Articolo 5 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1336
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1962
Art. 5. Promozione a collocatore capo

La promozione alla, qualifica di collocatore capo si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi collocatori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica
Entrata in vigore il 1 gennaio 1962