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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/06/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 29-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2024, promosso da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ivi elettivamente domiciliata, Viale della
Croce Rossa, 181, presso lo studio dell'avv. Paola Fatima Cortesi, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
-Ricorrente-
Con l'intervento di:
, (C.F. ) nata il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Pizzoli (AQ), via della Torretta n. 13, presso lo studio dell'Avv. Laura Testa, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente-
nei confronti di
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede a L'Aquila in via Acciano n. 5, c.f. CP_1
; P.IVA_1
-Resistente-
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente SENTENZA
- Letto il ricorso ex art. 40 CCI, come proposto da , nonché l'atto di intervento Parte_1 dell'altra creditrice Parte_2
- ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio (come da visura camerale in atti);
- verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, effettuata a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCI, nei confronti della società resistente;
- rilevato che assume di vantare, nei confronti della resistente, crediti per Parte_1 complessivi € 8.251,75, derivanti da atto di precetto notificato in data 29.04.2024, oltre interessi di mora dalla maturazione al soddisfo e spese occorrende, in virtu' D.I. n. 70/2023 - 296/2023 RG, munito di formula esecutiva in data 12.09.2023, con il quale il Tribunale di L'Aquila ingiungeva alla di pagare alla sig.ra , la somma di € 7.295,71, oltre interessi di mora Parte_3 Parte_1 sulla sorte capitale, oltre le spese di giudizio liquidate in € 450,00, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CCP;
- rilevato che assume di vantare, nei confronti della resistente, crediti per Parte_2 complessivi € 1.350,00 derivanti da verbale di conciliazione del 10.6.2022 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 come sost. dall'art. 31, L. n. 183/2010 e dell'art. 6, modificativo dell'art. 2113 comma quarto c.c. come modificato dall'art. 31, L. n. 183/2010, della L. 11 agosto 1973, n. 533- tra
[...]
, in qualità di legale rapp.te di , depositato presso Parte_4 CP_1
l'Ispettorato territoriale del lavoro di L'Aquila in data 7.9.2022 e registrato nel registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale di L'Aquila con il n. 82/2022, dichiarato esecutivo con decreto del
Giudice n. cronol. 631/2023 del 14.4.2023;
- ritenuta, pertanto, la legittimazione attiva dei creditori istanti, i quali agiscono in virtù di decreto ingiuntivo non contestato nel merito dalla parte resistente;
- ritenuta la qualità di imprenditore commerciale della resistente, trattandosi di società che ha per oggetto il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di ogni prodotto e/o attrezzatura per la cura e l'igiene della persona, nonché la gestione, diretta ed in diretta di palestre, centri estetici, parrucchieri e, in genere, ogni istituto volto alla cura della persona (come da visura camerale in atti);
- ritenuto che, nella specie, non sussistono le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII, poiché dall'istruttoria è emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori è superiore al limite legale di € 30.000,00; - ritenuto che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e che dalle risultanze delle informative acquisite è emerso il superamento delle soglie di cui alla medesima disposizione (cfr. bilanci CCIAA in atti);
- osservato, quanto allo stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- rilevato che l'accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale non presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata
(cfr. Cass. civ., n. 9253/2012 in tema di dichiarazione di fallimento);
- ritenuto che, nella specie, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice medesima, come reso manifesto: dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso i creditori istanti, essendo risultate infruttuose le procedure esecutive individuali intraprese, a causa dell' irreperibilità della società debitrice agli indirizzi forniti;
dagli ingenti debiti fiscali e contributivi, pari a oltre duecentomila euro;
dal non aver depositato bilanci dall'anno 2020.
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea ma di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente e di una concreta incapacità di stare sul mercato.
A ciò si aggiunga che la resistente non si è costituita in giudizio e non ha contestato la propria esposizione debitoria, la quale risulta evidente ex actis;
- Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti dell'art. 121 CCI, quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società , in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., con sede a L'Aquila in via Acciano n. 5, c.f. ; P.IVA_1
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maura Manzi; nomina
Curatore dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 2 ottobre 2025 alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni alle parti ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott. Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 29-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2024, promosso da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], ivi elettivamente domiciliata, Viale della
Croce Rossa, 181, presso lo studio dell'avv. Paola Fatima Cortesi, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
-Ricorrente-
Con l'intervento di:
, (C.F. ) nata il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Pizzoli (AQ), via della Torretta n. 13, presso lo studio dell'Avv. Laura Testa, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente-
nei confronti di
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede a L'Aquila in via Acciano n. 5, c.f. CP_1
; P.IVA_1
-Resistente-
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente SENTENZA
- Letto il ricorso ex art. 40 CCI, come proposto da , nonché l'atto di intervento Parte_1 dell'altra creditrice Parte_2
- ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio (come da visura camerale in atti);
- verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, effettuata a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCI, nei confronti della società resistente;
- rilevato che assume di vantare, nei confronti della resistente, crediti per Parte_1 complessivi € 8.251,75, derivanti da atto di precetto notificato in data 29.04.2024, oltre interessi di mora dalla maturazione al soddisfo e spese occorrende, in virtu' D.I. n. 70/2023 - 296/2023 RG, munito di formula esecutiva in data 12.09.2023, con il quale il Tribunale di L'Aquila ingiungeva alla di pagare alla sig.ra , la somma di € 7.295,71, oltre interessi di mora Parte_3 Parte_1 sulla sorte capitale, oltre le spese di giudizio liquidate in € 450,00, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CCP;
- rilevato che assume di vantare, nei confronti della resistente, crediti per Parte_2 complessivi € 1.350,00 derivanti da verbale di conciliazione del 10.6.2022 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 come sost. dall'art. 31, L. n. 183/2010 e dell'art. 6, modificativo dell'art. 2113 comma quarto c.c. come modificato dall'art. 31, L. n. 183/2010, della L. 11 agosto 1973, n. 533- tra
[...]
, in qualità di legale rapp.te di , depositato presso Parte_4 CP_1
l'Ispettorato territoriale del lavoro di L'Aquila in data 7.9.2022 e registrato nel registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale di L'Aquila con il n. 82/2022, dichiarato esecutivo con decreto del
Giudice n. cronol. 631/2023 del 14.4.2023;
- ritenuta, pertanto, la legittimazione attiva dei creditori istanti, i quali agiscono in virtù di decreto ingiuntivo non contestato nel merito dalla parte resistente;
- ritenuta la qualità di imprenditore commerciale della resistente, trattandosi di società che ha per oggetto il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di ogni prodotto e/o attrezzatura per la cura e l'igiene della persona, nonché la gestione, diretta ed in diretta di palestre, centri estetici, parrucchieri e, in genere, ogni istituto volto alla cura della persona (come da visura camerale in atti);
- ritenuto che, nella specie, non sussistono le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII, poiché dall'istruttoria è emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori è superiore al limite legale di € 30.000,00; - ritenuto che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e che dalle risultanze delle informative acquisite è emerso il superamento delle soglie di cui alla medesima disposizione (cfr. bilanci CCIAA in atti);
- osservato, quanto allo stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- rilevato che l'accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale non presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata
(cfr. Cass. civ., n. 9253/2012 in tema di dichiarazione di fallimento);
- ritenuto che, nella specie, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice medesima, come reso manifesto: dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso i creditori istanti, essendo risultate infruttuose le procedure esecutive individuali intraprese, a causa dell' irreperibilità della società debitrice agli indirizzi forniti;
dagli ingenti debiti fiscali e contributivi, pari a oltre duecentomila euro;
dal non aver depositato bilanci dall'anno 2020.
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea ma di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente e di una concreta incapacità di stare sul mercato.
A ciò si aggiunga che la resistente non si è costituita in giudizio e non ha contestato la propria esposizione debitoria, la quale risulta evidente ex actis;
- Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti dell'art. 121 CCI, quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società , in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., con sede a L'Aquila in via Acciano n. 5, c.f. ; P.IVA_1
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maura Manzi; nomina
Curatore dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 2 ottobre 2025 alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni alle parti ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott. Elvira Buzzelli