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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n. 558/2025
TRA
, nata a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale , difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. C.F._1
Paolino Tizzano ed elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Polveriera n.
211 presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 codice fiscale difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. C.F._2
Claudio Sommese ed elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Via De Siervo
n. 1 presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 ha emesso la seguente
1 SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore nato a [...] Persona_1
Vesuviano (NA) il 30.07.2019 dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 20.05.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono:
1) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica presso l'attuale abitazione della madre e precisazione che la sig.ra trasferirà la residenza presso la casa dei propri genitori sita in Nola Pt_1
(NA) alla Via Rione Poverello n. 3/A; assunzione delle decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati e di informare l'altro genitore circa tutte le questioni relative al figlio;
diritto di entrambi i genitori di esercitare la potestà separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) accordo tra le parti circa la facoltà per la sig.ra ove lo Parte_1
ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre;
impegno, in ogni caso, delle parti, a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio con congruo preavviso;
3) disciplina del diritto di visita paterno così regolamentato: facoltà per il sig.
di tenere con sé il figlio minore il martedì ed il Controparte_1
giovedì dalle ore 18:30 alle ore 20:30, la domenica dalle ore 16:00 alle ore
19:30 nonché, a weekend alterni, dalle ore 16:00 del Sabato, con pernottamento con il padre, sino alle ore 17:00 della domenica;
ciò nonostante, impegno delle parti a rendersi disponibili ed a collaborare nel maggiore interesse del minore;
per quanto riguarda le vacanze estive impegno reciproco dei ricorrenti a collaborare adottando la massima tolleranza onde individuare e stabilire i
2 periodi di collocazione del minore presso l'uno o l'altro genitore;
salvo quanto pocanzi detto durante il periodo estivo il padre avrà la facoltà di tenere con se il figlio per 15 giorni continuativi nel mese di luglio e/o nel mese di agosto previo accordo tra entrambi i genitori, o in alternativa 15 giorni non continuativi ovvero una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto sempre previo accordo da stabilirsi entro il giorno 15 del mese di giugno di ogni anno;
impegno reciproco delle parti a comunicarsi tempestivamente località e recapiti del luogo di villeggiatura prescelto.
Circa il periodo natalizio il minore trascorrerà le festività nelle modalità seguenti: ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno della vigilia di Natale, il giorno del capodanno e dell' Epifania, mentre trascorrerà con la madre il giorno di Natale, il Giorno di Santo Stefano e il giorno dell'ultimo dell'anno; parimenti, nel periodo pasquale ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore
18:30 e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
il minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno del padre mentre trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e il compleanno della madre;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza, con possibilità di concedere all'altro genitore di trascorrere almeno qualche ora con il minore ovvero dalle 15:00 alle 17:00 e sempre nel rispetto dell'alternanza e previo accordo tra le parti;
riguardo alla celebrazione dell'onomastico del minore quest'ultimo trascorrerà il giorno di San Lorenzo con la madre e il giorno di San Benedetto con il padre;
in ogni caso ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà espresse di volta in volta dal minore,
4) obbligo posto in capo al sig. di corrispondere Controparte_1
alla Sig.ra mensilmente, a titolo di concorso spese per il Parte_1 mantenimento ordinario del figlio la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
3 ISTAT dei prezzi al consumo;
corresponsione del succitato importo in unica soluzione mediante bonifico ordinario sulle seguenti coordinate IBAN:
[...] intestate alla sig.ra entro Parte_1
e non oltre il giorno 7 (sette) di ogni mese solare con conseguente onere della
Sig.ra di comunicare al Sig. Parte_1 Controparte_1
eventuale mutamento del numero delle coordinate bancarie;
5) accordo tra le parti per cui l'assegno familiare sarà ripartito al 50% tra i genitori;
8) obbligo posto in capo al sig. di rimborsare alla Controparte_1
sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Parte_1
straordinarie documentate (spese mediche, scolastiche e ricreative), giusto protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021 allegato all'accordo facendone parte integrante e a cui si rimanda con la sola precisazione che le richieste scritte di cui al punto IV dovranno considerarsi non solo, quelle inoltrate a mezzo mail e a mezzo racc.ta, ma anche quelle fatte pervenire a mezzo SMS o a mezzo WhatsApp;
9) accordo tra le parti per cui il sig. corrisponderà il 50% (cinquanta CP_1 per cento) dei sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
10) impegno reciproco dei genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con i loro familiari;
impegno, inoltre, delle parti a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
11) accordo tra i genitori secondo cui entrambi possono viaggiare liberamente nel territorio italiano durante il periodo in cui hanno con sé il figlio e sempre previa comunicazione all'altro genitore circa gli spostamenti e lo stato di salute del minore. All'altro genitore verranno fornite tutte le informazioni al riguardo con cinque giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. Per quanto concerne i viaggi fuori dal territorio italiano, non sono consentiti senza un precedente consenso tramite dichiarazione scritta dell'altro genitore;
4 12) prestazione reciproca delle parti del consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto per eventuali viaggi e/o soggiorni all'estero;
13) per quanto riguarda gli effetti personali, dichiarazione delle parti di aver già provveduto al ritiro degli stessi dichiarando, inoltre, sin dall'accordo, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
14) accordo tra le parti per cui, riguardo l'arredo della casa ove la coppia ha convissuto, nello specifico la cucina e la camera da letto, di proprietà della sig.ra quest'ultima provvederà al ritiro dei detti arredi a sue Parte_1
spese entro e non oltre il 31.10.2025 dando al sig. un preavviso CP_1 scritto 15 giorni prima anche a mezzo sms o messaggistica mediante l' applicazione whatsapp;
il mancato ritiro dei su indicati arredi da parte della
Sig.ra entro la data convenuta sarà da considerarsi come Parte_1
rinuncia al diritto di proprietà del succitato arredo autorizzando di fatto il sig.
a poterne disporre senza che ciò comporti Controparte_1
alcuna corresponsione economica in favore della Sig.ra Pt_1
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi del minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse dei minori e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica presso l'attuale abitazione della madre e precisazione che la sig.ra trasferirà la residenza presso la casa dei propri genitori sita in Pt_1
Nola (NA) alla Via Rione Poverello n. 3/A; le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso, onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati e di informare l'altro genitore circa tutte le questioni relative al figlio e diritto di entrambi i genitori di esercitare la potestà separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di
5 convivenza;
b) prende atto dell'accordo tra le parti circa la facoltà per la sig.ra
[...]
ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria Parte_1
residenza e quella del figlio, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e dell'impegno, in ogni caso, delle parti, a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio con congruo preavviso;
c) disciplina del diritto di visita paterno così come in parte motiva;
d) pone in capo al sig. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla Sig.ra mensilmente, a titolo di Parte_1 concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio la somma di €
250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con corresponsione del succitato importo in unica soluzione mediante bonifico ordinario sulle seguenti coordinate IBAN: [...] intestate alla sig.ra entro e non oltre il giorno 7 (sette) di ogni mese Parte_1
solare e con conseguente onere della Sig.ra di Parte_1
comunicare al Sig. eventuale mutamento Controparte_1
del numero delle coordinate bancarie;
e) prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno familiare sarà ripartito al 50% tra i genitori;
f) pone in capo al sig. l'obbligo di rimborsare Controparte_1
alla sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Parte_1
straordinarie documentate (spese mediche, scolastiche e ricreative), giusto protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021 allegato all'accordo facendone parte integrante e a cui si rimanda con la sola precisazione che le richieste scritte di cui al punto IV dovranno considerarsi non solo, quelle inoltrate a mezzo mail e a mezzo racc.ta, ma anche quelle fatte pervenire a mezzo SMS o a mezzo WhatsApp;
g) prende atto dell'accordo tra le parti per cui il sig. corrisponderà CP_1 il 50% (cinquanta per cento) dei sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
6 h) prende atto dell'impegno reciproco dei genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con i loro familiari e dell'impegno, inoltre, delle parti a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
i) prende atto dell'accordo tra i genitori secondo cui entrambi possono viaggiare liberamente nel territorio italiano durante il periodo in cui hanno con sé il figlio e sempre previa comunicazione all'altro genitore circa gli spostamenti e lo stato di salute del minore. All'altro genitore verranno fornite tutte le informazioni al riguardo con cinque giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. Per quanto concerne i viaggi fuori dal territorio italiano, non sono consentiti senza un precedente consenso tramite dichiarazione scritta dell'altro genitore;
j) prende atto della prestazione reciproca delle parti del consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto per eventuali viaggi e/o soggiorni all'estero;
k) prende atto, per quanto riguarda gli effetti personali, della dichiarazione delle parti di aver già provveduto al ritiro degli stessi dichiarando, inoltre, sin dall'accordo, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
l) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, riguardo l'arredo della casa ove la coppia ha convissuto, nello specifico la cucina e la camera da letto, di proprietà della sig.ra quest'ultima provvederà al ritiro Parte_1
dei detti arredi a sue spese entro e non oltre il 31.10.2025 dando al sig. un preavviso scritto 15 giorni prima anche a mezzo sms o CP_1 messaggistica mediante l' applicazione whatsapp;
il mancato ritiro dei su indicati arredi da parte della Sig.ra entro la data Parte_1
convenuta sarà da considerarsi come rinuncia al diritto di proprietà del succitato arredo autorizzando di fatto il sig. Controparte_1
a poterne disporre senza che ciò comporti alcuna corresponsione economica in favore della Sig.ra Pt_1
m) compensa le spese di lite.
7 Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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