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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021 1250
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1250/2021 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Deledda n.7, cf. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosalia C.F._1
Comandatore che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Seba Virga C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 23.12.2024.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 12.11.2021, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito sig. CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio in data 9.9.2013 e dalla cui unione era nato il figlio
[...]
oggi di anni 10. Per_1
La ricorrente esponeva che il matrimonio si era progressivamente deteriorato a causa delle condotte violente tenute dal marito, il quale in diverse occasioni ed anche in presenza del figlio aveva aggredito la moglie sia con ripetute offese ed ingiurie sia anche percuotendola con pugni e schiaffi. In particolare ciò era avvenuto nel giugno del 2018, così come comprovato anche dalla denuncia poi sporta dalla stessa e dai certificati medici di Pronto Soccorso. Pt_1
Per tali ragioni, la ricorrente domandava l'addebito della separazione al marito.
Domandava, inoltre, che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento presso di sé e assegnazione della casa coniugale sita in Grammichele alla Via Deledda n. 7.
Chiedeva che venisse posto a carico del padre un contributo al mantenimento del bambino nella misura di euro 800 mensili, oltre a un contributo al proprio mantenimento (essendo priva di occupazione) per euro 200 mensili.
Si costituiva in giudizio il sig. con comparsa di costituzione del 4.2.2022, il Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava integralmente quanto narrato dalla moglie. Smentiva, in particolare, di aver mai posto in essere condotte aggressive e violente nei confronti della sig.ra e riferiva, al contrario, che quest'ultima aveva unilateralmente deciso Pt_1
di abbandonare la casa coniugale, trasferendosi dai propri genitori e rifiutando qualunque tentativo di ricomporre la crisi.
Evidenziava, inoltre, che non vi erano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà dei genitori del ) alla moglie, la quale in realtà non vi risiedeva più con il figlio, CP_1
essendosi stabilmente trasferita dai propri genitori.
Domandava che venisse comunque regolato il proprio diritto di visita rispetto al figlio Per_1
dichiarandosi disponibile a versare per il mantenimento del bambino, l'importo mensile di euro
300,00, come già di fatto stava provvedendo a fare.
2 All'esito della udienza presidenziale, presenti entrambi i coniugi, il Presidente delegato assumeva i provvedimenti provvisori, in particolare disponendo: l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso la madre ed assegnando alla stessa la casa coniugale, prevedendo un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio, nella misura di euro 300 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie e nulla invece disponendo per il mantenimento della moglie.
In sede di memoria difensiva ex art. 709 c.p.c. il convenuto insisteva nel contenuto della iniziale comparsa di costituzione, domandando tuttavia a sua volta l'addebito della separazione alla moglie, colpevole di aver ingiustificatamente abbandonato la casa coniugale, adducendo falsamente di aver subito violenze non provate se non a mezzo di una denuncia- querela, poi dalla stessa rimessa.
Proseguita la causa, l'istruttoria della causa veniva espletata a mezzo di prove orali e documentali e, alfine, esaurita l'istruzione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 4.12.2024 e in pari data trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie finali.
In sede di comparsa conclusionale, la ricorrente insisteva nelle proprie domande, chiedendo tuttavia che venisse anche disposto l'affido esclusivo del figlio minore a sé.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3 Sulle domande di addebito
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata e può pertanto essere accolta per le seguenti motivazioni.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 co. II c.c., il Giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Vero è che, in linea generale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass. civ., n. 8862/2012). Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere, - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione -, trova tuttavia una attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista, come in effetti avvenuto nel caso di specie, in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si v., Cass. civ.,16 maggio 2013, n.
11981).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicchè esso consente in definitiva di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di Milano, sez. IX,11 luglio 2013).
Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la domanda di addebito sulla base di condotte frequentemente violente ed aggressive tenute dal marito.
L'istruttoria svolta ha invero restituito un quadro sostanzialmente coerente con le accuse mosse dalla sig.ra rivelandosi in tal senso significative sia le dichiarazioni dei testimoni escussi – che Pt_1
non possono considerarsi inattendibili per il sol fatto che si trattava di parenti stretti della ricorrente
(genitori e sorella) tanto più a fronte di dichiarazioni comunque molto specifiche e circostanziate – sia le produzioni documentali, non solo il contenuto delle denunce sporte in sede penale, ma
4 soprattutto i certificati medici di Pronto Soccorso redatti nella immediatezza degli episodi di aggressione subiti dalla ricorrente ad opera del marito.
Nello specifico, si fa riferimento all'episodio del giugno del 2018, allorquando la sig.ra Pt_1
veniva insultata ripetutamente dal marito e poi colpita violentemente con pugni e schiaffi in faccia, come si può evincere dal certificato di Pronto Soccorso del 25.6.2018 (dunque nella immediatezza del fatto) che ha attestato alla una “CONTUSIONE CON FERITA ESCORIATA BRACCIO Pt_1
DX CONTUSIONE PERIORBITALE DX E SX”. Nello stesso certificato medico si dava atto della dichiarazione resa dalla ricorrente ai medici, ai quali aveva riferito di essere appunto stata aggredita dal marito.
Oltre a ciò, sono risultate concordanti e specifiche anche le testimonianze rese nel corso del giudizio dai genitori e dalla sorella della ricorrente, la cui attendibilità, come detto, non può essere ex se esclusa in ragione del solo legame di parentela, tanto più se si considera che, specie quando si tratta di comprovare fatti di violenza domestica, è assai verosimile che di tali fatti possano avere diretta contezza, oltre alla stessa vittima, anche e solo i familiari o persone vicine affettivamente a quest'ultima, quand'anche non abbiano direttamente assistito agli episodi.
Nel caso di specie, in primis, la sorella della ricorrente, con deposizione circostanziata e precisa, ha ricordato l'episodio del giugno del 2018, riferendo: “Preciso che non l'ho accompagnata io in ospedale ma i miei genitori. Mia sorella insieme ai miei genitori sono giunti in piena notte a casa mia par lasciarmi il bambino. Mia sorella era stata aggredita da mio cognato e i miei genitori la stavano accompagnando in ospedale. Infatti, ho visto mia sorella col volto tumefatto dai pugni ricevuti”.
La stessa teste ha inoltre affermato di aver personalmente anche “assistito ad episodi di violenza da parte del nei confronti di mia sorella Una volta, in mia presenza e del bambino, ha preso CP_1 mia sorella per l'orecchio e lo stesso ha fatto anche col bambino!”.
Del pari, altra testimonianza precisa è stata quella resa dal padre della ricorrente, il quale ha dichiarato, anche con riferimento all'episodio del giugno 2018:
“Ricordo che quella sera stavamo cenando, intorno alle 21:00, io e mia moglie. mentre eravamo nella casa di campagna, quando ricevevamo la telefonata di mia figlia che ci riferiva di essere uscita di casa essendo stata aggredita dal marito, e che si era rifugiata presso l'abitazione della suocera.
Io immediatamente andai a raggiungere mia figlia presso la quale mi metteva al corrente di quanto accaduto,. Subito dopo andai a prendere il bambino presso l'abitazione familiare, ritornando, presso
5 l'abitazione della madre del , per prendere mia figlia., Mi sono recato da mia figlia Parte_2
dove ho lasciato il bambino, per poi accompagnare mia figlia in ospedale.” Per_2
A D. R. b) “ Preciso che in mia presenza il si è limitato solamente a violenze verbali e non CP_1
fisiche, è vero che più volte o dovuto ospitare mia figlia a seguito di litigi col marito. Ricordo che in una di queste occasioni mia figlia mi riferiva che il le aveva tirato un orecchio. Il bambino CP_1 era sempre presente a questi litigi! Io ho cercato, per l'integrità familiare, di dialogare con mio genero invitandolo a non comportarsi più in quel modo, ma lui a continuato lo stesso.” A D. c) “Come ho già risposto prima, Dinanzi a me il non ha mai aggredito fisicamente mia figlia. CP_1
Confermo, invece le aggressioni verbali che si svolgevano anche in mia presenza e del bambino.”
Il 24.06.2018, quando sono andato a prendere mia figlia notavo che la stessa aveva le labbra ed il volto gonfi! Per circa un mese mia figlia è stata costretta a bere e alimentarsi con la cannuccia, in quanto non era in grado per le lesioni subite a farlo normalmente.” A domanda dell'Avv. Virga, ammessa dal giudice, il teste risponde: “la sera del 24.06.2018, quando arrivai dalla suocera di mia figlia era presente anche la cognata , moglie, di la quale mi Persona_3 Controparte_2 riferiva che sia il che il fratello facevano uso di cocaina.” “preciso che Controparte_1 CP_2
le aggressioni verbali consistevano in espressioni rivolte a mia figlia del tipo: << perché non prendi una corda e ti vai a impiccare?>> Non ricordo altre espressioni.
Come detto, si deve evidenziare che le dichiarazioni rese dai testimoni appaiono estremamente precise e circostanziate, coerenti anche con la descrizione dei fatti che la ricorrente aveva reso sia in sede di denuncia-querela sia in sede di ricorso introduttivo, non potendosi certo trascurare poi la circostanza che delle aggressioni citate è stato anche prodotto il relativo verbale di accesso al Pronto
Soccorso, presso cui la ricorrente si era recata nella immediatezza del fatto.
Per tutte le suesposte ragioni, dunque, può essere accolta la domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente.
Deve invece essere rigettata la domanda di addebito formulata dal convenuto e sostenuta sulla scorta del riferito abbandono della casa coniugale da parte della sig.ra Tale circostanza, di per sé Pt_1
non contestata, non è idonea a giustificare nel caso di specie la dichiarazione di addebito, atteso che per come emerso dalla stessa istruttoria, deve ritenersi che la decisione della ricorrente di lasciare la casa familiare è stata determinata proprio dalla intenzione di sottrarsi alle condotte aggressive del marito, peraltro avvenute anche alla presenza del figlio minore e, pertanto, tale condotta non può di certo essere censurata nei termini sostenuti dal convenuto, quale comportamento contrario al dovere di coabitazione.
6 Sui provvedimenti relativi al figlio minore e sulla assegnazione della casa coniugale
Per quanto attiene alle determinazioni in merito al figlio minore delle parti, ritiene in primo Per_1
luogo il Collegio che può confermarsi l'affido condiviso del bambino ad entrambi i genitori, così come già disposto in sede presidenziale.
La diversa e residuale opzione dell'affido esclusivo, infatti, richiesta dalla ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale, costituisce come noto sempre una extrema ratio, comunque subordinata alla presenza di presupposti fattuali tali da far ritenere comprovata una oggettiva inidoneità genitoriale in capo a uno dei due genitori, circostanza di cui nel caso concreto non sono tuttavia emersi sufficienti elementi.
Il figlio minore andrà in ogni caso collocato presso la madre, con la quale ha sempre convissuto e alla ricorrente deve pertanto essere assegnata la casa coniugale, sita in Grammichele alla Via Deledda.
Come noto, la previsione della assegnazione della casa coniugale nei giudizi di separazione, è per legge condizionato al presupposto della coabitazione dei figli minori con il genitore collocatario, onde preservare l'habitat naturale in cui i figli sono sempre cresciuti, così evitando ai predetti uno sradicamento rispetto alle proprie abitudini di vita.
Né possono trovare nel caso di specie condivisione le deduzioni sostenute dal convenuto, secondo cui la ricorrente avrebbe in realtà da tempo lasciato la abitazione, insieme con il figlio e non vi avrebbe più fatto rientro.
In primo luogo, infatti, e come già detto, giova evidenziare che la decisione della sig.ra di Pt_1
lasciare la abitazione coniugale era stata determinata dalle contingenze concrete dettate dalle condotte del coniuge, che l'avevano indotta a trovare una provvisoria sistemazione nella abitazione dei propri genitori.
In secondo luogo, deve ritenersi accertato che la ricorrente, in virtù della provvisoria assegnazione dell'immobile in forza della ordinanza presidenziale del 22.3.2022, aveva fatto rientro nella casa coniugale, così come si può evincere anche dalla denuncia sporta il 27.5.2022 nella quale si evince chiaramente che la stessa aveva ripreso ad abitare nell'immobile ormai a lei assegnato insieme al figlio minore, ove il sig. si era recato in quella stessa data per prelevare il bambino, CP_1
verificandosi tuttavia l'ennesimo episodio di lite e minacce nei confronti della moglie.
Non si ritiene sufficiente a smentire la circostanza della stabile permanenza della ricorrente nella casa, la testimonianza resa dal fratello del convenuto, per il sol fatto di non vedere mai la macchina di proprietà della sig.ra nei pressi della abitazione. Pt_1
7 Ciò posto, deve confermarsi la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Per quanto attiene invece al diritto di visita tra il padre e il figlio minore, ritiene il Collegio di poter confermare quanto già previsto in sede presidenziale, nel senso dunque che il sig. potrà CP_1
vedere e tenere con sé il figlio minore 2 pomeriggi alla settimana (indicativamente dalle ore Per_1
16.00 alle ore 19.00, il martedì e il giovedì, salvi diversi accordi); a week end alternati, dal sabato mattina (alle ore 10.00 circa) sino alla domenica sera (alle ore 20.00); per sette giorni durante le festività natalizie (comprensivi ad anni alterni dei giorni di Natale o di Capodanno); per tre giorni durante le vacanze pasquali (comprensivi ad anni alterni dei giorni di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo); per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto, previo accordo con la madre entro il mese di maggio precedente.
Sulle statuizioni economiche
Deve in primo luogo darsi atto che la ricorrente, che pure in sede di ricorso aveva avanzato domanda di mantenimento per sé, non ha tuttavia più insistito in tale richiesta né l'ha coltivata nel corso del giudizio, dovendosi dunque ritenere implicitamente rinunciata;
fermo restando che, in ogni caso, non vi sarebbero comunque nel merito i presupposti per riconoscere tale contributo, tanto più che la sig.ra
(soggetto di giovane età e provvista di capacità lavorativa) ha di recente anche trovato un Pt_1
impiego, lavorando come commessa presso il negozio “Acqua e Sapone” di Caltagirone.
Deve invece confermarsi l'obbligo in capo al sig. di provvedere al mantenimento del CP_1
figlio minore, versando alla madre l'importo mensile di euro 300,00; oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo si ritiene tuttora congruo e proporzionato rispetto alle esigenze di vita del bambino, nonché alle concrete capacità economiche del padre, il quale ha sempre svolto la professione di muratore e, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti (non essendo state prodotte quelle aggiornate) risultava comunque percepire redditi annuali di oltre 18.000 euro (cfr. dichiarazione redditi del 2021).
Le spese di lite
L'interesse comune alle parti rispetto alla pronuncia sullo status e la natura della causa può giustificare una parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 delle spese, tuttavia, vanno posti a carico del convenuto – soccombente rispetto alla domanda di addebito nonché a quella relativa alla assegnazione della casa coniugale – spese che dovranno essere versate a favore dell'Erario, stante la ammissione della ricorrente al P.S.S.
8 L'importo complessivo delle spese di lite viene quantificato nella somma indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di legge e considerandosi svolte tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. DICHIARA la separazione addebitabile al convenuto, sig. Controparte_1
3. DISPONE l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, collocandolo presso la madre;
4. ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale sita in Grammichele alla Via Deledda n. 7;
5. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, nelle modalità indicate in parte motiva;
6. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, direttamente alla sig.ra
[...]
l'importo di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT; oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè documentate e concordate;
7. CONDANNA il convenuto a rifondere a favore dell'Erario i 2/3 delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente e per l'intero in: euro 3.809,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
Compensa tra le parti il restante 1/3 del predetto importo.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 25.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1250/2021 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Deledda n.7, cf. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosalia C.F._1
Comandatore che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Seba Virga C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 4.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 23.12.2024.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 12.11.2021, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito sig. CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio in data 9.9.2013 e dalla cui unione era nato il figlio
[...]
oggi di anni 10. Per_1
La ricorrente esponeva che il matrimonio si era progressivamente deteriorato a causa delle condotte violente tenute dal marito, il quale in diverse occasioni ed anche in presenza del figlio aveva aggredito la moglie sia con ripetute offese ed ingiurie sia anche percuotendola con pugni e schiaffi. In particolare ciò era avvenuto nel giugno del 2018, così come comprovato anche dalla denuncia poi sporta dalla stessa e dai certificati medici di Pronto Soccorso. Pt_1
Per tali ragioni, la ricorrente domandava l'addebito della separazione al marito.
Domandava, inoltre, che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento presso di sé e assegnazione della casa coniugale sita in Grammichele alla Via Deledda n. 7.
Chiedeva che venisse posto a carico del padre un contributo al mantenimento del bambino nella misura di euro 800 mensili, oltre a un contributo al proprio mantenimento (essendo priva di occupazione) per euro 200 mensili.
Si costituiva in giudizio il sig. con comparsa di costituzione del 4.2.2022, il Controparte_1
quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava integralmente quanto narrato dalla moglie. Smentiva, in particolare, di aver mai posto in essere condotte aggressive e violente nei confronti della sig.ra e riferiva, al contrario, che quest'ultima aveva unilateralmente deciso Pt_1
di abbandonare la casa coniugale, trasferendosi dai propri genitori e rifiutando qualunque tentativo di ricomporre la crisi.
Evidenziava, inoltre, che non vi erano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà dei genitori del ) alla moglie, la quale in realtà non vi risiedeva più con il figlio, CP_1
essendosi stabilmente trasferita dai propri genitori.
Domandava che venisse comunque regolato il proprio diritto di visita rispetto al figlio Per_1
dichiarandosi disponibile a versare per il mantenimento del bambino, l'importo mensile di euro
300,00, come già di fatto stava provvedendo a fare.
2 All'esito della udienza presidenziale, presenti entrambi i coniugi, il Presidente delegato assumeva i provvedimenti provvisori, in particolare disponendo: l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso la madre ed assegnando alla stessa la casa coniugale, prevedendo un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio, nella misura di euro 300 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie e nulla invece disponendo per il mantenimento della moglie.
In sede di memoria difensiva ex art. 709 c.p.c. il convenuto insisteva nel contenuto della iniziale comparsa di costituzione, domandando tuttavia a sua volta l'addebito della separazione alla moglie, colpevole di aver ingiustificatamente abbandonato la casa coniugale, adducendo falsamente di aver subito violenze non provate se non a mezzo di una denuncia- querela, poi dalla stessa rimessa.
Proseguita la causa, l'istruttoria della causa veniva espletata a mezzo di prove orali e documentali e, alfine, esaurita l'istruzione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 4.12.2024 e in pari data trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie finali.
In sede di comparsa conclusionale, la ricorrente insisteva nelle proprie domande, chiedendo tuttavia che venisse anche disposto l'affido esclusivo del figlio minore a sé.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3 Sulle domande di addebito
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata e può pertanto essere accolta per le seguenti motivazioni.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 co. II c.c., il Giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Vero è che, in linea generale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass. civ., n. 8862/2012). Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere, - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione -, trova tuttavia una attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista, come in effetti avvenuto nel caso di specie, in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si v., Cass. civ.,16 maggio 2013, n.
11981).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicchè esso consente in definitiva di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di Milano, sez. IX,11 luglio 2013).
Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la domanda di addebito sulla base di condotte frequentemente violente ed aggressive tenute dal marito.
L'istruttoria svolta ha invero restituito un quadro sostanzialmente coerente con le accuse mosse dalla sig.ra rivelandosi in tal senso significative sia le dichiarazioni dei testimoni escussi – che Pt_1
non possono considerarsi inattendibili per il sol fatto che si trattava di parenti stretti della ricorrente
(genitori e sorella) tanto più a fronte di dichiarazioni comunque molto specifiche e circostanziate – sia le produzioni documentali, non solo il contenuto delle denunce sporte in sede penale, ma
4 soprattutto i certificati medici di Pronto Soccorso redatti nella immediatezza degli episodi di aggressione subiti dalla ricorrente ad opera del marito.
Nello specifico, si fa riferimento all'episodio del giugno del 2018, allorquando la sig.ra Pt_1
veniva insultata ripetutamente dal marito e poi colpita violentemente con pugni e schiaffi in faccia, come si può evincere dal certificato di Pronto Soccorso del 25.6.2018 (dunque nella immediatezza del fatto) che ha attestato alla una “CONTUSIONE CON FERITA ESCORIATA BRACCIO Pt_1
DX CONTUSIONE PERIORBITALE DX E SX”. Nello stesso certificato medico si dava atto della dichiarazione resa dalla ricorrente ai medici, ai quali aveva riferito di essere appunto stata aggredita dal marito.
Oltre a ciò, sono risultate concordanti e specifiche anche le testimonianze rese nel corso del giudizio dai genitori e dalla sorella della ricorrente, la cui attendibilità, come detto, non può essere ex se esclusa in ragione del solo legame di parentela, tanto più se si considera che, specie quando si tratta di comprovare fatti di violenza domestica, è assai verosimile che di tali fatti possano avere diretta contezza, oltre alla stessa vittima, anche e solo i familiari o persone vicine affettivamente a quest'ultima, quand'anche non abbiano direttamente assistito agli episodi.
Nel caso di specie, in primis, la sorella della ricorrente, con deposizione circostanziata e precisa, ha ricordato l'episodio del giugno del 2018, riferendo: “Preciso che non l'ho accompagnata io in ospedale ma i miei genitori. Mia sorella insieme ai miei genitori sono giunti in piena notte a casa mia par lasciarmi il bambino. Mia sorella era stata aggredita da mio cognato e i miei genitori la stavano accompagnando in ospedale. Infatti, ho visto mia sorella col volto tumefatto dai pugni ricevuti”.
La stessa teste ha inoltre affermato di aver personalmente anche “assistito ad episodi di violenza da parte del nei confronti di mia sorella Una volta, in mia presenza e del bambino, ha preso CP_1 mia sorella per l'orecchio e lo stesso ha fatto anche col bambino!”.
Del pari, altra testimonianza precisa è stata quella resa dal padre della ricorrente, il quale ha dichiarato, anche con riferimento all'episodio del giugno 2018:
“Ricordo che quella sera stavamo cenando, intorno alle 21:00, io e mia moglie. mentre eravamo nella casa di campagna, quando ricevevamo la telefonata di mia figlia che ci riferiva di essere uscita di casa essendo stata aggredita dal marito, e che si era rifugiata presso l'abitazione della suocera.
Io immediatamente andai a raggiungere mia figlia presso la quale mi metteva al corrente di quanto accaduto,. Subito dopo andai a prendere il bambino presso l'abitazione familiare, ritornando, presso
5 l'abitazione della madre del , per prendere mia figlia., Mi sono recato da mia figlia Parte_2
dove ho lasciato il bambino, per poi accompagnare mia figlia in ospedale.” Per_2
A D. R. b) “ Preciso che in mia presenza il si è limitato solamente a violenze verbali e non CP_1
fisiche, è vero che più volte o dovuto ospitare mia figlia a seguito di litigi col marito. Ricordo che in una di queste occasioni mia figlia mi riferiva che il le aveva tirato un orecchio. Il bambino CP_1 era sempre presente a questi litigi! Io ho cercato, per l'integrità familiare, di dialogare con mio genero invitandolo a non comportarsi più in quel modo, ma lui a continuato lo stesso.” A D. c) “Come ho già risposto prima, Dinanzi a me il non ha mai aggredito fisicamente mia figlia. CP_1
Confermo, invece le aggressioni verbali che si svolgevano anche in mia presenza e del bambino.”
Il 24.06.2018, quando sono andato a prendere mia figlia notavo che la stessa aveva le labbra ed il volto gonfi! Per circa un mese mia figlia è stata costretta a bere e alimentarsi con la cannuccia, in quanto non era in grado per le lesioni subite a farlo normalmente.” A domanda dell'Avv. Virga, ammessa dal giudice, il teste risponde: “la sera del 24.06.2018, quando arrivai dalla suocera di mia figlia era presente anche la cognata , moglie, di la quale mi Persona_3 Controparte_2 riferiva che sia il che il fratello facevano uso di cocaina.” “preciso che Controparte_1 CP_2
le aggressioni verbali consistevano in espressioni rivolte a mia figlia del tipo: << perché non prendi una corda e ti vai a impiccare?>> Non ricordo altre espressioni.
Come detto, si deve evidenziare che le dichiarazioni rese dai testimoni appaiono estremamente precise e circostanziate, coerenti anche con la descrizione dei fatti che la ricorrente aveva reso sia in sede di denuncia-querela sia in sede di ricorso introduttivo, non potendosi certo trascurare poi la circostanza che delle aggressioni citate è stato anche prodotto il relativo verbale di accesso al Pronto
Soccorso, presso cui la ricorrente si era recata nella immediatezza del fatto.
Per tutte le suesposte ragioni, dunque, può essere accolta la domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente.
Deve invece essere rigettata la domanda di addebito formulata dal convenuto e sostenuta sulla scorta del riferito abbandono della casa coniugale da parte della sig.ra Tale circostanza, di per sé Pt_1
non contestata, non è idonea a giustificare nel caso di specie la dichiarazione di addebito, atteso che per come emerso dalla stessa istruttoria, deve ritenersi che la decisione della ricorrente di lasciare la casa familiare è stata determinata proprio dalla intenzione di sottrarsi alle condotte aggressive del marito, peraltro avvenute anche alla presenza del figlio minore e, pertanto, tale condotta non può di certo essere censurata nei termini sostenuti dal convenuto, quale comportamento contrario al dovere di coabitazione.
6 Sui provvedimenti relativi al figlio minore e sulla assegnazione della casa coniugale
Per quanto attiene alle determinazioni in merito al figlio minore delle parti, ritiene in primo Per_1
luogo il Collegio che può confermarsi l'affido condiviso del bambino ad entrambi i genitori, così come già disposto in sede presidenziale.
La diversa e residuale opzione dell'affido esclusivo, infatti, richiesta dalla ricorrente solo in sede di comparsa conclusionale, costituisce come noto sempre una extrema ratio, comunque subordinata alla presenza di presupposti fattuali tali da far ritenere comprovata una oggettiva inidoneità genitoriale in capo a uno dei due genitori, circostanza di cui nel caso concreto non sono tuttavia emersi sufficienti elementi.
Il figlio minore andrà in ogni caso collocato presso la madre, con la quale ha sempre convissuto e alla ricorrente deve pertanto essere assegnata la casa coniugale, sita in Grammichele alla Via Deledda.
Come noto, la previsione della assegnazione della casa coniugale nei giudizi di separazione, è per legge condizionato al presupposto della coabitazione dei figli minori con il genitore collocatario, onde preservare l'habitat naturale in cui i figli sono sempre cresciuti, così evitando ai predetti uno sradicamento rispetto alle proprie abitudini di vita.
Né possono trovare nel caso di specie condivisione le deduzioni sostenute dal convenuto, secondo cui la ricorrente avrebbe in realtà da tempo lasciato la abitazione, insieme con il figlio e non vi avrebbe più fatto rientro.
In primo luogo, infatti, e come già detto, giova evidenziare che la decisione della sig.ra di Pt_1
lasciare la abitazione coniugale era stata determinata dalle contingenze concrete dettate dalle condotte del coniuge, che l'avevano indotta a trovare una provvisoria sistemazione nella abitazione dei propri genitori.
In secondo luogo, deve ritenersi accertato che la ricorrente, in virtù della provvisoria assegnazione dell'immobile in forza della ordinanza presidenziale del 22.3.2022, aveva fatto rientro nella casa coniugale, così come si può evincere anche dalla denuncia sporta il 27.5.2022 nella quale si evince chiaramente che la stessa aveva ripreso ad abitare nell'immobile ormai a lei assegnato insieme al figlio minore, ove il sig. si era recato in quella stessa data per prelevare il bambino, CP_1
verificandosi tuttavia l'ennesimo episodio di lite e minacce nei confronti della moglie.
Non si ritiene sufficiente a smentire la circostanza della stabile permanenza della ricorrente nella casa, la testimonianza resa dal fratello del convenuto, per il sol fatto di non vedere mai la macchina di proprietà della sig.ra nei pressi della abitazione. Pt_1
7 Ciò posto, deve confermarsi la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Per quanto attiene invece al diritto di visita tra il padre e il figlio minore, ritiene il Collegio di poter confermare quanto già previsto in sede presidenziale, nel senso dunque che il sig. potrà CP_1
vedere e tenere con sé il figlio minore 2 pomeriggi alla settimana (indicativamente dalle ore Per_1
16.00 alle ore 19.00, il martedì e il giovedì, salvi diversi accordi); a week end alternati, dal sabato mattina (alle ore 10.00 circa) sino alla domenica sera (alle ore 20.00); per sette giorni durante le festività natalizie (comprensivi ad anni alterni dei giorni di Natale o di Capodanno); per tre giorni durante le vacanze pasquali (comprensivi ad anni alterni dei giorni di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo); per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto, previo accordo con la madre entro il mese di maggio precedente.
Sulle statuizioni economiche
Deve in primo luogo darsi atto che la ricorrente, che pure in sede di ricorso aveva avanzato domanda di mantenimento per sé, non ha tuttavia più insistito in tale richiesta né l'ha coltivata nel corso del giudizio, dovendosi dunque ritenere implicitamente rinunciata;
fermo restando che, in ogni caso, non vi sarebbero comunque nel merito i presupposti per riconoscere tale contributo, tanto più che la sig.ra
(soggetto di giovane età e provvista di capacità lavorativa) ha di recente anche trovato un Pt_1
impiego, lavorando come commessa presso il negozio “Acqua e Sapone” di Caltagirone.
Deve invece confermarsi l'obbligo in capo al sig. di provvedere al mantenimento del CP_1
figlio minore, versando alla madre l'importo mensile di euro 300,00; oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo si ritiene tuttora congruo e proporzionato rispetto alle esigenze di vita del bambino, nonché alle concrete capacità economiche del padre, il quale ha sempre svolto la professione di muratore e, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti (non essendo state prodotte quelle aggiornate) risultava comunque percepire redditi annuali di oltre 18.000 euro (cfr. dichiarazione redditi del 2021).
Le spese di lite
L'interesse comune alle parti rispetto alla pronuncia sullo status e la natura della causa può giustificare una parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 delle spese, tuttavia, vanno posti a carico del convenuto – soccombente rispetto alla domanda di addebito nonché a quella relativa alla assegnazione della casa coniugale – spese che dovranno essere versate a favore dell'Erario, stante la ammissione della ricorrente al P.S.S.
8 L'importo complessivo delle spese di lite viene quantificato nella somma indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di legge e considerandosi svolte tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. DICHIARA la separazione addebitabile al convenuto, sig. Controparte_1
3. DISPONE l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, collocandolo presso la madre;
4. ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale sita in Grammichele alla Via Deledda n. 7;
5. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, nelle modalità indicate in parte motiva;
6. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, direttamente alla sig.ra
[...]
l'importo di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT; oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè documentate e concordate;
7. CONDANNA il convenuto a rifondere a favore dell'Erario i 2/3 delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente e per l'intero in: euro 3.809,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
Compensa tra le parti il restante 1/3 del predetto importo.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 25.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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