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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/01/2024, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 1190/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1190/2023 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUIDO COSULICH, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUIDO COSULICH
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
MARCO TEONI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCO TEONI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 30.11.2023, Parte_1
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Arezzo in funzione di Giudice del Lavoro n. 277/2023 RG 998/2023 e notificato in data 20.10.2023 a mezzo del quale la
[...]
(nel prosieguo ) gli intimava Parte_2 Pt_3
il pagamento di € 47.009,07 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.455,00 oltre iva e cpa e successive occorrende per compensi, oltre esborsi per contributo unificato se dovuti, in relazione alle annualità contributive dal 2015 al 2021, sulla base delle risultante dell'attestazione del credito rilasciata dal direttore generale di ex art. 635 Pt_3
c.p.c.
Parte ricorrente, premettendo di non aver mai esercitato l'attività di geometra, ha riferito di aver provveduto a corrispondere la contribuzione a sino all'anno 2016, per poi richiedere la cancellazione nell'anno 2023, Pt_3 avendo raggiunto l'età pensionabile. Contesta quindi la debenza a suo carico della contribuzione e degli accessori di legge richiesti in pagamento a mezzo del procedimento monitorio.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, preliminarmente in quanto inammissibile per tardività ex art. 641 c.p.c. 150 e, nel merito, asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
L'opposizione è inammissibile e deve essere respinta.
Pare doveroso premettere che la domanda del è stata Pt_1
erroneamente introdotta con citazione anziché con ricorso, rilevato che l'art. 442
c.p.c. prevede espressamente che le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie debbano esser trattate con le forme previste dagli art. 413
e ss. c.p.c., e pertanto l'atto introduttivo del procedimento avrebbe dovuto rivestire la forma del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.
Ciò premesso, in base al combinato disposto degli art. 414 e 641 c.p.c., il avrebbe dovuto depositare in cancelleria il ricorso introduttivo del Pt_1 giudizio entro 40 giorni della notifica dell'ingiunzione, pacificamente avvenuta in data 20.10.2023, mentre a proceduto ad iscrivere a ruolo l'atto di opposizione
2 solo in data 30.11.2023, ovvero quando il termine perentorio di giorni quaranta era ormai spirato il giorno precedente.
Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “la citazione potrà produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. – costituendo il deposito in cancelleria, nei giudizi da introdursi con ricorso, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale – non essendo sufficiente che entro tale data la stessa sia stata comunque notificata alla controparte.” (cfr. Cass. Civ. SS.UU.
927/2022, Cass. Civ., sez. VI, 19/9/2017 n. 21671; Cass. Civ., Sez. III,
18/5/2016, n. 10143; Cass. Civ., Sez. VI, 29/12/2016, n. 21671; Cass. Civ., Sez.
III, 15/1/2013 n. 797; Cass. Civ., Sez. Un. 23/9/2013, n. 21675).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione formulata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, cause previdenziali prive di istruttoria costituenda di valore compresa tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo e la definizione della controversia in rito.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
277/2023 RG 998/2023 emesso nei confronti di Parte_1
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento– in favore di Pt_4 delle spese di lite, che liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatario, ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
3 Arezzo, 17/01/2024
Il giudice
Giorgio Rispoli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1190/2023 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUIDO COSULICH, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUIDO COSULICH
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
MARCO TEONI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCO TEONI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 30.11.2023, Parte_1
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Arezzo in funzione di Giudice del Lavoro n. 277/2023 RG 998/2023 e notificato in data 20.10.2023 a mezzo del quale la
[...]
(nel prosieguo ) gli intimava Parte_2 Pt_3
il pagamento di € 47.009,07 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.455,00 oltre iva e cpa e successive occorrende per compensi, oltre esborsi per contributo unificato se dovuti, in relazione alle annualità contributive dal 2015 al 2021, sulla base delle risultante dell'attestazione del credito rilasciata dal direttore generale di ex art. 635 Pt_3
c.p.c.
Parte ricorrente, premettendo di non aver mai esercitato l'attività di geometra, ha riferito di aver provveduto a corrispondere la contribuzione a sino all'anno 2016, per poi richiedere la cancellazione nell'anno 2023, Pt_3 avendo raggiunto l'età pensionabile. Contesta quindi la debenza a suo carico della contribuzione e degli accessori di legge richiesti in pagamento a mezzo del procedimento monitorio.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, preliminarmente in quanto inammissibile per tardività ex art. 641 c.p.c. 150 e, nel merito, asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
L'opposizione è inammissibile e deve essere respinta.
Pare doveroso premettere che la domanda del è stata Pt_1
erroneamente introdotta con citazione anziché con ricorso, rilevato che l'art. 442
c.p.c. prevede espressamente che le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie debbano esser trattate con le forme previste dagli art. 413
e ss. c.p.c., e pertanto l'atto introduttivo del procedimento avrebbe dovuto rivestire la forma del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.
Ciò premesso, in base al combinato disposto degli art. 414 e 641 c.p.c., il avrebbe dovuto depositare in cancelleria il ricorso introduttivo del Pt_1 giudizio entro 40 giorni della notifica dell'ingiunzione, pacificamente avvenuta in data 20.10.2023, mentre a proceduto ad iscrivere a ruolo l'atto di opposizione
2 solo in data 30.11.2023, ovvero quando il termine perentorio di giorni quaranta era ormai spirato il giorno precedente.
Sul punto non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “la citazione potrà produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. – costituendo il deposito in cancelleria, nei giudizi da introdursi con ricorso, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale – non essendo sufficiente che entro tale data la stessa sia stata comunque notificata alla controparte.” (cfr. Cass. Civ. SS.UU.
927/2022, Cass. Civ., sez. VI, 19/9/2017 n. 21671; Cass. Civ., Sez. III,
18/5/2016, n. 10143; Cass. Civ., Sez. VI, 29/12/2016, n. 21671; Cass. Civ., Sez.
III, 15/1/2013 n. 797; Cass. Civ., Sez. Un. 23/9/2013, n. 21675).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione formulata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, cause previdenziali prive di istruttoria costituenda di valore compresa tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo e la definizione della controversia in rito.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
277/2023 RG 998/2023 emesso nei confronti di Parte_1
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento– in favore di Pt_4 delle spese di lite, che liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatario, ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
3 Arezzo, 17/01/2024
Il giudice
Giorgio Rispoli
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