Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5800/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore nella causa r.g. n. 5800/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Paola Rinaldi
e
(C.F. CP_1 C.F._2 con l'avv. Andrea Mantovani ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio
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“1. Il minore , nato a [...] il giorno 30 settembre 2020, è affidato in Persona_2
modo congiunto da entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre in Castel Ivano frazione Strigno – Via Tomaselli n.25.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata anche disgiuntamente da ciascun genitore quanto alle decisioni ordinarie mentre per quelle di maggior interesse per il figlio varrà l'art.337ter/3 c.c.
3. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre la somma mensile di € 350 entro il giorno 15 (quindici) del mese dal mese successivo al deposito del presente ricorso, da adeguare anno per anno da gennaio 2026 secondo gli indici Istat.
4. L'assegno unico universale e provinciale per il nucleo familiare spetteranno a entrambi i genitori in pari misura, impregiudicata ogni diversa attribuzione futura di provvidenze per la famiglia.
5. Le spese straordinarie del figlio saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, previo accordo relativamente a quelle non necessarie superiori singolarmente all'importo di € 100. Per la loro individuazione i genitori si riferiranno al protocollo CNF.
6. Il padre, visto che la frequentazione del figlio e in particolare i suoi pernottamenti presso l'abitazione paterna seguiranno per intesa tra i genitori un criterio di gradualità, terrà con sé come segue: il padre terrà il minore a fine settimana Per_1
alternati, da sabato mattina alle ore 8.30 sino a domenica sera alle ore 20.15, con pernottamento presso la sua abitazione;
durante la settimana, lunedì e mercoledì da fine della scuola materna sino alle ore 20.15; quando, per qualsiasi motivo, il minore non si recherà a scuola il padre lo terrà con sé tutta la giornata a partire dalle ore 8.30, se non impegnato al lavoro;
in tal caso subentrerà la madre, se disponibile, sino alla fine del lavoro del padre;
se indisponibili entrambi, i genitori si accorderanno di volta in volta;
a) compatibilmente con le esigenze del figlio e valutandone assieme l'opportunità, si prevede che il minore, a partire dal mese di gennaio 2027, al termine delle vacanze natalizie, pernotterà presso il padre nella giornata di mercoledì, e sarà
2 accompagnato personalmente da questi a scuola al mattino dopo, qualora ciò sia compatibile con le sue esigenze lavorative o in caso di sua impossibilità da persona da lui delegata nel suo ambito familiare o da persona rispetto alla quale la madre abbia dato preventivamente il suo assenso ovvero, se non vi sarà scuola, sarà portato a casa della madre per le ore 8,30; per gli anni a venire si valuteranno poi eventuali diverse modalità anche in funzione delle necessità del minore;
b) quando si occuperà di il padre si farà carico di tutto quanto necessario, Per_1
anche sul piano scolastico, per la giornata successiva;
c) a partire dalle vacanze natalizie 2024, trascorrerà con il padre sette giorni Per_1
anche non consecutivi, alternando i genitori i giorni di Natale e Capodanno di anno in anno;
d) i genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente e a concordare tra loro la concreta suddivisione delle vacanze natalizie secondo le modalità indicate nel punto precedente, entro il giorno 15 novembre di ogni anno;
e) le vacanze scolastiche estive, per il momento limitate al solo mese di agosto, saranno così ripartite: una settimana consecutiva con il padre (con pernottamenti), una settimana consecutiva con la madre e il resto gestito dai genitori anche con l'ausilio dei nonni paterni e materni, nel rispetto del calendario ordinario;
quando inizierà a frequentare le scuole elementari, i genitori tenteranno di dividere le Per_1
vacanze estive così che possa trascorrere con loro il maggior tempo possibile;
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saranno comunque garantite due settimane, anche non consecutive a ciascun genitore;
f) entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro quale sarà il loro periodo di vacanza estiva con il figlio entro la fine del mese di febbraio, termine peraltro indicato in linea di massima, compatibilmente con l'organizzazione dei rispettivi datori di lavoro;
g) le festività infrasettimanali seguiranno il criterio dell'alternanza orizzontale;
le festività che dovessero invece cadere nei fine settimana seguiranno il calendario ordinario;
il giorno del compleanno di sarà alternato;
Per_1
h) le vacanze pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori alternando il giorno di Pasqua di anno in anno;
3 i) le parti concordano sulla possibilità che il minore possa trascorrere qualche giorno di vacanza ulteriore durante l'anno (due o tre giorni infrasettimanali) con ciascun genitore, purché ciò sia comunicato con congruo preavviso e nel rispetto degli impegni scolastici di Per_1
7. Il padre esprime il proprio consenso all'aggiunta del cognome materno a quello paterno e si impegna a sottoscrivere i relativi documenti.
8. Entrambi i genitori esprimono il loro consenso per il rilascio del passaporto al figlio minore: in caso di vacanze programmate all'estero i genitori si impegnano a non visitare con il minore Paesi nei quali il viaggio venga sconsigliato dal Ministero degli Esteri.
9. I genitori, per valorizzare al meglio il loro ruolo genitoriale seguiranno un percorso di mediazione familiare.
10. Il genitore che avrà con sé si occuperà di accompagnarlo agli eventuali Per_1
impegni scolastici ed extrascolastici.
11. I genitori sono consapevoli della necessità che affronti in modo sereno Per_1
l'attuale situazione, inclusa l'eventuale creazione di nuove famiglie da parte di entrambi.
12. I genitori si impegnano a fornirsi tutte le informazioni relative allo stato di salute del minore;
il padre, in via autonoma, si attiverà per disporre dei canali di accesso alle informazioni relative all'andamento e agli impegni scolastici del bambino, impegnandosi a ripartire con la madre le incombenze relative ai colloqui periodici con gli insegnanti.
13. Le spese del procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno dato atto di essere entrambe economicamente indipendenti: la sig.ra lavora come impiegata presso un notaio con stipendio mensile di circa € CP_1
1.600,00 mentre il sig. lavora presso la ditta Lira Paolo s.a.s. con stipendio Pt_1 mensile di circa € 1.900,00/2.000,00 (cfr. docc. 2 e 3 allegati al ricorso).
I ricorrenti hanno rappresentato che la madre ed il figlio minore abitano nell'immobile sito a Castel Ivano - fraz. Strigno, via Tomaselli n. 25, mentre il padre risiede in un appartamento di sua proprietà sito in Telve (TN), Località Viapiana 11, per il cui mutuo versa una rata mensile di € 800,00; le parti, inoltre, sono proprietarie di un'autovettura ciascuno.
4 La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di Per_1
concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il figlio ed entrambi i genitori, anche in ragione della tenera età del bambino. Anche le condizioni relative al mantenimento del minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio nato Per_1
a Trento il 30 settembre 2020, siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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