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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1414/2024 introdotto con ricorso depositato in data 18.10.2024 da
(C.F.: ) nata il Parte_1 C.F._1
05.05.1982 in Senegal e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Mecozzi del Foro Di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
(Germania) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Mecozzi del Foro Di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.10.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: emissione di una sentenza di omologazione delle seguenti conclusioni concordate tra le parti “- il IG. dovrà CP_1
corrispondere alla IG.ra , a titolo di Parte_1
assegno di mantenimento delle figlie minori , e Persona_1 [...]
, euro 400,00 mensili (euro 200 per ciascuna figlia) , entro il 20 di Parte_2
ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno ivi allegato nonché la metà dell'assegno unico per ciascuna figlia;
permanendo l'affido condiviso con collocamento presso la residenza della madre, il diritto di visita sia strutturato come segue: Il padre potrà tenere con sé le figlie ogni 15 giorni alternati il fine settimana dal sabato alla domenica con pernotto, dalle ore 9,00 del sabato (o all'uscita della scuola) sino alle ore 20,00 della domenica successiva;
durante ciascuna settimana, il padre potrà tenere con sé le minori un pomeriggio a settimana dalle ore 18,00 alle ore 22,00. Riguardo alle vacanze estive, il NG medesimo possa tenere con sé le figlie per una settimana, durante le ferie estive di agosto. Vacanze di
Natale: il padre può tenere con sé le figlie il giorno di Natale e/o il giorno di
Capodanno, dalle 10,00 alle 21,00, alternandosi di anno in anno con la madre;
riguardo agli altri giorni delle vacanze di Natale, il NG potrà tenere con sé le figlie il 6 gennaio di ciascun anno. Vacanze di Pasqua: il padre può tenere con sé le figlie il giorno di Pasqua e o il Lunedi dell'Angelo, alternandosi di anno in anno con la madre.
Per ogni modifica di quanto sopra, ci dovrà essere sempre l'accordo con la madre;
- le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo secondo le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- La IG.ra avrà la Pt_1
facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella delle figlie, previo consenso scritto del padre;
- I genitori si impegnano reciprocamente
a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
i genitori si impegnano, inoltre, reciprocamente a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità delle minori, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
- Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 la ricorrente sulla premessa che:
- intratteneva con il IG. una relazione sentimentale sfociata, per alcuni anni, CP_1
in una convivenza more uxorio;
- da detta relazione nascevano le figlie , di anni 6, CF: Persona_1
, e di anni 5, CF: C.F._3 Parte_2
; C.F._4
- il rapporto sentimentale si interrompeva nel 2020, a causa di incomprensioni ed attriti attribuibili sostanzialmente a comportamenti del contrastanti con una CP_1
modalità ordinaria di vita;
- per tale ragione, il IG. si trasferiva in Ascoli Piceno ed attualmente risulta CP_1
ivi la sua residenza;
lo stesso risulta pagare alla per le figlie un assegno di Pt_1 mantenimento di circa euro 400,00 mensili, non pagando null'altro per le spese straordinarie;
- la ricorrente non riesce, con il suddetto scarno mantenimento, a soddisfare le esigenze delle minori atteso che ella non lavora più se non saltuariamente così come il nuovo compagno, sino allo scorso anno 2023, la percepiva il Per_2 Pt_3
reddito di cittadinanza;
venendo meno lo stesso, la ha grosse difficoltà a Pt_1
mantenere le figlie;
- il padre delle minori lavora come operaio presso un'azienda ascolana;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di porre a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento delle figlie minori, nonché di regolamentare il diritto di visita padre-figlie alle condizioni indicate nel ricorso.
In data 21.10.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 17.04.2025.
In data 31.03.2025 l'Avv. Mecozzi dava atto che nelle more del procedimento le parti avevano trovato un accordo e il IG. la nominava quale suo procuratore. CP_1
In data 17.04.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c., stante la definizione consensuale della controversia.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i propri rispettivi interessi, nonché quelli delle figlie minori.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- il IG. dovrà corrispondere alla IG.ra CP_1 Parte_1
, a titolo di assegno di mantenimento delle figlie minori ,
[...] Persona_1
e euro 400,00 mensili (euro 200 per ciascuna figlia), entro il Parte_2 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo del Tribunale di Ascoli
Piceno, nonché la metà dell'assegno unico per ciascuna figlia;
permanendo l'affido condiviso con collocamento presso la residenza della madre, il diritto di visita sia strutturato come segue: Il padre potrà tenere con sé le figlie ogni 15 giorni alternati il fine settimana dal sabato alla domenica con pernotto, dalle ore 9,00 del sabato (o all'uscita della scuola) sino alle ore 20,00 della domenica successiva;
durante ciascuna settimana, il padre potrà tenere con sé le minori un pomeriggio a settimana dalle ore 18,00 alle ore 22,00. Riguardo alle vacanze estive, il NG medesimo possa tenere con sé le figlie per una settimana, durante le ferie estive di agosto.
Vacanze di Natale: il padre può tenere con sé le figlie il giorno di Natale e/o il giorno di Capodanno, dalle 10,00 alle 21,00, alternandosi di anno in anno con la madre;
riguardo agli altri giorni delle vacanze di Natale, il NG potrà tenere con sé le figlie il 6 gennaio di ciascun anno. Vacanze di Pasqua: il padre può tenere con sé le figlie il giorno di Pasqua e o il Lunedi dell'Angelo, alternandosi di anno in anno con la madre. Per ogni modifica di quanto sopra, ci dovrà essere sempre l'accordo con la madre;
- le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo secondo le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- la avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1
residenza e quella delle figlie, previo consenso scritto del padre;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
i genitori si impegnano, inoltre, reciprocamente a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
- le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità delle minori, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
- le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 02.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1414/2024 introdotto con ricorso depositato in data 18.10.2024 da
(C.F.: ) nata il Parte_1 C.F._1
05.05.1982 in Senegal e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Mecozzi del Foro Di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
(Germania) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Mecozzi del Foro Di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.10.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: emissione di una sentenza di omologazione delle seguenti conclusioni concordate tra le parti “- il IG. dovrà CP_1
corrispondere alla IG.ra , a titolo di Parte_1
assegno di mantenimento delle figlie minori , e Persona_1 [...]
, euro 400,00 mensili (euro 200 per ciascuna figlia) , entro il 20 di Parte_2
ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno ivi allegato nonché la metà dell'assegno unico per ciascuna figlia;
permanendo l'affido condiviso con collocamento presso la residenza della madre, il diritto di visita sia strutturato come segue: Il padre potrà tenere con sé le figlie ogni 15 giorni alternati il fine settimana dal sabato alla domenica con pernotto, dalle ore 9,00 del sabato (o all'uscita della scuola) sino alle ore 20,00 della domenica successiva;
durante ciascuna settimana, il padre potrà tenere con sé le minori un pomeriggio a settimana dalle ore 18,00 alle ore 22,00. Riguardo alle vacanze estive, il NG medesimo possa tenere con sé le figlie per una settimana, durante le ferie estive di agosto. Vacanze di
Natale: il padre può tenere con sé le figlie il giorno di Natale e/o il giorno di
Capodanno, dalle 10,00 alle 21,00, alternandosi di anno in anno con la madre;
riguardo agli altri giorni delle vacanze di Natale, il NG potrà tenere con sé le figlie il 6 gennaio di ciascun anno. Vacanze di Pasqua: il padre può tenere con sé le figlie il giorno di Pasqua e o il Lunedi dell'Angelo, alternandosi di anno in anno con la madre.
Per ogni modifica di quanto sopra, ci dovrà essere sempre l'accordo con la madre;
- le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo secondo le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- La IG.ra avrà la Pt_1
facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella delle figlie, previo consenso scritto del padre;
- I genitori si impegnano reciprocamente
a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
i genitori si impegnano, inoltre, reciprocamente a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità delle minori, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
- Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 la ricorrente sulla premessa che:
- intratteneva con il IG. una relazione sentimentale sfociata, per alcuni anni, CP_1
in una convivenza more uxorio;
- da detta relazione nascevano le figlie , di anni 6, CF: Persona_1
, e di anni 5, CF: C.F._3 Parte_2
; C.F._4
- il rapporto sentimentale si interrompeva nel 2020, a causa di incomprensioni ed attriti attribuibili sostanzialmente a comportamenti del contrastanti con una CP_1
modalità ordinaria di vita;
- per tale ragione, il IG. si trasferiva in Ascoli Piceno ed attualmente risulta CP_1
ivi la sua residenza;
lo stesso risulta pagare alla per le figlie un assegno di Pt_1 mantenimento di circa euro 400,00 mensili, non pagando null'altro per le spese straordinarie;
- la ricorrente non riesce, con il suddetto scarno mantenimento, a soddisfare le esigenze delle minori atteso che ella non lavora più se non saltuariamente così come il nuovo compagno, sino allo scorso anno 2023, la percepiva il Per_2 Pt_3
reddito di cittadinanza;
venendo meno lo stesso, la ha grosse difficoltà a Pt_1
mantenere le figlie;
- il padre delle minori lavora come operaio presso un'azienda ascolana;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di porre a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento delle figlie minori, nonché di regolamentare il diritto di visita padre-figlie alle condizioni indicate nel ricorso.
In data 21.10.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 17.04.2025.
In data 31.03.2025 l'Avv. Mecozzi dava atto che nelle more del procedimento le parti avevano trovato un accordo e il IG. la nominava quale suo procuratore. CP_1
In data 17.04.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c., stante la definizione consensuale della controversia.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i propri rispettivi interessi, nonché quelli delle figlie minori.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- il IG. dovrà corrispondere alla IG.ra CP_1 Parte_1
, a titolo di assegno di mantenimento delle figlie minori ,
[...] Persona_1
e euro 400,00 mensili (euro 200 per ciascuna figlia), entro il Parte_2 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo del Tribunale di Ascoli
Piceno, nonché la metà dell'assegno unico per ciascuna figlia;
permanendo l'affido condiviso con collocamento presso la residenza della madre, il diritto di visita sia strutturato come segue: Il padre potrà tenere con sé le figlie ogni 15 giorni alternati il fine settimana dal sabato alla domenica con pernotto, dalle ore 9,00 del sabato (o all'uscita della scuola) sino alle ore 20,00 della domenica successiva;
durante ciascuna settimana, il padre potrà tenere con sé le minori un pomeriggio a settimana dalle ore 18,00 alle ore 22,00. Riguardo alle vacanze estive, il NG medesimo possa tenere con sé le figlie per una settimana, durante le ferie estive di agosto.
Vacanze di Natale: il padre può tenere con sé le figlie il giorno di Natale e/o il giorno di Capodanno, dalle 10,00 alle 21,00, alternandosi di anno in anno con la madre;
riguardo agli altri giorni delle vacanze di Natale, il NG potrà tenere con sé le figlie il 6 gennaio di ciascun anno. Vacanze di Pasqua: il padre può tenere con sé le figlie il giorno di Pasqua e o il Lunedi dell'Angelo, alternandosi di anno in anno con la madre. Per ogni modifica di quanto sopra, ci dovrà essere sempre l'accordo con la madre;
- le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo secondo le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- la avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1
residenza e quella delle figlie, previo consenso scritto del padre;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
i genitori si impegnano, inoltre, reciprocamente a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
- le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità delle minori, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
- le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 02.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi