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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.8864 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, assegnata in decisione all'udienza del 15.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambe nella qualità di eredi legittime del sig.
[...] C.F._2
, nato a [...] C.V. il 16/09/1950 e deceduto il 16/09/2017, Persona_1 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Luisa Piccirillo (c.f.
) ed elettivamente domiciliate all'indirizzo di Posta Elettronica C.F._3
Certificata della predetta, PEC: Email_1
ATTRICI
E
- (p.i. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Piscitelli (c.f.
) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica C.F._4
Certificata della predetta, PEC Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
- (c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._5 giusta procura in atti, dall'Avv. Annibale Bologna (c.f. ) ed C.F._6
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elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto,
PEC: Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la procuratrice delle attrici ha concluso chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella produzione dell'evento e, per l'effetto, di Controparte_2 condannare i convenuti, in solido tra loro o in via alternativa, ciascuno per i rispettivi titoli, al risarcimento dei danni subiti dalle attrici iure proprio per la perdita del rapporto parentale e, segnatamente, al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 127.487,10 e, in favore di della somma di Parte_2
€150.000, entrambe enucleate sulla scorta dei parametri previsti dalle Tabelle di
Milano alla data del sinistro (2017), ovvero delle diverse somme ritenute in giustizia anche applicando i suddetti parametri aggiornati al 2025; il tutto con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese, diritti, spese generali ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo.
La procuratrice della convenuta riportandosi a tutti i propri scritti difensivi ed CP_3 associandosi alle eccezioni e difese sollevate dal convenuto volte a contrastare CP_2 le pretese attoree, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Ha, inoltre, impugnato ogni contrario assunto, dedotto e richiesto, in quanto irrituale, inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per i motivi in atti;
vinte le spese e competenze di lite.
Altresì, il procuratore del convenuto nel riportarsi integralmente alla propria CP_2 comparsa di costituzione, alle memorie depositate ed a tutte le difese, eccezioni ed argomentazioni ivi formulate, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari legali di causa. Ha, inoltre, impugnato e contestato tutto quanto prodotto dedotto ed eccepito da parte attrice in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto, con particolare riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
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-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici, , in qualità di Parte_3 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore – Parte_1 divenuta maggiorenne nelle more del giudizio - e previa vana Parte_2 proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita, hanno convenuto in giudizio il sig. e la al fine di Controparte_2 Controparte_1 accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_2 per la causazione del sinistro avvenuto in data 16.9.2017 alle ore 8:00 circa a Santa
Maria Capua Vetere, che ha causato il decesso di , nonno delle istanti, Persona_1
e, per l'effetto, di condannare il predetto e la compagnia assicuratrice del CP_2 ciclomotore sul quale egli viaggiava, in solido o in via alternativa, al risarcimento dei danni iure proprio patiti dalle attrici per la perdita del rapporto parentale e, segnatamente, al pagamento, in favore di di €127.487,10 e, in Parte_1 favore di di €150.000,00. Parte_2
Più precisamente, le attrici hanno dedotto che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, mentre il stava percorrendo, alla guida del ciclomotore tg. Persona_1
9XBN8 di proprietà di il Viale Consiglio d'Europa con direzione di CP_4 marcia Caserta, giunto ad una distanza di circa 20 metri dall'incrocio con via Norvegia, posta alla sua sinistra, veniva violentemente tamponato dall'autovettura Smart tg.
EC764HM di proprietà e condotto da , il quale, procedendo nel Controparte_2 suo stesso senso di marcia a velocità sostenuta, perdeva il controllo del veicolo, così provocando lo sbalzo del dal proprio ciclomotore e, dopo un volo di 20 metri Per_1 circa, la conseguente rovinosa caduta al suolo dalla quale sono derivate gravissime lesioni che ne hanno determinato il decesso.
A causa della morte del proprio congiunto, le attrici hanno asserito di aver subito un danno da perdita del rapporto parentale e ne hanno, così, richiesto il ristoro.
Si sono costituite in giudizio la ed il convenuto Controparte_1 CP_2 che hanno eccepito, in via preliminare, l'improponibilità ed improcedibilità della domanda, il difetto di legittimazione attiva in capo alle attrici e di legittimazione passiva in capo ai convenuti nonché nel merito l'infondatezza dell'avversa domanda in ordine all'an ed al quantum debeatur.
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Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione, agli atti di causa, della documentazione prodotta dalle parti nonché con l'assunzione delle prove testimoniali richieste ed ammesse, il G.I. ha riservato la causa in decisione all'udienza del 15.7.2025 ed ha assegnato i termini di cui all'art.190 c.p.c., il primo ridotto della metà, con decorrenza dal 25.8.2025.
-3. Tanto premesso in fatto, occorre rilevare, preliminarmente, in rito, la procedibilità della domanda avanzata dalle attrici, essendo stata fornita la prova dell'intervenuta preventiva messa in mora della compagnia convenuta mediante invio di richiesta di risarcimento danni a mezzo PEC del 21.2.2018, prodotta in giudizio — nella quale viene formulato altresì invito alla negoziazione assistita — e del decorso del successivo termine previsto dal Codice delle Assicurazioni per l'inizio del giudizio, atteso che l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo è stato notificato alla compagnia assicurativa in data 11.10.2019.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, la missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dell'art. 148 del
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle Assicurazioni private”).
Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Cod. ass.) deve ritenersi rispettata ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta”.
Invero, nel caso in esame, benché la compagnia assicurativa convenuta abbia prodotto in atti una prima missiva (cfr. missiva del 9.10.2017), nella quale aveva CP_1 formulato espressa richiesta di integrazione documentale, tale documento non appare idoneo a infirmare la regolarità e la completezza della messa in mora prodotta dalle attrici, atteso che alla stessa segue una seconda comunicazione (cfr. diniego motivato del 17.1.2018), nella quale la compagnia ha affermato di non poter procedere alla liquidazione delle somme richieste, adducendo quale motivazione che, sulla base della consulenza tecnica cinematica e medico-legale di cui disponeva, la causa del decesso
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del de cuius era da ricondurre esclusivamente alla sua condotta, per il mancato utilizzo del casco protettivo.
Da tali elementi di natura documentale ben può desumersi come la convenuta società designata sia stata senz'altro posta nelle condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dalle attrici, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo.
Peraltro, le comunicazioni di cui sopra risultano temporalmente antecedenti alla PEC del 21.2.2018 prodotta in giudizio dalle attrici, integrante la formale richiesta risarcitoria con contestuale invito alla negoziazione assistita, rispetto alla quale, tuttavia, non risulta provato alcun riscontro da parte della compagnia convenuta.
-4. Sempre in via preliminare va rilevata la legittimazione attiva in capo alle attrici, in ordine alla domanda proposta.
Difatti sia la consulenza cinematica che quella medico-legale - espletate nel procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere nonché il rapporto redatto dalla Polizia Municipale intervenuta, così come la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Santa Maria, senza dubbio indentificano quale Persona_1 vittima del sinistro stradale occorso in data 16.9.2017 in Santa Maria Capua Vetere.
Quanto alla legittimazione delle attrici, agli atti risulta prodotto lo stato di famiglia di
, dal quale si evince la qualità di figlia di , nonché i Persona_1 Parte_3 certificati di nascita delle figlie di quest'ultima, e Parte_1 Pt_2 comprovanti l'allegata relazione familiare delle attrici con il de cuius quali nipoti ex filia dello stesso.
-5. Sempre in via preliminare, quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dai convenuti va rilevato che dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Santa Maria
Capua Vetere, in occasione del sinistro e depositato in atti dalla stessa compagnia convenuta, si evince che il convenuto è il proprietario dell'autovettura SMART CP_2 tg. EC764HM coinvolta nel sinistro in esame e che il predetto veicolo è assicurato con la con polizza n. 15544358. Controparte_5
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-6. Tanto rilevato, e passando al vaglio della domanda proposta, occorre premettere che anteriormente al giudizio civile, il convenuto è stato rinviato Controparte_2
a giudizio per il reato di omicidio colposo e il procedimento penale si è concluso con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Al riguardo va rilevato che alla sentenza penale di patteggiamento allegata va attribuito valore probatorio da valutarsi congiuntamente alle ulteriori emergenze istruttorie, acquisite nel corso del giudizio.
Difatti, “non è dubbio che la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr., da ultimo, Cass.07/11/2023,
n.31010).
Più in generale, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis,Cass. 20/01/2015, n.840;
Cass.10/10/2018, n.25067).” (Cass. civ. sez. III, 31/01/2024, (ud. 13/11/2023, dep.
31/01/2024, n.2897).
-7. Tanto premesso, va rilevato che le risultanze probatorie acquisite all'esito dell'istruttoria consentono di confermare la dinamica del sinistro quale allegata dalle attrici.
Particolarmente rilevante è la ricostruzione del fatto elaborata dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuta , nell'immediatezza, sul luogo del sinistro.
I militari, invero, nel “rapporto conclusivo di incidente stradale con esito mortale” (cfr. allegato in atti di parte attrice), sulla scorta dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni
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raccolte, riportavano che: “Sulla base di quanto constato sul luogo dell'incidente e per ciò che è emerso dagli accertamenti in merito esperiti, la vicenda infortunistica in esame può essere ricostruita nel modo presente: , alla guida Controparte_2 dell'autovettura SMART targata EC764HM, percorreva Viale Del Consiglio
d'Europa, con direzione di marcia San Prisco ad una velocità non particolarmente moderata anche in considerazione dei danni constatati sul predetto veicolo al limite di velocità di km/h 30 vigente su quel tratto di strada. Giunto in prossimità dell'intersezione stradale di via Norvegia, collideva violentemente la parte posteriore del Ciclomotore Honda Sky con targhino 9XBN8, che lo precedeva nella marcia nella stessa direzione, alla cui guida si trovava il quale, circolava adiacente Persona_1 il margine destro della strada, quando all'improvviso si spostava repentinamente al centro della strada forse con l'intenzione di svoltare a sinistra nella via Norvegia (così come dichiarato dal conducente della Smart). Il conducente dell'autovettura CP_6 nulla poteva per evitare l'impatto con il veicolo antagonista in quanto sulla carreggiata non è stato rilevata nessuna traccia di frenata. Sul posto venivano rilevate tracce di scalfitture appartenenti al Ciclomotore in questione, misurate dal presunto punto d'urto fino alla sua fase di quiete in mt. 43,10. La collisione è stata così improvvisa, che tale manovra faceva sì che l'autovettura urtasse violentemente con la parte anteriore destra contro la parte posteriore del Nell'occorso, a seguito dell'urto violento il Parte_4
, veniva sbalzato all'indietro, battendo la testa sul parabrezza Persona_1 anteriore dell'autovettura lato destro per poi essere sbalzato in avanti rovinando a terra, decedendo sul posto. Infatti sul parabrezza anteriore lato destro dell'auto Smart, venivano rilevati alcuni capelli del defunto . I due veicoli nella loro Persona_1 fase di quiete venivano trovati nella stessa corsia di marcia, il Ciclomotore veniva trovato a mt. 15.80 di distanza dall'autovettura. Il corpo di veniva Persona_1 trovato a circa mt.
3.00 di distanza dalla parte anteriore dell'auto. La collisione è avvenuta sulla corsia di marcia dell'autovettura e del Ciclomotore. Due CP_6 successivi accertamenti sull'autovettura SMART targata EC764HM è emerso che la stessa montava la unibox (cd. scatola nera) dove registra ogni evento, percorso, traiettoria e velocità installata dalla compagnia assicuratrice della Controparte_5
Quindi in data 16.9.2017, si chiedeva alla di Bologna, accertamenti di CP_7
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polizia giudiziaria, al fine di comunicare i dati – traiettoria, velocità e percorso estrapolati dalla unibox installata sulla predetta autovettura. In data 21.9.2017, acquisito al Ns. prot. Nr. 10203 del 22.9.2017, la società , comunicava che CP_7 il terminale montato sul veicolo autovettura SMART targata EC764HM, non registra alcun evento crash avente un valore del picco di accelerazione inferiore ad una soglia prestabilita. Si riferisce che in quel tratto di strada vige il limite d velocità di 30 km/h.
, veniva sottoposto ad accertamenti clinici presso il locale Controparte_2
Ospedale al fine di accertare se si trovasse sotto l'effetto di alcool o sostanze CP_8 stupefacenti. Gli esami clinici hanno dato esito negativo.”
Ebbene, la ricostruzione della dinamica del sinistro quale riferita milita a conforto della versione dei fatti prospettata dalle attrici nell'atto introduttivo ed al ruolo eziologico della condotta del convenuto nella causazione del sinistro .
Del resto, le stesse dichiarazioni spontanee rilasciate dal convenuto all'autorità di
Polizia intervenute nell'immediatezza del sinistro convalidano l'impianto narrativo delle attrici avendo l' riferito che “[…] Mi precedeva un CP_2 CP_2 ciclomotore con a bordo una persona che circolava adiacente il margine dx della strada.
All'improvviso senza segnalare in alcun modo l'intenzione di svoltare a sx questi si spostava in via Norvegia non consentendomi, data la repentinità della manovra, di evitare l'impatto […]”.
Reputa questo Giudice che può attribuirsi un rilievo significativo a tali dichiarazioni in quanto valutate congiuntamente ad altri elementi probatori (cfr. Cass., Sez. trib.,
Sentenza del 15/04/2003 , n. 5957), benché le predette siano state estrapolate dall'estratto riportato nel rapporto delle autorità di Polizia intervenute, malgrado non sia stato prodotto in giudizio il verbale nel quale sono direttamente cristallizzate.
Pur rappresentando un mero indizio in quanto non possono rappresentare un mezzo surrettizio per introdurre nel giudizio un'atipica prova testimoniale, le suddette dichiarazioni assumono rilevanza in quanto rilasciate dal convenuto nell'immediatezza del fatto storico occorso, così consentendo di ritenere che siano frutto di una percezione diretta e immediata degli eventi, non ancora condizionata da ricostruzioni successive o da processi di elaborazione mnemonica.
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A ciò deve poi aggiungersi il risultato delle indagini svolte dalle autorità di Polizia, e, segnatamente, dei rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza del sinistro nonché della completa planimetria del sinistro stradale, sulla base della perizia cinematica disposta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere unitamente alla relazione autoptica del Consulente medico.
Al riguardo occorre evidenziare che “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio” (Cassazione civile sez. III, 31/10/2023, n.30298).
Tanto premesso va rilevato che il CTU nominato, dott. , ha ricostruito che: Per_2
“1)Il sinistro è avvenuto in data 16.9.2017 alle ore 7.30 circa nel territorio del comune di Santa Maria Capua Vetere in viale del Consiglio d'Europa all'altezza dell'intersezione con Via Norvegia. 2)Il sinistro analizzato è caratterizzato dall'impatto di un veicolo e di un ciclomotore con un urto classificabile come obliquo.
3)Nell'istante del tamponamento del ciclomotore, per inerzia (la velocità del regime del veicolo è superiore a quella del ciclomotore) il corpo del sig. viene caricato Per_1 sul montante anteriore destro e sul vetro parabrezza del veicolo stesso. 4)Il P.P.U. può essere collocato a circa 31 m dal caposaldo X ed a circa 40 m dal caposaldo Y.
5)Collocato il P.P.U. in maniera oggettiva, è possibile affermare che il conducente del veicolo SMART, il sig. nel tentativo di voler sorpassare il ciclomotore e CP_2 comunque non rispettando le distanze di sicurezza, sorpreso dalla manovra di correzione messa in essere dal sig. (la posizione del P.P.U. è tale da escludere Per_1 la volontà di svoltare in via Norvegia) impattava il ciclomotore con esiti tragici per il conducente del ciclomotore. 6)Il conducente del veicolo SMART tg. EC764HM, il sig.
viaggiava ad una velocità pari a circa 78 km/h violando il limite di velocità CP_2 imposto (pari a 30 km/h) – c.d.s. art. 142, comma 1 e 2, e l'art. 141, comma 1,2, e 3, del c.d.s. riguardante le regole prudenziali di comportamento;
inoltre non indossava le cinture di sicurezza violando l'art. 172, co. 1, 10 e 11 del c.d.s. sull'uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta. 7)Il conducente del veicolo SMART tg. EC764HM,
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il sig. non manteneva una giusta distanza di sicurezza dal veicolo che lo CP_2 precedeva violando l'art. 149 comma 1 e 6 del c.d.s. sulla distanza di sicurezza tra veicolo. 8)Il conducente del veicolo SMART, il sig. allo scopo di evitare il CP_2 sinistro avrebbe dovuto mantenere una distanza di sicurezza di circa 53m. 9)Il conducente de ciclomotore HONDA SKY tg. 9XBN8, il sig. , Persona_1 circolava con un mezzo privo dell'obbligatoria copertura assicurativa violando l'art. 193 comma 1 e 2 del c.d.s.; inoltre il sig. , circolava senza aver Persona_1 conseguito la patente di guida violando l'art.116 comma 1 e 15 del c.d.s. sulla patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore e senza indossare il casco violando l'art.171 comma 1 e 2 del c.d.s. sull'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
circolava inoltre senza aggiornamento del targhino alla nuova targa di immatricolazione violando l'art. 97 comma 1 e 8 del c.d.s. sulle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.”
In conclusione, dunque, la consulenza tecnica esperita in sede penale ha permesso di accertare la dinamica del sinistro e le rispettive condotte dei soggetti coinvolti nello stesso.
Invero, nel paragrafo rubricato “Responsabilità e comportamento dei protagonisti del sinistro e violazioni alle norme del C.d.S.”, il perito ha ordinatamente elencato le violazioni commesse dal convenuto, conducente del veicolo SMART, tg. EC764HM,
e dal conducente del ciclomotore HONDA SKY, tg. 9XBN8, sig. . Persona_1
Precisamente, al convenuto è stato contestato:
1. “viaggiava ad una velocità pari a circa 78 km/h:
- violando il limite di velocità imposto (pari a 30 km/h) – C.d.S. art. 142, comma
1 e 2;
- certamente riduttiva delle possibili capacità di controllo in sicurezza del mezzo e di eludibilità dell'urto, violando l'art. 141, comma 1, 2 e 3 del C.d.S. riguardante le regole prudenziali di comportamento;
2. non indossava le cinture di sicurezza violando l'art. 172, comma 1, 10 e 11 del c.d.s. sull'uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
3. non manteneva una giusta distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva violando l'art. 149 comma 1 e 6 del c.d.s. sulla distanza di sicurezza tra veicoli. Allo
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scopo di evitare il sinistro, avrebbe dovuto mantenere una distanza di sicurezza pari a circa 53 m” (cfr. all. Cipullo . CP_9
Al contempo, al è stato contestato: Per_1
1. “circolava con un mezzo privo dell'obbligatoria copertura assicurativa violando l'art. 193 comma 1 e 2 del c.d.s;
2. circolava senza aver conseguito la patente di guida violando l'art. 116 comma
1 e 15 del c.d.s. sulla patente e sulle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore;
3. circolava senza indossare il casco violando l'art. 171 comma 1 e 2 del c.d.s. sull'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
4. circolava senza aggiornamento del targhino alla nuova targa di immatricolazione violando l'art. 97 comma 1 e 8 del c.d.s. sulle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori” (cfr. all. ). Controparte_10
Tanto premesso, dunque, è incontrovertibile che il sinistro di cui si discorre, quale antecedente eziologico dell'evento morte successivamente verificatosi, sia imputabile ad un concorso di condotte sebbene la condotta del si pone come Per_1
l'antecedente eziologico prevalente senza il verificarsi del quale la responsabilità del convenuto pur colposa, non sarebbe stata nemmeno integrata, atteso che CP_2 qualora il non si fosse messo alla guida – sebbene privo della patente di guida Per_1
– ed avesse tenuto una condotta di guida corretta, indossando, peraltro, il casco protettivo, secondo un giudizio controfattuale, avrebbe potuto, con alta probabilità, contendere le conseguenze del sinistro.
Tale conclusione trova conferma anche dagli esiti della consulenza tecnica medico- legale svolta nell'ambito del procedimento penale dal dott. , secondo la quale, Per_3
“in ordine alle cause della morte, nel corso dell'esame autoptico si sono riscontrate lesioni principalmente a livello cranico”, coerenti con l'assenza del casco protettivo e con il ruolo determinante della condotta di guida del nella produzione Per_1 dell'evento lesivo, avendo questi repentinamente tagliato la strada senza, preventivamente, segnalare la manovra che si accingeva a compiere di svolta a sinistra.
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Pertanto, è possibile ed anzi doveroso da parte del giudice graduare tra i coautori del sinistro le rispettive responsabilità; onde nel caso in questione, appare opportuno imputare il sinistro per cui è causa nella misura del 60% a carico del e nella Per_1 misura del 40% a carico del convenuto CP_2
-8. Individuati dunque sulla scorta di quanto premesso i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti e la relativa misura della loro incidenza causale sull'evento dannoso, non rimane che valutare la fondatezza della pretesa attorea con riferimento al risarcimento dei danni iure proprio patiti a causa della morte del proprio congiunto e, segnatamente, del danno da perdita del rapporto parentale.
Il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (o di un vincolo affettivo, assimilabile) viene tradizionalmente identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto al tro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva
(cfr. Corte di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
Orbene, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr.
Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2019, n. 11212), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in
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termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale
(o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. civ. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme,
l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
In particolare, trattandosi nel caso di specie di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale proposta "iure proprio" dai nipoti del de cuius, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto
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necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità,
“tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” (Cass. civ. sez. III, 26/06/2025, n.17208).
Ebbene, la prova in tal senso risulta raggiunta atteso che le testi escusse, CP_4 zia delle istanti, e , vicina di casa delle stesse, hanno confermato Testimone_1
l'effettività, continuità e intensità del rapporto affettivo e relazionale intercorrente tra il compianto e le nipoti e Persona_1 Parte_2 Pt_1
Le testimonianze acquisite evidenziano, infatti, come le nipoti si recassero - oltre che nelle festività - con frequenza quasi quotidiana presso l'abitazione del nonno per fargli visita e trascorrere del tempo con lui nonché come vi fosse un costante contatto telefonico e una consuetudine di scambio di doni in occasione di ricorrenze.
Tali elementi, dunque, costituiscono indici concreti e concordanti dell'esistenza di un rapporto stabile, profondo e significativo, ben oltre la mera relazione parentale formale, integrando quella “relazione di reciproco affetto e solidarietà” che, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, fonda il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale anche in assenza di convivenza.
-9. Orbene, al fine di determinare il quantum del danno da perdita del rapporto parentale, giova ricordare che, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., la relativa liquidazione avviene “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 907/2018).
Nel procedere alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
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Vi è da sottolineare che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali (Cass. civ., sez. III, n.
23469/2018).
Fermo quanto innanzi, si condivide la recente giurisprudenza della Corte di cassazione
(Cass. sez. III, 16/12/2022, n. 37009) secondo cui “L'applicazione delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame”.
Nel caso di specie, facendo applicazione di tali Tabelle integrate di Milano, aggiornate al 2024, il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale risulta il seguente:
1. per Parte_2
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 10
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO €. 76.410,00
2. per Parte_1
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 10
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO €. 76.410,00
L'importo dei risarcimenti, in favore di ciascuna attrice, deve però essere decurtato del
60% in ragione della percentuale del concorso di colpa a carico del de cusius come sopra accertata.
Ed infatti, in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non
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patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell' art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica (Cass. sez. III, 12/06/2024, n. 16413).
In definitiva, viene riconosciuto a e la cifra pari Parte_1 Parte_2 al 40 % di € 76.410,00, ovverosia € 30.564,00.
Detta somma, dunque, deve essere devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso (€ 25.385,38) e su tale importo, rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a €.
33.947,45, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
-10. In considerazione dell'esito del presente giudizio, avuto riguardo alla condotta processuale delle attrici in relazione all'offerta transattiva formulata dalla compagnia assicurativa convenuta, nonché all'accoglimento solo parziale della domanda principale, in ragione dell'accertato concorso di colpa che ha condotto a una quantificazione del danno inferiore all'importo oggetto della predetta proposta, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi degli artt. 91, comma 1, ultimo periodo, e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_2
e nei confronti del sig. e della
[...] Parte_1 Controparte_2
(p.i. ), in persona del suo l.r.p.t, disattesa Controparte_1 P.IVA_1
o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
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a) in accoglimento parziale della domanda dichiara la concorrente responsabilità, nelle rispettive misure del 60 % a carico del de cuius e nella Persona_1 percentuale del 40 % a carico di nella causazione del sinistro Controparte_2 avvenuto il 16.9.2017 in Santa Maria Capua Vetere e, per l'effetto, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda condanna i convenuti e la Controparte_2 in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Controparte_1
e dell'importo di €.33.947,45 ciascuna, oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V.17/11/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.8864 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, assegnata in decisione all'udienza del 15.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambe nella qualità di eredi legittime del sig.
[...] C.F._2
, nato a [...] C.V. il 16/09/1950 e deceduto il 16/09/2017, Persona_1 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Luisa Piccirillo (c.f.
) ed elettivamente domiciliate all'indirizzo di Posta Elettronica C.F._3
Certificata della predetta, PEC: Email_1
ATTRICI
E
- (p.i. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Piscitelli (c.f.
) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica C.F._4
Certificata della predetta, PEC Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
- (c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._5 giusta procura in atti, dall'Avv. Annibale Bologna (c.f. ) ed C.F._6
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elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto,
PEC: Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, la procuratrice delle attrici ha concluso chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella produzione dell'evento e, per l'effetto, di Controparte_2 condannare i convenuti, in solido tra loro o in via alternativa, ciascuno per i rispettivi titoli, al risarcimento dei danni subiti dalle attrici iure proprio per la perdita del rapporto parentale e, segnatamente, al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 127.487,10 e, in favore di della somma di Parte_2
€150.000, entrambe enucleate sulla scorta dei parametri previsti dalle Tabelle di
Milano alla data del sinistro (2017), ovvero delle diverse somme ritenute in giustizia anche applicando i suddetti parametri aggiornati al 2025; il tutto con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese, diritti, spese generali ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo.
La procuratrice della convenuta riportandosi a tutti i propri scritti difensivi ed CP_3 associandosi alle eccezioni e difese sollevate dal convenuto volte a contrastare CP_2 le pretese attoree, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Ha, inoltre, impugnato ogni contrario assunto, dedotto e richiesto, in quanto irrituale, inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per i motivi in atti;
vinte le spese e competenze di lite.
Altresì, il procuratore del convenuto nel riportarsi integralmente alla propria CP_2 comparsa di costituzione, alle memorie depositate ed a tutte le difese, eccezioni ed argomentazioni ivi formulate, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari legali di causa. Ha, inoltre, impugnato e contestato tutto quanto prodotto dedotto ed eccepito da parte attrice in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto, con particolare riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
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-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici, , in qualità di Parte_3 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore – Parte_1 divenuta maggiorenne nelle more del giudizio - e previa vana Parte_2 proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita, hanno convenuto in giudizio il sig. e la al fine di Controparte_2 Controparte_1 accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_2 per la causazione del sinistro avvenuto in data 16.9.2017 alle ore 8:00 circa a Santa
Maria Capua Vetere, che ha causato il decesso di , nonno delle istanti, Persona_1
e, per l'effetto, di condannare il predetto e la compagnia assicuratrice del CP_2 ciclomotore sul quale egli viaggiava, in solido o in via alternativa, al risarcimento dei danni iure proprio patiti dalle attrici per la perdita del rapporto parentale e, segnatamente, al pagamento, in favore di di €127.487,10 e, in Parte_1 favore di di €150.000,00. Parte_2
Più precisamente, le attrici hanno dedotto che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, mentre il stava percorrendo, alla guida del ciclomotore tg. Persona_1
9XBN8 di proprietà di il Viale Consiglio d'Europa con direzione di CP_4 marcia Caserta, giunto ad una distanza di circa 20 metri dall'incrocio con via Norvegia, posta alla sua sinistra, veniva violentemente tamponato dall'autovettura Smart tg.
EC764HM di proprietà e condotto da , il quale, procedendo nel Controparte_2 suo stesso senso di marcia a velocità sostenuta, perdeva il controllo del veicolo, così provocando lo sbalzo del dal proprio ciclomotore e, dopo un volo di 20 metri Per_1 circa, la conseguente rovinosa caduta al suolo dalla quale sono derivate gravissime lesioni che ne hanno determinato il decesso.
A causa della morte del proprio congiunto, le attrici hanno asserito di aver subito un danno da perdita del rapporto parentale e ne hanno, così, richiesto il ristoro.
Si sono costituite in giudizio la ed il convenuto Controparte_1 CP_2 che hanno eccepito, in via preliminare, l'improponibilità ed improcedibilità della domanda, il difetto di legittimazione attiva in capo alle attrici e di legittimazione passiva in capo ai convenuti nonché nel merito l'infondatezza dell'avversa domanda in ordine all'an ed al quantum debeatur.
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Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione, agli atti di causa, della documentazione prodotta dalle parti nonché con l'assunzione delle prove testimoniali richieste ed ammesse, il G.I. ha riservato la causa in decisione all'udienza del 15.7.2025 ed ha assegnato i termini di cui all'art.190 c.p.c., il primo ridotto della metà, con decorrenza dal 25.8.2025.
-3. Tanto premesso in fatto, occorre rilevare, preliminarmente, in rito, la procedibilità della domanda avanzata dalle attrici, essendo stata fornita la prova dell'intervenuta preventiva messa in mora della compagnia convenuta mediante invio di richiesta di risarcimento danni a mezzo PEC del 21.2.2018, prodotta in giudizio — nella quale viene formulato altresì invito alla negoziazione assistita — e del decorso del successivo termine previsto dal Codice delle Assicurazioni per l'inizio del giudizio, atteso che l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo è stato notificato alla compagnia assicurativa in data 11.10.2019.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, la missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dell'art. 148 del
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle Assicurazioni private”).
Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Cod. ass.) deve ritenersi rispettata ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta”.
Invero, nel caso in esame, benché la compagnia assicurativa convenuta abbia prodotto in atti una prima missiva (cfr. missiva del 9.10.2017), nella quale aveva CP_1 formulato espressa richiesta di integrazione documentale, tale documento non appare idoneo a infirmare la regolarità e la completezza della messa in mora prodotta dalle attrici, atteso che alla stessa segue una seconda comunicazione (cfr. diniego motivato del 17.1.2018), nella quale la compagnia ha affermato di non poter procedere alla liquidazione delle somme richieste, adducendo quale motivazione che, sulla base della consulenza tecnica cinematica e medico-legale di cui disponeva, la causa del decesso
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del de cuius era da ricondurre esclusivamente alla sua condotta, per il mancato utilizzo del casco protettivo.
Da tali elementi di natura documentale ben può desumersi come la convenuta società designata sia stata senz'altro posta nelle condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dalle attrici, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo.
Peraltro, le comunicazioni di cui sopra risultano temporalmente antecedenti alla PEC del 21.2.2018 prodotta in giudizio dalle attrici, integrante la formale richiesta risarcitoria con contestuale invito alla negoziazione assistita, rispetto alla quale, tuttavia, non risulta provato alcun riscontro da parte della compagnia convenuta.
-4. Sempre in via preliminare va rilevata la legittimazione attiva in capo alle attrici, in ordine alla domanda proposta.
Difatti sia la consulenza cinematica che quella medico-legale - espletate nel procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere nonché il rapporto redatto dalla Polizia Municipale intervenuta, così come la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Santa Maria, senza dubbio indentificano quale Persona_1 vittima del sinistro stradale occorso in data 16.9.2017 in Santa Maria Capua Vetere.
Quanto alla legittimazione delle attrici, agli atti risulta prodotto lo stato di famiglia di
, dal quale si evince la qualità di figlia di , nonché i Persona_1 Parte_3 certificati di nascita delle figlie di quest'ultima, e Parte_1 Pt_2 comprovanti l'allegata relazione familiare delle attrici con il de cuius quali nipoti ex filia dello stesso.
-5. Sempre in via preliminare, quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dai convenuti va rilevato che dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Santa Maria
Capua Vetere, in occasione del sinistro e depositato in atti dalla stessa compagnia convenuta, si evince che il convenuto è il proprietario dell'autovettura SMART CP_2 tg. EC764HM coinvolta nel sinistro in esame e che il predetto veicolo è assicurato con la con polizza n. 15544358. Controparte_5
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-6. Tanto rilevato, e passando al vaglio della domanda proposta, occorre premettere che anteriormente al giudizio civile, il convenuto è stato rinviato Controparte_2
a giudizio per il reato di omicidio colposo e il procedimento penale si è concluso con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Al riguardo va rilevato che alla sentenza penale di patteggiamento allegata va attribuito valore probatorio da valutarsi congiuntamente alle ulteriori emergenze istruttorie, acquisite nel corso del giudizio.
Difatti, “non è dubbio che la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr., da ultimo, Cass.07/11/2023,
n.31010).
Più in generale, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis,Cass. 20/01/2015, n.840;
Cass.10/10/2018, n.25067).” (Cass. civ. sez. III, 31/01/2024, (ud. 13/11/2023, dep.
31/01/2024, n.2897).
-7. Tanto premesso, va rilevato che le risultanze probatorie acquisite all'esito dell'istruttoria consentono di confermare la dinamica del sinistro quale allegata dalle attrici.
Particolarmente rilevante è la ricostruzione del fatto elaborata dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuta , nell'immediatezza, sul luogo del sinistro.
I militari, invero, nel “rapporto conclusivo di incidente stradale con esito mortale” (cfr. allegato in atti di parte attrice), sulla scorta dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni
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raccolte, riportavano che: “Sulla base di quanto constato sul luogo dell'incidente e per ciò che è emerso dagli accertamenti in merito esperiti, la vicenda infortunistica in esame può essere ricostruita nel modo presente: , alla guida Controparte_2 dell'autovettura SMART targata EC764HM, percorreva Viale Del Consiglio
d'Europa, con direzione di marcia San Prisco ad una velocità non particolarmente moderata anche in considerazione dei danni constatati sul predetto veicolo al limite di velocità di km/h 30 vigente su quel tratto di strada. Giunto in prossimità dell'intersezione stradale di via Norvegia, collideva violentemente la parte posteriore del Ciclomotore Honda Sky con targhino 9XBN8, che lo precedeva nella marcia nella stessa direzione, alla cui guida si trovava il quale, circolava adiacente Persona_1 il margine destro della strada, quando all'improvviso si spostava repentinamente al centro della strada forse con l'intenzione di svoltare a sinistra nella via Norvegia (così come dichiarato dal conducente della Smart). Il conducente dell'autovettura CP_6 nulla poteva per evitare l'impatto con il veicolo antagonista in quanto sulla carreggiata non è stato rilevata nessuna traccia di frenata. Sul posto venivano rilevate tracce di scalfitture appartenenti al Ciclomotore in questione, misurate dal presunto punto d'urto fino alla sua fase di quiete in mt. 43,10. La collisione è stata così improvvisa, che tale manovra faceva sì che l'autovettura urtasse violentemente con la parte anteriore destra contro la parte posteriore del Nell'occorso, a seguito dell'urto violento il Parte_4
, veniva sbalzato all'indietro, battendo la testa sul parabrezza Persona_1 anteriore dell'autovettura lato destro per poi essere sbalzato in avanti rovinando a terra, decedendo sul posto. Infatti sul parabrezza anteriore lato destro dell'auto Smart, venivano rilevati alcuni capelli del defunto . I due veicoli nella loro Persona_1 fase di quiete venivano trovati nella stessa corsia di marcia, il Ciclomotore veniva trovato a mt. 15.80 di distanza dall'autovettura. Il corpo di veniva Persona_1 trovato a circa mt.
3.00 di distanza dalla parte anteriore dell'auto. La collisione è avvenuta sulla corsia di marcia dell'autovettura e del Ciclomotore. Due CP_6 successivi accertamenti sull'autovettura SMART targata EC764HM è emerso che la stessa montava la unibox (cd. scatola nera) dove registra ogni evento, percorso, traiettoria e velocità installata dalla compagnia assicuratrice della Controparte_5
Quindi in data 16.9.2017, si chiedeva alla di Bologna, accertamenti di CP_7
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polizia giudiziaria, al fine di comunicare i dati – traiettoria, velocità e percorso estrapolati dalla unibox installata sulla predetta autovettura. In data 21.9.2017, acquisito al Ns. prot. Nr. 10203 del 22.9.2017, la società , comunicava che CP_7 il terminale montato sul veicolo autovettura SMART targata EC764HM, non registra alcun evento crash avente un valore del picco di accelerazione inferiore ad una soglia prestabilita. Si riferisce che in quel tratto di strada vige il limite d velocità di 30 km/h.
, veniva sottoposto ad accertamenti clinici presso il locale Controparte_2
Ospedale al fine di accertare se si trovasse sotto l'effetto di alcool o sostanze CP_8 stupefacenti. Gli esami clinici hanno dato esito negativo.”
Ebbene, la ricostruzione della dinamica del sinistro quale riferita milita a conforto della versione dei fatti prospettata dalle attrici nell'atto introduttivo ed al ruolo eziologico della condotta del convenuto nella causazione del sinistro .
Del resto, le stesse dichiarazioni spontanee rilasciate dal convenuto all'autorità di
Polizia intervenute nell'immediatezza del sinistro convalidano l'impianto narrativo delle attrici avendo l' riferito che “[…] Mi precedeva un CP_2 CP_2 ciclomotore con a bordo una persona che circolava adiacente il margine dx della strada.
All'improvviso senza segnalare in alcun modo l'intenzione di svoltare a sx questi si spostava in via Norvegia non consentendomi, data la repentinità della manovra, di evitare l'impatto […]”.
Reputa questo Giudice che può attribuirsi un rilievo significativo a tali dichiarazioni in quanto valutate congiuntamente ad altri elementi probatori (cfr. Cass., Sez. trib.,
Sentenza del 15/04/2003 , n. 5957), benché le predette siano state estrapolate dall'estratto riportato nel rapporto delle autorità di Polizia intervenute, malgrado non sia stato prodotto in giudizio il verbale nel quale sono direttamente cristallizzate.
Pur rappresentando un mero indizio in quanto non possono rappresentare un mezzo surrettizio per introdurre nel giudizio un'atipica prova testimoniale, le suddette dichiarazioni assumono rilevanza in quanto rilasciate dal convenuto nell'immediatezza del fatto storico occorso, così consentendo di ritenere che siano frutto di una percezione diretta e immediata degli eventi, non ancora condizionata da ricostruzioni successive o da processi di elaborazione mnemonica.
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A ciò deve poi aggiungersi il risultato delle indagini svolte dalle autorità di Polizia, e, segnatamente, dei rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza del sinistro nonché della completa planimetria del sinistro stradale, sulla base della perizia cinematica disposta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere unitamente alla relazione autoptica del Consulente medico.
Al riguardo occorre evidenziare che “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio” (Cassazione civile sez. III, 31/10/2023, n.30298).
Tanto premesso va rilevato che il CTU nominato, dott. , ha ricostruito che: Per_2
“1)Il sinistro è avvenuto in data 16.9.2017 alle ore 7.30 circa nel territorio del comune di Santa Maria Capua Vetere in viale del Consiglio d'Europa all'altezza dell'intersezione con Via Norvegia. 2)Il sinistro analizzato è caratterizzato dall'impatto di un veicolo e di un ciclomotore con un urto classificabile come obliquo.
3)Nell'istante del tamponamento del ciclomotore, per inerzia (la velocità del regime del veicolo è superiore a quella del ciclomotore) il corpo del sig. viene caricato Per_1 sul montante anteriore destro e sul vetro parabrezza del veicolo stesso. 4)Il P.P.U. può essere collocato a circa 31 m dal caposaldo X ed a circa 40 m dal caposaldo Y.
5)Collocato il P.P.U. in maniera oggettiva, è possibile affermare che il conducente del veicolo SMART, il sig. nel tentativo di voler sorpassare il ciclomotore e CP_2 comunque non rispettando le distanze di sicurezza, sorpreso dalla manovra di correzione messa in essere dal sig. (la posizione del P.P.U. è tale da escludere Per_1 la volontà di svoltare in via Norvegia) impattava il ciclomotore con esiti tragici per il conducente del ciclomotore. 6)Il conducente del veicolo SMART tg. EC764HM, il sig.
viaggiava ad una velocità pari a circa 78 km/h violando il limite di velocità CP_2 imposto (pari a 30 km/h) – c.d.s. art. 142, comma 1 e 2, e l'art. 141, comma 1,2, e 3, del c.d.s. riguardante le regole prudenziali di comportamento;
inoltre non indossava le cinture di sicurezza violando l'art. 172, co. 1, 10 e 11 del c.d.s. sull'uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta. 7)Il conducente del veicolo SMART tg. EC764HM,
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il sig. non manteneva una giusta distanza di sicurezza dal veicolo che lo CP_2 precedeva violando l'art. 149 comma 1 e 6 del c.d.s. sulla distanza di sicurezza tra veicolo. 8)Il conducente del veicolo SMART, il sig. allo scopo di evitare il CP_2 sinistro avrebbe dovuto mantenere una distanza di sicurezza di circa 53m. 9)Il conducente de ciclomotore HONDA SKY tg. 9XBN8, il sig. , Persona_1 circolava con un mezzo privo dell'obbligatoria copertura assicurativa violando l'art. 193 comma 1 e 2 del c.d.s.; inoltre il sig. , circolava senza aver Persona_1 conseguito la patente di guida violando l'art.116 comma 1 e 15 del c.d.s. sulla patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore e senza indossare il casco violando l'art.171 comma 1 e 2 del c.d.s. sull'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
circolava inoltre senza aggiornamento del targhino alla nuova targa di immatricolazione violando l'art. 97 comma 1 e 8 del c.d.s. sulle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.”
In conclusione, dunque, la consulenza tecnica esperita in sede penale ha permesso di accertare la dinamica del sinistro e le rispettive condotte dei soggetti coinvolti nello stesso.
Invero, nel paragrafo rubricato “Responsabilità e comportamento dei protagonisti del sinistro e violazioni alle norme del C.d.S.”, il perito ha ordinatamente elencato le violazioni commesse dal convenuto, conducente del veicolo SMART, tg. EC764HM,
e dal conducente del ciclomotore HONDA SKY, tg. 9XBN8, sig. . Persona_1
Precisamente, al convenuto è stato contestato:
1. “viaggiava ad una velocità pari a circa 78 km/h:
- violando il limite di velocità imposto (pari a 30 km/h) – C.d.S. art. 142, comma
1 e 2;
- certamente riduttiva delle possibili capacità di controllo in sicurezza del mezzo e di eludibilità dell'urto, violando l'art. 141, comma 1, 2 e 3 del C.d.S. riguardante le regole prudenziali di comportamento;
2. non indossava le cinture di sicurezza violando l'art. 172, comma 1, 10 e 11 del c.d.s. sull'uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
3. non manteneva una giusta distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva violando l'art. 149 comma 1 e 6 del c.d.s. sulla distanza di sicurezza tra veicoli. Allo
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scopo di evitare il sinistro, avrebbe dovuto mantenere una distanza di sicurezza pari a circa 53 m” (cfr. all. Cipullo . CP_9
Al contempo, al è stato contestato: Per_1
1. “circolava con un mezzo privo dell'obbligatoria copertura assicurativa violando l'art. 193 comma 1 e 2 del c.d.s;
2. circolava senza aver conseguito la patente di guida violando l'art. 116 comma
1 e 15 del c.d.s. sulla patente e sulle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore;
3. circolava senza indossare il casco violando l'art. 171 comma 1 e 2 del c.d.s. sull'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
4. circolava senza aggiornamento del targhino alla nuova targa di immatricolazione violando l'art. 97 comma 1 e 8 del c.d.s. sulle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori” (cfr. all. ). Controparte_10
Tanto premesso, dunque, è incontrovertibile che il sinistro di cui si discorre, quale antecedente eziologico dell'evento morte successivamente verificatosi, sia imputabile ad un concorso di condotte sebbene la condotta del si pone come Per_1
l'antecedente eziologico prevalente senza il verificarsi del quale la responsabilità del convenuto pur colposa, non sarebbe stata nemmeno integrata, atteso che CP_2 qualora il non si fosse messo alla guida – sebbene privo della patente di guida Per_1
– ed avesse tenuto una condotta di guida corretta, indossando, peraltro, il casco protettivo, secondo un giudizio controfattuale, avrebbe potuto, con alta probabilità, contendere le conseguenze del sinistro.
Tale conclusione trova conferma anche dagli esiti della consulenza tecnica medico- legale svolta nell'ambito del procedimento penale dal dott. , secondo la quale, Per_3
“in ordine alle cause della morte, nel corso dell'esame autoptico si sono riscontrate lesioni principalmente a livello cranico”, coerenti con l'assenza del casco protettivo e con il ruolo determinante della condotta di guida del nella produzione Per_1 dell'evento lesivo, avendo questi repentinamente tagliato la strada senza, preventivamente, segnalare la manovra che si accingeva a compiere di svolta a sinistra.
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Pertanto, è possibile ed anzi doveroso da parte del giudice graduare tra i coautori del sinistro le rispettive responsabilità; onde nel caso in questione, appare opportuno imputare il sinistro per cui è causa nella misura del 60% a carico del e nella Per_1 misura del 40% a carico del convenuto CP_2
-8. Individuati dunque sulla scorta di quanto premesso i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti e la relativa misura della loro incidenza causale sull'evento dannoso, non rimane che valutare la fondatezza della pretesa attorea con riferimento al risarcimento dei danni iure proprio patiti a causa della morte del proprio congiunto e, segnatamente, del danno da perdita del rapporto parentale.
Il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (o di un vincolo affettivo, assimilabile) viene tradizionalmente identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto al tro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva
(cfr. Corte di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
Orbene, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr.
Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2019, n. 11212), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in
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termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale
(o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. civ. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme,
l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
In particolare, trattandosi nel caso di specie di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale proposta "iure proprio" dai nipoti del de cuius, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto
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necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità,
“tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” (Cass. civ. sez. III, 26/06/2025, n.17208).
Ebbene, la prova in tal senso risulta raggiunta atteso che le testi escusse, CP_4 zia delle istanti, e , vicina di casa delle stesse, hanno confermato Testimone_1
l'effettività, continuità e intensità del rapporto affettivo e relazionale intercorrente tra il compianto e le nipoti e Persona_1 Parte_2 Pt_1
Le testimonianze acquisite evidenziano, infatti, come le nipoti si recassero - oltre che nelle festività - con frequenza quasi quotidiana presso l'abitazione del nonno per fargli visita e trascorrere del tempo con lui nonché come vi fosse un costante contatto telefonico e una consuetudine di scambio di doni in occasione di ricorrenze.
Tali elementi, dunque, costituiscono indici concreti e concordanti dell'esistenza di un rapporto stabile, profondo e significativo, ben oltre la mera relazione parentale formale, integrando quella “relazione di reciproco affetto e solidarietà” che, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, fonda il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale anche in assenza di convivenza.
-9. Orbene, al fine di determinare il quantum del danno da perdita del rapporto parentale, giova ricordare che, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., la relativa liquidazione avviene “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 907/2018).
Nel procedere alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
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Vi è da sottolineare che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali (Cass. civ., sez. III, n.
23469/2018).
Fermo quanto innanzi, si condivide la recente giurisprudenza della Corte di cassazione
(Cass. sez. III, 16/12/2022, n. 37009) secondo cui “L'applicazione delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame”.
Nel caso di specie, facendo applicazione di tali Tabelle integrate di Milano, aggiornate al 2024, il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale risulta il seguente:
1. per Parte_2
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 10
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO €. 76.410,00
2. per Parte_1
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 10
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO €. 76.410,00
L'importo dei risarcimenti, in favore di ciascuna attrice, deve però essere decurtato del
60% in ragione della percentuale del concorso di colpa a carico del de cusius come sopra accertata.
Ed infatti, in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non
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patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell' art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica (Cass. sez. III, 12/06/2024, n. 16413).
In definitiva, viene riconosciuto a e la cifra pari Parte_1 Parte_2 al 40 % di € 76.410,00, ovverosia € 30.564,00.
Detta somma, dunque, deve essere devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso (€ 25.385,38) e su tale importo, rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a €.
33.947,45, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
-10. In considerazione dell'esito del presente giudizio, avuto riguardo alla condotta processuale delle attrici in relazione all'offerta transattiva formulata dalla compagnia assicurativa convenuta, nonché all'accoglimento solo parziale della domanda principale, in ragione dell'accertato concorso di colpa che ha condotto a una quantificazione del danno inferiore all'importo oggetto della predetta proposta, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi degli artt. 91, comma 1, ultimo periodo, e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_2
e nei confronti del sig. e della
[...] Parte_1 Controparte_2
(p.i. ), in persona del suo l.r.p.t, disattesa Controparte_1 P.IVA_1
o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
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a) in accoglimento parziale della domanda dichiara la concorrente responsabilità, nelle rispettive misure del 60 % a carico del de cuius e nella Persona_1 percentuale del 40 % a carico di nella causazione del sinistro Controparte_2 avvenuto il 16.9.2017 in Santa Maria Capua Vetere e, per l'effetto, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda condanna i convenuti e la Controparte_2 in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Controparte_1
e dell'importo di €.33.947,45 ciascuna, oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V.17/11/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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