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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 29.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 7661/2023 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to VENERUSO ROSA Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' Controparte_1 avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 18.04.2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo accogliersi con le conclusioni rassegnate dichiarare il proprio diritto all' indennità di malattia complementare ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche per il periodo dal 2.02.2022 al 27.03.2023, con conseguente CP_ condanna dell' al pagamento in suo favore dell'importo di € 6.565,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda formulata, egli ha dedotto di svolgere l'attività di marittimo con matricola n. 21022 del Compartimento di Torre del Greco con contratto di arruolamento, iscritto nel Turno Generale;
che a seguito di sbarco avvenuto in data 7.10.2022, egli era risultato affetto da lombosciatalgia acuta;
che la CP_ malattia (complementare) è stata denunciata in data 27.10.2022 all' nonché all'armatore ed è stata riconosciuta e corrisposta dall'apertura e sino al 1.02.2023; che è stata dichiarata guarito in data 27.03.2023; CP_ che l' a decorrere dal 2.02.2023 ha sospeso l'erogazione dell' indennità giornaliera di malattia e che a far CP_ data dal 25.01.2023 l' aveva rifiutato il pagamento delle indennità di malattia complementare in virtù di un protocollo del 19.07.2019 che prescrive l'invio delle certificazioni mediche in modalità telematica;
che il periodo dal 2.02.2023 al 27.03.2023 era un periodo di malattia certificato dal ricorrente in modalità cartacea dal medico curante e trasmesso a mezzo servizio postale;
che l'indennità giornaliera lorda percepita per la malattia oggetto e corrisposta sino al 1.02.2023 è stata pari ad euro 121,58, come da prospetto di pagamento allegato;
che pertanto l'indennità giornaliera da corrispondersi, è pari ad euro 6.565,32 (euro 121,58 x
54giorni dal 2.02.2023 al 27.03.2023 ). Parte ricorrente ha rappresentato le ragioni a fondamento dell'azione e ha concluso nei termini innanzi trascritti. CP_ L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto la correttezza nel merito del proprio operato ed ha chiesto di respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 29.01.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende fare riferimento ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili ragioni giuridiche della decisione di cui a precedente conforme pronuncia di questo Tribunale n. 2795/2024, est. dott. A. Urzini, che qui espressamente vengono richiamate.
Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, CP_ n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia.
In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi.
CP_ Il diniego da parte dell' di corrispondere al ricorrente il trattamento di malattia per il periodo dal
2.02.2023 al 27.03.2023 si fonda sia sull'assenza della certificazione medico legale da parte dei medici S.A.S.N. CP_ e sul mancato invio telematico della certificazione di malattia. In altri termini l' ritiene che tali certificazioni non sono idonee ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia in primis per la dicitura sopra riportata “INFORMAZIONI ESSENZIALI SULLO STATO DI SALUTE” ed inoltre perchè la certificazione di malattia vada trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo (articoli 3 e 6 del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi).
Orbene, la ricorrente ha inviato a mezzo raccomandata certificati cartacei redatti dal medico SSN dott.
recanti la dicitura: “le presenti informazioni vengono inviate ai Medici Sasn preposti alla Persona_1 certificazione medico-legale per l'eventuale riconoscimento di malattia complementare e relativo indennizzo.
Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge (non valido ai sensi dell'art. 3 punto 1 del D.M. 22/02/1984) NB. Il personale marittimo che sbarca per fine rapporto di lavoro, NON ha lo stato giuridico di lavoratore dipendente, pertanto ai sensi del Decreto Brunetta, il Medico di Medicina Generale
NON può certificare la malattia al fine di relativa indennità economica. La problematica è all'attenzione del
Tribunale Amministrativo”.
L'intestazione contenuta nei predetti certificati del seguente tenore: “informazioni essenziali sullo stato di CP_ salute” non attribuisce agli stessi, ad onta di quanto sostenuto dall' il valore di una mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN.
Ed invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo, in capo al SSN o in capo al SASN, va detto che nei documenti, vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal dott. , qualificatosi medico di base, appartenente al SSN, Persona_1 contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetta la ricorrente;
quindi, la diagnosi di malattia CP_ nonché indicano la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Preme evidenziare che l' non ha contestato in giudizio la provenienza tali certificazioni;
né ha opposto considerazioni di tipo clinico circa il contenuto della diagnosi effettuata dal medico che ha sottoscritto il certificato. CP_ La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall'
e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge citata dall' non si riverbera sulla CP_1 CP_ negazione del diritto al trattamento previdenziale auspicato. Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di malattia è solo procedimentale e in sede di giurisdizionale ordinaria non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni CP_ di riconoscimento della prestazione. Il ricorrente ha contabilizzato il suo credito e l' non ha mosso specifiche contestazioni.
Pertanto, nei limiti segnati dai motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e di conseguenza, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad euro 6.565,38 dal CP_
2.02.2023 al 27.03.2023, con la condanna dell' al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente di conseguire la liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad CP_ euro 6.565,38 per il periodo dal 2.02.2023 al 27.03.2023, e per l'effetto, condanna dell' al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
CP_ condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.920,00 oltre IVA,
CPA e rimborsi se dovuti con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Rosa Veneruso.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 29.01.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 29.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 7661/2023 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to VENERUSO ROSA Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' Controparte_1 avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 18.04.2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo accogliersi con le conclusioni rassegnate dichiarare il proprio diritto all' indennità di malattia complementare ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche per il periodo dal 2.02.2022 al 27.03.2023, con conseguente CP_ condanna dell' al pagamento in suo favore dell'importo di € 6.565,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda formulata, egli ha dedotto di svolgere l'attività di marittimo con matricola n. 21022 del Compartimento di Torre del Greco con contratto di arruolamento, iscritto nel Turno Generale;
che a seguito di sbarco avvenuto in data 7.10.2022, egli era risultato affetto da lombosciatalgia acuta;
che la CP_ malattia (complementare) è stata denunciata in data 27.10.2022 all' nonché all'armatore ed è stata riconosciuta e corrisposta dall'apertura e sino al 1.02.2023; che è stata dichiarata guarito in data 27.03.2023; CP_ che l' a decorrere dal 2.02.2023 ha sospeso l'erogazione dell' indennità giornaliera di malattia e che a far CP_ data dal 25.01.2023 l' aveva rifiutato il pagamento delle indennità di malattia complementare in virtù di un protocollo del 19.07.2019 che prescrive l'invio delle certificazioni mediche in modalità telematica;
che il periodo dal 2.02.2023 al 27.03.2023 era un periodo di malattia certificato dal ricorrente in modalità cartacea dal medico curante e trasmesso a mezzo servizio postale;
che l'indennità giornaliera lorda percepita per la malattia oggetto e corrisposta sino al 1.02.2023 è stata pari ad euro 121,58, come da prospetto di pagamento allegato;
che pertanto l'indennità giornaliera da corrispondersi, è pari ad euro 6.565,32 (euro 121,58 x
54giorni dal 2.02.2023 al 27.03.2023 ). Parte ricorrente ha rappresentato le ragioni a fondamento dell'azione e ha concluso nei termini innanzi trascritti. CP_ L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto la correttezza nel merito del proprio operato ed ha chiesto di respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 29.01.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende fare riferimento ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili ragioni giuridiche della decisione di cui a precedente conforme pronuncia di questo Tribunale n. 2795/2024, est. dott. A. Urzini, che qui espressamente vengono richiamate.
Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, CP_ n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia.
In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi.
CP_ Il diniego da parte dell' di corrispondere al ricorrente il trattamento di malattia per il periodo dal
2.02.2023 al 27.03.2023 si fonda sia sull'assenza della certificazione medico legale da parte dei medici S.A.S.N. CP_ e sul mancato invio telematico della certificazione di malattia. In altri termini l' ritiene che tali certificazioni non sono idonee ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia in primis per la dicitura sopra riportata “INFORMAZIONI ESSENZIALI SULLO STATO DI SALUTE” ed inoltre perchè la certificazione di malattia vada trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo (articoli 3 e 6 del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi).
Orbene, la ricorrente ha inviato a mezzo raccomandata certificati cartacei redatti dal medico SSN dott.
recanti la dicitura: “le presenti informazioni vengono inviate ai Medici Sasn preposti alla Persona_1 certificazione medico-legale per l'eventuale riconoscimento di malattia complementare e relativo indennizzo.
Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge (non valido ai sensi dell'art. 3 punto 1 del D.M. 22/02/1984) NB. Il personale marittimo che sbarca per fine rapporto di lavoro, NON ha lo stato giuridico di lavoratore dipendente, pertanto ai sensi del Decreto Brunetta, il Medico di Medicina Generale
NON può certificare la malattia al fine di relativa indennità economica. La problematica è all'attenzione del
Tribunale Amministrativo”.
L'intestazione contenuta nei predetti certificati del seguente tenore: “informazioni essenziali sullo stato di CP_ salute” non attribuisce agli stessi, ad onta di quanto sostenuto dall' il valore di una mera ricognizione dello stato di salute del ricorrente, in sé inidonea in quanto priva della certificazione medico legale del SASN.
Ed invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo, in capo al SSN o in capo al SASN, va detto che nei documenti, vi sono tutti gli elementi idonei ad attribuire agli stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal dott. , qualificatosi medico di base, appartenente al SSN, Persona_1 contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetta la ricorrente;
quindi, la diagnosi di malattia CP_ nonché indicano la prognosi ossia la previsione della data della guarigione. Preme evidenziare che l' non ha contestato in giudizio la provenienza tali certificazioni;
né ha opposto considerazioni di tipo clinico circa il contenuto della diagnosi effettuata dal medico che ha sottoscritto il certificato. CP_ La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall'
e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge citata dall' non si riverbera sulla CP_1 CP_ negazione del diritto al trattamento previdenziale auspicato. Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di malattia è solo procedimentale e in sede di giurisdizionale ordinaria non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni CP_ di riconoscimento della prestazione. Il ricorrente ha contabilizzato il suo credito e l' non ha mosso specifiche contestazioni.
Pertanto, nei limiti segnati dai motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e di conseguenza, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad euro 6.565,38 dal CP_
2.02.2023 al 27.03.2023, con la condanna dell' al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente di conseguire la liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad CP_ euro 6.565,38 per il periodo dal 2.02.2023 al 27.03.2023, e per l'effetto, condanna dell' al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
CP_ condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.920,00 oltre IVA,
CPA e rimborsi se dovuti con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Rosa Veneruso.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 29.01.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )