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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1073 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappre- Parte_1 C.F._1 sentato e difeso dall'Avv. MAZZOTTI FRANCESCA parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE come in verbale di udienza in data 30/10/2024
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato il 09/04/2024 chie- Parte_1
deva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matri- monio concordatario celebrato in Manfredonia (FG) il 07/07/1995 tra la ricorrente e , unione dalla quale nascevano tre figli: (nato il Controparte_1 Per_1
Per_ 27/11/1995), (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_2
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, dando conto del fatto che i coniugi, dopo una prima separazione omologata dal
Tribunale di Parma in data 23/02/2005, si erano riconciliati, ma la loro unione era entrata nuovamente in crisi e in data 06/12/2018 il Tribunale di Parma aveva pro- nunciato una nuova separazione giudiziale con sentenza n. 1812/2018.
Dalla data della separazione i ricorrenti non avevano avuto altri rapporti e la co- munione materiale e spirituale tra loro era definitivamente cessata.
La ricorrente, dopo aver evidenziato l'atteggiamento di distacco e disinteresse Per_ manifestato dal padre nei confronti della figlia minorenne chiedeva altresì
l'affido super esclusivo della figlia, con collocamento della minore presso di sé, e la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo paterno al suo mantenimento, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano regolarmente notificati al re- sistente, il quale non si costituiva in giudizio.
Del procedimento veniva notiziato il Pubblico Ministero, il quale con atto del
14/06/2024 dichiarava di intervenire.
I Servizi Sociali, a cui era stato affidato con la sentenza di separazione l'incarico di attuare e regolare i rapporti padre-figlia, attivando eventualmente un percorso per incrementare le capacità genitoriali del padre e per sostenere psicologicamente
Per_ la minore depositavano in data 15/10/2024 una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
All'udienza del 30/10/2024, comparivano personalmente Controparte_2
e , confermando di non volersi riconciliare.
[...] Controparte_1
Il sig. dichiarava di non essersi costituito in giudizio per difficoltà eco- CP_1
nomiche, ma di essere disponibile a trovare un accordo sulle condizioni per la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio;
all'esito di breve discussione, le parti pagina 2 di 8 personalmente dichiaravano quindi di concordare sulle seguenti condizioni ai fini di una definizione conciliativa del giudizio: Per_
- affido della figlia minore in via super esclusiva alla madre, presso la quale la minore rimane collocata in via prevalente, con riconoscimento alla madre della possibilità di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con espressa au- torizzazione per richiedere, senza il consenso del padre, il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per sé stessa e la figlia minore;
- conferimento di un incarico ai Servizi Sociali per organizzare, laddove il
padre ne faccia richiesta, incontri tra il padre e la figlia minore, definen- done le modalità e stilando, ove ne sussistano i presupposti, un calendario che tenga conto delle esigenze della ragazza e degli impegni lavorativi dei genitori;
- determinazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento del- la figlia minore nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma del 20/12/2023;
- compensazione integrale delle spese del giudizio.
Il difensore di parte ricorrente, preso atto del suddetto accordo, precisava le con- clusioni in conformità, con rinuncia a termini per scritti conclusivi;
la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 16/01/2025.
§
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto CP_1
, il quale, ritualmente citato, non si è formalmente costituito in giudizio,
[...] pur comparendo personalmente all'udienza ex art 473-bis.21 c.p.c.
Ciò posto, la domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
pagina 3 di 8 Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in Manfre- donia (FG) il 07/07/1995, è definita da sentenza n. 1812/2018 emessa dal Tribuna- le di Parma in data 06/12/2018.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie avanzate da parte ricorrente, inerenti la regola- mentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e gli aspetti economici, occorre dar conto della situazione familiare così come emersa dagli atti processuali e dalla relazione dei Servizi Sociali depositata in data
15/10/2024.
Per_ Ad oggi la madre risiede con in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a Montechiarugolo, mentre il padre vive a Salsomaggiore Terme con la nuova compagna, da cui ha avuto un'altra figlia di quasi cinque anni.
Gli altri due figli ed ormai maggiorenni e autosufficienti, non Per_1 Per_2
convivono più con la madre.
I Servizi Sociali danno atto di come il nucleo familiare sia da loro conosciuto dal
2005 per difficoltà di carattere economico - a fronte della situazione lavorativa precaria della madre e di un periodo di detenzione subito dal padre di circa sei mesi -, evidenziando che ad oggi entrambi i genitori sono impiegati come operato- ri sociosanitari.
In particolare, con riguardo alla situazione economico patrimoniale delle parti, la
IG.ra risulta percepire uno stipendio di circa € 1200/1300 mensili, oltre Pt_1
Per_ all'assegno unico per di € 200,00 mensili;
quanto al sig. , pur in as- CP_1
senza di documentazione agli atti inerente la sua situazione reddituale, è credibile che lo stesso, come dichiarato in udienza, percepisca uno stipendio di circa €
1200/1300 mensili, oltre tredicesima, svolgendo la medesima attività lavorativa della ricorrente.
pagina 4 di 8 La relazione dei Servizi riporta le lamentele della madre circa le criticità vissute a livello familiare, che avevano inciso sul benessere dei figli: aveva se- Per_2
guito un percorso di sostegno psicologico;
lo aveva rifiutato, pur vivendo Per_1
Per_ notevoli difficoltà che lo avevano portato al ritiro scolastico;
manifestava una condizione di tipo ansioso e depressivo che la portava, nel 2022, ad accedere ai servizi di NPIA per problematiche emotivo-comportamentali.
Gli assistenti sociali hanno evidenziato che nel corso degli anni i rapporti padre- figlia non sono stati costanti e anzi hanno subito un lungo periodo di sospensione;
Per_ in particolare ha incontrato il padre solo su richiesta della stessa e alla pre- senza dei suoi fratelli, che hanno fatto da intermediari con il genitore per l'orga- nizzazione e facilitato gli incontri, l'ultimo dei quali risulta essersi svolto nel
2023.
È stato inoltre riferito che la minore non ha mai fatto vacanze con il padre e che anche i contatti telefonici non sono mai stati regolari.
Per_ Il padre nei colloqui con gli operatori in merito ai suoi rapporti con ha riferi- to che sarebbe stata la figlia a non accettarlo e a non volerlo incontrare, dicendogli apertamente di non riconoscerlo come padre, e vivendo gli incontri come “una forzatura”.
Nel corso dei colloqui IG. ha sostenuto che sarebbe stato contento di tra- CP_1
scorrere del tempo con la figlia e si è reso disponibile ad ospitarla nella sua abita- zione – pur evidenziando difficoltà di carattere organizzativo dovute ai turni lavo- rativi suoi e della nuova compagna e alla presenza di un'altra figlia di quasi cinque anni – ma ai Servizi non risulta che successivamente si sia attivato in tal senso. Per_ L'assenza di rapporti tra e il padre è stata confermata anche dai fratelli, con i
Per_ quali ha un buon rapporto, in particolare con , descritto come il suo Per_1
punto di riferimento.
Infine, la relazione dei Servizi Sociali ha riferito del miglioramento della situazio-
Per_ ne psicologica e relazionale di anche grazie al percorso di supporto con lo psicologo che l'ha in cura sin dall'infanzia.
Si è dato atto delle difficoltà della IG.ra ad ottenere i consensi da parte Pt_1
del padre su moduli scolastici, questioni sanitarie, partecipazione a gite ed attività
pagina 5 di 8 sportive ecc., circostanza che, unitamente al fatto che la figlia non conosce quasi per niente il padre, l'avrebbe portata a richiedere l'affidamento esclusivo.
In conclusione, dalle verifiche effettuate dai Servizi Sociali, “la madre è parsa svolgere il proprio ruolo genitoriale in modo accogliente e normativo, dimostran- dosi attenta alle esigenze e necessità della figlia e pronta a supportarla nelle dif- ficoltà”; mentre il padre ha reso impossibile attuare il programma definito con la sentenza di separazione ai fini di una ripresa dei rapporti con la figlia, in quanto
“non si è interessato regolarmente alla minore e al suo percorso di crescita, in- contrandola e contattandola in modo discontinuo, non regolare e distante nel tempo”. Egli si è detto disponibile a riprendere i legami con la figlia, senza fino ad ora procedere in tal senso, confermando le (non infondate) preoccupazioni della madre in ordine alla possibilità che la disponibilità del padre crei illusioni nella figlia che vengano disattese, con conseguente ricaduta sul suo benessere.
In udienza il padre ha riconosciuto che della gestione della figlia in questi anni si
è occupata sempre in via esclusiva la madre, affermando di non avere rapporti da tempo con la figlia e di non aver provveduto a versare regolarmente l'assegno di mantenimento stanti le sue scarse possibilità economiche, come già evidenziato nella relazione dei Servizi Sociali.
Alla luce delle risultanze sopra richiamate, ritiene il Collegio che, pur in assenza di un formale accordo per la definizione conciliativa del giudizio (stante la manca- ta costituzione del resistente), le conclusioni precisate agli atti da parte ricorrente, in conformità all'accordo raggiunto direttamente dalle parti in udienza, possano essere recepite ai fini di una regolamentazione degli aspetti parentali ed economici in conformità agli interessi della minore, tenuto in particolare conto della prolun- gata assenza del padre rispetto alla vita della figlia, gestita sino ad oggi interamen- te dalla IG.ra Pt_1
In questi termini, le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tribunale, secondo quanto specificato in dispositivo.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, oltre che di quanto concordato direttamente dalle parti in udienza, sussistono giustifica- te ragioni per disporne una compensazione integrale.
pagina 6 di 8 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il in Man- fredonia (FG) il 07/07/1995 tra (nato a [...] Controparte_1
(FG) il 12/09/1973) e (nata a [...] Parte_1
(FG) il 08/12/1976), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di
MANFREDONIA, atto n.147, Parte 2, Serie A, anno 1995; Per_
3. affida la figlia minore in via super esclusiva alla madre, presso la quale la minore rimane collocata in via prevalente, con riconoscimento alla madre del- la possibilità di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse re- lative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abi- tuale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspira- zioni della figlia, con espressa autorizzazione per richiedere, senza il consenso del padre, il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espa- trio per sé stessa e la figlia minore;
4. dispone l'obbligo di di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di €
[...]
Per_ 250,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia fatta salva la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma del
20/12/2023;
5. dà atto che la madre continuerà a percepire l'assegno unico al 100% per la fi- glia minore;
6. conferma l'incarico ai Servizi Sociali della Pedemontana sociale affinchè or- ganizzino, laddove il padre ne faccia richiesta, incontri tra quest'ultimo e la fi- glia minore, definendone le modalità e stilando, ove ne sussistano i presuppo- sti, un calendario che tenga conto delle esigenze della ragazza e degli impegni lavorativi dei genitori;
pagina 7 di 8 7. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Manfre- donia (FG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 16/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 8 di 8
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1073 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappre- Parte_1 C.F._1 sentato e difeso dall'Avv. MAZZOTTI FRANCESCA parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE come in verbale di udienza in data 30/10/2024
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato il 09/04/2024 chie- Parte_1
deva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matri- monio concordatario celebrato in Manfredonia (FG) il 07/07/1995 tra la ricorrente e , unione dalla quale nascevano tre figli: (nato il Controparte_1 Per_1
Per_ 27/11/1995), (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_2
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, dando conto del fatto che i coniugi, dopo una prima separazione omologata dal
Tribunale di Parma in data 23/02/2005, si erano riconciliati, ma la loro unione era entrata nuovamente in crisi e in data 06/12/2018 il Tribunale di Parma aveva pro- nunciato una nuova separazione giudiziale con sentenza n. 1812/2018.
Dalla data della separazione i ricorrenti non avevano avuto altri rapporti e la co- munione materiale e spirituale tra loro era definitivamente cessata.
La ricorrente, dopo aver evidenziato l'atteggiamento di distacco e disinteresse Per_ manifestato dal padre nei confronti della figlia minorenne chiedeva altresì
l'affido super esclusivo della figlia, con collocamento della minore presso di sé, e la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo paterno al suo mantenimento, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano regolarmente notificati al re- sistente, il quale non si costituiva in giudizio.
Del procedimento veniva notiziato il Pubblico Ministero, il quale con atto del
14/06/2024 dichiarava di intervenire.
I Servizi Sociali, a cui era stato affidato con la sentenza di separazione l'incarico di attuare e regolare i rapporti padre-figlia, attivando eventualmente un percorso per incrementare le capacità genitoriali del padre e per sostenere psicologicamente
Per_ la minore depositavano in data 15/10/2024 una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
All'udienza del 30/10/2024, comparivano personalmente Controparte_2
e , confermando di non volersi riconciliare.
[...] Controparte_1
Il sig. dichiarava di non essersi costituito in giudizio per difficoltà eco- CP_1
nomiche, ma di essere disponibile a trovare un accordo sulle condizioni per la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio;
all'esito di breve discussione, le parti pagina 2 di 8 personalmente dichiaravano quindi di concordare sulle seguenti condizioni ai fini di una definizione conciliativa del giudizio: Per_
- affido della figlia minore in via super esclusiva alla madre, presso la quale la minore rimane collocata in via prevalente, con riconoscimento alla madre della possibilità di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con espressa au- torizzazione per richiedere, senza il consenso del padre, il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per sé stessa e la figlia minore;
- conferimento di un incarico ai Servizi Sociali per organizzare, laddove il
padre ne faccia richiesta, incontri tra il padre e la figlia minore, definen- done le modalità e stilando, ove ne sussistano i presupposti, un calendario che tenga conto delle esigenze della ragazza e degli impegni lavorativi dei genitori;
- determinazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento del- la figlia minore nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma del 20/12/2023;
- compensazione integrale delle spese del giudizio.
Il difensore di parte ricorrente, preso atto del suddetto accordo, precisava le con- clusioni in conformità, con rinuncia a termini per scritti conclusivi;
la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 16/01/2025.
§
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto CP_1
, il quale, ritualmente citato, non si è formalmente costituito in giudizio,
[...] pur comparendo personalmente all'udienza ex art 473-bis.21 c.p.c.
Ciò posto, la domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
pagina 3 di 8 Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in Manfre- donia (FG) il 07/07/1995, è definita da sentenza n. 1812/2018 emessa dal Tribuna- le di Parma in data 06/12/2018.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie avanzate da parte ricorrente, inerenti la regola- mentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e gli aspetti economici, occorre dar conto della situazione familiare così come emersa dagli atti processuali e dalla relazione dei Servizi Sociali depositata in data
15/10/2024.
Per_ Ad oggi la madre risiede con in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a Montechiarugolo, mentre il padre vive a Salsomaggiore Terme con la nuova compagna, da cui ha avuto un'altra figlia di quasi cinque anni.
Gli altri due figli ed ormai maggiorenni e autosufficienti, non Per_1 Per_2
convivono più con la madre.
I Servizi Sociali danno atto di come il nucleo familiare sia da loro conosciuto dal
2005 per difficoltà di carattere economico - a fronte della situazione lavorativa precaria della madre e di un periodo di detenzione subito dal padre di circa sei mesi -, evidenziando che ad oggi entrambi i genitori sono impiegati come operato- ri sociosanitari.
In particolare, con riguardo alla situazione economico patrimoniale delle parti, la
IG.ra risulta percepire uno stipendio di circa € 1200/1300 mensili, oltre Pt_1
Per_ all'assegno unico per di € 200,00 mensili;
quanto al sig. , pur in as- CP_1
senza di documentazione agli atti inerente la sua situazione reddituale, è credibile che lo stesso, come dichiarato in udienza, percepisca uno stipendio di circa €
1200/1300 mensili, oltre tredicesima, svolgendo la medesima attività lavorativa della ricorrente.
pagina 4 di 8 La relazione dei Servizi riporta le lamentele della madre circa le criticità vissute a livello familiare, che avevano inciso sul benessere dei figli: aveva se- Per_2
guito un percorso di sostegno psicologico;
lo aveva rifiutato, pur vivendo Per_1
Per_ notevoli difficoltà che lo avevano portato al ritiro scolastico;
manifestava una condizione di tipo ansioso e depressivo che la portava, nel 2022, ad accedere ai servizi di NPIA per problematiche emotivo-comportamentali.
Gli assistenti sociali hanno evidenziato che nel corso degli anni i rapporti padre- figlia non sono stati costanti e anzi hanno subito un lungo periodo di sospensione;
Per_ in particolare ha incontrato il padre solo su richiesta della stessa e alla pre- senza dei suoi fratelli, che hanno fatto da intermediari con il genitore per l'orga- nizzazione e facilitato gli incontri, l'ultimo dei quali risulta essersi svolto nel
2023.
È stato inoltre riferito che la minore non ha mai fatto vacanze con il padre e che anche i contatti telefonici non sono mai stati regolari.
Per_ Il padre nei colloqui con gli operatori in merito ai suoi rapporti con ha riferi- to che sarebbe stata la figlia a non accettarlo e a non volerlo incontrare, dicendogli apertamente di non riconoscerlo come padre, e vivendo gli incontri come “una forzatura”.
Nel corso dei colloqui IG. ha sostenuto che sarebbe stato contento di tra- CP_1
scorrere del tempo con la figlia e si è reso disponibile ad ospitarla nella sua abita- zione – pur evidenziando difficoltà di carattere organizzativo dovute ai turni lavo- rativi suoi e della nuova compagna e alla presenza di un'altra figlia di quasi cinque anni – ma ai Servizi non risulta che successivamente si sia attivato in tal senso. Per_ L'assenza di rapporti tra e il padre è stata confermata anche dai fratelli, con i
Per_ quali ha un buon rapporto, in particolare con , descritto come il suo Per_1
punto di riferimento.
Infine, la relazione dei Servizi Sociali ha riferito del miglioramento della situazio-
Per_ ne psicologica e relazionale di anche grazie al percorso di supporto con lo psicologo che l'ha in cura sin dall'infanzia.
Si è dato atto delle difficoltà della IG.ra ad ottenere i consensi da parte Pt_1
del padre su moduli scolastici, questioni sanitarie, partecipazione a gite ed attività
pagina 5 di 8 sportive ecc., circostanza che, unitamente al fatto che la figlia non conosce quasi per niente il padre, l'avrebbe portata a richiedere l'affidamento esclusivo.
In conclusione, dalle verifiche effettuate dai Servizi Sociali, “la madre è parsa svolgere il proprio ruolo genitoriale in modo accogliente e normativo, dimostran- dosi attenta alle esigenze e necessità della figlia e pronta a supportarla nelle dif- ficoltà”; mentre il padre ha reso impossibile attuare il programma definito con la sentenza di separazione ai fini di una ripresa dei rapporti con la figlia, in quanto
“non si è interessato regolarmente alla minore e al suo percorso di crescita, in- contrandola e contattandola in modo discontinuo, non regolare e distante nel tempo”. Egli si è detto disponibile a riprendere i legami con la figlia, senza fino ad ora procedere in tal senso, confermando le (non infondate) preoccupazioni della madre in ordine alla possibilità che la disponibilità del padre crei illusioni nella figlia che vengano disattese, con conseguente ricaduta sul suo benessere.
In udienza il padre ha riconosciuto che della gestione della figlia in questi anni si
è occupata sempre in via esclusiva la madre, affermando di non avere rapporti da tempo con la figlia e di non aver provveduto a versare regolarmente l'assegno di mantenimento stanti le sue scarse possibilità economiche, come già evidenziato nella relazione dei Servizi Sociali.
Alla luce delle risultanze sopra richiamate, ritiene il Collegio che, pur in assenza di un formale accordo per la definizione conciliativa del giudizio (stante la manca- ta costituzione del resistente), le conclusioni precisate agli atti da parte ricorrente, in conformità all'accordo raggiunto direttamente dalle parti in udienza, possano essere recepite ai fini di una regolamentazione degli aspetti parentali ed economici in conformità agli interessi della minore, tenuto in particolare conto della prolun- gata assenza del padre rispetto alla vita della figlia, gestita sino ad oggi interamen- te dalla IG.ra Pt_1
In questi termini, le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tribunale, secondo quanto specificato in dispositivo.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, oltre che di quanto concordato direttamente dalle parti in udienza, sussistono giustifica- te ragioni per disporne una compensazione integrale.
pagina 6 di 8 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il in Man- fredonia (FG) il 07/07/1995 tra (nato a [...] Controparte_1
(FG) il 12/09/1973) e (nata a [...] Parte_1
(FG) il 08/12/1976), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di
MANFREDONIA, atto n.147, Parte 2, Serie A, anno 1995; Per_
3. affida la figlia minore in via super esclusiva alla madre, presso la quale la minore rimane collocata in via prevalente, con riconoscimento alla madre del- la possibilità di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse re- lative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abi- tuale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspira- zioni della figlia, con espressa autorizzazione per richiedere, senza il consenso del padre, il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espa- trio per sé stessa e la figlia minore;
4. dispone l'obbligo di di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese la somma complessiva di €
[...]
Per_ 250,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia fatta salva la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma del
20/12/2023;
5. dà atto che la madre continuerà a percepire l'assegno unico al 100% per la fi- glia minore;
6. conferma l'incarico ai Servizi Sociali della Pedemontana sociale affinchè or- ganizzino, laddove il padre ne faccia richiesta, incontri tra quest'ultimo e la fi- glia minore, definendone le modalità e stilando, ove ne sussistano i presuppo- sti, un calendario che tenga conto delle esigenze della ragazza e degli impegni lavorativi dei genitori;
pagina 7 di 8 7. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Manfre- donia (FG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 16/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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