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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/09/2025, n. 4693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4693 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1871/2025 R.G., avente per oggetto:
“azione revocatoria”;
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio
Santi Di Paola, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
(c.f. ; Controparte_3 C.F._3
(c.f. ); Controparte_4 C.F._4
PARTI CONVENUTE CONTUMACI all'udienza del 23 settembre 2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20-25 febbraio 2025 la società ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1
, , e al fine Controparte_2 CP_1 CP_3 Controparte_4
1 di sentire dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del 21.8.2020, rogato in Porta Empedocle del notaio rep. 50143, racc. 25027, con il quale Persona_1 CP_1
aveva donato ai figli e la proprietà degli
[...] CP_3 CP_4
immobili siti in Agrigento, contrada San Biagio, meglio identificati in citazione, con riserva del diritto di abitazione e di uso per tutta la durata della propria vita e, in caso di premorienza, anche in favore del coniuge
. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio, nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio, sebbene tutti ritualmente citati.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, in data 23 settembre 2025, precisate le conclusioni, la causa
è stata posta in decisione.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , nonché di , Controparte_2 CP_1
e non costituiti in giudizio nonostante la CP_3 Controparte_4
regolarità della notificazione della citazione nel presente procedimento.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Nella specie, invero, risultano integrati i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c.
Con riguardo, al requisito di natura oggettiva, è principio ermeneutico ormai consolidato che ai fini dell'utile esperimento dell'azione incoata non è richiesta la sussistenza di una ragione di credito liquida o esigibile, potendo, di contro, essere esperita, nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, per crediti anche solo eventuali, essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi
2 come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata.
Sul punto, invero, giova richiamare un recente arresto giurisprudenziale con cui il Supremo Collegio ha ribadito: “si deve affermare l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Infatti, l'azione relativa all'accertamento del credito costituisce un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In tal senso è stato ritenuto che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria” (Cass. civ.,
Sez. III, n. 25331/2023).
Il che, del resto, è coerente con la specifica funzione dell'azione revocatoria che non ha scopi restitutori o ripristinatori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a ricostituire la generica garanzia patrimoniale a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli eventuali.
3 Il credito assunto dalla società attrice a fondamento della propria domanda, pertanto, assume le vesti di credito litigioso derivante dall'accoglimento pacifico, in giurisprudenza, di una nozione lata di credito confermato, in questa sede, dall'emissione di ingiunzione di pagamento n. 3689/2020 del 1.10.2020- Tribunale di Catania (r.g.
7734/2020), fondata su fatture e documenti di trasporto per la fornitura di prodotti elettrici effettuata da parte attrice in favore di di CP_5
cui era fideiussore, e dalla successiva sentenza n. Controparte_1
2865/2023 con cui l'adito Tribunale, ha rigettato l'opposizione al predetto d.i. promossa dal suindicato (cfr. all. 3 e 4 atto CP_4
introduttivo).
Sebbene avverso tale sentenza sia stato promosso appello ad oggi pendente, su istanza del predetto fideiussore, deve in ogni caso escludersi che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale dell'esercizio dell'azione revocatoria, giacché il credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale determina l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'incoata azione.
“L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, l'esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Quindi, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei
4 confronti del creditore procedente si deve far risalire al momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito” (Cass. civ., sez. III, n. 19012/2023).
Orbene, trattandosi di crediti relativi all'anno 2019 e ai primi mesi dell'anno 2020 (cfr. fatture allegate al fascicolo monitorio), in presenza di una fideiussione con scadenza 31.1.2020, in cui il fideiussore, peraltro, ha dichiarato espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1 e 2 fideiussione in atti), il credito deve ritenersi antecedente all'atto dispositivo in questa sede impugnato, stipulato il 21 agosto 2020.
Costituisce, infatti, principio ormai pacifico che l'anteriorità del credito si determina sulla base dell'insorgenza della posizione debitoria in capo al debitore, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cass. civ., n. 17536/11; Cass. civ., n. 2748/05).
Parimenti sussistono, altresì, gli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione de qua, integrati dall'eventus damni, quale pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore nonché il consilium fraudis ossia la conoscenza che il debitore, in questo caso il fideiussore - obbligato solidale, aveva di detto pregiudizio.
L'eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito (Cass. civ., Sez. I, n. 3462/2024).
5 In linea con l'esegesi ormai granitica della Suprema Corte, sul punto, in fatto, va rilevato come con l'atto di donazione oggetto di revocatoria, abbia attuato una importante Controparte_1
alterazione in peius della consistenza patrimoniale trasferendo, nei confronti dei figli e la proprietà degli immobili CP_3 CP_4
abitativi e commerciali, siti in Agrigento, contrada San Biagio, di cui all'atto del 21.8.2020, riservandosene per alcuni il diritto di abitazione e per altri l'uso per sé stesso e per la moglie , per il Controparte_2
caso di sua premorienza.
Ora, sebbene alla contumacia dei convenuti non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio va comunque osservato che, per la consistenza dell'atto di donazione richiesto, non può sorgere dubbio alcuno in merito alla sussistenza di un'importante variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del fideiussore tale da alterare gravemente la consistenza patrimoniale posta garanzia dei creditori.
In merito al requisito del consilium fraudis, in astratto, può dirsi che per aversi frode non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati.
6 In sostanza, dunque, non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, cagionando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del medesimo.
Nel caso in esame, può dirsi ricorrente la generica conoscenza dell'attitudine pregiudizievole del negozio revocando, potendosi ragionevolmente ritenere che abbia inteso spogliarsi Controparte_1
di gran parte dei beni facenti parte del proprio patrimonio al fine di vanificare ed eludere la sua legittima destinazione a garanzia generica dei creditori o quanto meno a ridurla.
La certezza circa la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, invero, si può desumere dalle circostanze temporali dell'atto (successivo al sorgere del credito), dalla conoscenza della situazione finanziaria della CP_5
(evidentemente non eccessivamente florida da dovere ricorrere alla garanzia fideiussoria), dalle modalità di stipula dell'atto (rapporto di stretta parentela tra le parti) nonché dalle modalità di trasferimento del cespite immobiliare - con riserva del diritto di uso e abitazione - idonee a far sorgere il sospetto di perseguire, attraverso la donazione ai figli,
l'obiettivo di sottrarre i beni alle pretese creditorie pur continuando effettivamente a goderne.
A ciò si aggiunge che il quadro sopra delineato si inserisce in un più ampio intento frodatorio che originariamente coinvolgeva, altresì, altro fabbricato sito nel Comune di Ferrara, via Lanfranco Caretti, la cui
7 donazione è stata successivamente dichiarata inefficace sì come risulta dall'ispezione ipotecaria prodotta da parte attrice (cfr. pag. 2 visura, sezione D).
Va aggiunto, infine, con riguardo al terzo che la legge non richiede, per gli atti dispositivi posti in essere a titolo gratuito, come nel caso di specie, che il terzo (in questo caso legato da rapporto diretto di parentela in quanto figli del fideiussore) abbia conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore e che ponga perciò in atto una partecipatio fraudis.
Alla stregua di quanto sopra asserito, la domanda attorea va accolta e va dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di dell'atto del 21 agosto 2020, rogato a firma del Notaio Parte_1
limitatamente agli immobili di cui alla donazione Persona_2
dell'art. 3 del suindicato atto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico dei convenuti , , Controparte_2 CP_1
e , nella misura indicata in dispositivo e CP_3 Controparte_4
tenuto conto del valore della causa correttamente dichiarati, dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in considerazione delle questioni trattate;
quanto al valore, va osservato che il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza, si stabilisce non in base al valore dei beni che formano oggetto dell'atto impugnato, ma in base a quello del credito per cui si agisce, in ragione del fatto che l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità bensì conservativo, per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al debitore (cfr. in questo senso
Cass. n. 3697/2020).
P.Q.M.
8 Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1871/2025 R.G.: dichiara la contumacia di , , Controparte_2 CP_1 CP_4
e . Controparte_3
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di l'atto di Parte_1
donazione del 21 agosto 2020, rogato a a firma del Controparte_6
Notaio rep. 50143, racc. 25027, limitatamente alle Persona_2
disposizioni di cui all'art. 3 del detto atto.
Condanna i convenuti , , e Controparte_2 CP_1 CP_4
, in solido, al rimborso delle spese processuali, che Controparte_3
liquida, in favore di in complessivi euro 12.470,00 di cui Parte_1
euro 1.241,00 per spese vive ed euro 11.229,00 per compensi, di cui euro 1.772,00 per la fase di studio, euro 1.169,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per fase di trattazione ed euro 3.082,00 per la fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 26 settembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1871/2025 R.G., avente per oggetto:
“azione revocatoria”;
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio
Santi Di Paola, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
(c.f. ; Controparte_3 C.F._3
(c.f. ); Controparte_4 C.F._4
PARTI CONVENUTE CONTUMACI all'udienza del 23 settembre 2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20-25 febbraio 2025 la società ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1
, , e al fine Controparte_2 CP_1 CP_3 Controparte_4
1 di sentire dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del 21.8.2020, rogato in Porta Empedocle del notaio rep. 50143, racc. 25027, con il quale Persona_1 CP_1
aveva donato ai figli e la proprietà degli
[...] CP_3 CP_4
immobili siti in Agrigento, contrada San Biagio, meglio identificati in citazione, con riserva del diritto di abitazione e di uso per tutta la durata della propria vita e, in caso di premorienza, anche in favore del coniuge
. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio, nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio, sebbene tutti ritualmente citati.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, in data 23 settembre 2025, precisate le conclusioni, la causa
è stata posta in decisione.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , nonché di , Controparte_2 CP_1
e non costituiti in giudizio nonostante la CP_3 Controparte_4
regolarità della notificazione della citazione nel presente procedimento.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Nella specie, invero, risultano integrati i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c.
Con riguardo, al requisito di natura oggettiva, è principio ermeneutico ormai consolidato che ai fini dell'utile esperimento dell'azione incoata non è richiesta la sussistenza di una ragione di credito liquida o esigibile, potendo, di contro, essere esperita, nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, per crediti anche solo eventuali, essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi
2 come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata.
Sul punto, invero, giova richiamare un recente arresto giurisprudenziale con cui il Supremo Collegio ha ribadito: “si deve affermare l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale. Infatti, l'azione relativa all'accertamento del credito costituisce un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In tal senso è stato ritenuto che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria” (Cass. civ.,
Sez. III, n. 25331/2023).
Il che, del resto, è coerente con la specifica funzione dell'azione revocatoria che non ha scopi restitutori o ripristinatori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a ricostituire la generica garanzia patrimoniale a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli eventuali.
3 Il credito assunto dalla società attrice a fondamento della propria domanda, pertanto, assume le vesti di credito litigioso derivante dall'accoglimento pacifico, in giurisprudenza, di una nozione lata di credito confermato, in questa sede, dall'emissione di ingiunzione di pagamento n. 3689/2020 del 1.10.2020- Tribunale di Catania (r.g.
7734/2020), fondata su fatture e documenti di trasporto per la fornitura di prodotti elettrici effettuata da parte attrice in favore di di CP_5
cui era fideiussore, e dalla successiva sentenza n. Controparte_1
2865/2023 con cui l'adito Tribunale, ha rigettato l'opposizione al predetto d.i. promossa dal suindicato (cfr. all. 3 e 4 atto CP_4
introduttivo).
Sebbene avverso tale sentenza sia stato promosso appello ad oggi pendente, su istanza del predetto fideiussore, deve in ogni caso escludersi che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale dell'esercizio dell'azione revocatoria, giacché il credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale determina l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'incoata azione.
“L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, l'esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Quindi, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei
4 confronti del creditore procedente si deve far risalire al momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito” (Cass. civ., sez. III, n. 19012/2023).
Orbene, trattandosi di crediti relativi all'anno 2019 e ai primi mesi dell'anno 2020 (cfr. fatture allegate al fascicolo monitorio), in presenza di una fideiussione con scadenza 31.1.2020, in cui il fideiussore, peraltro, ha dichiarato espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1 e 2 fideiussione in atti), il credito deve ritenersi antecedente all'atto dispositivo in questa sede impugnato, stipulato il 21 agosto 2020.
Costituisce, infatti, principio ormai pacifico che l'anteriorità del credito si determina sulla base dell'insorgenza della posizione debitoria in capo al debitore, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (Cass. civ., n. 17536/11; Cass. civ., n. 2748/05).
Parimenti sussistono, altresì, gli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione de qua, integrati dall'eventus damni, quale pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore nonché il consilium fraudis ossia la conoscenza che il debitore, in questo caso il fideiussore - obbligato solidale, aveva di detto pregiudizio.
L'eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito (Cass. civ., Sez. I, n. 3462/2024).
5 In linea con l'esegesi ormai granitica della Suprema Corte, sul punto, in fatto, va rilevato come con l'atto di donazione oggetto di revocatoria, abbia attuato una importante Controparte_1
alterazione in peius della consistenza patrimoniale trasferendo, nei confronti dei figli e la proprietà degli immobili CP_3 CP_4
abitativi e commerciali, siti in Agrigento, contrada San Biagio, di cui all'atto del 21.8.2020, riservandosene per alcuni il diritto di abitazione e per altri l'uso per sé stesso e per la moglie , per il Controparte_2
caso di sua premorienza.
Ora, sebbene alla contumacia dei convenuti non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio va comunque osservato che, per la consistenza dell'atto di donazione richiesto, non può sorgere dubbio alcuno in merito alla sussistenza di un'importante variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del fideiussore tale da alterare gravemente la consistenza patrimoniale posta garanzia dei creditori.
In merito al requisito del consilium fraudis, in astratto, può dirsi che per aversi frode non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati.
6 In sostanza, dunque, non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, cagionando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del medesimo.
Nel caso in esame, può dirsi ricorrente la generica conoscenza dell'attitudine pregiudizievole del negozio revocando, potendosi ragionevolmente ritenere che abbia inteso spogliarsi Controparte_1
di gran parte dei beni facenti parte del proprio patrimonio al fine di vanificare ed eludere la sua legittima destinazione a garanzia generica dei creditori o quanto meno a ridurla.
La certezza circa la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, invero, si può desumere dalle circostanze temporali dell'atto (successivo al sorgere del credito), dalla conoscenza della situazione finanziaria della CP_5
(evidentemente non eccessivamente florida da dovere ricorrere alla garanzia fideiussoria), dalle modalità di stipula dell'atto (rapporto di stretta parentela tra le parti) nonché dalle modalità di trasferimento del cespite immobiliare - con riserva del diritto di uso e abitazione - idonee a far sorgere il sospetto di perseguire, attraverso la donazione ai figli,
l'obiettivo di sottrarre i beni alle pretese creditorie pur continuando effettivamente a goderne.
A ciò si aggiunge che il quadro sopra delineato si inserisce in un più ampio intento frodatorio che originariamente coinvolgeva, altresì, altro fabbricato sito nel Comune di Ferrara, via Lanfranco Caretti, la cui
7 donazione è stata successivamente dichiarata inefficace sì come risulta dall'ispezione ipotecaria prodotta da parte attrice (cfr. pag. 2 visura, sezione D).
Va aggiunto, infine, con riguardo al terzo che la legge non richiede, per gli atti dispositivi posti in essere a titolo gratuito, come nel caso di specie, che il terzo (in questo caso legato da rapporto diretto di parentela in quanto figli del fideiussore) abbia conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore e che ponga perciò in atto una partecipatio fraudis.
Alla stregua di quanto sopra asserito, la domanda attorea va accolta e va dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di dell'atto del 21 agosto 2020, rogato a firma del Notaio Parte_1
limitatamente agli immobili di cui alla donazione Persona_2
dell'art. 3 del suindicato atto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico dei convenuti , , Controparte_2 CP_1
e , nella misura indicata in dispositivo e CP_3 Controparte_4
tenuto conto del valore della causa correttamente dichiarati, dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in considerazione delle questioni trattate;
quanto al valore, va osservato che il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza, si stabilisce non in base al valore dei beni che formano oggetto dell'atto impugnato, ma in base a quello del credito per cui si agisce, in ragione del fatto che l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità bensì conservativo, per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al debitore (cfr. in questo senso
Cass. n. 3697/2020).
P.Q.M.
8 Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1871/2025 R.G.: dichiara la contumacia di , , Controparte_2 CP_1 CP_4
e . Controparte_3
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di l'atto di Parte_1
donazione del 21 agosto 2020, rogato a a firma del Controparte_6
Notaio rep. 50143, racc. 25027, limitatamente alle Persona_2
disposizioni di cui all'art. 3 del detto atto.
Condanna i convenuti , , e Controparte_2 CP_1 CP_4
, in solido, al rimborso delle spese processuali, che Controparte_3
liquida, in favore di in complessivi euro 12.470,00 di cui Parte_1
euro 1.241,00 per spese vive ed euro 11.229,00 per compensi, di cui euro 1.772,00 per la fase di studio, euro 1.169,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per fase di trattazione ed euro 3.082,00 per la fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 26 settembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
9