Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 14.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARI CAROLINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Oggetto: Mutamento di sesso
Conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, Parte_1 per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti: autorizzare che sia sottoposta a intervento chirurgico di riconversione del sesso o, in subordine, Parte_1 dare atto che l'autorizzazione non è più necessaria per accedere agli interventi chirurgici in ragione del disposto della sentenza n. 143/2024 del 23.07.2024 della Corte Costituzionale con conseguente diritto della parte di accedere al trattamento anche in assenza di autorizzazione giudiziale, nonché autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile e conseguentemente il cambio del nome da ” ” a “ ”, ordinando le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi Pt_1 Per_1 necessarie ai sensi e per gli effetti della L. 164/82.
Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti”;
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1 L. 164/1982 e 31 D.L. vo 150/11. domandava l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti: autorizzare che sia sottoposta a intervento chirurgico di riconversione del sesso o, in subordine, Parte_1 dare atto che l'autorizzazione non è più necessaria per accedere agli interventi chirurgici in ragione del disposto della sentenza n. 143/2024 del 23.07.2024 della Corte Costituzionale con conseguente diritto della parte di accedere al trattamento anche in assenza di autorizzazione giudiziale, nonché autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile e conseguentemente il cambio del nome da ” ” a “ ”, ordinando le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi Pt_1 Per_1 necessarie ai sensi e per gli effetti della L. 164/82.
Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti”.
Le domande formulate da ono fondate, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Parte_1
Ministero.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non risulta obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, e ciò in quanto l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che ne prescinde, a condizione che la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015, ha ritenuto non fondata “la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, sull'assunto che “La disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). Come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio,
2 privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti
[…]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».
Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, oggetto di censura, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali». Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle. Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame
«riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico».
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n.
164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.
Tale impostazione è stata fatta propria anche dalla recente giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la Corte di cassazione, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche».
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento
3 eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. (…) Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (v. altresì, Cass. 20 luglio 2015, n. 15138).
Peraltro, la Consulta, recentemente chiamata a pronunciarsi sull'art. 31, d.lgs. n. 150/2011, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (v. Corte Cost., sent. n. 143 del 03/07/2024, depositata il 23/07/2022). In questa pronuncia, i giudici costituzionali hanno riconosciuto che, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale, “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. … tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)” (v. Corte Cost., sent. n. 143 del 03/07/2024, cit.).
Ciò premesso, venendo ora al caso di specie, ritiene il Collegio che, dalla disamina dei documenti agli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza da v. verbale udienza 13 maggio 2025), emerge che la parte Parte_1 attrice può acquisire una nuova identità di genere, pur in assenza di trattamento chirurgico.
4 Nella relazione datata il 9 dicembre 2012, il dott. formulava la diagnosi di Persona_2
“Incongruenza di Genere”, e precisava che “Attestata l'assenza di controindicazioni sul piano medico, nel dicembre 2023 il sig. ha iniziato l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva sotto la supervisione Pt_1 del dott. , medico endocrinologo specializzato in materia di affermazione di genere. La terapia Persona_3 ormonale viene assunta da allora in modo regolare, è ben tollerata, e il sig. i presenta puntualmente ai Pt_1 controlli medici necessari, come da documentazione prodotta dal dott. di cui si è presa visione Per_3
(05/11/2024). Il sig. si esprime stabilmente al maschile tramite l'utilizzo di un pronome congruente al Pt_1 genere percepito da circa 2 anni, viene riconosciuto come tale nei principali contesti esistenziali, e mostra un buon adattamento psicologico. Vive da solo da circa 6 anni. La famiglia di origine (madre, sorella) è supportiva rispetto al percorso di affermazione di genere e utilizza nome e pronome corretti. Il sig. non ha un Pt_1 rapporto affettivo stabile al momento della scrittura della presente;
tuttavia, nell'ambito del percorso medicalizzato ha già avuto modo di sperimentarsi con partner affettivo-sessuali con esperienze nel complesso positive e affermative. Il sig. uò godere del sostegno di una rete amicale costituita perlopiù da colleghi. Pt_1
Dal 2022 frequenta saltuariamente (per motivi di reperibilità lavorativa) un gruppo di auto-mutuo-aiuto per persone transgender presso Arcigay Bergamo. Il sig. ha effettuato un corso professionalizzante di un
Pt_1 anno per Operatore Socio-Sanitario e lavora da anni come tale, ad oggi nel reparto di rianimazione pediatrica presso gli Spedali Civili di Brescia, presso i quali ha un contratto dipendente a tempo indeterminato. È ben inserito sul luogo di lavoro, dove è in attesa di “carriera alias”; al momento utilizza uno spogliatoio neutro ricavato appositamente nei locali dell'ospedale. I colleghi e le colleghe sono a conoscenza del percorso di affermazione di genere e secondo il racconto del sig. i mostrano perlopiù affermativi e supportivi. (…)
Pt_1 il sig. si è dichiarato soddisfatto degli effetti della terapia ormonale sostitutiva e non ha riferito effetti
Pt_1 indesiderati, cambiamenti non attesi o non graditi. I cambiamenti ottenuti con la terapia ormonale vengono riportati come positivi e identitari. Il disagio relativo all'incongruenza di genere viene riferito come in riduzione, in coerenza con il riallineamento in corso dell'identità di genere percepita con le caratteristiche sessuali e di genere mostrate e possedute. Il sig. si dichiara intenzionato a procedere con gli interventi
Pt_1 chirurgici di mastectomia bilaterale totale e ricostruzione del petto maschile e istero-annessiectomia totale, e all'avvio della procedura legale per la rettifica anagrafica del genere (Legge 14 Aprile 1982, n.164, “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”). Il sig. si dichiara al momento fortemente
Pt_1 interessato a svolgere l'intervento di ricostruzione dell'organo genitale maschile (…). La richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico di mastectomia bilaterale totale e ricostruzione del petto maschile è rimasta stabile e costante dall'inizio del percorso ed è coerente con il permanere, al momento attuale, di una sofferenza associata alla presenza del seno che rientra nel quadro diagnostico della Disforia di Genere negli
Adolescenti e negli Adulti (F64.0) secondo DSM-5-TR (American Psychiatric Association, 2022). Il sig. Pt_1 dichiara di attendere l'operazione chirurgica di ricostruzione del petto maschile per sentirsi “più leggero, come un ragazzo normale”. (…) La discrepanza tra il genere con il quale il sig. vive stabilmente la propria Pt_1 esistenza e i dati anagrafici è fonte di significativo disagio. Il nominativo anagrafico è presente sul luogo di lavoro, ad es., nella lista dei turni e delle reperibilità, sugli account informatici”, concludendo che “- è possibile
5 formulare una diagnosi di Disforia di Genere negli Adolescenti e negli Adulti, persistente e documentata, secondo DSM-5-TR (American Psychiatric Association, 2022). È inoltre possibile formulare diagnosi di
Incongruenza di Genere secondo ICD-11 (World Health Organization, 2022);
- sono presenti elementi rispetto al percorso effettuato fino a questo momento che depongono a supporto della continuità dell'identificazione del sig. on il genere esperito, tra cui: Pt_1
o assenza di pentimento, anche solo parziale, per il percorso intrapreso;
o assenza di interruzione della terapia ormonale sostitutiva, buona aderenza al trattamento, e soddisfazione riportata per gli effetti ottenuti;
o riferito miglioramento della qualità di vita e della salute mentale a seguito dell'inizio della transizione sociale e ormonale;
o costanza e coerenza nella richiesta di accesso alla modifica chirurgica e anagrafica, che è stata manifestata fin dall'inizio del percorso medicalizzato e si mantiene invariata nel tempo;
- al momento presente non sono noti aspetti psicopatologici tali da rappresentare una controindicazione assoluta alle richieste o impedire la prosecuzione del percorso;
- il sig. non mostra segnali di incapacità di comprendere la natura irreversibile delle modificazioni Pt_1 chirurgiche richieste” (v. doc. 4).
Nella relazione datata il 5 novembre 2024, il dott. rilevava che ha sempre rispettato Persona_4 Per_1 con accuratezza gli impegni sanitari suggeriti senza mai saltare gli appuntamenti previsti e conferma la volontà di proseguire con gli esami di follow up nei termini suggeriti dalle linee guida nazionali/internazionali. (…)
Ritengo inoltre clinicamente pronoto ad affrontare anche gli aspetti chirurgici inerenti alla propria Per_1 affermazione di genere se desiderato. È pertanto auspicabile un pronto adeguamento anagrafico verso l'identità a cui sente di appartenere” (v. doc. 5). Per_1
Si deve pertanto ritenere che risulti attualmente già caratterizzata da un'identità e da un ruolo Parte_1 di genere stabilmente maschili, in modo che, quand'anche non si sottoponesse all'intervento, la discrepanza tra sesso anatomico e identità di genere non determinerebbe conflittualità alcuna.
In sede di comparizione personale, questa Autorità Giudiziaria ha poi avuto modo di apprezzare come Pt_1 presenti un aspetto esteriore discrepante dai suoi dati anagrafici, vestendo abiti tradizionalmente
[...] maschili ed assumendo un atteggiamento, un eloquio ed un portamento virato in senso inequivocabilmente maschile.
Sentita liberamente in udienza dal Giudice istruttore, ha confermato tutto quanto dedotto nel Parte_1 ricorso, esprimendo soddisfazione per la terapia ormonale mascolinizzante intrapresa, senza che vi siano mai stati momenti di ripensamento.
Alla luce di quanto emerso dalla trattazione della causa, il Collegio ritiene di poter affermare che il convincimento di appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del genere Parte_1 maschile, essendo evidente in una netta inversione psico-sociale nel ruolo maschile, tale per Parte_1 cui può affermarsi che la parte, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
6 Per tutti questi motivi, preso atto della già intervenuta transizione nel genere maschile, data la richiesta della parte, preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli interventi e trattamenti medico-chirurgici a cui vorrà sottoporsi per Parte_1 adeguare i propri carattere sessuali primari e secondari alla propria identità di genere, interventi e trattamenti che, come si è detto, non sono affatto necessari alla pronuncia di rettificazione anagrafica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della parte attrice del prenome “ ” in Per_1 luogo di “ ” e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di Seriate (BG), dove Parte_1
è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro (atto n. 22, parte I, Serie A, anno 1986, reg. Seriate).
Le attestazioni di stato civile riferite alla odierna parte attrice saranno rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
- ACCOGLIE la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da “femminile” a “maschile” avanzata da nata a [...] in data [...] (atto n. 22, parte I, Serie A, anno 1986, reg. Seriate); Parte_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seriate di provvedere alla rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da “femminile” a “maschile”) e al prenome (da “ ” a “ ), con Pt_1 Per_1 tutti gli adempimenti conseguenti di legge;
- a che parte attrice si sottoponga a tutti gli interventi-trattamenti medico-chirurgici che riterrà CP_1 opportuni per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SERIATE, per quanto di competenza.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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