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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30117/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 30117/2020 R.G. vertente tra con l'Avv. Gabriele Mazzei Parte_1
attore e
con l'Avv. Luisa Brandi CP_1
convenuta
in punto: usucapione
CONCLUSIONI
presentate in data 27.03.2025
dal procuratore di parte attrice:
„Per quanto detto, richiamando quanto eccepito, dedotto e concluso, si chiede che l'adito
Tribunale voglia, nel merito, accogliere la domanda come formulata in atto di citazione e
meglio precisata nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 e quindi, per l'effetto, ogni contraria
istanza disattesa e domanda riconvenzionale rigettata e previa ogni occorrente declarato-
ria, in via principale dichiarare il sig. , in qualità di erede del signor Parte_1 Per_1
1 mi , proprietario esclusivo dell'immobile descritto in narrativa e distinto al ca- Per_2
tasto del Comune di Portoferraio (LI) al Foglio 28 mappale 4 subalterno 605 (ex sub. 601),
per averlo già acquistato come e nei limiti di cui all'atto di compravendita del 22 marzo
1993 a rogito Notaio in Portoferraio Rep. 29031; in subordine, comunque, di- Per_3
chiarare il sig. proprietario esclusivo per maturata usucapione del bene de- Parte_1
scritto in narrativa distinto al catasto del Comune di Portoferraio (LI) al foglio 28 mappale
4 subalterno 605 (ex 601). In ogni caso con ordine al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsa-
bilità; in ipotesi ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della
domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, condannare la GN CP_2
a pagare in favore dell'attore ogni e qualunque somma sarà risultata dovuta a segui-
[...]
to dell'espletata istruttoria ai sensi dell'art. 936 c.c. In via istruttoria, si rinnovano le
istanze di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 nonché le opposizioni di cui alla memoria
ex art. 183 c.p.c. n. 3 e contenute nel preverbale depositato per l'udienza del 16.06.2021.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”;
dal procuratore di parte convenuta:
“
1. Rigettare le domande proposte da parte attorea poiché infondate in fatto e in diritto e,
comunque, smentite dalle produzioni documentali e dalle argomentazioni contenute nelle
difese di parte convenuta;
2. accogliere la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta in comparsa di costitu-
zione e, dunque, assegnare, in proprietà esclusiva alla sig.ra l'unità abitativa CP_1
rivendicata dal sig. e oggetto di causa, oggi censita al Catasto Fabbricati Parte_1
del Comune di Portoferraio al Foglio 28, particella 4 sub 605 cat. A/3 (“il subalterno 605
2 deriva dalla soppressione del subalterno 601 a seguito di variazione catastale del
23.07.2021 n° 15620”, così pg. 3 CTU in “IDENTIFICAZIONE CATASTALE E PROGET-
TUALE DEI BENI”), comprensiva di abitazione e resede circostante, immobile realizzato
con permesso di costruire a sanatoria rilasciato dal Comune di Portoferraio in data
2.12.2022 (condono nr. 236, così CTU pag. 3), ordinando al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero
da ogni responsabilità;
3. condannare il sig. al pagamento delle spese di lite determinate tenuto Parte_1
conto delle due fasi decisorie svolte nel presente procedimento, come da note allegate (all.
1a), nonché delle spese di CTU sostenute dalla sig.ra e quantificate in euro 2.583,76 CP_1
(all.1b e 1c) e di ctp pari ad euro 2.812,20 come da fattura allegata (all. 1d).
4. condannare il sig. al pagamento dell'ulteriore somma di euro 6.500,00 - Parte_1
(di cui € 3.500 per la demolizione del manufatto e conseguente smaltimento ed euro 3.000
per CILA tardiva, come indicato dal CTU ultimi due periodi del capitolo “ 2.1 stima del
fabbricato”)- quale importo dovuto per la rimozione, smaltimento e spese tecniche di tutte
le opere abusive riscontrate dalla Geom. CP_3
5. quantificare, ex art. 936 co. II c.c., in euro 44.415,00 (quarantaquattromilaquattrocen-
toquindici/00), in applicazione dell'indice FOI, l'importo rivalutato del costo di costruzio-
ne dovuto al sig. dalla convenuta così come determinato dalla CTU, Pt_1 CP_1
Geom. (vd. pg. 7); CP_3
6. Con rinuncia alla domanda di condanna per lite temeraria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione ritualmente notificata, l'attore chiedeva al Tribunale con il presente giudizio di sentirsi dichiarare proprietario dell'immobile situato nel Comu-
ne di Portoferraio (LI) e distinto al catasto di detto Comune al foglio 28 mappale 4
sub. 601 (a partire dal 23/07/2021, con il subalterno 605). Il tutto in virtù di interve-
nuto acquisto ed in subordine di intervenuta usucapione. Il Giudizio era coltivato nei confronti della GN , erede unica della GN . CP_1 Persona_4
Con la costituzione in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda di usucapione “in quanto coperta da giudicato poiché svolta nel procedimento rubrica-
to al nr. R.G. 73/2017, definitosi con sentenza nr. 14/2020”.
Chiedeva, in generale, il rigetto di tutte le domande attoree e spiccava, in via ricon-
venzionale, domanda volta a dichiarare l'immobile descritto in narrativa e sito in
Portoferraio loc. Schiopparello, censito al catasto del medesimo Comune al fg. 28,
mappale 4 sub. 601 (già fg. 28 particella 4, cfr. Doc. 3) di proprietà esclusiva della
GN ivi compresa, per accessione, l'unità abitativa e/o quant'altro ivi CP_2
realizzato dal sig. ordinando al competente Conservatore dei Regi- Parte_1
stri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esone-
ro da ogni responsabilità.
Parte attrice, a sua volta, nella prima memoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.,
agiva in reconventio reconventionis, chiedendo di condannare la GN Per_4
a pagare in favore dell'attore ogni e qualunque somma risulterà dovuta a
[...]
seguito dell'espletanda istruttoria ai sensi dell'art. 936 c.c.
La causa, ritenuta dapprima, in esito al deposito delle memorie di cui all'art. 183,
comma VI, c.p.c. matura per la decisione, veniva rimessa in istruttoria, disponendo-
4 si l'assunzione di CTU volta ad ottenere la valutazione, ai sensi dell'art. 936 c.c.,
del valore delle opere realizzate dalla parte attrice sul terreno in contestazione, con
doppio calcolo da effettuarsi, per un verso, con riguardo al valore dei materiali e
prezzo della mano d'opera e, per altro verso, con riguardo all'aumento di valore
recato al fondo.
Il Giudice neo – assegnatario, poi, consentiva la conclusione delle operazioni del
CTU. Depositata la relazione da parte della CTU e fallito l'esperito Persona_5
tentativo di conciliazione, il Giudice fissava udienza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. con termine per il deposito di note difensive.
Precisate le conclusioni sopra riportate, all'udienza del 27.3.2025, tenutasi da remo-
to, veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. In rito, preliminarmente, va chiarito che la presente causa, principiata nel 2020,
soggiace al cd. rito “pre-Cartabia”. Cionondimeno, l'art. 281 sexies, nella formula-
zione previgente e, per quanto detto, applicabile a questo procedimento, prevedeva che il Giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale del-
la causa nella stessa udienza o […] in un'udienza successiva e pronunciare senten-
za al termine della discussione […].
Nel presente caso, peraltro, il Giudice assegnava anche alle parti un termine inter-
medio per permettere la precisazione delle conclusioni e lo sviluppo più approfondi-
to delle argomentazioni difensive all'esito del deposito della CTU, dovendosi pure rilevare che, prima del supplemento istruttorio, il Giudice aveva già assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 3. L'attore ha convenuto in giudizio (convenuta poi Parte_1 Persona_4
è divenuta poi a seguito di costituzione volontaria dell'erede del CP_1
28.10.2021) rappresentando di essere in via diretta ed in virtù dell'accessione a quello del padre e della madre a seguito di suc- Persona_6 CP_4
cessione ereditaria, nel pieno, pacifico e continuato possesso dell'immobile sito nel
Comune di Portoferraio (LI) e distinto al catasto di detto Comune al foglio 28 map-
pale 4 sub. 601. Segnatamente il possesso sarebbe avvenuto fin dagli anni '60 quan-
do era entrato nel possesso del bene attraverso la coltivazione Persona_6
ad orto dell'appezzamento di terreno e la cura del piccolo manufatto insistente in detta area adibito in origine a magazzino per il ricovero di attrezzatura di campagna e macchinari. Il bene non veniva rivendicato da nessuno, né il possesso veniva inter-
rotto da azioni giudiziarie rivolte alla cessazione di esso. Pertanto, l'uso si era sem-
pre venuto manifestando attraverso la cura costante di esso con il taglio dell'erba, la coltivazione, la delimitazione dell'area e la conservazione ed il miglioramento del manufatto esistente attraverso lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Rappresentava poi che l'area in questione risulta intestata nei pubblici registri ai
Sigg. nato a [...] il [...] (C.F. CP_5 C.F._1
) e nata a [...] il [...] (C.F.
[...] Controparte_6 [...]
). C.F._2
Evidenziava, tuttavia, che nell'atto di acquisto stipulato in data 22 marzo 1993, sia parti venditrici, e , sia parti acquirenti, CP_7 Persona_4 CP_8
e , davano atto espressamente che “il terreno, effettivamente
[...] Controparte_6
oggetto della vendita, è limitato ad un piccolo quadrato di 160 (centosessanta) me-
6 tri quadrati, confinante con proprietà degli acquirenti a est e a nord, proprietà
e a ovest, stante il fatto che la residua parte della predetta CP_9 Pt_1
particella 4 del predetto Foglio 28 è stata acquisita dal sig. , il Persona_6
quale dovrà regolarizzare con atto scritto l'acquisto dall'attuale acquirente”, sic-
ché e in realtà non avrebbero venduto tutto il bene CP_7 Persona_4
ai signori e ma solo una minima porzione di mq 160, posizione, tra CP_5 CP_6
l'altro, fatta propria dalla stessa già nel precedente giudizio sub rg CP_2
73/2017 Sez. Distaccata Portoferraio, definito con sentenza n. 14/2020, passata in giudicato.
Ancora, va detto che parte attrice fondava la domanda svolta in via principale (di-
chiarare il sig. , in qualità di erede del signor , Parte_1 Persona_6
proprietario esclusivo dell'immobile descritto in narrativa e distinto al catasto del
Comune di Portoferraio (LI) al Foglio 28 mappale 4 subalterno 605 (ex sub. 601),
per averlo già acquistato come e nei limiti di cui all'atto di compravendita del 22
marzo 1993 a rogito Notaio in Portoferraio Rep. 29031) sul contenuto Per_3
della dichiarazione contenuta nello stesso atto di compravendita del 22 marzo 1993
delle signore e e sul loro valore, leggendosi che le stesse af- Persona_4 CP_7
fermavano espressamente “che la residua parte della predetta particella 4 del pre-
detto Foglio 28 è stata acquisita dal sig. , il quale dovrà regola- Persona_6
rizzare con atto scritto l'acquisto dall'attuale acquirente”. Da ciò parte attrice in-
tenderebbe far conseguire che nei confronti dello stesso , quale aven- Parte_1
te causa dal sig. , indicato nell'atto pubblico come colui a cui Persona_6
7 era già stato venduto il bene, la dichiarazione delle sorelle e Persona_4 CP_7
avrebbe valore confessorio.
L'attore, comunque, chiedeva comunque che, in via subordinata, fosse accertata la proprietà del fondo de quo per intervenuta usucapione.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, rilevava di essere intervenuta nel giudizio precedentemente citato, conclusosi con sentenza di rigetto. Rilevava altresì che, nel menzionato atto di compravendita del 1993, il Notaio avrebbe commes- Per_3
so dei macroscopici errori non rilevando la necessità/obbligatorietà del fraziona-
mento del terreno di cui si discute così da poter assegnare, in quella sede, ai CP_5
(acquirenti) la (minore) porzione realmente acquistata e, ancora, pur consapevole che a vendere fossero le sorelle quali proprietarie, attribuiva al padre CP_2
dell'attore odierno, , peraltro neanche presente all'atto, un non Persona_6
meglio specificato potere di “regolarizzare con atto scritto l'acquisto dall'attuale
acquirente” (passo riportato dall'atto di compravendita notaio . Per_3
Contestando le tesi attoree, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e,
in via riconvenzionale, dichiarare l'immobile descritto in narrativa e sito in Porto-
ferraio loc. Schiopparello, censito al catasto del medesimo Comune al fg. 28, map-
pale 4 sub. 601 (già fg. 28 particella 4, cfr. Doc. 3) di proprietà esclusiva della si-
ivi compresa, per accessione, l'unità abitativa e/o quant'altro ivi Parte_2
realizzato dal sig. ordinando al competente Conservatore dei Regi- Parte_1
stri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esone-
ro da ogni responsabilità.
8 Parte attrice, a sua volta, in via di reconventio reconventionis, chiedeva in ipotesi ul-
terioremente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda
riconvenzionale formulata dalla convenuta, condannare la GN CP_2
a pagare in favore dell'attore ogni e qualunque somma risulterà dovuta a se-
[...]
guito dell'espletanda istruttoria ai sensi dell'art. 936 c.c. (cfr. I memoria ex art. 936
c.c.).
4. La domanda svolta in via principale dall'attore è totalmente infondata.
Secondo parte attrice, infatti, andrebbe riconosciuta in capo alla stessa la piena pro-
prietà sul fondo de quo stante la dichiarazione di parte nel citato atto del CP_2
22 marzo 1993 a rogito Notaio in Portoferraio Rep. 29031, secondo cui Per_3
la residua parte della predetta particella 4 del predetto Foglio 28 è stata acquisita
dal sig. , il quale dovrà regolarizzare con atto scritto l'acquisto Persona_6
dall'attuale acquirente.
Rammentando che, nel predetto contratto, venditrici erano e CP_7 [...]
(nel presente giudizio convenuta è quale erede di CP_10 CP_1 [...]
), ed acquirenti invece e , ai sensi dell'art. CP_11 CP_5 Controparte_6
1350 c.c. “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena
di nullità
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
[…]”.
Emerge dalle stesse allegazioni attoree che mai veniva concluso un contratto avente forma scritta tra parti e e parte la quale nemmeno era pre- CP_5 CP_6 Pt_1
9 sente al rogito citato. Né tantomeno veniva allegata e dimostrata la conclusione di un negozio giuridico tra parte (ora e parte CP_2 CP_1 Pt_1
La mera dichiarazione secondo cui la retante parte del fondo (eccetto il “quadrato”
prima menzionato”) sarebbe stata acquisita dall' oltre ad essere del tutto Pt_1
generica, non costituisce assolutamente un titolo idoneo a trasferire il diritto di pro-
prietà per la semplice ragione che il preteso acquirente nemmeno parteci- Pt_1
pava al predetto contratto (senza considerarsi che nemmeno veniva indicato, ad esempio, un elemento essenziale del contratto di compravendita quale il prezzo).
Per converso, la tesi alternativa, secondo cui la predetta dichiarazione poteva costi-
tuire al più un impegno a vendere e, dunque, avrebbe potuto qualificarsi come una sorta di preliminare, con possibilità di applicazione del disposto di cui all'art. 2932
c.c., veniva prospettata dall'odierno attore solo con le note difensive del 26.2.2025
(cfr. pag. 10: “Sussistono tutti i presupposti affinché l'adito Tribunale pronunci sen-
tenza ex art. 2932 c.c. e dichiari il signor proprietario dell'immobile Parte_1
distinto al catasto del Comune di Portoferraio al foglio 28 mappale 4 subalterno
605”), trattandosi, quindi, di domanda totalmente nuova, sena poi tenere conto del fatto che, secondo la citata dichiarazione, chi si sarebbe impegnato a regolarizzare
con atto scritto l'acquisto erano gli acquirenti dell'epoca ( e , nem- CP_5 CP_6
meno chiamati in causa nel presente giudizio.
****
Quanto alla domanda, svolta in via subordinata, volta ad accertare la proprietà del fondo de quo in capo all' a seguito di intervenuta usucapione, essa è coperta Pt_1
dal giudicato.
10 Nel citato giudizio sub rg 73/2017 Sez. Distaccata Portoferraio, definito con senten-
za, divenuta irrevocabile, n. 14/2020, l'odierno attore, deduceva di essere in via di-
retta ed in virtù dell'accessione a quello del padre e della ma- Persona_6
dre a seguito di successione ereditaria, nel pieno, pacifico e conti- CP_4
nuato possesso dell'immobile sito nel Comune di Portoferraio (LI) e distinto al ca-
tasto di detto Comune al foglio 28 mappale 4 sub. 601. Ha evidenziato: che il pos-
sesso avveniva fin dagli anni '60 quando era entrato nel pos- Persona_6
sesso del bene attraverso la coltivazione ad orto dell'appezzamento di terreno e la
cura del piccolo manufatto insistente in detta area adibito in origine a magazzino
per il ricovero di attrezzatura di campagna e macchinari;
che detto appezzamento
di terreno confinava con altro su cui insistevano anche due fabbricati di proprietà
del medesimo;
che detto bene non veniva rivendicato da nessuno, nè il possesso ve-
niva interrotto da azioni giudiziarie rivolte alla cessazione di esso;
che, pertanto,
l'uso si era sempre venuto manifestando attraverso la cura costante di esso con il
taglio dell'erba, la coltivazione, la delimitazione dell'area e la conservazione ed il
miglioramento del manufatto esistente attraverso lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione (cfr. sentenza n. 14/2020, pag. 2), per poi citare in giudizio i menzio-
nati sigg.ri e giudizio in cui sarebbe del pari intervenuta l'odierna CP_5 Per_7
convenuta con intervento da qualificarsi come litisconsortile, asserendo CP_2
ella essere per l'appunto proprietaria del fondo de quo (cui poi subentrava qui, in qualità di erede come dianzi specificato). CP_1
Nel presente giudizio l' in merito all'asserita maturata usucapione, asseriva Pt_1
di essere “in via diretta ed in virtù dell'accessione a quello del padre Pt_1
11 e della madre a seguito di successione ereditaria, nel Per_2 CP_4
pieno, pacifico e continuato possesso dell'immobile sito nel Comune di Portoferraio
(LI) e distinto al catasto di detto Comune al foglio 28 mappale 4 sub. 601. In parti-
colare il possesso avveniva fin dagli anni '60 quando il sig. en- Persona_6
trava nel possesso del bene attraverso la coltivazione ad orto dell'appezzamento di
terreno e la cura del piccolo manufatto insistente in detta area adibito in origine a
magazzino per il ricovero di attrezzatura di campagna e macchinari.
Infatti, detto appezzamento di terreno confinava con altro su cui insistevano anche
due fabbricati di proprietà del sig. . Ad oggi detto bene non ve- Persona_6
niva rivendicato da nessuno, né il possesso veniva interrotto da azioni giudiziarie
rivolte alla cessazione di esso. Pertanto l'uso si è sempre venuto manifestando at-
traverso la cura costante di esso con il taglio dell'erba, la coltivazione, la delimita-
zione dell'area e la conservazione ed il miglioramento, alla ristrutturazione e alla
trasformazione del manufatto esistente attraverso lavori di ordinaria e straordina-
ria manutenzione” (così atto di citazione, pp. 1 e 2).
E' lampante, dunque, che i fatti posti alla base della domanda sono i medesimi di cui al precedente giudizio, conclusosi con sentenza di rigetto (si legge nella citata sentenza che “l'attore non ha difatti fornito la prova di aver posseduto l'immobile
per cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto e uti dominus per oltre
vent'anni, anche in virtù di successione del possesso da proprio padre e, segnata-
mente, fin dagli anni '60, in modo idoneo ad acquistare il medesimo a titolo origi-
nario per intervenuta usucapione, così come dedotto”: cfr. ibidem, pag. 5, ultimo
12 capoverso), senza che siano state allegate circostanze rilevanti medio tempore so-
pravvenute.
In particolare, ininfluente ai nostri effetti è la vicenda, più volte sottolineata dalle parti, secondo cui il macroscopico errore dell'atto, prima menzionato, del 1993 (nel quale non era indicato il frazionamento del quadrato effettivamente acquistato da parti veniva superato dall'atto a rogito Notaio del 25 Controparte_12 Persona_8
ottobre 2021, nel quale i signori e dichiaravano che “essendo CP_1 CP_5 Per_7
stata stipulata la compravendita, senza il necessario frazionamento, al signor
[...]
, in regime di comunione legale dei beni con la GN CP_13 CP_14
[...
, è stata erroneamente attribuita l'intera superficie del mappale n. 4 del foglio
28, pari a mq. 620 e non quella che effettivamente aveva acquistato pari a mq.
160”. In sostanza, l'atto del 2021 era funzionale a chiarire che le parti del contratto del 1993 ( quale venditrice e quali acquirenti) avevano in- CP_2 Controparte_12
teso rispettivamente vendere e comprare solamente il citato quadrato di 160 mq e,
dunque, non la restante parte del fondo che poi è quello che interessa il presente giudizio.
In definitiva, il dato dell'atto del 2021 nulla muta in punto maturata preclusione del giudicato in ordine alla domanda di accertamento del diritto di proprietà per matura-
ta usucapione in capo a parte domanda già rigettata con la sentenza n. Pt_1
14/2020.
Applicabile è, in particolare, al caso di specie il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, cui devesi dare seguito, secondo cui “atteso il
carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godi-
13 mento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene
che ne costituisce l'oggetto -, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto co-
stitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del di-
ritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di
condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto
costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto,
l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude
la possibilità di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso ti-
tolo di acquisto. (Nella fattispecie, la parte ricorrente aveva chiesto accertarsi l'av-
venuto acquisto per usucapione di un terreno a seguito del rigetto di precedente
domanda volta ad ottenerne la proprietà in virtù di un contratto di rendita vitali-
zia)” (in questi termini Cass. civ., Sez. 2, 16/10/2020, n. 22591, Rv. 659370 – 01;
conforme Cass. civ., Sez. 2, 23/08/2019, n. 21641, Rv. 654906 - 02).
Il citato principio, applicato al caso che ci occupa, implica che a fortiori la domanda svolta da parte attrice debba considerarsi coperta da giudicato, atteso che l' Pt_1
chiedeva per l'appunto l'accertamento del diritto di proprietà sul fondo de quo, per giunta asserendo l'intervenuta usucapione (e, dunque, pure lo stesso titolo addotto nel precedente giudizi) e in base alle stesse allegazioni, senza, dunque, addurre ele-
menti sopravvenuti e diversi rispetto a quelli descritti nella precedente causa, alla quale, comunque, interveniva , convenuta nel precedente giudizio Persona_4
(cui poi subentrava, quale erede, . CP_1
5. Coperta da giudicato anche la domanda svolta in via riconvenzionale da parte con-
venuta (dichiararsi l'esclusiva proprietà della stessa sul fondo de quo), in quanto
14 anch'essa già oggetto della citata sentenza n. 14/2020 (cfr. ibidem, pag. 5: “La do-
manda proposta dalla deve essere qualificata come azione di rivendica ex CP_2
art. 948 c.c. Orbene, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata i documen-
ti prodotti dall'interveniente sono pertanto inammissibili e non possono essere uti-
lizzati per la decisione in quanto depositati dopo lo spirare dei termini ex art. 183
c.p.c., e pertanto l'allegazione secondo cui il bene sarebbe di esclusiva proprietà
del terzo è rimasta del tutto sfornita di prova. Si osserva, difatti, che, come è noto,
sul soggetto che agisce in rivendicazione grava il rigoroso onere di probatio diabo-
lica della proprietà che può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da
parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di
proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo
originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore [cfr. ex multis
Cass. civ. sent. n. 2334/95], onere non assolto nel caso sub iudice”), tema peraltro già rilevato del Giudice, in questa causa, con ordinanza del 9-27.1.2022.
Pure in relazione al profilo in questione, infatti, pregnante è il citato approdo giuri-
sprudenziale di cui a Cass. civ., Sez. 2, 16/10/2020, n. 22591, senza che l'atto del 25
ottobre 2021 a rogito Notaio integri di per sé, per i motivi già dianzi Persona_8
significati, una sopravvenienza atta a poter superare la preclusione del giudicato.
In conseguenza del fatto che la domanda riconvenzionale di parte convenuta merita rigetto in quanto coperta dal giudicato, anche la reconventio reconventionis spiccata dall'attore solo per l'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formu-
lata dalla convenuta, resta assorbita.
15 6. Stante la reciproca soccombenza, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando nel procedimento sub R.G.
30117/2020, ogni altra domanda reietta, disattesa od assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda svolta in via principale da parte attrice;
2) Dichiara che le restanti domande (domanda svolta in via subordinata da parte attrice ed in via riconvenzionale da parte convenuta) svolte dalle parti sono coperte dal giudicato, essendo la domanda svolta da parte attrice, in via di reconventio recon-
ventionis, assorbita;
3) Dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Livorno, così deciso il 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 30117/2020 R.G. vertente tra con l'Avv. Gabriele Mazzei Parte_1
attore e
con l'Avv. Luisa Brandi CP_1
convenuta
in punto: usucapione
CONCLUSIONI
presentate in data 27.03.2025
dal procuratore di parte attrice:
„Per quanto detto, richiamando quanto eccepito, dedotto e concluso, si chiede che l'adito
Tribunale voglia, nel merito, accogliere la domanda come formulata in atto di citazione e
meglio precisata nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 e quindi, per l'effetto, ogni contraria
istanza disattesa e domanda riconvenzionale rigettata e previa ogni occorrente declarato-
ria, in via principale dichiarare il sig. , in qualità di erede del signor Parte_1 Per_1
1 mi , proprietario esclusivo dell'immobile descritto in narrativa e distinto al ca- Per_2
tasto del Comune di Portoferraio (LI) al Foglio 28 mappale 4 subalterno 605 (ex sub. 601),
per averlo già acquistato come e nei limiti di cui all'atto di compravendita del 22 marzo
1993 a rogito Notaio in Portoferraio Rep. 29031; in subordine, comunque, di- Per_3
chiarare il sig. proprietario esclusivo per maturata usucapione del bene de- Parte_1
scritto in narrativa distinto al catasto del Comune di Portoferraio (LI) al foglio 28 mappale
4 subalterno 605 (ex 601). In ogni caso con ordine al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsa-
bilità; in ipotesi ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della
domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, condannare la GN CP_2
a pagare in favore dell'attore ogni e qualunque somma sarà risultata dovuta a segui-
[...]
to dell'espletata istruttoria ai sensi dell'art. 936 c.c. In via istruttoria, si rinnovano le
istanze di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 nonché le opposizioni di cui alla memoria
ex art. 183 c.p.c. n. 3 e contenute nel preverbale depositato per l'udienza del 16.06.2021.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”;
dal procuratore di parte convenuta:
“
1. Rigettare le domande proposte da parte attorea poiché infondate in fatto e in diritto e,
comunque, smentite dalle produzioni documentali e dalle argomentazioni contenute nelle
difese di parte convenuta;
2. accogliere la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta in comparsa di costitu-
zione e, dunque, assegnare, in proprietà esclusiva alla sig.ra l'unità abitativa CP_1
rivendicata dal sig. e oggetto di causa, oggi censita al Catasto Fabbricati Parte_1
del Comune di Portoferraio al Foglio 28, particella 4 sub 605 cat. A/3 (“il subalterno 605
2 deriva dalla soppressione del subalterno 601 a seguito di variazione catastale del
23.07.2021 n° 15620”, così pg. 3 CTU in “IDENTIFICAZIONE CATASTALE E PROGET-
TUALE DEI BENI”), comprensiva di abitazione e resede circostante, immobile realizzato
con permesso di costruire a sanatoria rilasciato dal Comune di Portoferraio in data
2.12.2022 (condono nr. 236, così CTU pag. 3), ordinando al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero
da ogni responsabilità;
3. condannare il sig. al pagamento delle spese di lite determinate tenuto Parte_1
conto delle due fasi decisorie svolte nel presente procedimento, come da note allegate (all.
1a), nonché delle spese di CTU sostenute dalla sig.ra e quantificate in euro 2.583,76 CP_1
(all.1b e 1c) e di ctp pari ad euro 2.812,20 come da fattura allegata (all. 1d).
4. condannare il sig. al pagamento dell'ulteriore somma di euro 6.500,00 - Parte_1
(di cui € 3.500 per la demolizione del manufatto e conseguente smaltimento ed euro 3.000
per CILA tardiva, come indicato dal CTU ultimi due periodi del capitolo “ 2.1 stima del
fabbricato”)- quale importo dovuto per la rimozione, smaltimento e spese tecniche di tutte
le opere abusive riscontrate dalla Geom. CP_3
5. quantificare, ex art. 936 co. II c.c., in euro 44.415,00 (quarantaquattromilaquattrocen-
toquindici/00), in applicazione dell'indice FOI, l'importo rivalutato del costo di costruzio-
ne dovuto al sig. dalla convenuta così come determinato dalla CTU, Pt_1 CP_1
Geom. (vd. pg. 7); CP_3
6. Con rinuncia alla domanda di condanna per lite temeraria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione ritualmente notificata, l'attore chiedeva al Tribunale con il presente giudizio di sentirsi dichiarare proprietario dell'immobile situato nel Comu-
ne di Portoferraio (LI) e distinto al catasto di detto Comune al foglio 28 mappale 4
sub. 601 (a partire dal 23/07/2021, con il subalterno 605). Il tutto in virtù di interve-
nuto acquisto ed in subordine di intervenuta usucapione. Il Giudizio era coltivato nei confronti della GN , erede unica della GN . CP_1 Persona_4
Con la costituzione in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda di usucapione “in quanto coperta da giudicato poiché svolta nel procedimento rubrica-
to al nr. R.G. 73/2017, definitosi con sentenza nr. 14/2020”.
Chiedeva, in generale, il rigetto di tutte le domande attoree e spiccava, in via ricon-
venzionale, domanda volta a dichiarare l'immobile descritto in narrativa e sito in
Portoferraio loc. Schiopparello, censito al catasto del medesimo Comune al fg. 28,
mappale 4 sub. 601 (già fg. 28 particella 4, cfr. Doc. 3) di proprietà esclusiva della
GN ivi compresa, per accessione, l'unità abitativa e/o quant'altro ivi CP_2
realizzato dal sig. ordinando al competente Conservatore dei Regi- Parte_1
stri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esone-
ro da ogni responsabilità.
Parte attrice, a sua volta, nella prima memoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.,
agiva in reconventio reconventionis, chiedendo di condannare la GN Per_4
a pagare in favore dell'attore ogni e qualunque somma risulterà dovuta a
[...]
seguito dell'espletanda istruttoria ai sensi dell'art. 936 c.c.
La causa, ritenuta dapprima, in esito al deposito delle memorie di cui all'art. 183,
comma VI, c.p.c. matura per la decisione, veniva rimessa in istruttoria, disponendo-
4 si l'assunzione di CTU volta ad ottenere la valutazione, ai sensi dell'art. 936 c.c.,
del valore delle opere realizzate dalla parte attrice sul terreno in contestazione, con
doppio calcolo da effettuarsi, per un verso, con riguardo al valore dei materiali e
prezzo della mano d'opera e, per altro verso, con riguardo all'aumento di valore
recato al fondo.
Il Giudice neo – assegnatario, poi, consentiva la conclusione delle operazioni del
CTU. Depositata la relazione da parte della CTU e fallito l'esperito Persona_5
tentativo di conciliazione, il Giudice fissava udienza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. con termine per il deposito di note difensive.
Precisate le conclusioni sopra riportate, all'udienza del 27.3.2025, tenutasi da remo-
to, veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. In rito, preliminarmente, va chiarito che la presente causa, principiata nel 2020,
soggiace al cd. rito “pre-Cartabia”. Cionondimeno, l'art. 281 sexies, nella formula-
zione previgente e, per quanto detto, applicabile a questo procedimento, prevedeva che il Giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale del-
la causa nella stessa udienza o […] in un'udienza successiva e pronunciare senten-
za al termine della discussione […].
Nel presente caso, peraltro, il Giudice assegnava anche alle parti un termine inter-
medio per permettere la precisazione delle conclusioni e lo sviluppo più approfondi-
to delle argomentazioni difensive all'esito del deposito della CTU, dovendosi pure rilevare che, prima del supplemento istruttorio, il Giudice aveva già assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 3. L'attore ha convenuto in giudizio (convenuta poi Parte_1 Persona_4
è divenuta poi a seguito di costituzione volontaria dell'erede del CP_1
28.10.2021) rappresentando di essere in via diretta ed in virtù dell'accessione a quello del padre e della madre a seguito di suc- Persona_6 CP_4
cessione ereditaria, nel pieno, pacifico e continuato possesso dell'immobile sito nel
Comune di Portoferraio (LI) e distinto al catasto di detto Comune al foglio 28 map-
pale 4 sub. 601. Segnatamente il possesso sarebbe avvenuto fin dagli anni '60 quan-
do era entrato nel possesso del bene attraverso la coltivazione Persona_6
ad orto dell'appezzamento di terreno e la cura del piccolo manufatto insistente in detta area adibito in origine a magazzino per il ricovero di attrezzatura di campagna e macchinari. Il bene non veniva rivendicato da nessuno, né il possesso veniva inter-
rotto da azioni giudiziarie rivolte alla cessazione di esso. Pertanto, l'uso si era sem-
pre venuto manifestando attraverso la cura costante di esso con il taglio dell'erba, la coltivazione, la delimitazione dell'area e la conservazione ed il miglioramento del manufatto esistente attraverso lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Rappresentava poi che l'area in questione risulta intestata nei pubblici registri ai
Sigg. nato a [...] il [...] (C.F. CP_5 C.F._1
) e nata a [...] il [...] (C.F.
[...] Controparte_6 [...]
). C.F._2
Evidenziava, tuttavia, che nell'atto di acquisto stipulato in data 22 marzo 1993, sia parti venditrici, e , sia parti acquirenti, CP_7 Persona_4 CP_8
e , davano atto espressamente che “il terreno, effettivamente
[...] Controparte_6
oggetto della vendita, è limitato ad un piccolo quadrato di 160 (centosessanta) me-
6 tri quadrati, confinante con proprietà degli acquirenti a est e a nord, proprietà
e a ovest, stante il fatto che la residua parte della predetta CP_9 Pt_1
particella 4 del predetto Foglio 28 è stata acquisita dal sig. , il Persona_6
quale dovrà regolarizzare con atto scritto l'acquisto dall'attuale acquirente”, sic-
ché e in realtà non avrebbero venduto tutto il bene CP_7 Persona_4
ai signori e ma solo una minima porzione di mq 160, posizione, tra CP_5 CP_6
l'altro, fatta propria dalla stessa già nel precedente giudizio sub rg CP_2
73/2017 Sez. Distaccata Portoferraio, definito con sentenza n. 14/2020, passata in giudicato.
Ancora, va detto che parte attrice fondava la domanda svolta in via principale (di-
chiarare il sig. , in qualità di erede del signor , Parte_1 Persona_6
proprietario esclusivo dell'immobile descritto in narrativa e distinto al catasto del
Comune di Portoferraio (LI) al Foglio 28 mappale 4 subalterno 605 (ex sub. 601),
per averlo già acquistato come e nei limiti di cui all'atto di compravendita del 22
marzo 1993 a rogito Notaio in Portoferraio Rep. 29031) sul contenuto Per_3
della dichiarazione contenuta nello stesso atto di compravendita del 22 marzo 1993
delle signore e e sul loro valore, leggendosi che le stesse af- Persona_4 CP_7
fermavano espressamente “che la residua parte della predetta particella 4 del pre-
detto Foglio 28 è stata acquisita dal sig. , il quale dovrà regola- Persona_6
rizzare con atto scritto l'acquisto dall'attuale acquirente”. Da ciò parte attrice in-
tenderebbe far conseguire che nei confronti dello stesso , quale aven- Parte_1
te causa dal sig. , indicato nell'atto pubblico come colui a cui Persona_6
7 era già stato venduto il bene, la dichiarazione delle sorelle e Persona_4 CP_7
avrebbe valore confessorio.
L'attore, comunque, chiedeva comunque che, in via subordinata, fosse accertata la proprietà del fondo de quo per intervenuta usucapione.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, rilevava di essere intervenuta nel giudizio precedentemente citato, conclusosi con sentenza di rigetto. Rilevava altresì che, nel menzionato atto di compravendita del 1993, il Notaio avrebbe commes- Per_3
so dei macroscopici errori non rilevando la necessità/obbligatorietà del fraziona-
mento del terreno di cui si discute così da poter assegnare, in quella sede, ai CP_5
(acquirenti) la (minore) porzione realmente acquistata e, ancora, pur consapevole che a vendere fossero le sorelle quali proprietarie, attribuiva al padre CP_2
dell'attore odierno, , peraltro neanche presente all'atto, un non Persona_6
meglio specificato potere di “regolarizzare con atto scritto l'acquisto dall'attuale
acquirente” (passo riportato dall'atto di compravendita notaio . Per_3
Contestando le tesi attoree, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e,
in via riconvenzionale, dichiarare l'immobile descritto in narrativa e sito in Porto-
ferraio loc. Schiopparello, censito al catasto del medesimo Comune al fg. 28, map-
pale 4 sub. 601 (già fg. 28 particella 4, cfr. Doc. 3) di proprietà esclusiva della si-
ivi compresa, per accessione, l'unità abitativa e/o quant'altro ivi Parte_2
realizzato dal sig. ordinando al competente Conservatore dei Regi- Parte_1
stri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esone-
ro da ogni responsabilità.
8 Parte attrice, a sua volta, in via di reconventio reconventionis, chiedeva in ipotesi ul-
terioremente subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda
riconvenzionale formulata dalla convenuta, condannare la GN CP_2
a pagare in favore dell'attore ogni e qualunque somma risulterà dovuta a se-
[...]
guito dell'espletanda istruttoria ai sensi dell'art. 936 c.c. (cfr. I memoria ex art. 936
c.c.).
4. La domanda svolta in via principale dall'attore è totalmente infondata.
Secondo parte attrice, infatti, andrebbe riconosciuta in capo alla stessa la piena pro-
prietà sul fondo de quo stante la dichiarazione di parte nel citato atto del CP_2
22 marzo 1993 a rogito Notaio in Portoferraio Rep. 29031, secondo cui Per_3
la residua parte della predetta particella 4 del predetto Foglio 28 è stata acquisita
dal sig. , il quale dovrà regolarizzare con atto scritto l'acquisto Persona_6
dall'attuale acquirente.
Rammentando che, nel predetto contratto, venditrici erano e CP_7 [...]
(nel presente giudizio convenuta è quale erede di CP_10 CP_1 [...]
), ed acquirenti invece e , ai sensi dell'art. CP_11 CP_5 Controparte_6
1350 c.c. “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena
di nullità
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
[…]”.
Emerge dalle stesse allegazioni attoree che mai veniva concluso un contratto avente forma scritta tra parti e e parte la quale nemmeno era pre- CP_5 CP_6 Pt_1
9 sente al rogito citato. Né tantomeno veniva allegata e dimostrata la conclusione di un negozio giuridico tra parte (ora e parte CP_2 CP_1 Pt_1
La mera dichiarazione secondo cui la retante parte del fondo (eccetto il “quadrato”
prima menzionato”) sarebbe stata acquisita dall' oltre ad essere del tutto Pt_1
generica, non costituisce assolutamente un titolo idoneo a trasferire il diritto di pro-
prietà per la semplice ragione che il preteso acquirente nemmeno parteci- Pt_1
pava al predetto contratto (senza considerarsi che nemmeno veniva indicato, ad esempio, un elemento essenziale del contratto di compravendita quale il prezzo).
Per converso, la tesi alternativa, secondo cui la predetta dichiarazione poteva costi-
tuire al più un impegno a vendere e, dunque, avrebbe potuto qualificarsi come una sorta di preliminare, con possibilità di applicazione del disposto di cui all'art. 2932
c.c., veniva prospettata dall'odierno attore solo con le note difensive del 26.2.2025
(cfr. pag. 10: “Sussistono tutti i presupposti affinché l'adito Tribunale pronunci sen-
tenza ex art. 2932 c.c. e dichiari il signor proprietario dell'immobile Parte_1
distinto al catasto del Comune di Portoferraio al foglio 28 mappale 4 subalterno
605”), trattandosi, quindi, di domanda totalmente nuova, sena poi tenere conto del fatto che, secondo la citata dichiarazione, chi si sarebbe impegnato a regolarizzare
con atto scritto l'acquisto erano gli acquirenti dell'epoca ( e , nem- CP_5 CP_6
meno chiamati in causa nel presente giudizio.
****
Quanto alla domanda, svolta in via subordinata, volta ad accertare la proprietà del fondo de quo in capo all' a seguito di intervenuta usucapione, essa è coperta Pt_1
dal giudicato.
10 Nel citato giudizio sub rg 73/2017 Sez. Distaccata Portoferraio, definito con senten-
za, divenuta irrevocabile, n. 14/2020, l'odierno attore, deduceva di essere in via di-
retta ed in virtù dell'accessione a quello del padre e della ma- Persona_6
dre a seguito di successione ereditaria, nel pieno, pacifico e conti- CP_4
nuato possesso dell'immobile sito nel Comune di Portoferraio (LI) e distinto al ca-
tasto di detto Comune al foglio 28 mappale 4 sub. 601. Ha evidenziato: che il pos-
sesso avveniva fin dagli anni '60 quando era entrato nel pos- Persona_6
sesso del bene attraverso la coltivazione ad orto dell'appezzamento di terreno e la
cura del piccolo manufatto insistente in detta area adibito in origine a magazzino
per il ricovero di attrezzatura di campagna e macchinari;
che detto appezzamento
di terreno confinava con altro su cui insistevano anche due fabbricati di proprietà
del medesimo;
che detto bene non veniva rivendicato da nessuno, nè il possesso ve-
niva interrotto da azioni giudiziarie rivolte alla cessazione di esso;
che, pertanto,
l'uso si era sempre venuto manifestando attraverso la cura costante di esso con il
taglio dell'erba, la coltivazione, la delimitazione dell'area e la conservazione ed il
miglioramento del manufatto esistente attraverso lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione (cfr. sentenza n. 14/2020, pag. 2), per poi citare in giudizio i menzio-
nati sigg.ri e giudizio in cui sarebbe del pari intervenuta l'odierna CP_5 Per_7
convenuta con intervento da qualificarsi come litisconsortile, asserendo CP_2
ella essere per l'appunto proprietaria del fondo de quo (cui poi subentrava qui, in qualità di erede come dianzi specificato). CP_1
Nel presente giudizio l' in merito all'asserita maturata usucapione, asseriva Pt_1
di essere “in via diretta ed in virtù dell'accessione a quello del padre Pt_1
11 e della madre a seguito di successione ereditaria, nel Per_2 CP_4
pieno, pacifico e continuato possesso dell'immobile sito nel Comune di Portoferraio
(LI) e distinto al catasto di detto Comune al foglio 28 mappale 4 sub. 601. In parti-
colare il possesso avveniva fin dagli anni '60 quando il sig. en- Persona_6
trava nel possesso del bene attraverso la coltivazione ad orto dell'appezzamento di
terreno e la cura del piccolo manufatto insistente in detta area adibito in origine a
magazzino per il ricovero di attrezzatura di campagna e macchinari.
Infatti, detto appezzamento di terreno confinava con altro su cui insistevano anche
due fabbricati di proprietà del sig. . Ad oggi detto bene non ve- Persona_6
niva rivendicato da nessuno, né il possesso veniva interrotto da azioni giudiziarie
rivolte alla cessazione di esso. Pertanto l'uso si è sempre venuto manifestando at-
traverso la cura costante di esso con il taglio dell'erba, la coltivazione, la delimita-
zione dell'area e la conservazione ed il miglioramento, alla ristrutturazione e alla
trasformazione del manufatto esistente attraverso lavori di ordinaria e straordina-
ria manutenzione” (così atto di citazione, pp. 1 e 2).
E' lampante, dunque, che i fatti posti alla base della domanda sono i medesimi di cui al precedente giudizio, conclusosi con sentenza di rigetto (si legge nella citata sentenza che “l'attore non ha difatti fornito la prova di aver posseduto l'immobile
per cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto e uti dominus per oltre
vent'anni, anche in virtù di successione del possesso da proprio padre e, segnata-
mente, fin dagli anni '60, in modo idoneo ad acquistare il medesimo a titolo origi-
nario per intervenuta usucapione, così come dedotto”: cfr. ibidem, pag. 5, ultimo
12 capoverso), senza che siano state allegate circostanze rilevanti medio tempore so-
pravvenute.
In particolare, ininfluente ai nostri effetti è la vicenda, più volte sottolineata dalle parti, secondo cui il macroscopico errore dell'atto, prima menzionato, del 1993 (nel quale non era indicato il frazionamento del quadrato effettivamente acquistato da parti veniva superato dall'atto a rogito Notaio del 25 Controparte_12 Persona_8
ottobre 2021, nel quale i signori e dichiaravano che “essendo CP_1 CP_5 Per_7
stata stipulata la compravendita, senza il necessario frazionamento, al signor
[...]
, in regime di comunione legale dei beni con la GN CP_13 CP_14
[...
, è stata erroneamente attribuita l'intera superficie del mappale n. 4 del foglio
28, pari a mq. 620 e non quella che effettivamente aveva acquistato pari a mq.
160”. In sostanza, l'atto del 2021 era funzionale a chiarire che le parti del contratto del 1993 ( quale venditrice e quali acquirenti) avevano in- CP_2 Controparte_12
teso rispettivamente vendere e comprare solamente il citato quadrato di 160 mq e,
dunque, non la restante parte del fondo che poi è quello che interessa il presente giudizio.
In definitiva, il dato dell'atto del 2021 nulla muta in punto maturata preclusione del giudicato in ordine alla domanda di accertamento del diritto di proprietà per matura-
ta usucapione in capo a parte domanda già rigettata con la sentenza n. Pt_1
14/2020.
Applicabile è, in particolare, al caso di specie il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, cui devesi dare seguito, secondo cui “atteso il
carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godi-
13 mento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene
che ne costituisce l'oggetto -, nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto co-
stitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del di-
ritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di
condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto
costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto,
l'accertamento con efficacia di giudicato dell'inesistenza del diritto stesso preclude
la possibilità di far valere "ex novo" il medesimo diritto sulla base di un diverso ti-
tolo di acquisto. (Nella fattispecie, la parte ricorrente aveva chiesto accertarsi l'av-
venuto acquisto per usucapione di un terreno a seguito del rigetto di precedente
domanda volta ad ottenerne la proprietà in virtù di un contratto di rendita vitali-
zia)” (in questi termini Cass. civ., Sez. 2, 16/10/2020, n. 22591, Rv. 659370 – 01;
conforme Cass. civ., Sez. 2, 23/08/2019, n. 21641, Rv. 654906 - 02).
Il citato principio, applicato al caso che ci occupa, implica che a fortiori la domanda svolta da parte attrice debba considerarsi coperta da giudicato, atteso che l' Pt_1
chiedeva per l'appunto l'accertamento del diritto di proprietà sul fondo de quo, per giunta asserendo l'intervenuta usucapione (e, dunque, pure lo stesso titolo addotto nel precedente giudizi) e in base alle stesse allegazioni, senza, dunque, addurre ele-
menti sopravvenuti e diversi rispetto a quelli descritti nella precedente causa, alla quale, comunque, interveniva , convenuta nel precedente giudizio Persona_4
(cui poi subentrava, quale erede, . CP_1
5. Coperta da giudicato anche la domanda svolta in via riconvenzionale da parte con-
venuta (dichiararsi l'esclusiva proprietà della stessa sul fondo de quo), in quanto
14 anch'essa già oggetto della citata sentenza n. 14/2020 (cfr. ibidem, pag. 5: “La do-
manda proposta dalla deve essere qualificata come azione di rivendica ex CP_2
art. 948 c.c. Orbene, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata i documen-
ti prodotti dall'interveniente sono pertanto inammissibili e non possono essere uti-
lizzati per la decisione in quanto depositati dopo lo spirare dei termini ex art. 183
c.p.c., e pertanto l'allegazione secondo cui il bene sarebbe di esclusiva proprietà
del terzo è rimasta del tutto sfornita di prova. Si osserva, difatti, che, come è noto,
sul soggetto che agisce in rivendicazione grava il rigoroso onere di probatio diabo-
lica della proprietà che può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da
parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di
proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo
originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore [cfr. ex multis
Cass. civ. sent. n. 2334/95], onere non assolto nel caso sub iudice”), tema peraltro già rilevato del Giudice, in questa causa, con ordinanza del 9-27.1.2022.
Pure in relazione al profilo in questione, infatti, pregnante è il citato approdo giuri-
sprudenziale di cui a Cass. civ., Sez. 2, 16/10/2020, n. 22591, senza che l'atto del 25
ottobre 2021 a rogito Notaio integri di per sé, per i motivi già dianzi Persona_8
significati, una sopravvenienza atta a poter superare la preclusione del giudicato.
In conseguenza del fatto che la domanda riconvenzionale di parte convenuta merita rigetto in quanto coperta dal giudicato, anche la reconventio reconventionis spiccata dall'attore solo per l'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formu-
lata dalla convenuta, resta assorbita.
15 6. Stante la reciproca soccombenza, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando nel procedimento sub R.G.
30117/2020, ogni altra domanda reietta, disattesa od assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda svolta in via principale da parte attrice;
2) Dichiara che le restanti domande (domanda svolta in via subordinata da parte attrice ed in via riconvenzionale da parte convenuta) svolte dalle parti sono coperte dal giudicato, essendo la domanda svolta da parte attrice, in via di reconventio recon-
ventionis, assorbita;
3) Dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Livorno, così deciso il 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
16