Si è, quindi, affermato che tale solidarietà verso terzi non sorge ove alla gara partecipi un non in ATI, ragione CP_12
questa per cui - in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie e non potendo trovare applicazione la L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13, rilevante ratione temporis, che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di imprese e consorzi in "associazione temporanea" - valgono la regola generale di cui all'art. 1372 c.c., comma 2 c.c., a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e quella di cui all'art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione pag. 9 della legge o del titolo. In quel caso il si era reso aggiudicatario dell'appalto da solo e si è CP_12
ritenuta non operante la deroga al codice civile dettata dalla normativa speciale in tema di contratti pubblici.
In una pronuncia più recente (Cass. sez. I, 19/04/2024, n.10591), in relazione alla normativa applicabile (art. 37, comma 5, D.Lgs. 163/2006), la Corte di Cassazione ha affermato che, per le obbligazioni contratte dalle ATI o dalle società consortili costituite dalle società facenti parte dell'ATI, si fa riferimento alla responsabilità solidale delle singole società del raggruppamento, nel primo caso ("concorrenti raggruppati"), e delle società consorziate, socie della società consortile, nel secondo caso, ("consorziati"), per le obbligazioni contratte sia nei confronti della stazione appaltante, sia nei confronti "del subappaltatore" e dei fornitori, e quindi "anche in presenza di una società consortile (art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), a responsabilità limitata, resta ferma la responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati, in base alle norme del codice dei contratti pubblici, e quindi anche in solido, in capo alle singole società facenti parte del , nei confronti della stazione CP_12
appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori". Invero, la disciplina dei contratti pubblici, come modificata con il D.Lgs. n. 163 del 2006, deroga espressamente all'art. 2462 c.c.; l'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 mantiene la stessa dicitura e la norma è poi confluita nell'art. 68, comma
9, del D.Lgs. n. 36 del 2023.
In una pronuncia di poco successiva (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.34430 del 25/12/2024) la Corte di
Cassazione ha ribadito che la normativa in materia di appalti pubblici ha introdotto, nel corso del tempo, una regola generale di responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile, dapprima prevista solo verso la stazione appaltante, successivamente (art. 13, co. 2, legge 109/1994), estesa nei confronti delle imprese subappaltatrici e dei fornitori, ma solo ove si verta in una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea, non sorgendo tale solidarietà ove alla gara partecipi un non in ATI, ma in proprio. Quindi, "in tema di appalti pubblici, dal CP_12
principio per cui il contratto di di cui all'art. 2602 c.c. non comporta l'assorbimento delle CP_12
imprese contraenti in un organismo unitario, ma unicamente la costituzione di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, deriva che la responsabilità solidale, di cui all'art. 13, L. n. 109 del 1994, sussiste solo ove i coobbligati abbiano compartecipato alla gara pubblica, formulando all'interno di essa una specifica offerta".
Nella successiva pronuncia n.34433/2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un subappaltatore che aveva agito in giudizio per un credito nei confronti della società consortile aggiudicataria dei lavori, con offerta congiunta presentata tramite ATI o RTI, e delle singole pag. 10 consorziate in solido, con domanda, azionata in sede monitoria, respinta nei gradi di merito). Nel ricorso il subappaltatore aveva denunciato proprio la violazione dell'art. 37, co. 5, del D.Lgs.
163/2006, applicabile ratione temporis.
Nella fattispecie in esame, con contratto n.84000000177 del 2.5.2006, a seguito di gara, l'appalto dei lavori di realizzazione delle “opere ricadenti nella tratta compresa dalla prog. Km.
408+681,154 alla prog. Km. 410+203,154 in carreggiata Nord e dalla prog. Km. 408+743,154 alla prog. Km. 410+160,674 in carreggiata Sud” è stato affidato dalla società di progetto “Salerno-
Reggio Calabria all costituita con atto pubblico del 22.2.2006 Controparte_9 CP_4 tra la “ ” e la “C.&P. . E con successivo atto Controparte_10 Pt_1 pubblico del 27.6.2006 la “ ” e la , Controparte_10 CP_1 Pt_1
allo scopo di eseguire i lavori affidati, hanno costituito tra loro una società consortile a responsabilità limitata, denominata “ ”, con Controparte_11
la quale la ha allacciato il rapporto di fornitura di gasolio nazionale a cui è riferito il Parte_1
credito fatto valere in via monitoria dalla stessa nei confronti, tra gli altri, della Parte_1
“C.&P. . Pt_1
Pertanto, dall'analisi del richiamato contesto normativo di riferimento e degli enunciati principi della giurisprudenza di legittimità deriva che:
- l'ATI costituita con atto pubblico del 22.2.2006 e le imprese (“ Controparte_10
” e “C.&P. ) che la compongono (la mandataria ha unicamente funzione di
[...] Pt_1
rappresentante) sono la parte contraente con il General contractor (la società di progetto “Salerno-
Reggio Calabria Società Consortile per Azioni”) e si impegnano con la loro responsabilità personale;
- la società consortile denominata “ ” è Controparte_11
soggetto distinto, costituito per la mera esecuzione dei lavori;
- la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate in ATI, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite;
- l'offerta dei concorrenti associati o raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del General contractor, del subappaltatore e dei fornitori.
Questa ricostruzione si fonda anche sull'interpretazione letterale dell'art. 93 del DPR 5 ottobre 2010
n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), in cui è esplicitamente previsto, con espressione inequivocabile, che "i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro CP_12
una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per pag. 11 l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori"; "la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferma restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice dei contratti pubblici"; "ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa (…)".
In verità, la previsione della possibilità per le imprese costituite in ATI di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori non può essere strumento per schermare la responsabilità delle imprese riunite che è presupposto della scelta del contraente e dell'aggiudicazione dei lavori ed è stata stabilita dal legislatore proprio allo scopo di tutelare l'Amministrazione, i subappaltatori e i fornitori e una migliore realizzazione dell'opera pubblica.
Peraltro, gli stessi principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione in materia di società consortile prevista dall'art. 23 bis del precedente Codice degli appalti di cui alla legge 8 agosto
1977, n. 584: secondo tale norma, ugualmente, le imprese riunite potevano costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e segg. del Codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ma la società subentrava, senza che ciò costituisse ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite (cfr. Cass. Sez. 1, n.77 del 04/01/2001; Sez. 1, n.28220 del 26/11/2008).
Pertanto, versandosi in una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese in associazione temporanea (cui poi è subentrata la società consortile a responsabilità limitata, denominata “ ”, costituita ai soli fini della Controparte_11 mera esecuzione dei lavori), trova applicazione il regime di responsabilità solidale della “ ” CP_2
e delle singole socie (tra cui la “C.&P. ) per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei Pt_1
confronti dei fornitori, quale è la Parte_1
3.2 Occorre altresì considerare che l'intera vicenda dedotta in giudizio è governata dalla normativa disciplinante le modalità operative del cd. “contraente generale” o “general contractor”, cioè del soggetto incaricato di snellire e accelerare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche strategiche, assumendo su di sé le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell'opera da realizzare.
È stato già messo in risalto, infatti, che l all'esito di gara indetta mediante Controparte_6
licitazione privata ai fini dell'affidamento in appalto pubblico dei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dell'Autostrada Salerno- Reggio Calabria nel tratto dal Km. 363+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km. 423+300 (svincolo di Scilla escluso),
pag. 12 aveva stipulato in data 16.6.2004, in aderenza alla disciplina normativa di cui alla Direttiva CEE
n.93/37 ed alla Legge n.443/2001, cd. Legge Obiettivo, il contratto di affidamento dei lavori a
Contraente Generale con la impresa aggiudicatrice, identificata nell costituita tra la CP_4 CP_7
e la società queste che, ai sensi dell'art.9 del
[...] Controparte_8
Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.190, avevano poi costituito una società di progetto, denominata , la quale è subentrata nella Controparte_9
titolarità del contratto stipulato in data 16.6.2004 con l assumendo, quindi, la Controparte_6
qualifica di Contraente Generale e l'obbligazione della realizzazione della suddetta opera.
Orbene, il profilo e le modalità operative del general contractor sono stati in primis delineati attraverso il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.190, in attuazione della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, c.d. "legge obiettivo", per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. In particolare, vengono in rilievo l'articolo 6 (modalità di realizzazione delle infrastrutture con affidamento al contraente generale), l'articolo 9 (affidamento a contraente generale) e l'art. 10 (procedura di aggiudicazione al contraente generale), a cui si sono aggiunti gli articoli del Capo II-bis, relativo alla qualificazione dei contraenti generali (dall'art. 20- bis al 20-undecies), a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 9/2005 istitutivo di un sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche, distinto dal sistema di qualificazione delle imprese meramente esecutrici di lavori pubblici.
La disciplina del contraente generale è stata poi trasposta (insieme alle ulteriori disposizioni di cui al decreto legislativo n. 190/2002), senza modifiche rilevanti, negli artt. 161-194, del cd. Codice
Appalti, recato dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), e successivamente nel D.Lgs n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).
L'art.176 co.6 del D.L.gs n.163 del 2006 stabilisce che "il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte
II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004-18, ovvero di cui alla parte III".
La norma appena evocata sembra escludere l'applicabilità dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006, essendo prevista l'applicazione delle norme di "diritto privato" nei rapporti del General contractor "con i terzi".
Sennonché l'art. 176, comma 7, del medesimo D.Lgs., nell'occuparsi della disciplina specifica dei rapporti tra General contractor e terzi, prevede che "il contraente generale può eseguire i lavori
pag. 13 affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici;
l'art. 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare
e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al 30% degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi".
È evidente la novità rappresentata dalla disciplina del General contractor, introdotta nell'ordinamento nazionale dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, c.d. "legge obiettivo", al fine di snellire ed accelerare i tempi di realizzazione delle opere strategiche. L'affidamento al contraente generale si caratterizza per l'assunzione da parte dello stesso dell'onere relativo al prefinanziamento dell'opera, mediante partecipazione diretta ovvero attraverso il reperimento di ulteriori mezzi finanziari privati cui deve accompagnarsi la prestazione di idonee garanzie.
A fronte del rischio economico assunto, il contraente generale gode di ampia libertà di forme e mezzi nella realizzazione dell'opera pubblica, anche mediante la possibilità di affidare a terzi parte della commessa, in virtù dell'obbligazione prevalentemente di risultato assunta nei confronti della pubblica amministrazione committente.
Il D.Lgs. n. 163 del 2006 ha recepito, senza sostanziali modifiche, la disciplina del contraente generale contenuta nella “legge obiettivo”, confermando l'ampio regime derogatorio finalizzato a garantire rapidità ed efficienza delle procedure.
Può, quindi, convenirsi con la definizione per cui il General contractor si atteggia quale unico soggetto in cui si concentra sia il potere di organizzare l'intero iter di realizzazione dell'infrastruttura, sia la relativa responsabilità verso il committente.
L'elemento caratterizzante della prestazione è costituito da una obbligazione "di risultato" e non di mezzi. Ciò che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto è che il risultato che deve assicurare il
General contractor può derivare da una duplice modalità: esecuzione curata direttamente dal
General contractor, nei limiti della qualificazione posseduta;
esecuzione curata mediante l'affidamento a soggetti terzi, a loro volta qualificati.
Pertanto, mentre il General contractor viene individuato tramite procedure ad evidenza pubblica, per quanto concerne gli affidatari di quest'ultimo il contraente generale gode di una certa discrezionalità, con esclusione dell'obbligo di gara per tutti gli affidamenti inferiori alla soglia comunitaria.
Tuttavia, l'art. 176 co.6 del D.Lgs. n.163 del 2006 prevede che "al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui
pag. 14 alla parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III". E l'art. 37 del Codice degli appalti applicabile ratione temporis, come introdotto dal
D.Lgs. 163/2006, è norma generale contenuta nel titolo I della parte II.
Come rilevato dalla dottrina, il General contractor è esso stesso autonomamente annoverabile nella categoria degli enti aggiudicatori e, di regola, è tenuto obbligatoriamente a scegliere i propri affidatari-appaltatori secondo procedure ad evidenza pubblica comunitaria.
Pertanto, trova senz'altro applicazione alla fattispecie in esame l'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006.
In primo luogo, perché il contraente generale, ossia la società Controparte_9
, ha scelto l'esecutore materiale di una parte dell'opera con procedura ad
[...]
evidenza pubblica. Infatti, con riferimento alla realizzazione delle “opere ricadenti nella tratta compresa dalla prog. Km. 408+681,154 alla prog. Km. 410+203,154 in carreggiata Nord e dalla prog. Km. 408+743,154 alla prog. Km. 410+160,674 in carreggiata Sud”, la società “Salerno-
Reggio Calabria Società Consortile per Azioni”, come risulta negli atti di causa, ha proceduto con gara ad evidenza pubblica, scegliendo l'offerta per l'affidamento dei lavori presentata dall'ATI costituita il 22.2.2006 tra la mandataria “ e ” e la Controparte_10 CP_10
mandante , con successiva aggiudicazione e stipula del contratto il 2.5.2006. Nessun CP_1 Pt_1
dubbio, dunque, che si sia seguita una procedura ad evidenza pubblica, con conseguente applicazione dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006.
In secondo luogo, l'art. 176, comma 6, del D.Lgs. n.163 del 2006, con riferimento alla scelta degli esecutori materiali, nell'ipotesi in cui il General contractor sia anche amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (nel caso in esame la società Controparte_9
è ente aggiudicatore), prevede l'applicazione delle disposizioni di cui alla
[...]
parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004-18, e fra le norme di cui alla parte II rientra proprio l'art. 37, comma 5, cit.
In ultimo, deve aggiungersi che l'opera appaltata (lavori di ammodernamento ed adeguamento del tratto dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria compreso dalla prog. Km. 408+681,154 alla prog.
Km. 410+203,154 in carreggiata Nord e dalla prog. Km. 408+743,154 alla prog. Km. 410+160,674 in carreggiata Sud) consisteva nella realizzazione di un'infrastruttura strategica in cui l'interesse regionale era concorrente con il preminente interesse nazionale (collegamento autostradale); di conseguenza, per effetto del comma 6 dell'art. 161 del Codice degli appalti applicabile ratione temporis (D.Lgs. n.163 del 2006), ai contratti relativi si applicava, in quanto contenuta nella parte
II, titolo I dello stesso codice (contratti di rilevanza comunitaria), anche l'art.37 cit.
*
pag. 15 4.0 Alla luce delle esposte argomentazioni, l'appello proposto dalla Parte_1
con atto di citazione notificato in data 27.12.2019 va riconosciuto fondato.
La società appellata, “C.&P. , nella comparsa di costituzione depositata il 17.4.2020, ha Pt_1
chiesto che, in caso di accoglimento del gravame con conseguente accertamento di un'obbligazione di pagamento a carico della stessa “C.&P. , la condanna sia contenuta in misura percentuale Pt_1
pari alla quota di partecipazione della C.&P. nell'A.T.I. costituita con l' Pt_1 Parte_2
circoscrivendo l'obbligo dell'appellata al pagamento degli interessi nei limiti di quanto previsto dalla legge fallimentare, in considerazione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della
Controparte_2
La richiesta non merita accoglimento.
Configurandosi nel caso di specie una responsabilità solidale della ” e delle singole socie CP_2
(tra cui la “C.&P. ) per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti della Pt_1
stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori, quale è la la struttura del Parte_1
rapporto obbliga ciascun debitore a corrispondere l'intero al creditore, consentendo al debitore, che abbia effettuato il pagamento integrale della somma, di rivalersi successivamente nei confronti dei restanti coobbligati entro i limiti della parte del debito gravante su ciascuno di essi.
In conclusione, l'accoglimento dell'appello proposto dalla comporta che, in riforma Parte_1
integrale della sentenza n.712/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
2.10.2019 e pubblicata il 3.10.2019, vada rigettata l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dalla società con atto di citazione notificato il 23.10.2013 e vada confermato nei confronti di CP_1 Pt_1
detta società il decreto ingiuntivo n.447/2013 emesso il 10.7.2013 dal Tribunale di Matera su ricorso dalla Parte_1
*
5.0 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t., la stessa va operata tenendo Parte_1 conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
pag. 16 Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav.,
22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata fondatezza della pretesa creditoria azionata in primo grado dalla con il ricorso per ingiunzione, le spese processuali Parte_1
relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo della società S.r.l. In CP_1
tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Pertanto, va disposta la condanna della società C.&P. al pagamento, in favore della Pt_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al giudizio di primo
[...]
grado nonché di quelle relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016
n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore della nel giudizio di Parte_1
primo grado, esauritosi in epoca in cui vigevano le disposizioni del D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali di cui al predetto D.M., aggiornate al D.M. n. 37/2018 dell'8 marzo 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018), in riferimento al valore della causa
(valore: € 9.732,77; scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), applicando i compensi medi tariffari in considerazione della complessità delle questioni giuridiche dedotte.
Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale
13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, sempre in riferimento al valore della causa (valore: € 9.732,77; scaglione da € 5.200,01
a € 26.000,00) e sempre applicando i compensi medi tariffari in considerazione della complessità
pag. 17 delle questioni giuridiche dedotte.
Infine, il difensore della ha allegato e dimostrato (v. ricevuta di bonifico bancario: Parte_1
doc. n.3 della produzione di parte appellante) che, a seguito della pubblicazione della sentenza n.712/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 2.10.2019, la Parte_1
ha provveduto in data 3.12.2019 (con valuta del 4.12.2019) a corrispondere alla società .
[...] CP_1 la somma complessiva di € 2.266,38 a titolo di spese processuali relative al giudizio di primo Pt_1
grado come liquidate a carico della dal Tribunale di Matera nella suindicata sentenza. Parte_1
In ragione dell'esito del giudizio di impugnazione, va disposta la condanna della società CP_1 Pt_1
alla restituzione, in favore della della somma di € 2.266,38 maggiorata degli Parte_1
interessi legali maturati a partire dal 4.12.2019 e sino all'effettivo soddisfo.
Ulteriori spese che l'appellante ha allegato di avere sopportato per la registrazione della sentenza non sono state dimostrate, sicchè nessuna pronuncia di rimborso può essere effettuata al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.712/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
2.10.2019 e pubblicata il 3.10.2019, proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 27.12.2019 nei confronti di in CP_1 Pt_1
persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
con atto di citazione notificato il 27.12.2019 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.712/2019 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 2.10.2019 e pubblicata il
3.10.2019:
a) rigetta l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dalla società C.&P. con atto di Pt_1
citazione notificato il 23.10.2013 e conferma nei confronti di detta società il decreto ingiuntivo n.447/2013 emesso il 10.7.2013 dal Tribunale di Matera su ricorso dalla
Parte_1
b) condanna la C.&P. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Pt_1
favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Parte_1
processuali relative al primo grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 4.835,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna la C.&P. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Pt_1
della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al Parte_1
pag. 18 presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 6.164,50, di cui €
355,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali,
IVA e CAP come per legge;
- Condanna la C.&P. in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso, in favore Pt_1
della in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 2.266,38 Parte_1
maggiorata degli interessi legali maturati a partire dal 4.12.2019 e sino all'effettivo soddisfo.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 14.7.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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