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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2024, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2920/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. DELLA CORTE MARIAROSARIA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. FEZZI ROSITA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 15/04/2024 le parti, con nota di deposito del 10 e del 11 Aprile 2024, si sono riportate alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocati a vivere in via prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza del padre e della madre nella vita dei figli e i minori possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi e possano, altresì, conservare rapporti IGnificativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro, mentre assumeranno congiuntamente le decisioni di maggior importanza.
3) I figli minori saranno collocati a vivere in via prevalente presso l'abitazione sita in 37029 – San
Pietro in Cariano (Vr) alla Via Campagnole 36/E di proprietà esclusiva della IG.ra alla Pt_1
quale viene assegnata.
4) I bambini trascorreranno con i rispettivi genitori i weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera con l'accordo che il pernottamento della domenica sera sarà sempre presso l'abitazione della madre alla quale i minori dovranno fare rientro entro le ore 20.
In via alternata le settimane saranno così ripartite: i figli trascorrono il lunedì e martedì (notte compresa) con il padre, il mercoledì e giovedì (notte compresa) con la madre, il venerdì e sabato
(notte compresa) con il padre facendo rientro la domenica sera presso la madre;
quindi, nella settimana successiva, i figli trascorreranno il lunedì e martedì (notte compresa) con la madre, il mercoledì e giovedì (notte compresa) con il padre, il venerdì, sabato e domenica (notte compresa) con la madre.
pagina 2 di 6 - il compleanno dei minori sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori e, laddove ciò non fosse possibile, a pranzo con uno e a cena con l'altro, ad anni alterni;
- il compleanno dei genitori sarà trascorso dai minori con il genitore che festeggia e così come anche le feste dedicate (festa della mamma e del papà);
- durante le festività natalizie i minori staranno dal 22/12 al 29/12 con un genitore e dal 29/12 al 6/1 in coincidenza col termine delle vacanze con l'altro genitore e ciò ad anni alterni. Si specifica che il prossimo Natale 2024 verrà trascorso dai minori con la madre;
le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alternati con un genitore (Si specifica che la Pasqua 2024 verrà trascorsa dai minori con la madre);
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni ad agosto anche non consecutivi da concordare tra i genitori ogni anno entro il 31 maggio;
5) il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Pt_1
la somma di euro 300,00 per ciascun figlio;
detta somma rivalutabile secondo gli indici Istat sarà
versata entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra
; Pt_1
6) tutte le spese straordinarie occorrenti per i minori sono poste a carico del IG. nella CP_1
misura del 100%. Dette spese, per le quali si rinvia al Protocollo adottato dal Tribunale di Verona,
saranno previamente concordate e documentate.
Per quanto concerne alcune voci di spesa dei minori, la cui elencazione di seguito riportata deve considerarsi completa ed esaustiva, (nello specifico: abbigliamento, tasse scolastiche, uscite didattiche, materiale scolastico, medicinali da banco e spese di trasporto urbano), il IG. CP_1
consegnerà alla IG.ra una carta di credito - ex novo - senza alcun limite di spesa mensile, Pt_1
destinata a farvi fronte sin da subito;
anche dette spese saranno previamente concordate e documentate. Con riferimento ad eventuali spese citate nel Protocollo che venissero effettuate dalla pagina 3 di 6 madre (extra carta di credito), spese che comunque dovranno essere sempre documentate e previamente concordate, il conseguente rimborso verrà eseguito dal IG. in contanti o a CP_1
mezzo bonifico entro 10 giorni dalla richiesta.
7) La governante verrà pagata dalle parti nella misura del 50% ciascuna, sebbene essa risulti svolgere servizio in misura maggiore presso l'abitazione della IG.ra ; stessa regola sarà applicata Pt_1
anche per l'aspetto contributivo che le parti sosteranno nella misura del 50% ciascuna. Qualora, in futuro, il rapporto di lavoro dovesse modificarsi, ciascuna parte sosterrà spese e contributi proporzionalmente all'attività
prestata dalla governante presso ciascuna rispettiva abitazione.
8) L'Assegno Unico sarà percepito da ciascuna parte esercente la responsabilità genitoriale nella misura del 50%, conformemente al principio generale secondo cui esso viene erogato in pari misura ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli.
9) Il IG. acquisterà al prezzo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) la vettura 'Smart' TG. CP_1
ED985RV di proprietà della IG.ra , facendosi altresì carico delle spese per passaggio di Pt_1
proprietà e che dovrà, ad ogni modo, perfezionarsi entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
10) i genitori rilasciano sin da ora l'assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto, o di altro documento equipollente per se stessi e per i minori;
11) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
”
pagina 4 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 10/04/2024 ed in data 11/04/2024
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 15/04/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e pagina 5 di 6 legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VERONA il 22/10/2016 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile Pt_1 Controparte_1
del Comune di VERONA (n.348/p.2/s.A/2016), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio del 16.5.2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2920/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. DELLA CORTE MARIAROSARIA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. FEZZI ROSITA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 15/04/2024 le parti, con nota di deposito del 10 e del 11 Aprile 2024, si sono riportate alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocati a vivere in via prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in modo che sia assicurata la presenza del padre e della madre nella vita dei figli e i minori possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi e possano, altresì, conservare rapporti IGnificativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione in relazione ai tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro, mentre assumeranno congiuntamente le decisioni di maggior importanza.
3) I figli minori saranno collocati a vivere in via prevalente presso l'abitazione sita in 37029 – San
Pietro in Cariano (Vr) alla Via Campagnole 36/E di proprietà esclusiva della IG.ra alla Pt_1
quale viene assegnata.
4) I bambini trascorreranno con i rispettivi genitori i weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera con l'accordo che il pernottamento della domenica sera sarà sempre presso l'abitazione della madre alla quale i minori dovranno fare rientro entro le ore 20.
In via alternata le settimane saranno così ripartite: i figli trascorrono il lunedì e martedì (notte compresa) con il padre, il mercoledì e giovedì (notte compresa) con la madre, il venerdì e sabato
(notte compresa) con il padre facendo rientro la domenica sera presso la madre;
quindi, nella settimana successiva, i figli trascorreranno il lunedì e martedì (notte compresa) con la madre, il mercoledì e giovedì (notte compresa) con il padre, il venerdì, sabato e domenica (notte compresa) con la madre.
pagina 2 di 6 - il compleanno dei minori sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori e, laddove ciò non fosse possibile, a pranzo con uno e a cena con l'altro, ad anni alterni;
- il compleanno dei genitori sarà trascorso dai minori con il genitore che festeggia e così come anche le feste dedicate (festa della mamma e del papà);
- durante le festività natalizie i minori staranno dal 22/12 al 29/12 con un genitore e dal 29/12 al 6/1 in coincidenza col termine delle vacanze con l'altro genitore e ciò ad anni alterni. Si specifica che il prossimo Natale 2024 verrà trascorso dai minori con la madre;
le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alternati con un genitore (Si specifica che la Pasqua 2024 verrà trascorsa dai minori con la madre);
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni ad agosto anche non consecutivi da concordare tra i genitori ogni anno entro il 31 maggio;
5) il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Pt_1
la somma di euro 300,00 per ciascun figlio;
detta somma rivalutabile secondo gli indici Istat sarà
versata entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra
; Pt_1
6) tutte le spese straordinarie occorrenti per i minori sono poste a carico del IG. nella CP_1
misura del 100%. Dette spese, per le quali si rinvia al Protocollo adottato dal Tribunale di Verona,
saranno previamente concordate e documentate.
Per quanto concerne alcune voci di spesa dei minori, la cui elencazione di seguito riportata deve considerarsi completa ed esaustiva, (nello specifico: abbigliamento, tasse scolastiche, uscite didattiche, materiale scolastico, medicinali da banco e spese di trasporto urbano), il IG. CP_1
consegnerà alla IG.ra una carta di credito - ex novo - senza alcun limite di spesa mensile, Pt_1
destinata a farvi fronte sin da subito;
anche dette spese saranno previamente concordate e documentate. Con riferimento ad eventuali spese citate nel Protocollo che venissero effettuate dalla pagina 3 di 6 madre (extra carta di credito), spese che comunque dovranno essere sempre documentate e previamente concordate, il conseguente rimborso verrà eseguito dal IG. in contanti o a CP_1
mezzo bonifico entro 10 giorni dalla richiesta.
7) La governante verrà pagata dalle parti nella misura del 50% ciascuna, sebbene essa risulti svolgere servizio in misura maggiore presso l'abitazione della IG.ra ; stessa regola sarà applicata Pt_1
anche per l'aspetto contributivo che le parti sosteranno nella misura del 50% ciascuna. Qualora, in futuro, il rapporto di lavoro dovesse modificarsi, ciascuna parte sosterrà spese e contributi proporzionalmente all'attività
prestata dalla governante presso ciascuna rispettiva abitazione.
8) L'Assegno Unico sarà percepito da ciascuna parte esercente la responsabilità genitoriale nella misura del 50%, conformemente al principio generale secondo cui esso viene erogato in pari misura ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli.
9) Il IG. acquisterà al prezzo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) la vettura 'Smart' TG. CP_1
ED985RV di proprietà della IG.ra , facendosi altresì carico delle spese per passaggio di Pt_1
proprietà e che dovrà, ad ogni modo, perfezionarsi entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
10) i genitori rilasciano sin da ora l'assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto, o di altro documento equipollente per se stessi e per i minori;
11) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
”
pagina 4 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 10/04/2024 ed in data 11/04/2024
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole minorenne e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 15/04/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e pagina 5 di 6 legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VERONA il 22/10/2016 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile Pt_1 Controparte_1
del Comune di VERONA (n.348/p.2/s.A/2016), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio del 16.5.2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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