Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 256/2021 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 256/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità da vendita di prodotto difettoso e vertente tra
in persona del legale rappresentante protempore Parte_1 [...]
, con sede in Corigliano- Rossano (CS), contrada Villaggio Frassa, Parte_2 area urbana di Corigliano, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro P.IVA_1
Sosto, con studio professionale in Corigliano–Rossano (CS), largo G. Deledda n. 20, ove
è domiciliata;
Appellante
e
codice fiscale , residente in Acri (CS), CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Angelo Altomari, sito in Acri (CS), alla via P. Borsellino n°2, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti;
1
codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese Controparte_2
di Modena con sede in Spezzano di Fiorano Modenese (MO), via P.IVA_2
Canaletto n. 49, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dell'avv. Gianfranco Borelli, con indirizzo di posta elettronica certificata: e Email_1
studio professionale in Sassuolo (Mo), viale della Pace n. 16/b, presso il quale elegge domicilio;
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
di Catanzaro, contrariis reiectis:1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2347/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione Civile, G.O.T. dott. Pietro
Sommella, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3504/2014, depositata in cancelleria in data
31.12.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:“1) preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla e, per l'effetto estromettere la stessa dal presente giudizio;
2) in Parte_1
caso di non estromissione e nel merito, tenere indenne la da ogni Parte_1 richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, considerando l'unica responsabile dell'evento dannoso la Con vittoria di spese, diritti ed onorari di Parte_3 causa, anche della fase di Accertamento Tecnico Preventivo” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”; per il procuratore dell'appellato “l'Ecc.ma Corte d'appello adita, CP_1
previo rigetto della domanda di sospensione della sentenza di primo grado, rigetti
l'appello, ovverosia statuisca in merito alle responsabilità della parte venditrice, ovvero
2 della produttrice, secondo quello che verrà ritenuto di giustizia. Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; per il procuratore dell'appellato “Ogni diversa e contraria Controparte_2
istanza disattesa, per le dedotte causali e pervia ogni più opportuna pronuncia, voglia
l'adita Corte, respingere l'appello proposto dalla confermando in ogni Parte_1 sua parte la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza oggetto dell'impugnazione. Con il favore delle spese e competenze del giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.7.2014, , a seguito CP_1
di accertamento tecnico preventivo svoltosi presso il Tribunale di Cosenza (procedimento n. r.g. 3944/2012), ha convenuto in giudizio la (d'ora in poi, anche Parte_1
) e la (in realtà, la Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
proprietaria del marchio , nella loro rispettiva qualità di venditore e produttore di Pt_3
un quantitativo di 120 mq di piastrelle in gres porcellanato difettose, al fine di ottenere la condanna delle convenute, in solido, al risarcimento dei danni per i vizi riscontrati su detta fornitura a seguito della posa delle piastrelle.
In particolare, il ha affermato che: a) aveva acquistato, nel mese di Agosto del CP_1
2010, il suddetto quantitativo di mattonelle in gres porcellanato presso la Parte_1
al fine di procedere alla pavimentazione del proprio immobile, sito nel comune di
[...]
Acri; b) dopo pochissimo tempo dalla posa, le mattonelle avevano presentato diversi aloni e macchie, per cui, su consiglio della impresa venditrice, aveva applicato alcuni prodotti specifici, senza, però, ottenere l'effetto sperato, ma, anzi, si era determinata la corrosione della stuccatura e, poi, erano comparse sulle mattonelle bolle e lesioni;
c) contattata altra impresa specializzata in pulitura delle piastrelle, era stato sconsigliato di praticare altri interventi simili, giacché i difetti erano da imputare al materiale, cosicché, non avendo la società venditrice dato seguito alla richiesta di rimediare al danno
(effettuata con lettera raccomandata del 26.1.2012), aveva promosso davanti al Tribunale di Cosenza un procedimento per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., nel corso del quale era stata disposta la chiamata in causa dell'impresa produttrice (ossia la
3 ); d) eseguita apposita consulenza tecnica d'ufficio nel suddetto Controparte_2
procedimento, il perito d'ufficio aveva accertato l'effettiva esistenza dei vizi denunciati, imputabili a difetto di fabbricazione, quantificando il danno subito dall'attore in euro
17.065,76.
Quindi, richiamata la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 24/2002 (artt. 1519
e ss. c.c.), nonché quella di cui agli artt. 1490 e 1494 c.c., il ha sostenuto la CP_1
responsabilità della venditrice per i difetti della cosa venduta, ma, anche, la responsabilità extracontrattuale della società produttrice e, in particolare, la responsabilità oggettiva del produttore per i danni causati dal prodotto, ai sensi del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), chiedendo, quindi, la condanna, in via solidale, delle convenute al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio, tramite comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 23.12.2014, la (d'ora in poi, anche, Controparte_2 CP_2
), precisando che era la titolare del marchio e contestando la fondatezza
[...] Pt_3 della domanda dell'attore, giacché: a) essa era basata sull'art. 114 del decreto legislativo n. 206/2005 sulla “responsabilità del produttore”, peraltro, concernente, ai sensi dell'art. 117, i prodotti difettosi che non offrono sicurezza e limitata alle ipotesi degli specifici danni di cui all'art. 123, cosicché tale responsabilità non era configurabile nel caso di specie;
b) non era provato che il danno fosse ascrivibile alla fase di produzione né era dimostrato nella sua quantificazione e nemmeno che le piastrelle vendute dalla Pt_1
al fossero state acquistate presso la
[...] CP_1 Controparte_2
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione del diritto dell'attore e la decadenza dalla facoltà di farlo valere in giudizio, tanto in relazione alla pretesa nei suoi riguardi che nei confronti della essendo decorsi i termini di cui all'art. 1495 c.c. ed all'art. 132, Parte_1
comma 2°, del Codice del consumo, con la conseguenza che la venditrice non avrebbe potuto agire in regresso nei confronti della società produttrice, considerando che il dies a quo coincideva con la data di consegna della fornitura. Ha chiesto, pertanto, il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio, anche, la eccependo la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva, in ragione della circostanza secondo la quale, per come emerso nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, i vizi riscontrati sulle piastrelle erano tutti da addebitare ai difetti di produzione e non già di posa delle stesse, cosicché doveva escludersi la sua responsabilità.
4 La società venditrice ha sostenuto che: a) in simili casi, ai sensi dell'art. 116 del codice del consumo, la responsabilità del venditore avesse carattere sussidiario, sussistendo soltanto in mancanza di individuazione del soggetto produttore del bene e ove il venditore avesse omesso di comunicare all'acquirente, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore, circostanza non avvenuta nel caso di specie;
b) accertata la responsabilità della impresa produttrice, appariva contraddittorio il richiamo da parte del alle norme relative alla responsabilità di tipo Parte_4
contrattuale del venditore, tanto più i considerazione della richiesta di risarcimento del danno e non anche di risoluzione del contratto.
Ha chiesto, quindi, di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal giudizio e, in subordine, di essere tenuta indenne da ogni richiesta risarcitoria in considerazione della circostanza che l'unica responsabile dell'evento dannoso dovesse essere ritenuta la Controparte_2
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della relazione peritale di cui al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 3944/2012 R.G.A.C., con l'escussione dei testimoni e e con una consulenza Tes_1 Controparte_4
tecnica d'ufficio, volta a quantificare i danni subiti dal , eseguita dall'ing. CP_1
Parte_5
All'udienza del 17.1.2019, precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica che sono state depositate da tutte le parti in causa.
2. La sentenza n. 2347/2020 del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 2347 del 31.12.2020, pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza ha così deciso: a) in accoglimento delle domande proposte dall'attore nei confronti della ha condannato la stessa al pagamento della complessiva somma di € Parte_1
22.838,40 nei confronti del;
b) ha rigettato la domanda spiegata nei confronti della CP_1
c) ha condanna la al rimborso delle spese di lite nei Controparte_2 CP_5 confronti dell'attore, compensando quelle riguardanti i rapporti processuali con la d) ha posto definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a Controparte_2
carico della Parte_1
5 In particolare, il Tribunale, dopo avere illustrato la duplice tutela accordata dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2005 (c.d. codice del consumo) e dal codice civile al compratore in caso di difetti della cosa acquistata, ha ritenuto che: a) nel caso in esame, non si verteva in materia di responsabilità del produttore, ai sensi degli artt. 114 e ss. del codice del consumo, ma di garanzia legale di conformità del bene di consumo;
b) la non aveva proposto alcuna domanda di manleva nei confronti della CP_5
essendo insufficiente, a tal fine, la mera richiesta di “essere tenuta Controparte_2 indenne”, in assenza di specifica domanda e di chiamata in causa del responsabile;
c) la domanda proposta dall'attore doveva essere qualificata come azione contrattuale, finalizzata a far valere il difetto originario di conformità del bene acquistato al contratto di vendita;
d) il legittimo contraddittore era da individuarsi unicamente nel “venditore finale”, ovvero cosicché era fondata l'eccezione di difetto di Parte_1
legittimazione passiva della e) era infondata l'eccezione di decadenza Controparte_2
sollevata dalla dato che, ai sensi dell'art. 132, 2° comma, del Codice del Controparte_2
consumo, la denuncia non era necessaria se il venditore aveva riconosciuto, come nel caso di specie, l'esistenza del difetto o lo aveva occultato, fermo restando che, trattandosi di “vizi di funzionamento di carattere tecnico”, la scoperta degli stessi doveva essere intesa come piena e obiettiva consapevolezza di tali difetti, la quale, nel caso in esame, poteva essere desunta solo al momento della pulizia del pavimento effettuata con le tecniche ed i materiali indicati dal venditore;
f) sussistevano i presupposti della tutela invocata dal consumatore nei confronti della e, segnatamente, il Parte_1
diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi come da consulenza tecnica d'ufficio.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
15.2.2021, la ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza n. Parte_1
2347/2020, sulla base di tre motivi, lamentando, in sintesi: I) la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendosi il giudice sostituito all'attore nel ritenere la sua domanda come volta a far valere la sola responsabilità del venditore e non anche quella del produttore del bene difettoso;
II)
l'errore del primo giudice nell'avere ritenuto insussistente la domanda di manleva della nei confronti della III) l'errata condanna nei suoi Parte_1 Controparte_2
confronti, quale parte venditrice, per il risarcimento di un danno che, per quanto emerso
6 sia dall'accertamento tecnico preventivo sia nella fase di merito, era da ricondursi ad un difetto di fabbricazione, imputabile, esclusivamente, alla con Controparte_2
conseguente illegittimità, anche, della condanna al rimborso delle spese di giudizio. Ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 28.5.2021, si è costituita in giudizio la società contestando il fondamento del gravame e sostenendo Controparte_2
la correttezza della decisione del giudice di prime cure: a) nell'aver escluso che la Pt_1
avesse proposto alcuna domanda di manleva nei suoi confronti;
b) nell'avere
[...] ritenuto l'inammissibilità della domanda dell'attore nei propri confronti, poiché tra e la non era intercorso alcun rapporto CP_1 Controparte_2
contrattuale, essendo stati stipulati, piuttosto, due distinti contratti di compravendita (c.d.
“vendita a catena”), di cui uno tra e e l'altro Controparte_2 Parte_1 tra quest'ultima e , il quale, evocando in giudizio la CP_1 Controparte_2 aveva dichiarato di agire ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 2006/2005, peraltro, in assenza dei presupposti di legge, salvo, poi, riconoscere di avere intrattenuto rapporti negoziali solo con la e precisare di avere agito per far valere la Parte_1 responsabilità contrattuale di quest'ultima e di riservarsi di far valere, all'esito dell'istruttoria, le sue ragioni, anche, nei confronti della Ha, quindi, Controparte_2
concluso come sopra riportato.
In data 14.6.2021, si è costituito in giudizio anche , contestando tanto il CP_1
gravame della quanto le difese della e rilevando Parte_1 Controparte_2
come la vicenda contenziosa riguardasse, unicamente, i rapporti tra le due società, giacché non era in contestazione la fondatezza della sua domanda di risarcimento del danno, visto che la lamentava il fatto che il giudice non avesse ritenuto che Parte_1
fosse stata proposta formale domanda di manleva e che la sosteneva la Controparte_2
correttezza della decisione impugnata.
Ha precisato, peraltro, in relazione alle obiezioni di quest'ultima appellata circa la domanda proposta originariamente anche nei suoi confronti, che la “vocatio in ius” della nel giudizio di primo grado era avvenuta, poiché nella Controparte_2
precedente fase di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, quale impresa produttrice del bene difettoso. Ha sostenuto, inoltre, che non avendo la proposto Controparte_2
appello incidentale avverso la pronuncia che aveva dichiarato la sua carenza di
7 legittimazione passiva, la sentenza non avrebbe potuto essere riformata nel merito. Ha concluso come sopra trascritto.
All'esito dell'udienza del 23.6.2021, sostituita dal deposito telematico di note ex art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata, formulata da parte attrice.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.5.2023, svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
In data 6.7.2023, ha depositato la propria comparsa conclusionale la Controparte_2
con la quale ha eccepito l'inammissibilità o la nullità dell'atto di appello per
[...]
genericità delle censure mosse alla sentenza di primo grado. In data 10.7.2023, hanno depositato la propria comparsa conclusionale sia la che Parte_1 CP_1
ribadendo le rispettive argomentazioni e conclusioni.
[...]
Successivamente, tutte le parti hanno depositato le proprie memorie di replica.
Tuttavia, con provvedimento del 2.10.2024, a seguito delle dimissioni del consigliere ausiliario relatore, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.11.2024, al fine di essere decisa in diversa composizione collegiale.
Quindi, designato il nuovo collegio, all'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza assegnazione di ulteriori termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c., avendo le parti già presentato comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto:
a) l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da b) la nullità della sentenza del Tribunale per violazione del Controparte_2
8 principio tra il chiesto ed il pronunciato, eccepita dall'appellante, ed il legittimo esercizio o meno della domanda risarcitoria nei confronti della società produttrice del bene difettoso (primo motivo di appello); c) il vaglio della correttezza della sentenza del
Tribunale, in relazione: 1) alla mancata presentazione da parte della di Parte_1
una domanda di manleva nei confronti della (con valutazione censurata Controparte_2 dall'appellante nel secondo motivo di appello); 2) alla carenza di legittimazione passiva della società produttrice del bene difettoso piuttosto che della (come ritenuto Parte_1 da quest'ultima) e 3) alla conseguente responsabilità per l'evento dannoso (terzo motivo di impugnazione); d) la regolamentazione delle spese di lite.
Non sono oggetto del presente giudizio di appello l'accertamento della circostanza inerente l'an ed il quantum del danno lamentato dal , poiché, sul punto, la sentenza CP_1
del Tribunale non è stata oggetto di impugnazione.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla
Controparte_2
Con la comparsa conclusionale, depositata in via telematica il 6.7.2023, la
[...]
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da CP_2 Parte_1
sostenendo che l'appellante si era limitata, in buona sostanza, a fare un richiamo alla sentenza impugnata ed agli atti del giudizio di primo grado, senza fornire nessun riferimento ai fatti di causa, né ai motivi di diritto che avrebbero dovuto condurre alla riforma della sentenza di primo grado, mancando, pertanto, l'esatta indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e delle modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, oltre che l'indicazione delle circostanze da cui derivava la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione deve essere disattesa.
L'atto di appello deve ritenersi conforme ai canoni dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del
14.9.2017), poiché indica in maniera alquanto chiara sia i capi e le parti della sentenza impugnata, che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sul tema controverso.
9 Nell'atto di impugnazione, del resto, sono enucleati i fatti di causa, sono individuate le parti della sentenza impugnate e sono indicate le ragioni poste alla base dell'impugnazione che hanno, in ogni caso, consentito agli appellati di approntare una compiuta difesa e che possono riassumersi: nella eccezione di nullità della sentenza, per avere il Tribunale giudicato eludendo la domanda dell'attore; nell'avere il Tribunale escluso, erroneamente, l'avvenuta presentazione della domanda di manleva;
nella censura alla decisione di escludere la legittimazione passiva della società che aveva prodotto il bene difettoso e causato il danno all'attore, ritenendo, invece, quella dell'appellante; nella censura alla conseguente decisione di accertamento della responsabilità in capo alla
Parte_1
Le conclusioni del gravame, del resto, sono coerenti con le sue premesse.
3. Il merito
Si tratta, a questo punto, di esaminare le questioni di merito, poste con i tre motivi di impugnazione, nessuno dei quali, peraltro, è fondato.
3.1. L'eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
le questioni sulla legittimazione passiva e sulla responsabilità dell'evento dannoso (primo e terzo motivo di appello).
Il primo ed il terzo motivo di appello - concernenti, rispettivamente, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la proponibilità dell'azione di danni nei confronti della società produttrice del bene difettoso (primo motivo di impugnazione) e le questioni sulla legittimazione passiva dell'appellante e sulla individuazione del soggetto responsabile dell'evento dannoso per cui è causa (terzo motivo di appello) - riguardano tematiche strettamente connesse, per le quali si rende opportuna una trattazione unitaria.
Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato”, l'appellante lamenta che - sebbene abbia CP_1
agito in giudizio tanto nei confronti della quale venditrice delle Parte_1
piastrelle difettose, quanto nei confronti della in qualità di Controparte_2
produttrice, fondando la propria azione sulla “doppia tutela” che, in tali casi, viene riconosciuta all'acquirente-consumatore (ossia quella contrattuale, nei confronti del
10 venditore;
e quella extracontrattuale nei confronti del produttore) - il Tribunale, violando il principio della domanda, ha ritenuto che tale responsabilità extracontrattuale non si sostituiva a quella del venditore, mentre l'attore non aveva inteso invertire tali responsabilità di venditore e produttore, chiedendo, piuttosto, l'accertamento della loro responsabilità solidale. In tal modo, secondo l'appellante, sebbene le risultanze istruttorie abbiano confermato che le piastrelle presentassero vizi di fabbrica e, quindi, che l'unico soggetto responsabilità fosse la il giudicante si è, di fatto, sostituito alla Controparte_2
parte attrice, imponendole la qualificazione della propria domanda quale richiesta di risarcimento danni nei confronti del solo venditore.
Con il terzo motivo, rubricato “Nel merito”, l'appellante censura la condanna al risarcimento del danno nei suoi confronti, sebbene l'evento dannoso, a suo parere, sia da ricondurre unicamente ad un difetto di fabbricazione ascrivibile alla società che ha prodotto le piastrelle, cosicché impugna, anche, la pronuncia di condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Le censure sono infondate.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il Tribunale ha correttamente valutato la domanda dell'attore, sia in relazione alla causa petendi che al petitum, senza sostituirsi alla parte, ma valutando, come era in suo potere e, del resto, correttamente, che - avendo il lamentato la non conformità delle piastrelle acquistate dalla ed alla CP_1 Parte_1
stessa fornite dalla pur richiamando impropriamente una disciplina del Controparte_2
c.d. codice del consumo diversa da quella applicabile - la domanda doveva essere qualificata come volta a far valere la responsabilità contrattuale, di cui alle norme del codice civile e dell'art. 130 del citato codice del consumo (nel testo all'epoca dei fatti vigente e secondo cui il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene), dato che tale responsabilità era ascrivibile al solo venditore e non anche al fornitore del bene, non essendo configurabile in capo a quest'ultimo una responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'acquirente finale, se non nel caso, non allegato né verificatosi nella fattispecie, di prodotto carente dei requisiti di sicurezza che gli abbia provocato un danno specifico (morte; lesioni;
distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso), ai sensi degli artt. 114, 117 e 123 del decreto legislativo n. 206/2005 (c.d. codice del consumo).
11 Deve rammentarsi, infatti, che l'odierna vicenda trae origine da un procedimento di accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale è emerso che un certo numero di piastrelle che il aveva acquistato dalla e che erano state fornite a CP_1 Parte_1 quest'ultima dalla era , cosicché il ha promosso Controparte_2 CP_6 CP_1 un'azione di danni nei confronti sia del venditore che del produttore delle piastrelle difettose.
In simili casi, riconducibili alla c.d. vendita a catena di beni di consumo, come è stato chiarito in giurisprudenza, all'acquirente spettano, per come si desume dall'art. 131 del decreto legislativo n. 206 del 2005, due tipi di azione: 1) quella contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene;
2) quella extracontrattuale contro il produttore, ma soltanto per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, il cliente finale (consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa (cfr., in particolare, Cass., sez. II, n. 18610/2017).
Ne consegue, pertanto, con riguardo alla fattispecie in esame che, avendo il CP_1
lamentato il difetto della fornitura delle piastrelle e non anche qualche ulteriore danno derivante dalla pericolosità dei beni acquistati, l'unica azione esperibile era quella contrattuale nei confronti del soggetto venditore (ai sensi degli artt. 1494 c.c. e 130 del codice del consumo), da ritenersi fondata proprio in relazione all'accertato difetto delle cose vendute, dovendosi escludere la responsabilità “diretta” nei confronti dell'attore della società produttrice, la quale, peraltro, rimane soggetta alla domanda di manleva della venditrice, ai sensi dell'art. 131 del decreto legislativo n. 206/2005.
3.2. Sulla domanda di manleva della Parte_1
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “sulla richiesta di manleva della
e la presunta carenza di legittimazione passiva della produttrice”, Parte_1
l'appellante sostiene che il Tribunale sia incorso nell'errore ulteriore di ritenere non formulata la domanda di manleva da parte della nei confronti della Parte_1
società produttrice, trascurando l'effettiva volontà della parte ed il contenuto sostanziale
12 della pretesa, desunto, anche, dalle deduzioni o dalle richieste, dal tipo e dai limiti dell'azione proposta, nonché dal comportamento processuale assunto.
Sotto altro profilo, evidenzia che la domanda di manleva posta in essere dalla
[...]
nei confronti della quale società produttrice, non Parte_1 Controparte_2
necessitava di essere proposta nelle forme processuali della domanda riconvenzionale, ma poteva essere contenuta, come avvenuto, nella comparsa costitutiva, con cui la
[...]
ha sostanzialmente effettuato una chiamata in causa del produttore, già, Parte_1
peraltro, convenuto e costituito in giudizio, senza, pertanto, che fosse necessario chiedere lo spostamento dell'udienza. Afferma, infine, che la non avendo Controparte_2
formulato alcuna eccezione fino alla prima udienza di trattazione, ha accettato il contraddittorio su tale domanda.
Il motivo è non fondato.
In effetti, nella comparsa di costituzione di primo grado, la - dopo Parte_1
avere eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l'insussistenza di ogni ipotesi di responsabilità a suo carico, in ragione del fatto che i vizi riscontrati sulle piastrelle vendute al erano da addebitare ai difetti di produzione - ha chiesto, in CP_1
caso di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva (“in caso di non estromissione”), quanto al merito (“nel merito”) di essere tenuta “indenne da ogni richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, considerando l'unica responsabile dell'evento dannoso la . Parte_3
Si tratta di espressione abbastanza equivoca, astrattamente compatibile sia con una richiesta di rigetto della domanda dell'attore nei suoi confronti, essendo responsabile del danno lamentato l'altra convenuta, ossia la società produttrice delle piastrelle;
sia con una domanda di manleva nei confronti di quest'ultima, ai sensi dell'art. 131 del codice del consumo, per l'ipotesi che fosse stata condannata a risarcire il danno all'attore.
Alcuni elementi obiettivi inducono, peraltro, a propendere per la prima ipotesi: a) la stessa formulazione della domanda in termini di generica richiesta della società di essere esentata o tenuta indenne da “ogni richiesta risarcitoria formulata da parte attrice” e non già dalle conseguenze negative e pregiudizievoli dell'accoglimento della suddetta richiesta risarcitoria, senza, del resto, specificare che la avrebbe dovuto Controparte_2 tenerla indenne;
b) l'assenza completa nella parte argomentativa dell'atto della causa petendi di una ipotetica domanda di manleva;
c) la mancanza del richiamo alla specifica disposizione normativa (l'art. 131 del codice del consumo) sulla quale si sarebbe basata
13 la domanda di manleva;
d) l'assenza delle dovute precisazioni successive (alla prima udienza del 22.1.2015, il difensore si limitava a ribadire la richiesta che la società venisse
“ tenuta indenne da qualsiasi richiesta di responsabilità”).
Ad ogni modo, anche ove, in astratta ipotesi, si volesse ritenere formulata dalla Pt_1
una domanda di rivalsa o manleva nei confronti della essa sarebbe
[...] Controparte_2
da considerarsi inammissibile, in quanto tardiva, non essendo stata presentata nel termine di cui all'art. 167, 2° comma, c.p.c., ma, soltanto, con comparsa di costituzione e risposta del 16.1.2015 (la citazione in giudizio era per il 18.1.2015).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di chiarire che: a) deve qualificarsi “domanda riconvenzionale”, non soltanto quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore, ma anche quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo (come nel caso in esame); b) in queste ipotesi, sebbene la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esiga le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per la ragione che si tratta di soggetto che è già parte del giudizio, la domanda deve essere, tuttavia, formulata entro il medesimo termine stabilito per la domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore (cfr.
Cass., sez. II, n. 9441/2022; n. 6846/2017; sez. III, n. 12558/99).
Né, contrariamente all'assunto dell'appellante, su tale domanda vi è stata accettazione del contraddittorio da parte della che, anzi, nella memoria ex art. 183, Controparte_2 comma sesto, n. 1 c.p.c. né ha contestato l'ammissibilità (fermo restando che una domanda inammissibile per violazione del termine perentorio di presentazione non potrebbe essere sanata dalla ipotetica accettazione del contraddittorio della parte avversaria).
L'appello, quindi, deve essere rigettato.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del giudizio di primo grado sono state regolate dal Tribunale con pronuncia da confermarsi in relazione alla condanna della nei confronti del Parte_1
e rimasta incensurata nel resto. CP_1
Quelle del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti degli appellati e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti
14 dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore tra 5.201,00 e
26.000,00), in ragione della non particolare complessità della controversia.
Esse possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 2.906,00 per ciascuna parte appellata
(euro 567,00 per la fase di studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cosenza n. 2347/2020 del 31.12.2020, pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2347/2020 del Tribunale di
Cosenza;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al rimborso delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio nei confronti di e della CP_1 [...]
liquidate, per ciascuna parte appellata, in complessivi euro 2.906,00 oltre CP_2
i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi quelle spettanti al in CP_1
favore del suo procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 25.1.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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