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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1616/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA VINCENZO SPINELLI, 26, presso lo studio dell'Avv. LA BARBERA MAURIZIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA G. B. VACCARINI, 20, presso lo studio dell'Avv. TERRANO GIUSEPPINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 28/3/2025, così come parzialmente integrato e modificato con le note di trattazione scritta depositate il 13/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 02/06/1999 ).
1 Con le note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17/10/2025, infatti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo, con la parziale modifica ivi sottoscritta.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, così come modificate con le note, che in questa sede integralmente si richiamano:
“la ha un lavoro che le consente di rinunciare all'assegno CP_1 alimentare come da ella già espresso, mentre il è al momento Parte_1 disoccupato, quindi nulla verserà alla moglie a titolo di mantenimento;
- i figli continueranno a vivere col padre nella casa in Largo Lercara n. 4 di proprietà della di lui mamma, sino a quando la sig.ra non avrà CP_1 trovato una casa in affitto e comunque, il figlio minore sino al termine Per_1 dell'anno scolastico attualmente in corso;
- l'assegno unico, sino a quando vivrà con il padre, verrà diviso al Per_1
50% tra i due genitori e la sig.ra si impegna, come del resto già fa da CP_1 un paio di mesi, a versarne la metà al sig. dopo averne ricevuto Parte_1
l'accredito mensile;
- nell'ipotesi in cui dovesse tornare a vivere con la madre, Per_1 quest'ultima potrà trattenerne l'intero importo;
- la moglie ha trasferito, nelle more, la propria residenza presso l'abitazione della propria madre ”. Persona_2
Con le note depositate il 13/10/2025, i coniugi hanno confermato la volontà
“di separarsi consensualmente alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, con la modifica congiunta delle condizioni iniziali in tal senso: la signora , verserà al sig. la somma di CP_1 Parte_1
€ 150,00 mensili, a titolo di mantenimento per il figlio minore Persona_3
, e ciò fino a quando il padre, in attesa di intraprendere un nuovo lavoro,
[...] non sarà realmente occupato. Per allora, in accordo tra le parti, la madre verserà soltanto il 50% delle spese mediche, ludiche e scolastiche per il figlio”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
2 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 47, P. 2, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1616/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA VINCENZO SPINELLI, 26, presso lo studio dell'Avv. LA BARBERA MAURIZIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA G. B. VACCARINI, 20, presso lo studio dell'Avv. TERRANO GIUSEPPINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 28/3/2025, così come parzialmente integrato e modificato con le note di trattazione scritta depositate il 13/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 02/06/1999 ).
1 Con le note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17/10/2025, infatti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo, con la parziale modifica ivi sottoscritta.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, così come modificate con le note, che in questa sede integralmente si richiamano:
“la ha un lavoro che le consente di rinunciare all'assegno CP_1 alimentare come da ella già espresso, mentre il è al momento Parte_1 disoccupato, quindi nulla verserà alla moglie a titolo di mantenimento;
- i figli continueranno a vivere col padre nella casa in Largo Lercara n. 4 di proprietà della di lui mamma, sino a quando la sig.ra non avrà CP_1 trovato una casa in affitto e comunque, il figlio minore sino al termine Per_1 dell'anno scolastico attualmente in corso;
- l'assegno unico, sino a quando vivrà con il padre, verrà diviso al Per_1
50% tra i due genitori e la sig.ra si impegna, come del resto già fa da CP_1 un paio di mesi, a versarne la metà al sig. dopo averne ricevuto Parte_1
l'accredito mensile;
- nell'ipotesi in cui dovesse tornare a vivere con la madre, Per_1 quest'ultima potrà trattenerne l'intero importo;
- la moglie ha trasferito, nelle more, la propria residenza presso l'abitazione della propria madre ”. Persona_2
Con le note depositate il 13/10/2025, i coniugi hanno confermato la volontà
“di separarsi consensualmente alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, con la modifica congiunta delle condizioni iniziali in tal senso: la signora , verserà al sig. la somma di CP_1 Parte_1
€ 150,00 mensili, a titolo di mantenimento per il figlio minore Persona_3
, e ciò fino a quando il padre, in attesa di intraprendere un nuovo lavoro,
[...] non sarà realmente occupato. Per allora, in accordo tra le parti, la madre verserà soltanto il 50% delle spese mediche, ludiche e scolastiche per il figlio”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
2 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 47, P. 2, S. A, Anno 1999) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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