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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/05/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 425/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Lacquari s. n. c., presso Parte_1 lo studio dell'avv. Barbuto Giuseppe (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'invalidità civile totale al 100% e la corresponsione della relativa pensione di invalidità civile e/o inabilità lavorativa, che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 5.2.2025) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via principale, accertare e riconoscere lo status di invalido civile della parte ricorrente e, per l'effetto, dichiarare che la parte ricorrente ha diritto, a partire dal momento della presentazione della domanda, al riconoscimento dell'invalidità civile totale al 100% e alla corresponsione della relativa pensione di invalidità civile e/o inabilità lavorativa;
- In via ulteriormente principale, accertare e riconoscere lo status di invalido civile della parte ricorrente e, per l'effetto, dichiarare che la parte ricorrente ha diritto, a partire dal momento della presentazione della domanda, al riconoscimento dell'invalidità civile totale al 100% ed alla corresponsione della relativa pensione di invalidità civile e/o inabilità lavorativa e, conseguentemente, dichiarare che la parte ricorrente ha diritto, a partire dal momento della presentazione della domanda, al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, versando, il ricorrente, in condizioni di difficoltà che ostano allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, oltre che all'assolvimento delle normali attività di vita, rendendo, pertanto, necessaria l'assistente di una terza persona.
- Per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla relazione redatta dal Consulente Tecnico di Ufficio nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo instaurata ad istanza di parte ricorrente e, se ritenuto necessario, ordinare la rinnovazione di C.T.U.;
- Per l'effetto, inoltre, condannare l in persona del Presidente pro tempore per la carica CP_1 nella sede dell'Istituto sita in Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144 Roma (RM) domiciliato in Roma, Viale delle Nazioni - Eur nonché l di Vibo Valentia in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore domiciliato nella sede provinciale di Vibo Valentia nonché il
in persona del Ministro pro tempore domiciliato per legge Controparte_2 presso l'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, tutti in solido e/o alternativamente, ciascuno per le proprie competenze, alla liquidazione e corresponsione della pensione di invalidità civile e/o inabilità lavorative e dell'indennità di accompagnamento a favore del ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna alle spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c. p.c., con sentenza provvisoriamente esecutiva.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di 2 giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «... Esaminata la documentazione sanitaria, valutato quanto emerso dall'anamnesi e dell'esame obiettivo, attenendomi anche quesiti posti dal giudice, formulano le seguenti diagnosi ipoacusia AU dx da verosimile infarto cocleare. Le patologie riscontrate non limitano le capacità fisiche del periziato, e non comportano deficit tali da renderlo incapace di svolgere qualunque attività lavorativa. In risposta ai quesiti posti dal Signor Giudice che mi ha affidato l'incarico posso affermare che il Signor , Parte_1 non presenta infermità tali da non poter svolgere alcuna attività lavorativa. Il periziato, è da ritenersi non invalido civile in quanto non affetto da patologia nella percentuale richiesta. Non ha diritto alla pensione di inabilità.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
3 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore dell' CP_1
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 14/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Lacquari s. n. c., presso Parte_1 lo studio dell'avv. Barbuto Giuseppe (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'invalidità civile totale al 100% e la corresponsione della relativa pensione di invalidità civile e/o inabilità lavorativa, che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 5.2.2025) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- In via principale, accertare e riconoscere lo status di invalido civile della parte ricorrente e, per l'effetto, dichiarare che la parte ricorrente ha diritto, a partire dal momento della presentazione della domanda, al riconoscimento dell'invalidità civile totale al 100% e alla corresponsione della relativa pensione di invalidità civile e/o inabilità lavorativa;
- In via ulteriormente principale, accertare e riconoscere lo status di invalido civile della parte ricorrente e, per l'effetto, dichiarare che la parte ricorrente ha diritto, a partire dal momento della presentazione della domanda, al riconoscimento dell'invalidità civile totale al 100% ed alla corresponsione della relativa pensione di invalidità civile e/o inabilità lavorativa e, conseguentemente, dichiarare che la parte ricorrente ha diritto, a partire dal momento della presentazione della domanda, al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, versando, il ricorrente, in condizioni di difficoltà che ostano allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, oltre che all'assolvimento delle normali attività di vita, rendendo, pertanto, necessaria l'assistente di una terza persona.
- Per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla relazione redatta dal Consulente Tecnico di Ufficio nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo instaurata ad istanza di parte ricorrente e, se ritenuto necessario, ordinare la rinnovazione di C.T.U.;
- Per l'effetto, inoltre, condannare l in persona del Presidente pro tempore per la carica CP_1 nella sede dell'Istituto sita in Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144 Roma (RM) domiciliato in Roma, Viale delle Nazioni - Eur nonché l di Vibo Valentia in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore domiciliato nella sede provinciale di Vibo Valentia nonché il
in persona del Ministro pro tempore domiciliato per legge Controparte_2 presso l'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, tutti in solido e/o alternativamente, ciascuno per le proprie competenze, alla liquidazione e corresponsione della pensione di invalidità civile e/o inabilità lavorative e dell'indennità di accompagnamento a favore del ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna alle spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c. p.c., con sentenza provvisoriamente esecutiva.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di 2 giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «... Esaminata la documentazione sanitaria, valutato quanto emerso dall'anamnesi e dell'esame obiettivo, attenendomi anche quesiti posti dal giudice, formulano le seguenti diagnosi ipoacusia AU dx da verosimile infarto cocleare. Le patologie riscontrate non limitano le capacità fisiche del periziato, e non comportano deficit tali da renderlo incapace di svolgere qualunque attività lavorativa. In risposta ai quesiti posti dal Signor Giudice che mi ha affidato l'incarico posso affermare che il Signor , Parte_1 non presenta infermità tali da non poter svolgere alcuna attività lavorativa. Il periziato, è da ritenersi non invalido civile in quanto non affetto da patologia nella percentuale richiesta. Non ha diritto alla pensione di inabilità.»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
3 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in Parte_1 complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore dell' CP_1
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 14/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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