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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20746 /2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 20746 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 03.12.2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Mario Piezzi (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._1 procura in atti;
- Opposta -
E
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Controparte_1 C.F._2
Cascio (cf. ) presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._3
- Opponente -
NONCHÉ
, Controparte_2
- Terzo pignorato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 03.12.2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come da atti e verbali di causa con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta da avverso la procedura di espropriazione mobiliare presso terzi, incardinata in Controparte_1 data 28.12.2021 innanzi al Tribunale di Napoli, XIV sez. civ, in persona del G.O.P. dott. Beatrice, recante R.G.E. n. 16551/2021, azionata nei propri confronti dalla in forza di Parte_1 un credito vantato in virtù della sentenza n. 3426/2004 resa dal Tribunale di Napoli in data
1 20.03.2004, confermata dalla sentenza n. 2057/2010 resa dalla Corte di Appello di Napoli in data
01.06.2010, per un importo complessivo di € 10.135,70 (oltre interessi legali, spese e competenze fino al soddisfo) come intimato con ultimo atto di precetto notificato in data 22-29.09.2021, cui seguiva atto di pignoramento presso il Controparte_2
, quale terzo pignorato, in quanto datore di lavoro del sig. .
[...] CP_1
In data 22.02.2022 il debitore esecutato proponeva opposizione, con istanza di sospensione, deducendo il difetto di legittimazione attiva di essendo stato azionato “in Parte_1 proprio come da mandato” un titolo esecutivo emesso nei confronti di altro soggetto, ossia di n.q. di impresa designata per la Regione Campania a gestire il Controparte_3
F.G.V.S.
Secondo l'opponente non poteva ritenersi titolare del predetto credito in Parte_1 qualità di impresa designata per il F.G.V.S. in quanto la gestione di tale fondo le era stata affidata con convenzione Consap del 09.10.2015 per i sinistri dall'1.07.2015 ed il sinistro in questione risaliva al 1997.
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito e, in ogni caso, l'erroneità dei CP_1 calcoli effettuati sia nell'atto di precetto che nell'atto di pignoramento.
Infatti, a fronte delle liquidazioni delle spese di giudizio disposte nei titoli esecutivi (ossia €
90,00 per spese, € 1.032,91 per diritti ed € 1.187,85 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come statuito nella sentenza di I grado n. 3426/2004; nonché € 2.219,65, di cui € 877,00 per diritti ed € 1.291,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come statuito nella sentenza di II grado n. 2057/2010) l'opponente contestava le aliquote applicate per IVA, CPA e rimborso forfettario, in quanto non corrispondenti a quelle vigenti al tempo delle pronunce, evidenziando, altresì, la mancanza di fatturazione comprovante l'effettivo esborso.
Concludeva, quindi, per la condanna di parte avversa al pagamento delle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.
Di contro, deduceva la propria legittimazione in virtù dell'atto di Parte_1 conferimento per Notar del 28.06.2013, per effetto del quale era subentrata, a titolo Per_1 particolare, in tutti rapporti attivi e passivi facenti capo ad Controparte_3 contestando estensivamente le altre eccezioni.
Con ordinanza – adottata a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'8.07.2022 – il
G.E. rilevava l'allegazione di due atti interruttivi della prescrizione, “l'uno inviato in data 29.06.2011 dalla ed altro trasmesso in data 27.06.2019 dalla , Controparte_3 Parte_1 mentre relativamente al difetto di legittimazione osservava che con l'atto di conferimento del
28.06.2013 aveva assunto “la titolarità del solo ramo DIT, rappresentato dal Parte_1 complesso di beni e rapporti funzionali all'esercizio dell'attività assicurativa nell'Unione Europea”,
2 subentrando in tutti i rapporti giuridici e contrattuali, così come in ogni posizione debitoria o creditoria relativa ai contratti già esauriti, nonché in tutte le controversie e/o vertenze giudiziali e/o stragiudiziali e nei diritti di impugnativa dei contratti, ma nei limiti di quanto riconducibile al ramo DIT. Escludeva, dunque, che l'atto di conferimento includesse anche il mandato ex lege in forza del quale gestiva il F.G.V.S. e i relativi rapporti. Solo con la Controparte_3 convenzione del 09.10.2015 sarebbe stata affidata alla la gestione del F.G.V.S. Parte_1 per i sinistri dall'1.07.2015.
Pertanto, il G.E. accoglieva l'istanza di e sospendeva la procedura R.G.E. Controparte_1
n. 16551/2021, compensando le spese della fase cautelare e concedendo termine di 60 gg. per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha introdotto il presente Parte_1 giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'assegnazione delle somme pignorate, inclusi interessi, spese e competenze, oltre i costi della procedura esecutiva, con condanna di parte avversa alla rifusione delle spese di lite.
Innanzitutto, parte opposta ha dedotto la propria legittimazione ad agire per il recupero di un credito vantato da “in proprio”, e non in qualità di impresa Controparte_3 designata per il F.G.V.S., in quanto le sentenze azionate hanno condannato l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della compagnia assicurativa, per cui si tratterebbe di un rapporto ceduto non gestito per conto della Consap ma che si trovava nella piena titolarità della derivando dall'esercizio dell'attività assicurativa riconducibile al ramo DIT. Parte_1
L'opposta ha altresì contestato l'acquisizione dello status di “impresa designata” soltanto a partire dall'1.07.2015, attesa la designazione di anche per i sinistri verificatisi Parte_1 fino al 30.06.2015, come risulta, previa autorizzazione , dal sito della Consap, a CP_4 dimostrazione del riconoscimento dell'avvenuta successione tra le due società.
ha poi ricordato l'interruzione del termine prescrizionale mediante due lettere Parte_1 di messa in mora (del 29.06.2011 e del 27.06.2019); infine, ha confermato la regolarità del calcolo delle spese generali, quale voce accessoria prevista ex lege, evidenziando la corretta applicazione delle aliquote vigenti al momento della richiesta di pagamento.
Si è costituito in data 23.11.2022 , il quale ha sintetizzato le difese svolte in Controparte_1 sede cautelare e – a fronte delle deduzioni di controparte – ha ribadito espressamente che: l'azione giudiziaria è stata promossa e i titoli esecutivi sono stati emessi “nei confronti delle
[...]
n.q. di FGVS regione Campania” e che nel ramo DIT rientrano soltanto i rapporti di Controparte_3 cui era titolare in proprio e non anche gli atti di gestione del F.G.V.S. Controparte_3
L'opponente ha concluso per il rigetto della domanda di e per la Parte_1 declaratoria di prescrizione del credito, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e
3 competenze di lite, della fase cautelare e di quella di merito, oltre accessori, con attribuzione, nonché x art. 96 c.p.c. per aver agito sine titulo.
All'esito dell'udienza del 03.12.2024 la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede di conclusionale – ferme le difese già svolte dalle parti – l'opponente ha rimarcato la mancanza nel fascicolo telematico dell'atto notarile di conferimento e lo scarso valore probatorio della relazione della società TA (sub allegato C).
********
§ 1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_2
, quivi convenuto in qualità di terzo pignorato, non costituitosi nonostante la
[...] sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Il presente giudizio costituisce la fase di merito (art. 616 c.p.c.) dell'opposizione endoesecutiva proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. da avverso la Controparte_1 procedura di pignoramento presso terzi, recante R.G.E. n. 16551/2021, azionata nei suoi confronti da in forza di due titoli giudiziali (sentenza n. 3426/2004 del Tribunale di Parte_1
Napoli e sentenza n. 2057/2010 della Corte di Appello di Napoli), sospesa con ordinanza emessa in data 08.07.2022 dal G.O.P., in funzione di G.E., dott. Beatrice, all'esito della fase sommaria.
§ 3. Ferma la tempestiva introduzione del giudizio di merito, questo giudice, innanzitutto, rileva il mancato deposito nel fascicolo telematico di buona parte della documentazione presumibilmente prodotta nel giudizio di esecuzione e nella fase cautelare del giudizio di opposizione, ritenendo opportuno ricordare quanto chiarito, in casi analoghi, dalla Suprema Corte di Cassazione.
“Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e
619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c., restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa
4 conclusionale” (Cass. 26116/2021; conf. ex multis Cass. n. 10741/2015, Cass. n. 10227/2009; Cass. n.
5681/2006; Cass. n. 10598/2001).
Dunque, le parti non sono esonerate dall'onere di depositare nei propri fascicoli tutti i documenti prodotti nel corso dell'intero giudizio di opposizione, affinché il giudice possa tenerne conto al momento della decisione, eccezion fatta per la sola ipotesi di omesso deposito per causa non imputabile.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato ovvero sia depositato privo di alcuni documenti, deve presumersi “che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi (o di tutti quelli già prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo [..]” (Cass. 26116/2021).
Pertanto, alla luce dei principi di diritto richiamati, questo giudice non potrà che adottare la propria decisione allo stato degli atti.
§ 4. Premessa la mancata produzione dell'atto di conferimento del 28 giugno 2013 con il quale trasferiva (mediante scorporo) alla (già Controparte_3 Parte_1 [...]
il ramo di azienda DIT - “Direzione Italia”, questo giudicante ritiene pacifico, sulla Controparte_5 base della documentazione in atti e di quanto riportato, e non contestato, negli scritti difensivi di parte, che il predetto conferimento abbia certamente avuto ad oggetto il “portafoglio assicurativo” della , comprendente le “componenti tipicamente assicurative relative ai Parte_2
Rami Vita e ai Rami Danni [..] e le attività, passività e i rapporti giuridici (ivi inclusi i cespiti, le risorse umane, i contratti e i debiti) relative alle funzioni e strutture interne aziendali” (relazione TA pag.
10), con espressa esclusione (soltanto) di “un portafoglio residuale di polizze, le branch estere operanti negli stati europei ed extra europei, l'attività riassicurativa e l'attività di direzione, coordinamento e controllo sulle società controllate” (v. pag. 10 e 11 relazione cit. – cfr. pure pag. 9 del libello introduttivo).
Orbene, in linea di principio, salvo patto contrario, in caso di cessione di un ramo d'azienda, secondo quanto previsto dagli artt. 2558, 2559 e 2560 c.c., la cessionaria subentra “nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale” (ergo nei contratti aziendali non esauriti), acquisendo i crediti ed assumendo i debiti dell'azienda ceduta.
Tale trasferimento avviene in modo automatico e non richiede il consenso delle controparti negoziali, salvo diversa disposizione contrattuale.
In particolare, l'art. 2559 c.c. dispone: “La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”. Ciò implica che i diritti di credito maturati e
5 non ancora riscossi vengano trasferiti alla cessionaria, la quale subentra nella loro titolarità e ha il diritto di riscuoterli.
In considerazione della normativa testé richiamata e del contenuto indiscusso dell'atto di conferimento del 28 giugno 2013, a rogito del notaio in Milano – Persona_2 diversamente da quanto ritenuto dal G.E. con ordinanza dell'8.07.2022 – deve ragionevolmente ritenersi che la cessione del ramo di azienda DIT abbia incluso, non solo i crediti già maturati relativi a rapporti già esauriti al momento della cessione (si ricorda che i titoli giudiziali azionati risultano emessi rispettivamente nel 2004 per la sentenza di I grado e nel 2010 per la sentenza di II grado), ma anche i rapporti e le attività di natura assicurativa gestite da Controparte_6
, tra cui deve intendersi ricompresa l'attività di gestione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di garanzia per le vittime della strada, conferita alla cedente (ed a partire dal 2015 direttamente alla cessionaria) ex art. 286 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), in combinato disposto con gli artt. 283 e 292 del citato decreto.
Le attività poste in essere in qualità di impresa designata, infatti, costituiscono pur sempre una componente “tipicamente assicurativa” riconducibile al “Ramo Danni”, oggetto di conferimento, anche in considerazione dell'omessa contemplazione di tale specifica attività tra quelle espressamente escluse in sede di cessione del ramo di azienda a favore di Parte_1
Come ripetutamente chiarito, anche da ultimo, dalla Suprema Corte di Cassazione: “La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo
d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS, è idonea a determinare la successione a titolo particolare della cessionaria nel diritto già controverso in sede processuale con la cedente. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimazione all'impugnazione di
quale conferitaria del ramo di azienda assicurativo, stante l'autorizzazione dell'IVASS Parte_1 al conferimento mediante scorporo del "complesso di attività, passività e rapporti contrattuali inerenti
l'attività assicurativa facente capo alla Direzione per l'Italia" di originaria Controparte_3 impresa designata dal Fondo di garanzia, già costituitasi in primo grado)” (Cass. n. 16007/2024).
Se ciò vale per i diritti ancora controversi in sede processuale, identico principio non può che valere – mutatis mutandis – per i rapporti già definiti ovvero per i diritti quesiti, che fanno parte ormai del patrimonio della conferente, restando fuor di dubbio la legittimazione attiva di
[...] anche per la gestione dei sinistri relativi al F.G.V.S., quale successore a titolo Parte_1 particolare per effetto di cessione del ramo d'azienda.
Né si può dubitare di tale “legittimazione” essendo sufficiente la sola indicazione dell'atto di cessione allorquando “il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte” (cfr. sul punto, ex multis, Cass.
7711/2024; conf. Cass. 8975/2020 e Cass. 9250/2017).
6 Nel caso in esame ha più volte precisato che il conferimento del ramo di Parte_1 azienda DIT è stato effettuato per atto notarile del 28 giugno 2013, a rogito del notaio Persona_2 in Milano, rep. n. 18.568/5.996, autorizzato con provvedimento IVASS prot. n. 32-13-
[...]
000882, di cui alla Delibera n. 105 del 18 giugno 2013 con effetto 01.07.2013.
§ 5. Alla luce di quanto detto, ferma la legittimazione attiva della Parte_1
(anche) per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., sia ante che post 2015 in forza, rispettivamente, dell'atto pubblico di conferimento del ramo di azienda del 28 giugno 2013 e della convenzione Consap del 09.10.2015, stipulata in forza del provvedimento IVASS di designazione n.
32 del 19.05.2015, occorre ora passare ad esaminare la questione relativa all'esercizio “in proprio” ovvero “nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S.” dell'azione esecutiva per il recupero coattivo dei crediti in contestazione.
Certamente entrambe le sentenze (I e II grado) risultano emesse nell'ambito di giudizi in cui
“ risulta convenuta/appellata in qualità di “impresa designata dal Controparte_3
F.G.V.S.”, così come certo è che abbia azionato entrambi i titoli senza Parte_1 spendita della qualifica di “impresa designata” (così come accaduto per l'instaurazione del presente giudizio).
Pertanto, si tratta di verificare se, come asserito dall'odierna opposta, i crediti – maturati per effetto della condanna del sig. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio – CP_1 siano effettivamente vantati da “in proprio”, in forza delle convenzioni Parte_1
Consap vigenti, ovvero se l'omessa “esplicita” spendita dello status di impresa designata per il
F.G.V.S. infici l'azione esecutiva esercitata.
§ 6. L'art. 286, comma 2, C.A.P. – in materia di liquidazione dei danni – stabilisce che: “Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
All'impresa designata, che abbia risarcito il danno, l'art. 292 C.A.P. riconosce poi il diritto di regresso (nei confronti dei responsabili del sinistro) e di surroga (nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa assicurativa sottoposta a liquidazione coatta).
Premesso che nel caso di specie non vi è stato alcun risarcimento da parte dell'impresa designata, per cui non rileva né il diritto di regresso né quello di surroga, trattandosi piuttosto del mero recupero delle spese di giudizio liquidate in sentenza a favore della società assicurativa convenuta/appellata, si ritiene opportuno procedere anzitutto – secondo quanto previsto dall'art. 7 286, comma 2, C.A.P. – ad un esame delle convenzioni stipulate tra Consap-F.G.V.S. e le imprese designate per il rimborso delle somme anticipate.
Tenuto conto della documentazione in atti, questo giudice rileva che, per quanto concerne la convenzione in vigore dal 1° gennaio 2007 (sostitutiva di quella previgente stipulata in data
22.12.1977 e ss.mm.ii.), stipulata tra Consap-F.G.V.S. e all'art. 18 Controparte_3 vengono disciplinate ipotesi di rimborso all'impresa nei casi in cui il procedimento, stragiudiziale o giudiziale, di gestione del sinistro si concluda senza esborsi per la Consap-F.G.V.S.
In particolare, al comma 2, è previsto che: “Consap/F. riconosce all'impresa un importo CP_7 forfettario pari ad € 3.000,00 (tremila/00) per ciascun grado di giudizio conclusosi a spese compensate e senza esborsi a carico di Consap/F. [...], anche in caso di estinzione del giudizio a seguito di CP_7 abbandono della controparte, sempre che l'impresa si sia costituita”.
Nel caso di specie l'impresa designata non corrispondeva alcun risarcimento a
[...]
, atteso che entrambi i gradi di giudizio si concludevano con il rigetto della CP_1 domanda/appello dell'attore, ergo senza esborsi a carico della Consap-F.G.V.S., ma con una condanna alle spese di lite in favore dell'impresa assicuratrice.
Pertanto, considerato che la convenzione in esame contempla espressamente il rimborso delle spese legali, unitamente al rimborso delle altre somme pagate dall'impresa, in caso di avvenuto di risarcimento del danno, al netto di quanto già recuperato con le azioni di regresso e di surroga ex art. 292 C.A.P., è verosimile ritenere – come sostenuto da – che per i giudizi Parte_1 conclusisi con condanna alle spese di lite a favore dell'impresa il recupero di tali spese fosse affidato – almeno in prima battuta, anche per quanto si dirà infra – all'azione diretta dell'impresa vittoriosa.
La convenzione stipulata in data 09.10.2015 tra Consap-F.G.V.S. e in Parte_1 vigore dal 1° luglio 2015, infatti, all'art. 21, comma 2, precisa: “Il Fondo riconosce all'Impresa un importo forfettario pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ciascun grado di giudizio conclusosi senza esborsi sul sinistro a carico del Fondo [...], sempreché l'Impresa si sia costituita, nei seguenti casi:
- spese compensate;
- vittoria di spese e impossibilità di recupero delle stesse per irreperibilità e/o insolvibilità del debitore, obiettivamente acclarata;
- estinzione del giudizio a seguito di abbandono della controparte”.
Effettivamente, la previsione di cui al punto 2, nell'ipotesi di un giudizio conclusosi con vittoria di spese e senza esborsi per il Fondo, come nel caso di specie, contempla il rimborso solo laddove non sia stato possibile il recupero per irreperibilità e/o insolvibilità acclarata del debitore.
Sicché deve ritenersi obbligatario il preventivo tentativo di escussione del debitore da parte dell'impresa.
8 Orbene, quanto evidenziato in tema di disciplina prevista dalle citate convenzioni, induce a ritenere che, effettivamente, sussista in capo all'impresa designata il diritto/dovere di procedere preliminarmente ed autonomamente al recupero coattivo delle spese di lite liquidate in sentenza.
§ 7. Ciò posto, resta da valutare gli effetti dell'omessa spendita della qualità di “impresa designata” da parte di atteso il tenore dei titoli azionati. Parte_1
A tal riguardo giova ricordare quanto chiarito dai giudici di legittimità in tema di rappresentanza del F.G.V.S. - Consap da parte dell'impresa designata: “In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti da circolazione di veicoli, l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" vigente ed ora indicata dall'art. 286 del d.lgs. 7 settembre
2005, n. 209), non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell'ente gestore
Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod. civ. come mandataria
"ex lege" senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata”
(così Cass. 274/2015).
Dal principio di diritto testé richiamato non può che desumersi una legittimazione in proprio dell'impresa designata anche quando, quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria, come tale convenuto in giudizio, vanti un diritto di credito nei confronti di colui che – preteso danneggiato –
l'abbia ingiustamente citata, risultando poi soccombente.
Se poi si considera che trattasi di un mandato “ex lege”, è evidente che la spendita o meno della qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. da parte di nell'esercizio dell'azione diretta al recupero delle spese di lite liquidate in Parte_1 favore della convenuta compagnia assicurativa nei titoli azionati, non incide minimamente sull'individuazione dell'odierna opposta quale “unico soggetto” avente diritto al pagamento in suo favore delle predette spese, con conseguente riconoscimento di una legittimazione ad agire in executivis, “in proprio” come “nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S.”, fosse anche solo per considerazioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, quale principio costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost.
§ 8. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione dei crediti quivi azionati – ferma (si ribadisce) la carenza della documentazione in atti – questo giudice non può che tener conto dell'accertamento del G.E. in merito all'allegazione da parte del creditore procedente di “n. 2 atti interruttivi della prescrizione: l'uno inviato in data 29.06.2011 dalla ed altro trasmesso in data Controparte_3
27.06.2019 dalla . Parte_1
9 Invero, le eccezioni sollevate dall'opponente sulla pretesa “inesistenza” delle missive CP_1
– incentrate unicamente sulla carenza di un diritto dell'impresa di espletare attività di recupero
(oltre le azioni di regresso e di surroga) e sul difetto di legittimazione di Parte_1 designata solo per i sinistri a partire dall'1.07.2015 – si appalesano del tutto infondate in ragione di quanto già ampiamente esposto sopra.
§ 9. Per quanto concerne i pretesi errori di calcolo delle somme vantate dall'opposta, tenuto conto delle conclusioni rese in atti dall'opponente (sia nella comparsa di costituzione che nelle memorie conclusionali) e dell'omessa espressa reiterazione delle eccezioni svolte in sede cautelare
(in questa sede, infatti, il sig. si limita a fornire una mera “sintesi” dei fatti e del giudizio CP_1 innanzi al G.E. per poi rinunciare a controdedurre sull'asserita regolarità dei precetti ritenendo la questione assorbita “dalla mancanza di titolarità del diritto ad agire in via esecutiva da parte della
in proprio, con la conseguente invalidità di tutta la procedura ivi compresi gli atti di Parte_1 precetto”), questo giudice considera rinunciate le suddette eccezioni, con conseguente preclusione di ogni valutazione sul punto, anche in ragione – sia detto per inciso – del carattere generico delle stesse, dal momento che alcuna specificazione viene fatta sulle corrette aliquote da applicarsi e sull'indetraibilità dell'IVA sostenuta ex adverso, ma soprattutto non risulta depositato nel fascicolo telematico l'atto di precetto e di pignoramento (oltre che i titoli esecutivi), impedendosi, di fatto, un esame delle singole voci e delle aliquote applicate dall'opposta ai fini di una valutazione sull'effettiva correttezza dell'importo complessivo precettato di € 10.135,70.
Considerato che nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. “l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda” (Cass.
1328/2011), l'omessa reiterazione di talune domande e/o eccezioni non può che interpretarsi come univoca manifestazione tacita della volontà di rinunciare, ancorché in ragione dell'autonomo convincimento circa la fondatezza della questione pregiudiziale di merito sulla carenza di legittimazione attiva del creditore procedente, ritenuta poi infondata da questo giudicante.
§ 10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'attività difensionale concretamente svolta, la natura documentale della causa e la condotta processuale delle parti, che determina la congruità di una condanna alle spese parametrata ai valori di cui al sopracitato D.M. senza riduzioni.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 della che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali al 15%, Parte_1
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 26.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 20746 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 03.12.2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Mario Piezzi (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._1 procura in atti;
- Opposta -
E
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Controparte_1 C.F._2
Cascio (cf. ) presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._3
- Opponente -
NONCHÉ
, Controparte_2
- Terzo pignorato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 03.12.2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come da atti e verbali di causa con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta da avverso la procedura di espropriazione mobiliare presso terzi, incardinata in Controparte_1 data 28.12.2021 innanzi al Tribunale di Napoli, XIV sez. civ, in persona del G.O.P. dott. Beatrice, recante R.G.E. n. 16551/2021, azionata nei propri confronti dalla in forza di Parte_1 un credito vantato in virtù della sentenza n. 3426/2004 resa dal Tribunale di Napoli in data
1 20.03.2004, confermata dalla sentenza n. 2057/2010 resa dalla Corte di Appello di Napoli in data
01.06.2010, per un importo complessivo di € 10.135,70 (oltre interessi legali, spese e competenze fino al soddisfo) come intimato con ultimo atto di precetto notificato in data 22-29.09.2021, cui seguiva atto di pignoramento presso il Controparte_2
, quale terzo pignorato, in quanto datore di lavoro del sig. .
[...] CP_1
In data 22.02.2022 il debitore esecutato proponeva opposizione, con istanza di sospensione, deducendo il difetto di legittimazione attiva di essendo stato azionato “in Parte_1 proprio come da mandato” un titolo esecutivo emesso nei confronti di altro soggetto, ossia di n.q. di impresa designata per la Regione Campania a gestire il Controparte_3
F.G.V.S.
Secondo l'opponente non poteva ritenersi titolare del predetto credito in Parte_1 qualità di impresa designata per il F.G.V.S. in quanto la gestione di tale fondo le era stata affidata con convenzione Consap del 09.10.2015 per i sinistri dall'1.07.2015 ed il sinistro in questione risaliva al 1997.
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito e, in ogni caso, l'erroneità dei CP_1 calcoli effettuati sia nell'atto di precetto che nell'atto di pignoramento.
Infatti, a fronte delle liquidazioni delle spese di giudizio disposte nei titoli esecutivi (ossia €
90,00 per spese, € 1.032,91 per diritti ed € 1.187,85 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come statuito nella sentenza di I grado n. 3426/2004; nonché € 2.219,65, di cui € 877,00 per diritti ed € 1.291,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come statuito nella sentenza di II grado n. 2057/2010) l'opponente contestava le aliquote applicate per IVA, CPA e rimborso forfettario, in quanto non corrispondenti a quelle vigenti al tempo delle pronunce, evidenziando, altresì, la mancanza di fatturazione comprovante l'effettivo esborso.
Concludeva, quindi, per la condanna di parte avversa al pagamento delle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.
Di contro, deduceva la propria legittimazione in virtù dell'atto di Parte_1 conferimento per Notar del 28.06.2013, per effetto del quale era subentrata, a titolo Per_1 particolare, in tutti rapporti attivi e passivi facenti capo ad Controparte_3 contestando estensivamente le altre eccezioni.
Con ordinanza – adottata a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'8.07.2022 – il
G.E. rilevava l'allegazione di due atti interruttivi della prescrizione, “l'uno inviato in data 29.06.2011 dalla ed altro trasmesso in data 27.06.2019 dalla , Controparte_3 Parte_1 mentre relativamente al difetto di legittimazione osservava che con l'atto di conferimento del
28.06.2013 aveva assunto “la titolarità del solo ramo DIT, rappresentato dal Parte_1 complesso di beni e rapporti funzionali all'esercizio dell'attività assicurativa nell'Unione Europea”,
2 subentrando in tutti i rapporti giuridici e contrattuali, così come in ogni posizione debitoria o creditoria relativa ai contratti già esauriti, nonché in tutte le controversie e/o vertenze giudiziali e/o stragiudiziali e nei diritti di impugnativa dei contratti, ma nei limiti di quanto riconducibile al ramo DIT. Escludeva, dunque, che l'atto di conferimento includesse anche il mandato ex lege in forza del quale gestiva il F.G.V.S. e i relativi rapporti. Solo con la Controparte_3 convenzione del 09.10.2015 sarebbe stata affidata alla la gestione del F.G.V.S. Parte_1 per i sinistri dall'1.07.2015.
Pertanto, il G.E. accoglieva l'istanza di e sospendeva la procedura R.G.E. Controparte_1
n. 16551/2021, compensando le spese della fase cautelare e concedendo termine di 60 gg. per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha introdotto il presente Parte_1 giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'assegnazione delle somme pignorate, inclusi interessi, spese e competenze, oltre i costi della procedura esecutiva, con condanna di parte avversa alla rifusione delle spese di lite.
Innanzitutto, parte opposta ha dedotto la propria legittimazione ad agire per il recupero di un credito vantato da “in proprio”, e non in qualità di impresa Controparte_3 designata per il F.G.V.S., in quanto le sentenze azionate hanno condannato l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della compagnia assicurativa, per cui si tratterebbe di un rapporto ceduto non gestito per conto della Consap ma che si trovava nella piena titolarità della derivando dall'esercizio dell'attività assicurativa riconducibile al ramo DIT. Parte_1
L'opposta ha altresì contestato l'acquisizione dello status di “impresa designata” soltanto a partire dall'1.07.2015, attesa la designazione di anche per i sinistri verificatisi Parte_1 fino al 30.06.2015, come risulta, previa autorizzazione , dal sito della Consap, a CP_4 dimostrazione del riconoscimento dell'avvenuta successione tra le due società.
ha poi ricordato l'interruzione del termine prescrizionale mediante due lettere Parte_1 di messa in mora (del 29.06.2011 e del 27.06.2019); infine, ha confermato la regolarità del calcolo delle spese generali, quale voce accessoria prevista ex lege, evidenziando la corretta applicazione delle aliquote vigenti al momento della richiesta di pagamento.
Si è costituito in data 23.11.2022 , il quale ha sintetizzato le difese svolte in Controparte_1 sede cautelare e – a fronte delle deduzioni di controparte – ha ribadito espressamente che: l'azione giudiziaria è stata promossa e i titoli esecutivi sono stati emessi “nei confronti delle
[...]
n.q. di FGVS regione Campania” e che nel ramo DIT rientrano soltanto i rapporti di Controparte_3 cui era titolare in proprio e non anche gli atti di gestione del F.G.V.S. Controparte_3
L'opponente ha concluso per il rigetto della domanda di e per la Parte_1 declaratoria di prescrizione del credito, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e
3 competenze di lite, della fase cautelare e di quella di merito, oltre accessori, con attribuzione, nonché x art. 96 c.p.c. per aver agito sine titulo.
All'esito dell'udienza del 03.12.2024 la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede di conclusionale – ferme le difese già svolte dalle parti – l'opponente ha rimarcato la mancanza nel fascicolo telematico dell'atto notarile di conferimento e lo scarso valore probatorio della relazione della società TA (sub allegato C).
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§ 1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_2
, quivi convenuto in qualità di terzo pignorato, non costituitosi nonostante la
[...] sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Il presente giudizio costituisce la fase di merito (art. 616 c.p.c.) dell'opposizione endoesecutiva proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. da avverso la Controparte_1 procedura di pignoramento presso terzi, recante R.G.E. n. 16551/2021, azionata nei suoi confronti da in forza di due titoli giudiziali (sentenza n. 3426/2004 del Tribunale di Parte_1
Napoli e sentenza n. 2057/2010 della Corte di Appello di Napoli), sospesa con ordinanza emessa in data 08.07.2022 dal G.O.P., in funzione di G.E., dott. Beatrice, all'esito della fase sommaria.
§ 3. Ferma la tempestiva introduzione del giudizio di merito, questo giudice, innanzitutto, rileva il mancato deposito nel fascicolo telematico di buona parte della documentazione presumibilmente prodotta nel giudizio di esecuzione e nella fase cautelare del giudizio di opposizione, ritenendo opportuno ricordare quanto chiarito, in casi analoghi, dalla Suprema Corte di Cassazione.
“Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e
619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c., restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa
4 conclusionale” (Cass. 26116/2021; conf. ex multis Cass. n. 10741/2015, Cass. n. 10227/2009; Cass. n.
5681/2006; Cass. n. 10598/2001).
Dunque, le parti non sono esonerate dall'onere di depositare nei propri fascicoli tutti i documenti prodotti nel corso dell'intero giudizio di opposizione, affinché il giudice possa tenerne conto al momento della decisione, eccezion fatta per la sola ipotesi di omesso deposito per causa non imputabile.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato ovvero sia depositato privo di alcuni documenti, deve presumersi “che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi (o di tutti quelli già prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo [..]” (Cass. 26116/2021).
Pertanto, alla luce dei principi di diritto richiamati, questo giudice non potrà che adottare la propria decisione allo stato degli atti.
§ 4. Premessa la mancata produzione dell'atto di conferimento del 28 giugno 2013 con il quale trasferiva (mediante scorporo) alla (già Controparte_3 Parte_1 [...]
il ramo di azienda DIT - “Direzione Italia”, questo giudicante ritiene pacifico, sulla Controparte_5 base della documentazione in atti e di quanto riportato, e non contestato, negli scritti difensivi di parte, che il predetto conferimento abbia certamente avuto ad oggetto il “portafoglio assicurativo” della , comprendente le “componenti tipicamente assicurative relative ai Parte_2
Rami Vita e ai Rami Danni [..] e le attività, passività e i rapporti giuridici (ivi inclusi i cespiti, le risorse umane, i contratti e i debiti) relative alle funzioni e strutture interne aziendali” (relazione TA pag.
10), con espressa esclusione (soltanto) di “un portafoglio residuale di polizze, le branch estere operanti negli stati europei ed extra europei, l'attività riassicurativa e l'attività di direzione, coordinamento e controllo sulle società controllate” (v. pag. 10 e 11 relazione cit. – cfr. pure pag. 9 del libello introduttivo).
Orbene, in linea di principio, salvo patto contrario, in caso di cessione di un ramo d'azienda, secondo quanto previsto dagli artt. 2558, 2559 e 2560 c.c., la cessionaria subentra “nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale” (ergo nei contratti aziendali non esauriti), acquisendo i crediti ed assumendo i debiti dell'azienda ceduta.
Tale trasferimento avviene in modo automatico e non richiede il consenso delle controparti negoziali, salvo diversa disposizione contrattuale.
In particolare, l'art. 2559 c.c. dispone: “La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”. Ciò implica che i diritti di credito maturati e
5 non ancora riscossi vengano trasferiti alla cessionaria, la quale subentra nella loro titolarità e ha il diritto di riscuoterli.
In considerazione della normativa testé richiamata e del contenuto indiscusso dell'atto di conferimento del 28 giugno 2013, a rogito del notaio in Milano – Persona_2 diversamente da quanto ritenuto dal G.E. con ordinanza dell'8.07.2022 – deve ragionevolmente ritenersi che la cessione del ramo di azienda DIT abbia incluso, non solo i crediti già maturati relativi a rapporti già esauriti al momento della cessione (si ricorda che i titoli giudiziali azionati risultano emessi rispettivamente nel 2004 per la sentenza di I grado e nel 2010 per la sentenza di II grado), ma anche i rapporti e le attività di natura assicurativa gestite da Controparte_6
, tra cui deve intendersi ricompresa l'attività di gestione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di garanzia per le vittime della strada, conferita alla cedente (ed a partire dal 2015 direttamente alla cessionaria) ex art. 286 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), in combinato disposto con gli artt. 283 e 292 del citato decreto.
Le attività poste in essere in qualità di impresa designata, infatti, costituiscono pur sempre una componente “tipicamente assicurativa” riconducibile al “Ramo Danni”, oggetto di conferimento, anche in considerazione dell'omessa contemplazione di tale specifica attività tra quelle espressamente escluse in sede di cessione del ramo di azienda a favore di Parte_1
Come ripetutamente chiarito, anche da ultimo, dalla Suprema Corte di Cassazione: “La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo
d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS, è idonea a determinare la successione a titolo particolare della cessionaria nel diritto già controverso in sede processuale con la cedente. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimazione all'impugnazione di
quale conferitaria del ramo di azienda assicurativo, stante l'autorizzazione dell'IVASS Parte_1 al conferimento mediante scorporo del "complesso di attività, passività e rapporti contrattuali inerenti
l'attività assicurativa facente capo alla Direzione per l'Italia" di originaria Controparte_3 impresa designata dal Fondo di garanzia, già costituitasi in primo grado)” (Cass. n. 16007/2024).
Se ciò vale per i diritti ancora controversi in sede processuale, identico principio non può che valere – mutatis mutandis – per i rapporti già definiti ovvero per i diritti quesiti, che fanno parte ormai del patrimonio della conferente, restando fuor di dubbio la legittimazione attiva di
[...] anche per la gestione dei sinistri relativi al F.G.V.S., quale successore a titolo Parte_1 particolare per effetto di cessione del ramo d'azienda.
Né si può dubitare di tale “legittimazione” essendo sufficiente la sola indicazione dell'atto di cessione allorquando “il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte” (cfr. sul punto, ex multis, Cass.
7711/2024; conf. Cass. 8975/2020 e Cass. 9250/2017).
6 Nel caso in esame ha più volte precisato che il conferimento del ramo di Parte_1 azienda DIT è stato effettuato per atto notarile del 28 giugno 2013, a rogito del notaio Persona_2 in Milano, rep. n. 18.568/5.996, autorizzato con provvedimento IVASS prot. n. 32-13-
[...]
000882, di cui alla Delibera n. 105 del 18 giugno 2013 con effetto 01.07.2013.
§ 5. Alla luce di quanto detto, ferma la legittimazione attiva della Parte_1
(anche) per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., sia ante che post 2015 in forza, rispettivamente, dell'atto pubblico di conferimento del ramo di azienda del 28 giugno 2013 e della convenzione Consap del 09.10.2015, stipulata in forza del provvedimento IVASS di designazione n.
32 del 19.05.2015, occorre ora passare ad esaminare la questione relativa all'esercizio “in proprio” ovvero “nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S.” dell'azione esecutiva per il recupero coattivo dei crediti in contestazione.
Certamente entrambe le sentenze (I e II grado) risultano emesse nell'ambito di giudizi in cui
“ risulta convenuta/appellata in qualità di “impresa designata dal Controparte_3
F.G.V.S.”, così come certo è che abbia azionato entrambi i titoli senza Parte_1 spendita della qualifica di “impresa designata” (così come accaduto per l'instaurazione del presente giudizio).
Pertanto, si tratta di verificare se, come asserito dall'odierna opposta, i crediti – maturati per effetto della condanna del sig. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio – CP_1 siano effettivamente vantati da “in proprio”, in forza delle convenzioni Parte_1
Consap vigenti, ovvero se l'omessa “esplicita” spendita dello status di impresa designata per il
F.G.V.S. infici l'azione esecutiva esercitata.
§ 6. L'art. 286, comma 2, C.A.P. – in materia di liquidazione dei danni – stabilisce che: “Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
All'impresa designata, che abbia risarcito il danno, l'art. 292 C.A.P. riconosce poi il diritto di regresso (nei confronti dei responsabili del sinistro) e di surroga (nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa assicurativa sottoposta a liquidazione coatta).
Premesso che nel caso di specie non vi è stato alcun risarcimento da parte dell'impresa designata, per cui non rileva né il diritto di regresso né quello di surroga, trattandosi piuttosto del mero recupero delle spese di giudizio liquidate in sentenza a favore della società assicurativa convenuta/appellata, si ritiene opportuno procedere anzitutto – secondo quanto previsto dall'art. 7 286, comma 2, C.A.P. – ad un esame delle convenzioni stipulate tra Consap-F.G.V.S. e le imprese designate per il rimborso delle somme anticipate.
Tenuto conto della documentazione in atti, questo giudice rileva che, per quanto concerne la convenzione in vigore dal 1° gennaio 2007 (sostitutiva di quella previgente stipulata in data
22.12.1977 e ss.mm.ii.), stipulata tra Consap-F.G.V.S. e all'art. 18 Controparte_3 vengono disciplinate ipotesi di rimborso all'impresa nei casi in cui il procedimento, stragiudiziale o giudiziale, di gestione del sinistro si concluda senza esborsi per la Consap-F.G.V.S.
In particolare, al comma 2, è previsto che: “Consap/F. riconosce all'impresa un importo CP_7 forfettario pari ad € 3.000,00 (tremila/00) per ciascun grado di giudizio conclusosi a spese compensate e senza esborsi a carico di Consap/F. [...], anche in caso di estinzione del giudizio a seguito di CP_7 abbandono della controparte, sempre che l'impresa si sia costituita”.
Nel caso di specie l'impresa designata non corrispondeva alcun risarcimento a
[...]
, atteso che entrambi i gradi di giudizio si concludevano con il rigetto della CP_1 domanda/appello dell'attore, ergo senza esborsi a carico della Consap-F.G.V.S., ma con una condanna alle spese di lite in favore dell'impresa assicuratrice.
Pertanto, considerato che la convenzione in esame contempla espressamente il rimborso delle spese legali, unitamente al rimborso delle altre somme pagate dall'impresa, in caso di avvenuto di risarcimento del danno, al netto di quanto già recuperato con le azioni di regresso e di surroga ex art. 292 C.A.P., è verosimile ritenere – come sostenuto da – che per i giudizi Parte_1 conclusisi con condanna alle spese di lite a favore dell'impresa il recupero di tali spese fosse affidato – almeno in prima battuta, anche per quanto si dirà infra – all'azione diretta dell'impresa vittoriosa.
La convenzione stipulata in data 09.10.2015 tra Consap-F.G.V.S. e in Parte_1 vigore dal 1° luglio 2015, infatti, all'art. 21, comma 2, precisa: “Il Fondo riconosce all'Impresa un importo forfettario pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ciascun grado di giudizio conclusosi senza esborsi sul sinistro a carico del Fondo [...], sempreché l'Impresa si sia costituita, nei seguenti casi:
- spese compensate;
- vittoria di spese e impossibilità di recupero delle stesse per irreperibilità e/o insolvibilità del debitore, obiettivamente acclarata;
- estinzione del giudizio a seguito di abbandono della controparte”.
Effettivamente, la previsione di cui al punto 2, nell'ipotesi di un giudizio conclusosi con vittoria di spese e senza esborsi per il Fondo, come nel caso di specie, contempla il rimborso solo laddove non sia stato possibile il recupero per irreperibilità e/o insolvibilità acclarata del debitore.
Sicché deve ritenersi obbligatario il preventivo tentativo di escussione del debitore da parte dell'impresa.
8 Orbene, quanto evidenziato in tema di disciplina prevista dalle citate convenzioni, induce a ritenere che, effettivamente, sussista in capo all'impresa designata il diritto/dovere di procedere preliminarmente ed autonomamente al recupero coattivo delle spese di lite liquidate in sentenza.
§ 7. Ciò posto, resta da valutare gli effetti dell'omessa spendita della qualità di “impresa designata” da parte di atteso il tenore dei titoli azionati. Parte_1
A tal riguardo giova ricordare quanto chiarito dai giudici di legittimità in tema di rappresentanza del F.G.V.S. - Consap da parte dell'impresa designata: “In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti da circolazione di veicoli, l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" vigente ed ora indicata dall'art. 286 del d.lgs. 7 settembre
2005, n. 209), non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell'ente gestore
Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod. civ. come mandataria
"ex lege" senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata”
(così Cass. 274/2015).
Dal principio di diritto testé richiamato non può che desumersi una legittimazione in proprio dell'impresa designata anche quando, quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria, come tale convenuto in giudizio, vanti un diritto di credito nei confronti di colui che – preteso danneggiato –
l'abbia ingiustamente citata, risultando poi soccombente.
Se poi si considera che trattasi di un mandato “ex lege”, è evidente che la spendita o meno della qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. da parte di nell'esercizio dell'azione diretta al recupero delle spese di lite liquidate in Parte_1 favore della convenuta compagnia assicurativa nei titoli azionati, non incide minimamente sull'individuazione dell'odierna opposta quale “unico soggetto” avente diritto al pagamento in suo favore delle predette spese, con conseguente riconoscimento di una legittimazione ad agire in executivis, “in proprio” come “nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S.”, fosse anche solo per considerazioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, quale principio costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost.
§ 8. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione dei crediti quivi azionati – ferma (si ribadisce) la carenza della documentazione in atti – questo giudice non può che tener conto dell'accertamento del G.E. in merito all'allegazione da parte del creditore procedente di “n. 2 atti interruttivi della prescrizione: l'uno inviato in data 29.06.2011 dalla ed altro trasmesso in data Controparte_3
27.06.2019 dalla . Parte_1
9 Invero, le eccezioni sollevate dall'opponente sulla pretesa “inesistenza” delle missive CP_1
– incentrate unicamente sulla carenza di un diritto dell'impresa di espletare attività di recupero
(oltre le azioni di regresso e di surroga) e sul difetto di legittimazione di Parte_1 designata solo per i sinistri a partire dall'1.07.2015 – si appalesano del tutto infondate in ragione di quanto già ampiamente esposto sopra.
§ 9. Per quanto concerne i pretesi errori di calcolo delle somme vantate dall'opposta, tenuto conto delle conclusioni rese in atti dall'opponente (sia nella comparsa di costituzione che nelle memorie conclusionali) e dell'omessa espressa reiterazione delle eccezioni svolte in sede cautelare
(in questa sede, infatti, il sig. si limita a fornire una mera “sintesi” dei fatti e del giudizio CP_1 innanzi al G.E. per poi rinunciare a controdedurre sull'asserita regolarità dei precetti ritenendo la questione assorbita “dalla mancanza di titolarità del diritto ad agire in via esecutiva da parte della
in proprio, con la conseguente invalidità di tutta la procedura ivi compresi gli atti di Parte_1 precetto”), questo giudice considera rinunciate le suddette eccezioni, con conseguente preclusione di ogni valutazione sul punto, anche in ragione – sia detto per inciso – del carattere generico delle stesse, dal momento che alcuna specificazione viene fatta sulle corrette aliquote da applicarsi e sull'indetraibilità dell'IVA sostenuta ex adverso, ma soprattutto non risulta depositato nel fascicolo telematico l'atto di precetto e di pignoramento (oltre che i titoli esecutivi), impedendosi, di fatto, un esame delle singole voci e delle aliquote applicate dall'opposta ai fini di una valutazione sull'effettiva correttezza dell'importo complessivo precettato di € 10.135,70.
Considerato che nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. “l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda” (Cass.
1328/2011), l'omessa reiterazione di talune domande e/o eccezioni non può che interpretarsi come univoca manifestazione tacita della volontà di rinunciare, ancorché in ragione dell'autonomo convincimento circa la fondatezza della questione pregiudiziale di merito sulla carenza di legittimazione attiva del creditore procedente, ritenuta poi infondata da questo giudicante.
§ 10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'attività difensionale concretamente svolta, la natura documentale della causa e la condotta processuale delle parti, che determina la congruità di una condanna alle spese parametrata ai valori di cui al sopracitato D.M. senza riduzioni.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 della che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali al 15%, Parte_1
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 26.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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