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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza dell'11.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3061/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Olivella, 4 C.F. ; rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al C.F._1 presente atto, dall'Avv. Paolo Galluccio C.F. ed elett.te C.F._2 dom.ta/o presso il suo studio legale sito in Aversa alla Via Giotto, 87. Il procuratore dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 081.504.60.01 nonché all'indirizzo di pec: Email_1
- Appellante -
CONTRO
in persona del Direttore Generale p.t., CP_1
APPELLATA
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n° 1306/2024, emessa dal Giudice Unico del Lavoro - del Tribunale di S. Maria C. Vetere, pubblicata in data 22.05.2024 – non notificata - a definizione della vertenza di lavoro iscritta al n° R.G. 828/2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.11.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di S. Maria C. V. in funzione di Giudice del Lavoro ,aveva rigettato la domanda avanzata dallo Contr stesso , infermiere dipendente della stessa tesa ad ottenere il pagamento quale orario di lavoro del tempo occorrente per vestire o svestire la divisa di lavoro
– composta da camice o casacca e pantaloni nonché scarpe o zoccoli – fornita dall' e nei locali dalla stessa, che aveva l'obbligo di indossare durante il Pt_2 servizio prestato.
A fondamento del gravame parte appellante , premesso i contenuti delle difese svolte in primo grado, ha eccepito l'erroneità della decisione del Tribunale per non aver correttamente interpretato la domanda il cui oggetto era, invece, un' azione di accertamento volta a dichiarare che il “tempo impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, fosse qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito” ; che , pertanto , contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non era necessario la specificazione , né dell'orario di inizio turno né quello in cui terminava la prestazione , atteso che il turno di lavoro iniziava dal momento in cui il lavoratore beggiava , dandosi per scontato che lo stesso, fin da quel momento era già vestito, poiché il dipendente prima di iniziare l'attività lavorativa e, quindi, prima di fare sì che l'azienda rilevasse la propria messa a disposizione (tramite beggiatura/cartellini marcatempo), era costretto a vestirsi in appositi luoghi e con abiti messi a disposizione dell'azienda medesima. Cont Lamentava che il primo Giudice non aveva considerato che l' convenuta aveva soltanto contestato che le operazioni di vestizione e svestizione non rientrassero nell'orario di lavoro, mentre non era in contestazione che il dipendente fosse obbligato ad indossare la divisa, che la stessa andasse custodita nei locali aziendali e non si potesse portare a casa e nemmeno vi erano osservazioni sul tempo occorrente per eseguire le operazioni azionate. Si doleva ,inoltre , della mancata ammissione delle richieste istruttorie articolate in ricorso,. Censurava, infine, l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla mancata prova dell'eterodirezione implicita o esplicita nell'esecuzione di dette operazioni, laddove era evidente che era la parte datoriale ad imporre tale obbligo ed a stabilire il luogo, i tempi e i modi. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di “ Accogliere il ricorso e, pertanto, accertare e dichiarare, per il periodo dal Aprile 2012 a tutt'oggi, che, il tempo di 10 minuti impiegato dal ricorrente per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
Parte appellata non si costituiva in giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 11.9.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza dell'11.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3061/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Olivella, 4 C.F. ; rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al C.F._1 presente atto, dall'Avv. Paolo Galluccio C.F. ed elett.te C.F._2 dom.ta/o presso il suo studio legale sito in Aversa alla Via Giotto, 87. Il procuratore dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 081.504.60.01 nonché all'indirizzo di pec: Email_1
- Appellante -
CONTRO
in persona del Direttore Generale p.t., CP_1
APPELLATA
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n° 1306/2024, emessa dal Giudice Unico del Lavoro - del Tribunale di S. Maria C. Vetere, pubblicata in data 22.05.2024 – non notificata - a definizione della vertenza di lavoro iscritta al n° R.G. 828/2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.11.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di S. Maria C. V. in funzione di Giudice del Lavoro ,aveva rigettato la domanda avanzata dallo Contr stesso , infermiere dipendente della stessa tesa ad ottenere il pagamento quale orario di lavoro del tempo occorrente per vestire o svestire la divisa di lavoro
– composta da camice o casacca e pantaloni nonché scarpe o zoccoli – fornita dall' e nei locali dalla stessa, che aveva l'obbligo di indossare durante il Pt_2 servizio prestato.
A fondamento del gravame parte appellante , premesso i contenuti delle difese svolte in primo grado, ha eccepito l'erroneità della decisione del Tribunale per non aver correttamente interpretato la domanda il cui oggetto era, invece, un' azione di accertamento volta a dichiarare che il “tempo impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, fosse qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito” ; che , pertanto , contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non era necessario la specificazione , né dell'orario di inizio turno né quello in cui terminava la prestazione , atteso che il turno di lavoro iniziava dal momento in cui il lavoratore beggiava , dandosi per scontato che lo stesso, fin da quel momento era già vestito, poiché il dipendente prima di iniziare l'attività lavorativa e, quindi, prima di fare sì che l'azienda rilevasse la propria messa a disposizione (tramite beggiatura/cartellini marcatempo), era costretto a vestirsi in appositi luoghi e con abiti messi a disposizione dell'azienda medesima. Cont Lamentava che il primo Giudice non aveva considerato che l' convenuta aveva soltanto contestato che le operazioni di vestizione e svestizione non rientrassero nell'orario di lavoro, mentre non era in contestazione che il dipendente fosse obbligato ad indossare la divisa, che la stessa andasse custodita nei locali aziendali e non si potesse portare a casa e nemmeno vi erano osservazioni sul tempo occorrente per eseguire le operazioni azionate. Si doleva ,inoltre , della mancata ammissione delle richieste istruttorie articolate in ricorso,. Censurava, infine, l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla mancata prova dell'eterodirezione implicita o esplicita nell'esecuzione di dette operazioni, laddove era evidente che era la parte datoriale ad imporre tale obbligo ed a stabilire il luogo, i tempi e i modi. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di “ Accogliere il ricorso e, pertanto, accertare e dichiarare, per il periodo dal Aprile 2012 a tutt'oggi, che, il tempo di 10 minuti impiegato dal ricorrente per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
Parte appellata non si costituiva in giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 11.9.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.