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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14327 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38153 anno 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38153 nel ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana Parte_1
n.66 presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende, Parte_2 come da documentazione in atti, anche disgiuntamente dall'avv. Gianfranco Romeo
Parte attrice
E
e , elettivamente domiciliati CP_1 Controparte_2 alla Via Vito Giuseppe Galati n. 100/C, presso lo studio dell'Avv. Biagio Giardiello, che li rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parti convenute
e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
[...]
Parti convenute -contumaci Oggetto: risarcimento lesioni personali
Trattenuta in decisione all'udienza del 22 marzo 2025 su conclusioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio
, , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
e , al fine di veder Controparte_4 Controparte_5 condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni per le lesioni subite a causa dei fatti accaduti e descritti nell'atto di citazione, in data 19 giugno 2011. I fatti indicati risultano accertati dalla sentenza di condanna n. 1123/2018, del Giudice di Pace di Roma.
Si costituiscono e . CP_1 Controparte_2
Contumaci e CP_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testi e l'espletamento di CTU medico- legale;
era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 22 marzo 2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La azione proposta da parte attrice, è relativa alla aggressione subita e descritta in atti avvenuta il giorno 19 giugno 2011. E precisamente: “… In data 19/06/2011, a fine giornata lavorativa, l'odierno ricorrente si recava, Parte_1 unitamente a , presso il viale Manzoni, nn.60/62 in Roma al fine di Persona_1 visionare i locali ivi esistenti locati per realizzare al loro interno un'attività di ristorazione. Al civico accanto insisteva già un'attività di ristorazione intitolata
“Mamma mia” gestito dai soggetti destinatari della condanna penale riferita. In pari data, questi ultimi si recavano all'interno del predetto locale aggredendo fisicamente l'odierno ricorrente con calci e pugni e causandogli gravi lesioni fisiche. Nelle more dell'arrivo dei Carabinieri uno degli odierni resistenti e precisamente CP_1 si recava in macchina per prelevare un oggetto, probabilmente una pistola e rientrando all'interno del locale, si rivolgeva all'odierno ricorrente minacciandolo di morte. A seguito della aggressione subìta, veniva trasportato con Parte_1
l'autombulanza presso la struttura ospedaliera San Giovanni di Roma ove il PS gli diagnosticava una “contusione del volto, cervicalgia e faringodinia, escoriazioni arto superiore sx” …In conseguenza del fatto reato de quo, l'odierno ricorrente si vedeva, quindi, costretto e rinunciare all'apertura della propria attività commerciale nei locali ove si verificava il fatto e rispetto ai quali, quindi, versava il relativo canone di locazione (senza, di fatto, aver potuto utilizzare gli immobili) sino a doverli rilasciare…”
Per tali fatti, i convenuti, , CP_1 Controparte_2 CP_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_5
venivano condannati dal Giudice di Pace di Roma “responsabili del reato
[...] di cui agli artt. 110 e 582, co.2 del codice penale nonché di cui all'art. 612, co.1 del codice penale nei soli confronti di condannando il solo CP_1 CP_3 alla pena di € 2.000,00 di multa mentre tutti gli altri alla pena di €1.500,00 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali…il Giudice di Pace condannava gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, Parte_1
e , costituitisi parte civile, per la cui liquidazione veniva
[...] Persona_1 demandato il Giudice Civile, oltre alle spese di costituzione liquidate in €1.850,00 di cui €54,00 per spese ed €1.796,00 per compensi professionali…”
Parte attrice conclude per :” Ritenere e dichiarare i convenuti…responsabili di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti dal in conseguenza dell'aggressione subita Pt_1 in data 19/06/2011 e per la quale gli stessi venivano condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 582, co.2 del codice penale nonché di cui all'art. 612, co.1 del codice penale nei soli confronti di condannando il solo alla CP_1 CP_3 pena di €2.000,00 di multa mentre tutti gli altri alla pena di €1.500,00 di multa ciascuno…Condannare gli stessi al pagamento della somma di €76.049,02 considerata come la sommatoria di tutte le voci di danno causate dai convenuti ovvero del diverso importo che verrà quantificato dal nominando CTU, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto, oltre le spese di lite liquidate in seno alla sentenza penale emessa da Gdp di Roma. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio... “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il danneggiato dal reato può instaurare un normale procedimento di cognizione per responsabilità da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) innanzi al tribunale civile, Con tale previsione, il legislatore ha voluto far valere il principio dell'indipendenza del giudicato penale rispetto al giudicato civile o amministrativo (salvi i casi di pregiudizialità assoluta del giudizio civile su quello penale).
Dal reato infatti, possono derivare conseguenze non solo penali ma anche civili. Generalmente, la maggior parte dei reati determina anche delle conseguenze sul piano civilistico e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La norma prevede, quando questa sia possibile, la reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato.
Come stabilisce il secondo comma dell'articolo 185 c.p. “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Per danno patrimoniale si intende quindi l'offesa di un interesse patrimoniale nei suoi due aspetti del danno emergente e del lucro cessante mentre per danno non patrimoniale si intende il patimento morale che deriva dalla commissione del fatto illecito.
Il risarcimento del danno morale non ha funzione di reintegra ma di soddisfazione per il male sofferto.
Obbligato al risarcimento del danno è il colpevole e la sanzione consiste nel versamento di una somma di denaro equivalente al pregiudizio arrecato con il reato. Si ricorre al risarcimento quando la restituzione non è possibile o quando non sia sufficiente a riparare il danno cagionato.
Esame delle prove
I fatti indicati risultano accertati dalla sentenza di condanna n. 1123/2018, del Giudice di Pace di Roma.
Ed ancora, in sede civile con la escussione dei testi. In particolare, il sig.
[...]
: “…ha detenuto in quel periodo i locali indicati…dopo i fatti del CP_6
19/6/2011 non ci furono altri diverbi tra le parti in causa. Il 19/6/2011 vi fu un pestaggio…Il sig. non si è recato come indicato presso i locali di parte Pt_1 convenuta, ma l'attore fu aggredito davanti ai locali che lui, mentre ancora era dipendente da me aveva preso in fitto per aprire un locale tutto suo. La motivazione dell'aggressione, posso affermare di aver sentito, avveniva per aver l'attore preso i locali in affitto che interessavano ai convenuti…non ci fu solo scambio di diverbi, ma l'attore subì una vera aggressione da parte di tutti i convenuti…”
- Danni subiti -
Danni patrimoniali I danni patrimoniali che parte attrice reclama sono sostanzialmente i canoni di fitto del locale pagati. Tuttavia in atti risulta depositata documentazione che attesta l'avvenuto pagamento di soli tre mesi riferibili al periodo in questione e precisamente settembre-ottobre e dicembre 2011, pari ad € 4.000,00.
Danni non patrimoniali - La consulenza tecnica di ufficio -
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal dott. , ha consentito di accertare l'idoneità causale delle Persona_2 lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione dell'evento per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa dell'attore. Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea parziale 75% - giorni 20 - € 842,70
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 40 - € 1.123,60
- Inabilità permanente - 3% (tre%) € 3.138,76
- Spese mediche documentate € 2.082,60
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez.
III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della
Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr.
Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.
Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 125,55, riferito al danno morale e pari al 4% (valore medio) di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Nessun ulteriore danno risulta provato. Sull'importo liquidato decorrono gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- 1. accoglie la domanda e, per l' effetto condanna le parti convenute in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 11.313,21, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. condanna le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per compenso al procuratore ed € 759,00 per spese;
3. Pone definitivamente a carico delle parti convenute tutte, in solido, le spese di CTU.
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38153 nel ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana Parte_1
n.66 presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende, Parte_2 come da documentazione in atti, anche disgiuntamente dall'avv. Gianfranco Romeo
Parte attrice
E
e , elettivamente domiciliati CP_1 Controparte_2 alla Via Vito Giuseppe Galati n. 100/C, presso lo studio dell'Avv. Biagio Giardiello, che li rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parti convenute
e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
[...]
Parti convenute -contumaci Oggetto: risarcimento lesioni personali
Trattenuta in decisione all'udienza del 22 marzo 2025 su conclusioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio
, , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
e , al fine di veder Controparte_4 Controparte_5 condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni per le lesioni subite a causa dei fatti accaduti e descritti nell'atto di citazione, in data 19 giugno 2011. I fatti indicati risultano accertati dalla sentenza di condanna n. 1123/2018, del Giudice di Pace di Roma.
Si costituiscono e . CP_1 Controparte_2
Contumaci e CP_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testi e l'espletamento di CTU medico- legale;
era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 22 marzo 2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La azione proposta da parte attrice, è relativa alla aggressione subita e descritta in atti avvenuta il giorno 19 giugno 2011. E precisamente: “… In data 19/06/2011, a fine giornata lavorativa, l'odierno ricorrente si recava, Parte_1 unitamente a , presso il viale Manzoni, nn.60/62 in Roma al fine di Persona_1 visionare i locali ivi esistenti locati per realizzare al loro interno un'attività di ristorazione. Al civico accanto insisteva già un'attività di ristorazione intitolata
“Mamma mia” gestito dai soggetti destinatari della condanna penale riferita. In pari data, questi ultimi si recavano all'interno del predetto locale aggredendo fisicamente l'odierno ricorrente con calci e pugni e causandogli gravi lesioni fisiche. Nelle more dell'arrivo dei Carabinieri uno degli odierni resistenti e precisamente CP_1 si recava in macchina per prelevare un oggetto, probabilmente una pistola e rientrando all'interno del locale, si rivolgeva all'odierno ricorrente minacciandolo di morte. A seguito della aggressione subìta, veniva trasportato con Parte_1
l'autombulanza presso la struttura ospedaliera San Giovanni di Roma ove il PS gli diagnosticava una “contusione del volto, cervicalgia e faringodinia, escoriazioni arto superiore sx” …In conseguenza del fatto reato de quo, l'odierno ricorrente si vedeva, quindi, costretto e rinunciare all'apertura della propria attività commerciale nei locali ove si verificava il fatto e rispetto ai quali, quindi, versava il relativo canone di locazione (senza, di fatto, aver potuto utilizzare gli immobili) sino a doverli rilasciare…”
Per tali fatti, i convenuti, , CP_1 Controparte_2 CP_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_5
venivano condannati dal Giudice di Pace di Roma “responsabili del reato
[...] di cui agli artt. 110 e 582, co.2 del codice penale nonché di cui all'art. 612, co.1 del codice penale nei soli confronti di condannando il solo CP_1 CP_3 alla pena di € 2.000,00 di multa mentre tutti gli altri alla pena di €1.500,00 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali…il Giudice di Pace condannava gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, Parte_1
e , costituitisi parte civile, per la cui liquidazione veniva
[...] Persona_1 demandato il Giudice Civile, oltre alle spese di costituzione liquidate in €1.850,00 di cui €54,00 per spese ed €1.796,00 per compensi professionali…”
Parte attrice conclude per :” Ritenere e dichiarare i convenuti…responsabili di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti dal in conseguenza dell'aggressione subita Pt_1 in data 19/06/2011 e per la quale gli stessi venivano condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 582, co.2 del codice penale nonché di cui all'art. 612, co.1 del codice penale nei soli confronti di condannando il solo alla CP_1 CP_3 pena di €2.000,00 di multa mentre tutti gli altri alla pena di €1.500,00 di multa ciascuno…Condannare gli stessi al pagamento della somma di €76.049,02 considerata come la sommatoria di tutte le voci di danno causate dai convenuti ovvero del diverso importo che verrà quantificato dal nominando CTU, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto, oltre le spese di lite liquidate in seno alla sentenza penale emessa da Gdp di Roma. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio... “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il danneggiato dal reato può instaurare un normale procedimento di cognizione per responsabilità da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) innanzi al tribunale civile, Con tale previsione, il legislatore ha voluto far valere il principio dell'indipendenza del giudicato penale rispetto al giudicato civile o amministrativo (salvi i casi di pregiudizialità assoluta del giudizio civile su quello penale).
Dal reato infatti, possono derivare conseguenze non solo penali ma anche civili. Generalmente, la maggior parte dei reati determina anche delle conseguenze sul piano civilistico e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La norma prevede, quando questa sia possibile, la reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato.
Come stabilisce il secondo comma dell'articolo 185 c.p. “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Per danno patrimoniale si intende quindi l'offesa di un interesse patrimoniale nei suoi due aspetti del danno emergente e del lucro cessante mentre per danno non patrimoniale si intende il patimento morale che deriva dalla commissione del fatto illecito.
Il risarcimento del danno morale non ha funzione di reintegra ma di soddisfazione per il male sofferto.
Obbligato al risarcimento del danno è il colpevole e la sanzione consiste nel versamento di una somma di denaro equivalente al pregiudizio arrecato con il reato. Si ricorre al risarcimento quando la restituzione non è possibile o quando non sia sufficiente a riparare il danno cagionato.
Esame delle prove
I fatti indicati risultano accertati dalla sentenza di condanna n. 1123/2018, del Giudice di Pace di Roma.
Ed ancora, in sede civile con la escussione dei testi. In particolare, il sig.
[...]
: “…ha detenuto in quel periodo i locali indicati…dopo i fatti del CP_6
19/6/2011 non ci furono altri diverbi tra le parti in causa. Il 19/6/2011 vi fu un pestaggio…Il sig. non si è recato come indicato presso i locali di parte Pt_1 convenuta, ma l'attore fu aggredito davanti ai locali che lui, mentre ancora era dipendente da me aveva preso in fitto per aprire un locale tutto suo. La motivazione dell'aggressione, posso affermare di aver sentito, avveniva per aver l'attore preso i locali in affitto che interessavano ai convenuti…non ci fu solo scambio di diverbi, ma l'attore subì una vera aggressione da parte di tutti i convenuti…”
- Danni subiti -
Danni patrimoniali I danni patrimoniali che parte attrice reclama sono sostanzialmente i canoni di fitto del locale pagati. Tuttavia in atti risulta depositata documentazione che attesta l'avvenuto pagamento di soli tre mesi riferibili al periodo in questione e precisamente settembre-ottobre e dicembre 2011, pari ad € 4.000,00.
Danni non patrimoniali - La consulenza tecnica di ufficio -
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal dott. , ha consentito di accertare l'idoneità causale delle Persona_2 lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione dell'evento per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa dell'attore. Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea parziale 75% - giorni 20 - € 842,70
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 40 - € 1.123,60
- Inabilità permanente - 3% (tre%) € 3.138,76
- Spese mediche documentate € 2.082,60
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez.
III, 25 settembre 2009 n. 20684).
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della
Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr.
Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.
Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 125,55, riferito al danno morale e pari al 4% (valore medio) di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Nessun ulteriore danno risulta provato. Sull'importo liquidato decorrono gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- 1. accoglie la domanda e, per l' effetto condanna le parti convenute in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 11.313,21, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. condanna le parti convenute in solido alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per compenso al procuratore ed € 759,00 per spese;
3. Pone definitivamente a carico delle parti convenute tutte, in solido, le spese di CTU.
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso