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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2024, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1953/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/10/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1953/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/10/2024 nella causa n. 1953/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 6/2019, pubblicata in data 29/10/2018 e non notificata, resa in materia di “Lesione personale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F./P.IVA: , nella qualità di genitori Parte_2 C.F._2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, Persona_1
(C.F./P.IVA: , col ministero/assistenza dell'avv. C.F._3
MANZO FRANCESCO
- appellante - e in qualità di (C.F./P.IVA: Controparte_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. GIANNELLA ALFREDO
- appellato - Conclusioni All'udienza del 03/10/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 1953/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto la domanda proposta degli odierni appellanti, e , nella qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, Per_1
, nei confronti dell'appellata, , in
[...] Controparte_3 qualità di FGVS, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi […] in data 16/12/2014 verso le ore 12:00 circa in Sirignano (AV) […] ove […] il minore percorreva Via Sirignano a Persona_1 bordo della sua bici, con direzione Mugnano del Cardinale, e seguiva il padre anche lui in bici, allorquando venne inopinatamente investito da un'autovettura che, proveniente da tergo a velocità elevata non rispettava la dovuta distanza di sicurezza e la attingeva […]. A fondamento della decisione la seguente motivazione: […] In via preliminare, la domanda è proponibile e procedibile, avendo l'attore provato di aver assolto le formalità di cui all'art. 287 del D.Lgs. 209/2005. La legittimazione attiva è stata fornita con la documentazione medica agli atti, la Controparte_3 quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Campania, è legittimata
[...] passiva ex artt. 283 lettera a) del D.Lgs 209/2005. Nel giudizio promosso nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di dichiarazioni orali, non potendosi richiedere al danneggiato, di mantenere un comportamento di complessa ed onerosa attuazione, non essendo possibile configurare a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato. Gli attori hanno dato comunque prova di essersi attivati per l'identificazione del veicolo, con la querela sporta in data 17/12/2014. La domanda è fondata nel merito. La dinamica dell'incidente, così come prospettata dagli attori, ha trovato riscontro nelle risultanze processuali, dalle testimonianze raccolte, risulta palese la sussistenza di colpa esclusiva del conducente il veicolo non identificato nella causazione dell'incidente, che investiva la bicicletta condotta dal minore Persona_1 mentre la superava. È emerso altresì, che lo stesso nell'incidente riportava lesioni personali. Nessuna prova contraria è stata fornita, pertanto e Parte_1
3 Tribunale di Avellino n. 1953/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
in qualità di genitori del minore , hanno Parte_2 Persona_1 diritto di essere integrati nel pregiudizio economico, per le lesioni personali subite dal minore. Per quanto concerne l'entità delle lesioni subite, va rilevato che il CTU nominato, ha accertato che , a seguito del sinistro, riportava la Persona_1 frattura ¼ distale del perone caviglia destra, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 3%, il danno biologico temporaneo totale in giorni 50, il danno biologico temporaneo parziale in giorni 15 al 50% e giorni 15 al 25% e riteneva congrua la somma di € 22,62 per spese mediche documentate. L'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 – Nuovo Codice dell'assicurazione – disciplina la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità […] Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dal D.Lgs. 209/2005, artt. 138 e
139, specifica definizione normativa. […] Il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. […] Il danno biologico viene maggiorato del 10%, ai sensi dell'art. 139 comma 3°, essendo lieve la sofferenza morale subita, tenuto conto della tipologia di lesione, della documentazione medica prodotta e del grado del danno biologico permanente residuato. Pertanto, questo Giudice, liquida il danno applicando l'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni, nella somma complessiva di € 5.811,22 all'attualità, così distinte: €3.377,19 per danno biologico permanente, € 1.968,50 per danno biologico temporaneo totale, € 442,91 per danno biologico temporaneo parziale ed € 22,62 per spese mediche documentate, oltre ad € 400,00 per spese di CTU. Sulla somma liquidata all'attualità devono essere corrisposti gli interessi legali della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando le tariffe professionali di cui al d.m. 55 del 10/03/2014. […] (vedi sentenza in atti). Avverso tale sentenza veniva proposto appello per erroneità della pronuncia del GDP nella parte in cui […] si è avvalso di una consulenza tecnica d'ufficio gravemente viziata da errori, imprecisioni, carenze di indagini […] omettendo […] di valutare correttamente le lesioni riportate dal minore Per_1
nonché omette di riconoscere il danno biologico così come chiesto: 1)
[...]
Danno non patrimoniale permanente 7/8% = € 13.304,43; 2) Danno non patrimoniale temporaneo totale, (gg. 30 x € 55,00) = € 1.650,00; 3) Danno non patrimoniale temporaneo parziale al 50% (gg. 30 x € 27,50) = € 825,00; 4) Danno
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non patrimoniale temporaneo parziale al 25% (gg. 20 x € 13,75) = € 275,00; 5)
Spese mediche documentate = € 780,00; 6) Danno morale = € 3.000,00 […] e nella parte in cui - per l'effetto […] ha liquidato le spese di giudizio […], stante la non vincolatività delle risultanze della CTU per il Giudice del merito. Per la conferma della sentenza stante l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di gravame articolati, insisteva per converso l'appellata
[...]
, in qualità di FGVS, evidenziando come, dopo aver Controparte_3 partecipato alle operazioni peritali, gli appellanti, attori in quella sede, non avevano comunque fatto pervenire al CTU alcuna nota critica in merito alle valutazioni effettuate. Ebbene, del tutto condivisibili appaiono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace, ritenendosi prive di pregio le censure in questa sede mosse alla decisione adottata. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (cfr. Cassazione Sez. VI civ. Ordinanza 2/09/2021 n. 25671; Sez. 5 -, Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021; Sentenza n. 30364 del 21/11/2019; Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018). Nella fattispecie in esame, tuttavia, alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non state avanzate critiche specifiche e circostanziate, né dai consulenti di parte (v. omesse osservazioni nei termini stabiliti), nè dai difensori (v. comparsa conclusionale di prime cure, limitatasi - come l'atto di appello - ad insistere per il riconoscimento del danno come richiesto, senza ulteriori specificazioni e/o argomentazioni). Secondo condivisa giurisprudenza di merito, del resto, Il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata nel caso in cui aderisca alle elaborazioni del consulente tecnico quando queste non siano state contestate in modo specifico dalle parti in corso di causa. In caso di assenza di osservazioni critiche alla consulenza nel primo grado di giudizio, in sede di impugnazione contestazioni alla CTU sono ammissibili ove facciano valere vizi procedimentali non introducendo però fatti nuovi nel processo. (così Corte appello Napoli, sez. IV, 17/02/2020, n.728).
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Dello stesso avviso appare, invero, la Suprema Corte, che ha da ultimo precisato che Qualora il giudice si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ai fini della deduzione del vizio di omesso esame è necessario che eventuali errori o lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche,
o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass., Sez. 6 Ordinanza n. 14468 del 19 maggio 2022; conf. Cass. n. 22707/2010), specificando altresì che Rispetto alla sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è denunciabile in sede di legittimità la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, oppure l'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, come tale inammissibile (Cass. n. 1652/2012). Alla stregua di quanto precede, quindi, non può che giungersi, in rigetto dell'appello, alla conferma della sentenza gravata, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione o censura, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, ivi comprese quelle in punto di erronea quantificazione delle spese di lite, presupponenti una - qui non ritenuta - fondatezza delle doglianze circa l'erroneità della pronuncia uniformatasi alla CTU e ferma in ogni caso l'irrimediabile tardività delle censure esplicitate per la prima volta al di fuori dell'atto di appello e in fase conclusionale (v. note conclusionali del 9/09/2024). Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
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Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2 figlio minore, , nei confronti di Persona_1 Controparte_1
in qualità di FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 6/2019, pubblicata in data 29/10/2018 e non notificata, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma la sentenza impugnata;
condanna
e , nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, , Persona_1 alla rifusione in favore di in qualità di FGVS, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, liquidate in
€ 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 7/10/2024 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
7
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/10/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1953/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/10/2024 nella causa n. 1953/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 6/2019, pubblicata in data 29/10/2018 e non notificata, resa in materia di “Lesione personale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F./P.IVA: , nella qualità di genitori Parte_2 C.F._2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, Persona_1
(C.F./P.IVA: , col ministero/assistenza dell'avv. C.F._3
MANZO FRANCESCO
- appellante - e in qualità di (C.F./P.IVA: Controparte_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. GIANNELLA ALFREDO
- appellato - Conclusioni All'udienza del 03/10/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 1953/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto la domanda proposta degli odierni appellanti, e , nella qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, Per_1
, nei confronti dell'appellata, , in
[...] Controparte_3 qualità di FGVS, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi […] in data 16/12/2014 verso le ore 12:00 circa in Sirignano (AV) […] ove […] il minore percorreva Via Sirignano a Persona_1 bordo della sua bici, con direzione Mugnano del Cardinale, e seguiva il padre anche lui in bici, allorquando venne inopinatamente investito da un'autovettura che, proveniente da tergo a velocità elevata non rispettava la dovuta distanza di sicurezza e la attingeva […]. A fondamento della decisione la seguente motivazione: […] In via preliminare, la domanda è proponibile e procedibile, avendo l'attore provato di aver assolto le formalità di cui all'art. 287 del D.Lgs. 209/2005. La legittimazione attiva è stata fornita con la documentazione medica agli atti, la Controparte_3 quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Campania, è legittimata
[...] passiva ex artt. 283 lettera a) del D.Lgs 209/2005. Nel giudizio promosso nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di dichiarazioni orali, non potendosi richiedere al danneggiato, di mantenere un comportamento di complessa ed onerosa attuazione, non essendo possibile configurare a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato. Gli attori hanno dato comunque prova di essersi attivati per l'identificazione del veicolo, con la querela sporta in data 17/12/2014. La domanda è fondata nel merito. La dinamica dell'incidente, così come prospettata dagli attori, ha trovato riscontro nelle risultanze processuali, dalle testimonianze raccolte, risulta palese la sussistenza di colpa esclusiva del conducente il veicolo non identificato nella causazione dell'incidente, che investiva la bicicletta condotta dal minore Persona_1 mentre la superava. È emerso altresì, che lo stesso nell'incidente riportava lesioni personali. Nessuna prova contraria è stata fornita, pertanto e Parte_1
3 Tribunale di Avellino n. 1953/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
in qualità di genitori del minore , hanno Parte_2 Persona_1 diritto di essere integrati nel pregiudizio economico, per le lesioni personali subite dal minore. Per quanto concerne l'entità delle lesioni subite, va rilevato che il CTU nominato, ha accertato che , a seguito del sinistro, riportava la Persona_1 frattura ¼ distale del perone caviglia destra, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 3%, il danno biologico temporaneo totale in giorni 50, il danno biologico temporaneo parziale in giorni 15 al 50% e giorni 15 al 25% e riteneva congrua la somma di € 22,62 per spese mediche documentate. L'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 – Nuovo Codice dell'assicurazione – disciplina la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità […] Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dal D.Lgs. 209/2005, artt. 138 e
139, specifica definizione normativa. […] Il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. […] Il danno biologico viene maggiorato del 10%, ai sensi dell'art. 139 comma 3°, essendo lieve la sofferenza morale subita, tenuto conto della tipologia di lesione, della documentazione medica prodotta e del grado del danno biologico permanente residuato. Pertanto, questo Giudice, liquida il danno applicando l'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni, nella somma complessiva di € 5.811,22 all'attualità, così distinte: €3.377,19 per danno biologico permanente, € 1.968,50 per danno biologico temporaneo totale, € 442,91 per danno biologico temporaneo parziale ed € 22,62 per spese mediche documentate, oltre ad € 400,00 per spese di CTU. Sulla somma liquidata all'attualità devono essere corrisposti gli interessi legali della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando le tariffe professionali di cui al d.m. 55 del 10/03/2014. […] (vedi sentenza in atti). Avverso tale sentenza veniva proposto appello per erroneità della pronuncia del GDP nella parte in cui […] si è avvalso di una consulenza tecnica d'ufficio gravemente viziata da errori, imprecisioni, carenze di indagini […] omettendo […] di valutare correttamente le lesioni riportate dal minore Per_1
nonché omette di riconoscere il danno biologico così come chiesto: 1)
[...]
Danno non patrimoniale permanente 7/8% = € 13.304,43; 2) Danno non patrimoniale temporaneo totale, (gg. 30 x € 55,00) = € 1.650,00; 3) Danno non patrimoniale temporaneo parziale al 50% (gg. 30 x € 27,50) = € 825,00; 4) Danno
4 Tribunale di Avellino n. 1953/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
non patrimoniale temporaneo parziale al 25% (gg. 20 x € 13,75) = € 275,00; 5)
Spese mediche documentate = € 780,00; 6) Danno morale = € 3.000,00 […] e nella parte in cui - per l'effetto […] ha liquidato le spese di giudizio […], stante la non vincolatività delle risultanze della CTU per il Giudice del merito. Per la conferma della sentenza stante l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di gravame articolati, insisteva per converso l'appellata
[...]
, in qualità di FGVS, evidenziando come, dopo aver Controparte_3 partecipato alle operazioni peritali, gli appellanti, attori in quella sede, non avevano comunque fatto pervenire al CTU alcuna nota critica in merito alle valutazioni effettuate. Ebbene, del tutto condivisibili appaiono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace, ritenendosi prive di pregio le censure in questa sede mosse alla decisione adottata. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (cfr. Cassazione Sez. VI civ. Ordinanza 2/09/2021 n. 25671; Sez. 5 -, Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021; Sentenza n. 30364 del 21/11/2019; Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018). Nella fattispecie in esame, tuttavia, alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non state avanzate critiche specifiche e circostanziate, né dai consulenti di parte (v. omesse osservazioni nei termini stabiliti), nè dai difensori (v. comparsa conclusionale di prime cure, limitatasi - come l'atto di appello - ad insistere per il riconoscimento del danno come richiesto, senza ulteriori specificazioni e/o argomentazioni). Secondo condivisa giurisprudenza di merito, del resto, Il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata nel caso in cui aderisca alle elaborazioni del consulente tecnico quando queste non siano state contestate in modo specifico dalle parti in corso di causa. In caso di assenza di osservazioni critiche alla consulenza nel primo grado di giudizio, in sede di impugnazione contestazioni alla CTU sono ammissibili ove facciano valere vizi procedimentali non introducendo però fatti nuovi nel processo. (così Corte appello Napoli, sez. IV, 17/02/2020, n.728).
5 Tribunale di Avellino n. 1953/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Dello stesso avviso appare, invero, la Suprema Corte, che ha da ultimo precisato che Qualora il giudice si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ai fini della deduzione del vizio di omesso esame è necessario che eventuali errori o lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche,
o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass., Sez. 6 Ordinanza n. 14468 del 19 maggio 2022; conf. Cass. n. 22707/2010), specificando altresì che Rispetto alla sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è denunciabile in sede di legittimità la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, oppure l'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, come tale inammissibile (Cass. n. 1652/2012). Alla stregua di quanto precede, quindi, non può che giungersi, in rigetto dell'appello, alla conferma della sentenza gravata, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione o censura, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, ivi comprese quelle in punto di erronea quantificazione delle spese di lite, presupponenti una - qui non ritenuta - fondatezza delle doglianze circa l'erroneità della pronuncia uniformatasi alla CTU e ferma in ogni caso l'irrimediabile tardività delle censure esplicitate per la prima volta al di fuori dell'atto di appello e in fase conclusionale (v. note conclusionali del 9/09/2024). Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
6 Tribunale di Avellino n. 1953/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2 figlio minore, , nei confronti di Persona_1 Controparte_1
in qualità di FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 6/2019, pubblicata in data 29/10/2018 e non notificata, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma la sentenza impugnata;
condanna
e , nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, , Persona_1 alla rifusione in favore di in qualità di FGVS, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, liquidate in
€ 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 7/10/2024 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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