Sentenza 12 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 12/10/2023, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2023
N. 05585/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2022, proposto da:
ON De UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Raiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Mainelli, con recapito digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
RI ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Curatoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) della determinazione dirigenziale prot. n. G 0067812/20213/16/126 del 25 novembre 2021, successivamente notificata, adottata dal dirigente pro tempore del Settore servizi demografici e cimiteriali del Comune di Ercolano, di chiusura del procedimento prot. n. 53702 del 24 settembre 2021, concernente l’annullamento in autotutela dell’atto di annotazione sull’atto di matrimonio De UC/ZO;
b) della nota prot. n. 67813 del 1° dicembre 2021, adottata dal Settore servizi demografici del Comune di Ercolano, avente ad oggetto: “Invio determinazione dirigenziale di annullamento di annotazione su atto di matrimonio ex legge 151/1975, articolo 228”;
c) del parere reso dall’Ufficio Avvocatura del Comune di Ercolano il 7 settembre 2021, successivamente conosciuto;
d) ogni altro atto ai predetti preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo dell’interesse del ricorrente;
nonché per la conseguente declaratoria di efficacia dell’annotazione sull’atto di matrimonio, contratto nel 1972 con RI ZO, di volontà contraria all’assoggettamento dei beni acquistati in costanza di matrimonio, giusta dichiarazione effettuata dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano, il 12 gennaio 1976.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e di RI ZO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premette il ricorrente, ON De UC, di avere contratto matrimonio con l’odierna controinteressata, RI ZO, il 21 novembre 1972, epoca nella quale vigeva il regime patrimoniale di separazione dei beni tra i coniugi salvo diversa manifestazione di volontà.
La legge n. 151 del 1975, nel riformare la disciplina del diritto di famiglia, ha modificato la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi stabilendo quale regola generale il regime della comunione legale dei beni, salva diversa manifestazione di volontà.
Per i matrimoni contratti precedentemente all’entrata in vigore della legge di riforma, quest’ultima ne sanciva in via automatica l’assoggettamento al nuovo regime patrimoniale della comunione legale. Tuttavia, in via transitoria, l’art. 228, comma 1, L. n. 151 del 1975 consentiva anche ad un solo dei coniugi di chiedere, entro il termine di due anni dall’entrata in vigore della legge medesima, di manifestare volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Nell’anno 2019, il ricorrente aveva presentato all’Ufficio dello Stato civile del comune di Ercolano richiesta di annotazione sull’atto di matrimonio di manifestazione di volontà contraria al regime patrimoniale di comunione dei beni. A questo fine, allegava una sua dichiarazione, risalente al 12 gennaio 1976, firmata davanti all’ufficiale di Stato civile dell’epoca, tal cav. D’ON GO.
La sua richiesta di annotazione tardiva era motivata dal fatto che, nel 1976, l’Ufficiale di Stato civile aveva omesso di trascrivere nell’atto di matrimonio la dichiarazione resa davanti a lui.
La variazione è quindi stata annotata, a sanatoria, solo in data 3 maggio 2019.
2.- Sennonché, il comune di Ercolano, con determinazione dirigenziale 3/16/126 del 25 novembre 2021, prot. n. 0067812/2021, ha provveduto a cancellare l’annotazione.
A giustificazione del proprio intervento, ha osservato che:
1) la firma dell’Ufficiale di Stato civile, D’ON GO, è appena leggibile;
2) l’atto esibito dal ricorrente non può considerarsi un originale, in quanto avrebbe dovuto essere conservato negli archivi dell’ufficio, laddove dello stesso non vi è alcuna traccia;3) non può nemmeno considerarsi una copia conforme all’originale perché priva di autentica;
4) nell’atto è assente l’identificazione del firmatario, normalmente indicata con la formula “Davanti a me è presente il sig. … della cui identità sono certo ...”;
5) L’Ufficiale di Stato civile che avrebbe firmato l’atto, D’ON GO, era andato in pensione nel 1972, ben quattro anni prima della data riportata sulla dichiarazione resa da De UC ON e non in possesso dello Stato civile;
6) Con nota del 21 settembre 2021, il dirigente del Settore Affari generali ha certificato che, nel fascicolo d’ufficio di D’ON GO non è stato trovato alcun titolo inerente all’incarico di Ufficiale di Stato civile.
A fronte di questi elementi, ad avviso dell’amministrazione comunale, si verserebbe nell’assoluta carenza di attribuzione con la conseguenza che la dichiarazione del ricorrente, a suo tempo prestata, non può avere alcun effetto perché resa ad un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione.
3.- Di qui l’odierno ricorso, col quale ON De UC ha impugnato la menzionata determina dirigenziale n. 67813 del 1° dicembre 2023. Ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990: sebbene vi sia stata la comunicazione di avvio del procedimento per la cancellazione, l’amministrazione comunale non ha replicato in alcun modo alle controdeduzioni dell’interessato.
2) Violazione dell’art. 3 Cost.. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Contraddittorietà fra atti adottati dalla medesima amministrazione. Irrazionalità intrinseca. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà. Motivazione incongrua, illogica e apparente.
L’Ufficiale di Stato civile, come accennato nella parte narrativa, ha proseguito pacificamente ed ininterrottamente ad esercitare il munus publicum (in virtù di prorogatio officii ) anche molti anni dopo la dichiarazione reputata soltanto ora ed a distanza di quasi cinquant’anni di distanza, “viziata da nullità assoluta in quanto resa da un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione”.
3) Violazione dell’art. 228, comma 1, L. n. 151/1975. Efficacia e validità degli atti compiuti dal “funzionario di fatto” che ha ingenerato nel terzo in buona fede, che non è tenuto ad indagare sulla regolarità della nomina e della permanenza in servizio dell’Ufficiale che riceve la dichiarazione, il legittimo affidamento di interagire con un soggetto pacificamente abilitato - erga omnes - a svolgere la funzione pubblica.
La controinteressata ed il comune di Ercolano si sono costituiti in giudizio con atti depositati, rispettivamente, il 24 marzo 2022 ed il 27 luglio 2022; entrambi hanno concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 27 settembre 2023. Nel corso dell’udienza, il Presidente ha dato avviso alle parti- ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - di un possibile profilo di inammissibilità dell’odierno ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
A conclusione dell’udienza, il Collegio ha introitato il ricorso per la decisione.
4.- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la materia controversa nel sindacato proprio del giudice ordinario.
4.1. - L’oggetto del presente ricorso coinvolge infatti la materia relativa all’ordinamento dello stato civile, disciplinato dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e con esso dei poteri di certificazione ed attestazione, aventi pubblica fede, attribuiti per legge all’amministrazione comunale.
Lo stato civile è il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità giuridica.
L’art.1 d.p.r. 396/2000 precisa che ogni comune ha un Ufficio dello Stato civile, i cui ufficiali sono il sindaco ed i dipendenti del comune, ai quali siano state delegate le relative funzioni.
Gli atti dello Stato civile predisposti in base ad apposite formule, approvate con decreto del Ministro dell'Interno, rispondono all’esigenza di documentare pubblicamente fatti influenti sullo stato delle persone: nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza.
Tali atti sono raccolti in appositi registri, nei quali si procede all’iscrizione delle dichiarazioni rese dagli interessati all'ufficiale dello stato civile, alla trascrizione degli atti trasmessi da altri pubblici ufficiali nonché all’annotazione di atti successivi alla prima iscrizione.
Come statuisce l’art. 450 cod. civ., i registri dello Stato civile sono pubblici. Il regime di pubblicità si estrinseca tramite il rilascio di certificati o di estratti; questi ultimi costituiscono un riassunto che riporta le indicazioni salienti contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni.
L’art. 451 cod. civ. sancisce che gli atti dello Stato civile fanno prova fino a querela di falso di ciò che l’ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Di fronte ad eventuali questioni che possano sorgere in merito al contenuto degli atti dello Stato civile, l’art. 95 – rubricato “Ricorso” – del menzionato d.p.r. 396/2000 precisa, al comma 1, che: “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'art. 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.”.
Il comma 2 affida altresì al procuratore della Repubblica il potere di promuovere in ogni tempo il procedimento di cui al comma 1.
4.2.- La questione controversa attiene per l’appunto all’attività di certificazione che si sostanzia in un procedimento dichiarativo – privo di esercizio di potere discrezionale implicante valutazione d’interessi – posto in essere da una pubblica amministrazione alla quale la legge attribuisce il potere di assumere una dichiarazione di scienza ad esternazione scritta necessaria, con il preciso fine di raggiungere certezza legale valevole erga omnes. Il certificato non è altro che il documento che contiene la certificazione.
Per il tramite della certificazione si condensa infatti la dichiarazione di scienza del pubblico ufficiale in merito ad uno o più elementi (fatti, stati, qualità) – i quali ben possono provenire anche da soggetti privati – e che sono conservati in fonti (archivi, registri, albi, protocolli), in grado di determinare un’affermazione sostanziale e non solo formale di verità, con conseguente effetto di attribuire presunzione di certezza nell’ordinamento giuridico e, quindi, nei confronti dei terzi.
4.3.- Nello specifico, il ricorrente si duole della mancata annotazione sull’atto di matrimonio di una sua dichiarazione resa nel 1976, volta a regolamentare il regime patrimoniale tra coniugi, davanti ad un soggetto che rivestiva in apparenza le qualità e le caratteristiche per essere individuato, in presunta buona fede, come Ufficiale di Stato civile, invocando, in questo senso, la figura del “funzionario di fatto”.
L’annotazione nel registro di Stato civile è tuttavia avvenuta solo nel 2019, in seguito a sollecitazione del ricorrente medesimo, non essendo mai stata effettuata al momento della presentazione della dichiarazione. In seguito, la stessa è stata rimossa, con l’atto impugnato con l’odierno ricorso, sulla base di una serie di considerazioni e valutazioni che l’Ufficio dello Stato civile ha debitamente illustrato nel disposto atto di cancellazione.
Ebbene, la determinazione dirigenziale con la quale è stata disposta la cancellazione dell’annotazione successiva non rientra tra gli atti di vera e propria autotutela. Con la stessa, infatti, l’amministrazione comunale non ha annullato un precedente provvedimento avente natura dispositiva unilaterale su situazioni giuridiche soggettive del privato ma ha neutralizzato gli effetti di una precedente attività di registrazione che rientra pur sempre nel perimetro della funzione certificativa propria del soggetto pubblico, aspetti sui quali vi è carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
5.- In relazione alle peculiari connotazioni della controversia nonché alla natura della pronunzia in rito, si ravvisano le giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario dinanzi al quale la causa potrà essere eventualmente riassunta, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., ai fini della translatio iudicii.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO