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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 2722/2023 promossa da:
AVV. FRANCESCA FUCCI, (C.F. ), PEC C.F._1
con studio sito in Cagliari, Via Giolitti, 13, Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma, Via Arenula n. 70, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro in carica, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI CAGLIARI (C.F. ), con sede in Cagliari, Via Dante n. 23/25, PEC P.IVA_2
Email_2
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione PSS.
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 10 Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del compenso
del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Seconda, del 26.03.2023 nel
procedimento civile n. 3613 /21 R. G., liquidare i compensi in conformità alla nota spesa
presentata o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
2) con vittoria di competenze e spese del presente procedimento, ivi incluse quelle di iscrizione a
ruolo pari ad euro 98 ,00 marca per anticipazioni forfetarie di euro 27,00 ed eventuali
registrazioni.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avvocato Francesca Fucci ha proposto opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 139/2002, 15 d.lgs. n.
150/2011, 281-decies e s.s. avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Seconda, del 26.03.2023 nel procedimento civile n.
R.G. 1904/21.
A sostegno delle sue ragioni, la ricorrente ha esposto che:
- di essere stata nominata da quale procuratore speciale ai fini della Controparte_2
proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di servitù così come costituito nell'atto di divisione e dal successivo atto di compravendita, a rogito entrambi del Notaio Avv. in data 18.12.2019, Persona_1
contro , e;
CP_3 CP_4 Controparte_5
- nelle more del giudizio, depositava in data 13.09.2021 atto di rinuncia al mandato e, con successiva nota spesa del 22.09.2021, richiedeva la liquidazione del compenso quantificato
Pag. 2 a 10 in euro 3.189,14 (pari ai valori medi previsti dalle tariffe ex D.M. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva del giudizio e istruttoria e/o di trattazione) diminuito del 50% in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- il Tribunale, in persona del Dott. Gaetano Savona, ha liquidato la minore somma di euro
600,00, oltre accessori di legge, importo inferiore ai valori minimi per le tre fasi previsti dal succitato decreto ministeriale;
- il Giudice, nel liquidare gli onorari, non ha tenuto conto di tutte le fasi nell'ambito delle quali il difensore ha pacificamente espletato la propria attività (compiutamente indicate nella nota spesa depositata e ampiamente documentate nel fascicolo del procedimento)
posto che ha ritenuto che non sia stata espletata l'attività istruttoria avendo la scrivente rinunciato al mandato prima della fase conclusionale.
Non si è costituito il , nonostante la rituale notificazione del ricorso Controparte_1
introduttivo; pertanto, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
L'Avvocato Francesca Fucci ha domandato la riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Seconda, del 26.03.2023 nel procedimento civile n. R.G. 1904/21 deducendo che “la motivazione posta a base del decreto di
liquidazione è dunque palesemente erronea sotto un duplice profilo: in primo luogo, nella parte in
cui afferma che la causa fosse di complessità bassa ed ancora, nella parte in cui esclude la fase
istruttoria in quanto, asseritamente, non espletata dalla scrivente. […] Il Tribunale,
nell'impugnato decreto, nemmeno ha specificato quali parametri abbia applicato nel quantificare
Pag. 3 a 10 il compenso per le due sole fasi erroneamente riconosciute, così integrando anche un vizio di
omessa motivazione”.
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dev'essere parzialmente accolta.
In tema di compensi professionali forensi, il disposto originario dell'art. 4 del D.M. 55/2014
prevede che, “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del
valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della
corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il
giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
generali, possono essere aumentati, di regola, fino al 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
Pe la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento”.
La norma ha previsto (nello stesso senso del precedente D.M. 20 luglio 2012, n.140) la possibilità
di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, essendo stato valorizzato l'utilizzo dell'inciso
“di regola” per indicare l'entità dell'aumento o della diminuzione, in quanto volto a sottendere come tali indicazioni non sono vincolanti per il giudice che può quindi anche discostarsi da esse nella misura che ritenga adeguata al caso specifico, purché ne dia conto in motivazione.
(Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993; Cassazione civile sez. II, 27/07/2023, n.22761)
La costante e unanime giurisprudenza di legittimità, avallando tale interpretazione della norma, ha reiteratamente affermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al D.M. 55/2014, l'esercizio del
Pag. 4 a 10 potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è
soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cassazione civile sez. II, 27/07/2023, n.22761;
Cassazione civile sez. II, 05/05/2022, n.14198; Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989;
Cassazione civile sez. lav., 10/05/2019, n.12537; Cassazione civile sez. VI, 31/01/2017, n.2386).
Resta però in ogni caso precluso al giudice di poter liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. ex plurimis, Cassazione
civile sez. II, 27/07/2023, n.22761; Cassazione civile sez. VI, 31/01/2017, n.2386; Cassazione
civile sez. VI, 31/07/2018, n.20183).
Il quadro normativo fin qui esposto ha subito un'ulteriore variazione a seguito dell'emanazione del
D.M. n. 37 del 2018 il quale, ai fini che rilevano, ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi per l'attività giudiziale ex art. 4 del citato decreto. La modifica ha precisato che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50%
(per la sola fase istruttoria fino al 70%) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di
regola” che aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari.
Come emerge dalle argomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del
D.M. n. 37 del 2018 (parere n. 02703/2017), tra gli obiettivi del vi era anche quello di CP_1
“superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale,
che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento
alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione
Pag. 5 a 10 professionale”, limitando quindi “[…] il perimetro di discrezionalità riconosciuta al giudice,
individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore
parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare” (Cassazione civile sez. II,
24/04/2024, n. 11102; Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993).
La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, in assenza di diversa convenzione, non appare in alcun modo incisa dalle modificazioni al D.M. n.55 del 2014,
introdotte da ultimo mediante il D.M. n. 147 del 2022. La novella, sopprimendo le parole “di
regola” in tutti i commi in cui esse ricorrono al fine di ridurre il margine di discrezionalità
dell'autorità giudiziaria, è finalizzata a rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e a garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (Cassazione civile sez. II,
24/04/2024, n. 11102; Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993; Cassazione civile sez. II,
27/07/2023, n.22761).
Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1,
e art. 12, comma 1, come modificati dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Inoltre, si precisa che la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cassazione civile sez. VI, 14/10/2022,
n.30286; Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, n.26643).
Pag. 6 a 10 Nel caso in esame, l'opponente non ha specificatamente contestato l'applicazione dei valori minimi, così desumibili dal calcolo operato dal primo giudice, il quale ha valutato le caratteristiche e la natura dell'attività prestata.
Tutto ciò premesso in diritto, nel caso in esame, il Giudice del merito, per quanto concerne la fase di studio e la fase introduttiva, ha liquidato “in favore dell'avv. Francesca Fucci la somma di
600,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. a carico dell'Erario. Compenso
già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115 del 2002.”. (doc. n.1 ricorso)
Si precisa che, in materia di parametri forensi, il D.M. 147/2022 è intervenuto a modificare il D.M.
55/2014.
Per le prestazioni professionali esaurite prima del 23 ottobre 2022, la liquidazione delle spese processuali è compiuta secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, antecedente alla modifica apportata con D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Dunque, i vecchi parametri, anche in base a quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione
con l'ordinanza n. 33482 del 14 novembre 2022, trovano applicazione nel caso in cui le prestazioni professionali siano esaurite prima dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022 e cioè il 23 ottobre
2022.
Nel caso de quo, in ragione dell'unitarietà della prestazione intellettuale nel suo complesso, avendo l'Avv. Fucci rinunciato al mandato in data 13.09.2021, devono essere applicate, ai fini della liquidazione, le tabelle 2014 - 2018 vigenti al momento della conclusione dell'incarico, avvenuta nel 2021.
Per quanto riguarda la determinazione del valore della controversia nei termini “indeterminabile –
complessità bassa”, si deve rilevare come la controversia avesse ad oggetto una “servitù di
Pag. 7 a 10 passaggio e carrabile allo scopo di consentire il parcheggio dell'autovettura e le correlate
manovre di posteggio” e una “grondaia (…) per lo scarico delle acque piovane e di scolo” che,
come tale rappresenta, all'evidenza, una controversia bagattellare.
Per quanto concerne, invece, la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria e/o di trattazione, si deve rilevare come l'articolo 4, comma 5, del D.M. 55/2014 disponga che il compenso professionale sia liquidato per fasi e la lettera c) del citato comma individui la fase istruttoria nei seguenti termini: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o
integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli
scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in
funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti
giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la
formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di
consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame
delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o
di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al
cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla
legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle
relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti
alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase
rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice,
comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie
ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini
della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.”.
Pag. 8 a 10 A tal proposito deve osservarsi come, prima della rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Fucci
avvenuta in data 13.09.2021, si sia svolta l'unica udienza di comparizione in data 11.06.2021, nella quale l'esponente, presente tramite il proprio sostituto processuale, facendo pieno e integrale riferimento al contenuto dell'atto introduttivo, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come in atti e al contempo ha contestato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
l'udienza citata si è conclusa con un rinvio. (allegato: 11 Testimone_1
giugno 2021 – note scritte del 10.05.2024).
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il giudice abbia correttamente escluso la liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria e/o di trattazione, poiché tale fase non risultava essere stata celebrata.
La somma liquidabile deve essere, quindi, calcolata nei seguenti termini:
Tabelle: 2014-2018
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 845,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 405,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.250,00
Riduzione del 50 % su € 1.250,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr
€ -625,00 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 625,00
A parziale accoglimento del ricorso e parziale riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Seconda, del 26.03.2023 nel procedimento civile n. 3613 /21 R. G., liquida in euro 625,00, oltre spese generali nella misura del
Pag. 9 a 10 15%, iva e c.p.a. a carico dell'Erario, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115 del
2002.
La parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Seconda, del 26.03.2023
nel procedimento civile n. 1904 /21 R.G.;
2) per l'effetto, in parziale riforma del decreto, liquida a carico dell'Erario e a favore dell'avv. Francesca Fucci la somma di € 625,00, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115 del 2002, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Cagliari, 20.3.2025
Il giudice
Giorgio Latti
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 2722/2023 promossa da:
AVV. FRANCESCA FUCCI, (C.F. ), PEC C.F._1
con studio sito in Cagliari, Via Giolitti, 13, Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Roma, Via Arenula n. 70, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro in carica, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI CAGLIARI (C.F. ), con sede in Cagliari, Via Dante n. 23/25, PEC P.IVA_2
Email_2
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione PSS.
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 10 Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del compenso
del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Seconda, del 26.03.2023 nel
procedimento civile n. 3613 /21 R. G., liquidare i compensi in conformità alla nota spesa
presentata o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
2) con vittoria di competenze e spese del presente procedimento, ivi incluse quelle di iscrizione a
ruolo pari ad euro 98 ,00 marca per anticipazioni forfetarie di euro 27,00 ed eventuali
registrazioni.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avvocato Francesca Fucci ha proposto opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 139/2002, 15 d.lgs. n.
150/2011, 281-decies e s.s. avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Seconda, del 26.03.2023 nel procedimento civile n.
R.G. 1904/21.
A sostegno delle sue ragioni, la ricorrente ha esposto che:
- di essere stata nominata da quale procuratore speciale ai fini della Controparte_2
proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di servitù così come costituito nell'atto di divisione e dal successivo atto di compravendita, a rogito entrambi del Notaio Avv. in data 18.12.2019, Persona_1
contro , e;
CP_3 CP_4 Controparte_5
- nelle more del giudizio, depositava in data 13.09.2021 atto di rinuncia al mandato e, con successiva nota spesa del 22.09.2021, richiedeva la liquidazione del compenso quantificato
Pag. 2 a 10 in euro 3.189,14 (pari ai valori medi previsti dalle tariffe ex D.M. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva del giudizio e istruttoria e/o di trattazione) diminuito del 50% in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- il Tribunale, in persona del Dott. Gaetano Savona, ha liquidato la minore somma di euro
600,00, oltre accessori di legge, importo inferiore ai valori minimi per le tre fasi previsti dal succitato decreto ministeriale;
- il Giudice, nel liquidare gli onorari, non ha tenuto conto di tutte le fasi nell'ambito delle quali il difensore ha pacificamente espletato la propria attività (compiutamente indicate nella nota spesa depositata e ampiamente documentate nel fascicolo del procedimento)
posto che ha ritenuto che non sia stata espletata l'attività istruttoria avendo la scrivente rinunciato al mandato prima della fase conclusionale.
Non si è costituito il , nonostante la rituale notificazione del ricorso Controparte_1
introduttivo; pertanto, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
L'Avvocato Francesca Fucci ha domandato la riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Seconda, del 26.03.2023 nel procedimento civile n. R.G. 1904/21 deducendo che “la motivazione posta a base del decreto di
liquidazione è dunque palesemente erronea sotto un duplice profilo: in primo luogo, nella parte in
cui afferma che la causa fosse di complessità bassa ed ancora, nella parte in cui esclude la fase
istruttoria in quanto, asseritamente, non espletata dalla scrivente. […] Il Tribunale,
nell'impugnato decreto, nemmeno ha specificato quali parametri abbia applicato nel quantificare
Pag. 3 a 10 il compenso per le due sole fasi erroneamente riconosciute, così integrando anche un vizio di
omessa motivazione”.
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dev'essere parzialmente accolta.
In tema di compensi professionali forensi, il disposto originario dell'art. 4 del D.M. 55/2014
prevede che, “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del
valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della
corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il
giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
generali, possono essere aumentati, di regola, fino al 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
Pe la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento”.
La norma ha previsto (nello stesso senso del precedente D.M. 20 luglio 2012, n.140) la possibilità
di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice può apportare ai valori medi, essendo stato valorizzato l'utilizzo dell'inciso
“di regola” per indicare l'entità dell'aumento o della diminuzione, in quanto volto a sottendere come tali indicazioni non sono vincolanti per il giudice che può quindi anche discostarsi da esse nella misura che ritenga adeguata al caso specifico, purché ne dia conto in motivazione.
(Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993; Cassazione civile sez. II, 27/07/2023, n.22761)
La costante e unanime giurisprudenza di legittimità, avallando tale interpretazione della norma, ha reiteratamente affermato che, nella vigenza delle previsioni di cui al D.M. 55/2014, l'esercizio del
Pag. 4 a 10 potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è
soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cassazione civile sez. II, 27/07/2023, n.22761;
Cassazione civile sez. II, 05/05/2022, n.14198; Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989;
Cassazione civile sez. lav., 10/05/2019, n.12537; Cassazione civile sez. VI, 31/01/2017, n.2386).
Resta però in ogni caso precluso al giudice di poter liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. ex plurimis, Cassazione
civile sez. II, 27/07/2023, n.22761; Cassazione civile sez. VI, 31/01/2017, n.2386; Cassazione
civile sez. VI, 31/07/2018, n.20183).
Il quadro normativo fin qui esposto ha subito un'ulteriore variazione a seguito dell'emanazione del
D.M. n. 37 del 2018 il quale, ai fini che rilevano, ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi per l'attività giudiziale ex art. 4 del citato decreto. La modifica ha precisato che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50%
(per la sola fase istruttoria fino al 70%) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%, eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di
regola” che aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari.
Come emerge dalle argomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del
D.M. n. 37 del 2018 (parere n. 02703/2017), tra gli obiettivi del vi era anche quello di CP_1
“superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale,
che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento
alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione
Pag. 5 a 10 professionale”, limitando quindi “[…] il perimetro di discrezionalità riconosciuta al giudice,
individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore
parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare” (Cassazione civile sez. II,
24/04/2024, n. 11102; Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993).
La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, in assenza di diversa convenzione, non appare in alcun modo incisa dalle modificazioni al D.M. n.55 del 2014,
introdotte da ultimo mediante il D.M. n. 147 del 2022. La novella, sopprimendo le parole “di
regola” in tutti i commi in cui esse ricorrono al fine di ridurre il margine di discrezionalità
dell'autorità giudiziaria, è finalizzata a rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e a garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (Cassazione civile sez. II,
24/04/2024, n. 11102; Cassazione civile sez. II, 22/08/2023, n. 24993; Cassazione civile sez. II,
27/07/2023, n.22761).
Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato nella vigenza del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1,
e art. 12, comma 1, come modificati dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Inoltre, si precisa che la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (Cassazione civile sez. VI, 14/10/2022,
n.30286; Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, n.26643).
Pag. 6 a 10 Nel caso in esame, l'opponente non ha specificatamente contestato l'applicazione dei valori minimi, così desumibili dal calcolo operato dal primo giudice, il quale ha valutato le caratteristiche e la natura dell'attività prestata.
Tutto ciò premesso in diritto, nel caso in esame, il Giudice del merito, per quanto concerne la fase di studio e la fase introduttiva, ha liquidato “in favore dell'avv. Francesca Fucci la somma di
600,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. a carico dell'Erario. Compenso
già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115 del 2002.”. (doc. n.1 ricorso)
Si precisa che, in materia di parametri forensi, il D.M. 147/2022 è intervenuto a modificare il D.M.
55/2014.
Per le prestazioni professionali esaurite prima del 23 ottobre 2022, la liquidazione delle spese processuali è compiuta secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, antecedente alla modifica apportata con D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Dunque, i vecchi parametri, anche in base a quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione
con l'ordinanza n. 33482 del 14 novembre 2022, trovano applicazione nel caso in cui le prestazioni professionali siano esaurite prima dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022 e cioè il 23 ottobre
2022.
Nel caso de quo, in ragione dell'unitarietà della prestazione intellettuale nel suo complesso, avendo l'Avv. Fucci rinunciato al mandato in data 13.09.2021, devono essere applicate, ai fini della liquidazione, le tabelle 2014 - 2018 vigenti al momento della conclusione dell'incarico, avvenuta nel 2021.
Per quanto riguarda la determinazione del valore della controversia nei termini “indeterminabile –
complessità bassa”, si deve rilevare come la controversia avesse ad oggetto una “servitù di
Pag. 7 a 10 passaggio e carrabile allo scopo di consentire il parcheggio dell'autovettura e le correlate
manovre di posteggio” e una “grondaia (…) per lo scarico delle acque piovane e di scolo” che,
come tale rappresenta, all'evidenza, una controversia bagattellare.
Per quanto concerne, invece, la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria e/o di trattazione, si deve rilevare come l'articolo 4, comma 5, del D.M. 55/2014 disponga che il compenso professionale sia liquidato per fasi e la lettera c) del citato comma individui la fase istruttoria nei seguenti termini: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o
integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli
scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in
funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti
giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la
formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di
consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame
delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o
di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al
cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla
legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle
relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti
alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase
rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice,
comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie
ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini
della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.”.
Pag. 8 a 10 A tal proposito deve osservarsi come, prima della rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Fucci
avvenuta in data 13.09.2021, si sia svolta l'unica udienza di comparizione in data 11.06.2021, nella quale l'esponente, presente tramite il proprio sostituto processuale, facendo pieno e integrale riferimento al contenuto dell'atto introduttivo, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come in atti e al contempo ha contestato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
l'udienza citata si è conclusa con un rinvio. (allegato: 11 Testimone_1
giugno 2021 – note scritte del 10.05.2024).
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il giudice abbia correttamente escluso la liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria e/o di trattazione, poiché tale fase non risultava essere stata celebrata.
La somma liquidabile deve essere, quindi, calcolata nei seguenti termini:
Tabelle: 2014-2018
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 845,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 405,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.250,00
Riduzione del 50 % su € 1.250,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr
€ -625,00 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 625,00
A parziale accoglimento del ricorso e parziale riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Seconda, del 26.03.2023 nel procedimento civile n. 3613 /21 R. G., liquida in euro 625,00, oltre spese generali nella misura del
Pag. 9 a 10 15%, iva e c.p.a. a carico dell'Erario, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115 del
2002.
La parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Seconda, del 26.03.2023
nel procedimento civile n. 1904 /21 R.G.;
2) per l'effetto, in parziale riforma del decreto, liquida a carico dell'Erario e a favore dell'avv. Francesca Fucci la somma di € 625,00, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115 del 2002, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Cagliari, 20.3.2025
Il giudice
Giorgio Latti
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