Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 27723 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27723 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'accordo di negoziazione assistita autorizzato in data 20.5.19
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE FENZA MARIA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO DANIELA presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia LARGO ALESSANDRO LALA 16 80125 NAPOLI
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/12/2024 chiedeva la modifica Parte_1
delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla negoziazione assistita n. 303/19
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1
, in ragione della attuale convivenza dei figli con lui, con decorrenza dal Controparte_1 trasferimento della residenza degli stessi presso l'abitazione paterna;
- porre a carico della SI.ra un contributo al mantenimento ordinario dei figli CP_1
maggiorenni non economicamente autosufficienti nella stessa misura di quella versata dal
, pari ad euro 900,00 con adeguamento istat o nella diversa somma ritenuta di Parte_1
giustizia, quantomeno con decorrenza dal deposito del presente ricorso, ovvero con decorrenza dal mese di maggio del 2024, condannando, per l'effetto, la resistente a versare al ricorrente tutte le relative differenze sinora maturate, ed eventualmente ancora a maturarsi
- confermare la ripartizione delle spese straordinarie dei figli tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- condannare la resistente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. tenuto conto della mala fede e/o colpa grave della SI.ra CP_1
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- dichiarare la nullità della notifica;
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
- Nel merito rigettare le domande formulate da parte attrice disponendo, a proprio carico il contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 500 mensili (oltre rivalutazione istat) da versarsi direttamente agli stessi, entro il 5 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie,
- vittoria di spese .
All'udienza del 1.4.25, ritenuta priva di pregio l'eccezione di nullità della notifica per l'attestazione di conformità e il raggiungimento dello scopo, innanzi al Giudice relatore deSInato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc dichiarava Parte_1
Preciso che non appena ha compiuto diciott'anni si è trasferito da me e io da quel momento CP_2
ho raggiunto un'intesa con a che non avrei più passato il mantenimento perché di fatto CP_1
stava con me e con lei. Quando anche è venuto a vivere con me io CP_2 Per_1 Per_1
ovviamente, sostenendo integralmente le spese di entrambi i ragazzi, tramite le mail prodotte in atti, ho chiesto a di contribuire al loro mantenimento, lei non ne ha voluto sapere e, soltanto a CP_1
seguito dell'ultima mail nel giugno scorso, se non sbaglio, lei ha cominciato di iniziativa a corrispondere direttamente ragazzi l'importo di 250 € ciascuno. Tutto ciò io l'ho saputo solo dopo il ricorso. Ovviamente io sono qui perché non sono riuscito a raggiungere un'intesa con basti CP_1
pensare che sia la separazione che il divorzio l'abbiamo fatto in forma congiunta e non mi sarei mai rivolto al tribunale se non strettamente necessario.
2 ribadisce che è pacifico che e dimorano adesso Controparte_1 CP_2 Per_1
stabilmente dal padre e che non contesta la revoca degli obblighi contributivi al loro mantenimento concordati in divorzio a carico di . Preciso che io ho concordato con i ragazzi che avrei Parte_1 corrisposto loro l'importo mensile di 250 € ciascuno;
io non parlo più con , mi ha Pt_1 CP_2
detto che il padre era d'accordo.
Le parti concordavano in ordine alla domanda di revoca avanzata dal , ma persisteva, anche Parte_1 all'esito della breve sospensione di udienza, il contrasto in ordine sia al quantum contributivo da porre a carico della (ritenendo il insufficiente l'importo di 250,00€ corrisposto per CP_1 Parte_1
ciascun figlio) sia in ordine alle modalità (chiedendo la di provvedere mediante versamento CP_1
di un mantenimento diretto ai ragazzi); il giudice riservava quindi al Collegio la decisione in ordine alla questione preliminare del difetto di legittimazione attiva invitando le parti a precisare le conclusioni sul punto ed ordinando la discussione orale della causa.
All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione
Il P.M. concludeva come in atti.
Il Collegio preliminarmente rileva che è incontestato che entrambi i figli ( nato a [...] il Per_1
21.12.2001, e nato a [...] il [...]) vivono attualmente con il padre e vanno pertanto CP_2
certamente revocati gli obblighi contributivi al loro mantenimento in favore della , come CP_1
concordati in sede divorzile, con decorrenza dalla domanda non potendo la decsione far retroagire i suoi effetti a data anteriore, ex art 472 bis 22 atteso che gli effetti della decisione non possono decorrere dall'evento che ha dato luogo alla modifica/revoca stessa quand'anche anteriore alla domanda di revisione (Cassazione 10974/23).
Quanto invece alla domanda di statuire gli obblighi contributivi a carico della ed in favore CP_1
del in quanto attualmente convivente con i figli, incontestatamente non economicamente Parte_1
indipendenti, si osserva che
- In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, in quanto fondata sulla continuità dei doveri gravanti sui genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché si possono ritenere pertinenti i principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne consegue che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, non sussistendo in caso di mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, alcun conflitto con la
3 posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere Cass. Civ., sez. I, ord., 11 ottobre 2024, n. 26503 Conforme Cass. n. Cass.17380/2020
- pertanto la legittimazione iure proprio e alternativa del genitore persiste se e solo se risulta invariata la situazione oggetto della precedente regolamentazione fondata sulla coabitazione e restano identiche le modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento;
- con l'allontanamento definitivo del figlio dalla residenza familiare o comunque nel caso in cui il figlio decida di convivere con genitore diverso da quello individuato quale collocatario/convivente nel provvedimento del quale si invoca la modifica, il figlio è sempre una parte necessaria del procedimento o dell'eventuale accordo stragiudiziale avente ad oggetto la modifica del suo contributo al mantenimento rectius, nel caso di specie, per la previsione di un contributo al mantenimento indiretto da parte del genitore il quale - in quanto all'epoca del divorzio collocatario - provvedeva direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., in quel provvedimento, veniva posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico, che oggi viene invocato invece ex novo a carico della . CP_1
- In quest'ottica non può che rilevarsi che l'elemento della necessaria coabitazione del figlio maggiorenne non economicamente autonomo con il genitore che agisce per la determinazione di obblighi contributivi al suo mantenimento è elemento necessario, ma non sufficiente per ritenere la legittimazione di quest'ultimo essendo anche necessario che il genitore istante sia anche il medesimo genitore in favore del quale veniva già riconosciuto , dal modificando provvedimento, il diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per il mantenimento del figlio seco convivente secondo quanto disposto dagli artt. 147 e 148 c.c., che statuiscono l'obbligo per entrambi i genitori di mantenere i figli e di adempiere a tale obbligazione proporzionalmente alle proprie sostanze.
- in assenza, in sede divorzile, di collocazione/convivenza dei figli con il non Parte_1 può ritenersi, in sede di modifica di quel provvedimento, la legittimazione del Parte_1 ad agire nell'interesse dei figli (invocando la propria legittimazione concorrente alla legittimazione di questi ultimi), per la determinazione ex novo di obblighi contributivi indiretti al loro mantenimento dovendosi , in tal caso, riconoscere l'esclusiva legittimazione di quest'ultimi, spettando invero solo ai figli il diritto di chiedere un riconoscimento economico al genitore con il quale non convivono più per autonoma
4 determinazione. Ovviamente, in difetto di domanda dei figli, nulla può statuirsi in ordine al pagamento diretto invocato dalla . CP_1
Vanno pertanto revocati gli obblighi contributivi al mantenimento dei figli da parte del e Parte_1
dichiarato il difetto di legittimazione in ordine alla domanda di determinazione di obblighi contributivi a carico della , con compensazione delle spese in ragione della reciproca CP_1
soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede: dispone la parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla negoziazione assistita n. 303/19 e per l'effetto:
- revoca dalla domanda gli obblighi contributivi al mantenimento dei figli posti a carico del in sede divorzile;
Parte_1
- dichiara il difetto di legittimazione attiva del per la determinazione di obblighi Parte_1
contributivi al mantenimento dei figli a carico della;
CP_1
- compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio in data 4.4.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
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