Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3097 /2020
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa
Valeria Ferraro, all'udienza dell'8 maggio 2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 3097/ 2020 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, vertente
TRA
, e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappr.ti e difeso dall' Avv. FARINA GIANLUCA C.F._2 C.F._3
unitamente al quale sono elettivamente dom.ti in Via Amedeo Bordiga n° 9. 80124 Napoli Italia
Appellanti
E
rappr.ta e difesa dall' Avv. PICCOLO MARIO Controparte_1 P.IVA_1
VIA VIA ALDO MORO 136 SOMMA VESUVIANA C.F._4
appellata
Nonchè nei confronti di
, come in atti CP_2
Appellato contumace
come in atti Controparte_3
Appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
L'atto di appello proposto da e da censura la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 2822/19, con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dai predetti al fine di ottenere rispettivamente il risarcimento dei danni a cosa e delle lesioni subiti in seguito al sinistro descritto in atti. In particolare, in primo grado, a seguito della costituzione della convenuta in luogo della compagnia (messa in stato Controparte_4 CP_3
di liquidazione), aveva spiegato intervento volontario adesivo il , in qualità di conducente del Pt_2
motociclo attoreo.
Non si sono costituiti neppure in grado di appello il responsabile civile e la CP_2 CP_3 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei rispettivi confronti: ne va,
[...]
pertanto, dichiarata la contumacia.
Si è invece costituita l'appellata , che resiste con le argomentazioni in atti, Controparte_5
chiedendo il rigetto del gravame.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dagli appellanti, giacché la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Nella specie in esame, l'appello è volto a contestare la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non sussistenti e non provati i presupposti della domanda attorea (fatto storico del sinistro, sussistenza dei danni risarcibili e riconducibilità di questi ultimi al fatto storico dedotto in citazione). Ed all'uopo, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe Parte_2
errato, per un verso, a non accorgersi che, negli atti stragiudiziali, il era sempre stato indicato Pt_2
come trasportato e non quale conducente, sicché la relativa indicazione dello stesso come conducente, contenuta nell'atto di intervento, integrerebbe un mero errore materiale e, per altro verso, a non ritenere coperto da giudicato esterno il fatto storico del sinistro, alla luce del giudicato di cui alla sentenza n. 1753/17, con cui erano stati liquidati i danni conseguenti al sinistro in oggetto (in favore del presunto, reale, conducente del motociclo attoreo).
Tanto premesso, nel merito, l'appello proposto dal è assolutamente infondato e deve essere Pt_2
integralmente rigettato, mentre il gravame proposto dalla risulta inammissibile per le Pt_1
ragioni di seguito esposte.
Nel dettaglio, parte appellante sostiene che la ricostruzione del fatto storico come operata dal teste escusso sia solo apparentemente discordante rispetto a quella allegata in citazione e nell'atto di intervento, atteso che unicamente per un errore materiale commesso in sede di redazione degli atti introduttivi il veniva indicato come conducente e non come trasportato, come invece Pt_2
correttamente sostenuto dal teste.
Ebbene, il Tribunale rileva che, in ogni caso, pur volendo prescindere dal ruolo svolto dal nella Pt_2
vicenda, ovvero in qualità di conducente o, piuttosto, di terzo trasportato, la domanda dallo stesso proposta non si sarebbe stata comunque giudicata meritevole di accoglimento, dal momento che l'unica risorsa probatoria a disposizione era effettivamente costituita dalla deposizione resa dal teste il quale ha fornito delle dichiarazioni del tutto generiche e prive di dettagli, non Testimone_1
spiegando finanche la ragione della sua presenza nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sinistro.
Alla luce della scarsa attendibilità di tale deposizione, la circostanza del diverso ruolo avuto dal Pt_2
(trasportato, invece che conducente), pur se risultante in altri atti stragiudiziali (per vero solo nella richiesta di risarcimento inviata alla non può non generare perplessità rispetto alla Controparte_6
veridicità della versione fornita.
Neppure sussistono i presupposti per la richiesta di nullità ex art. 164 cpc. come invocata dall'appellante, non sussistendo vizio della edictio actionis, che attengono alla mancata indicazione della cosa oggetto della domanda, e cioè alla mancata individuazione del bene della vita cui tende la pretesa dell'attore.
Neppure avrebbe potuto soccorrere il giudice di prime cure, ai fini di una diversa valutazione del materiale istruttorio, la sentenza n. 1753/17 (con la quale la è stata condannata al CP_1
risarcimento del danno in favore di tale per le lesioni subite in seguito al sinistro Controparte_7
per cui è causa). Ed, infatti, tale sentenza non risulta ritualmente prodotta nel primo grado di giudizio, atteso il mancato rinvenimento della stessa nella produzione dell'appellante che l'ha prodotta Pt_2
per la prima volta solo in sede di gravame - onde l'inammissibilità della produzione della stessa ai sensi dell'art. 345 cpc – sicché è evidente che il giudice di primo grado non poteva in alcun modo tenerne conto ai fini della risoluzione della controversia.
In definitiva, l'appello proposto dal deve essere rigettato. Pt_2
Passando invece alla posizione della proprietaria del ciclomotore, ovvero dell'appellante
[...]
- fermo il divieto dei nova di cui già si è detto- devono esprimersi dubbi Parte_3 sull'ammissibilità dell'appello, alla luce del combinato disposto di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c., dall'art.339 comma III c.p.c.
Come è noto, l'art. 113, co. 2 c.p.c. fissa la regola in base alla quale il giudice di pace deve decidere secondo equità le cause il cui valore non superi i 1.100 €, mentre, l'art. 339, co. 3 c.p.c. dichiara inappellabili le predette sentenze, salvo che si intenda far valere la violazione di talune, specifiche, categorie di norme ivi individuate, vale a dire l'inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie ed, infine, dei principi regolatori della materia, in tal modo introducendo la figura del cd. appello a motivi limitati.
Sulla fattispecie che ci occupa, si è espressa invero diverse volte la Suprema Corte di legittimità, rammentando che “Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lg. n. 40 del 2006….emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal comma 3 dell'art. 339 c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso” (Cassazione civile sez. I, sentenza n. 880 del 20/01/2015).
Le sentenze equitative sono quindi soggette ad un appello che esclude il merito della controversia che
è proponibile per motivi riconducibili, nel loro nucleo essenziale, alla "violazione di legge", che, anteriormente, consentiva il ricorso per cassazione. Occorre inoltre rilevare, come precisato dalla Suprema Corte, che " le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità” (sentenze
25/02/2005 n. 4079; 04/06/2001 n. 7515; 01/06/2001 n. 7448; Sez. 2, Sentenza n. 17674 del 2006).
In via del tutto preliminare, è appena il caso di ricordare che, come previsto dall'art. 14 c.p.c., il valore delle cause relative a somme di denaro si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore. Per stabilire, cioè, se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., (senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato) cosicché ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro contenuta nel limite di competenza (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), la sentenza che la conclude sarà appellabile come previsto dall'art. 339 cod. proc. civ a rime obbligate (cfr.: Cassazione civile, sez. II, 17/12/2013, n. 28198).
Dal momento che l'odierna appellante aveva agito innanzi al Giudice di Pace per ottenere la condanna della al pagamento di una somma comunque contenuta nei limiti di €. 1.032,00, l'applicabilità CP_8 al caso di specie dell'art. 113, co. 2 c.p.c. è indubbia, rientrando la somma predetta nei limiti della cifra di €. 1.100,00 prevista dalla medesima norma.
Orbene, nel caso che ci occupa, l'appellante non si è lamentata del mancato rispetto, ad opera della sentenza resa dal Giudice di Pace di Marigliano, di alcuna delle categorie di norme ricomprese nell'elenco di cui al citato art. 339, co. 3 c.p.c..
Nel caso di specie quello che parte appellante lamenta è sostanzialmente la valutazione, nel merito, che il primo giudice ha compiuto delle risultanze istruttorie a sua disposizione, in particolare dolendosi della insufficiente motivazione posta a fondamento della decisione di rigetto della domanda. Pertanto, deve essere dichiarata l'inappellabilità della sentenza resa in primo grado nei confronti dell'appellante Pt_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da mentre dichiara l'inappellabilità della sentenza nei Parte_2
confronti di Parte_1
- condanna gli appellanti a pagare le spese del presente grado di giudizio, le quali vengono liquidate in favore della costituita compagnia in complessivi € 1.278,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.;
- -dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Nola, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro