Art. 4.
Le manifestazioni celebrative si concluderanno entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.
Il presidente, ovvero il membro delegato, presentera' il rendiconto della gestione, corredato della relativa documentazione, da sottoporre, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, al riscontro della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.
Le manifestazioni celebrative si concluderanno entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.
Il presidente, ovvero il membro delegato, presentera' il rendiconto della gestione, corredato della relativa documentazione, da sottoporre, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, al riscontro della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.