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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2025
N. R.G. 1200/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 228/2024 del Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro, est. dr. ORTORE, pubblicata il 10 ottobre 2024, promossa da:
on l'avv. DAVIDE CALABRO', elettivamente domiciliata presso il suo studio Parte_1
in Como, via Piave 23
Contro
, con l'avv. MIRCO BROGGIATO e l'avv. MARCO ZANON, _1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Viale Monte Grappa n.
45;
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
In via preliminare:
Pagina 1 -sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 228/2024 del Tribunale di
Como – sezione lavoro Giudice dott. Giovanni Ortore (R.G. 561/2023), pubblicata il
10.10.2024 e notificata in pari data dalla dott.ssa . _1
In via pregiudiziale:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dall'odierna appellata con memoria ex art. 416 cpc relative al pagamento delle provvigioni maturate per i SAL successivi al 29.11.2022.
Nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'ammissibilità delle domande formulate ex adverso relative al pagamento delle provvigioni maturate per il SAL successivi al 29.11.2022, accertare gli importi effettivamente dovuti a titolo di provvigione tenuto conto delle disposizioni del contratto di agenzia nonché delle obbligazioni assunte da in Parte_1
forza del contratto di affitto di ramo di azienda del 30.11.2022;
- per l'effetto condannare l'appellata alla rifusione in favore di dell'eventuale Parte_1 maggiore somma già corrisposta in esecuzione dell'ordinanza del Giudice del lavoro del
Tribunale di Como dell'8.4.2024 ed eventualmente della sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
In via preliminare: respingersi l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, poiché palesemente infondata stante l'assoluta non dimostrazione del “gravissimo danno” ex art. 431 co. 3 cpc (si consideri, oltremodo, che detratto quanto già corrisposto a a seguito dell'ordinanza del 8.04.2024 – ossia € 28.200,00 – il debito _1
Parte residuo di ammonta a circa 20 mila euro).
In via principale: respingere l'appello avversario per tutti i motivi dedotti in parte narrativa e per quelli esposti in primo grado (anche ove non richiamati nella presente memoria) con integrale conferma dell'impugnata sentenza n. 228/2024 del Tribunale di Como, sezione lavoro.
In ogni caso: con vittoria integrale delle spese e competenze della fase di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Pagina 2 Con la sentenza n. 228/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como ha accolto parzialmente il ricorso promosso da ontro così disponendo: Parte_1 _1
“revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 164/2023, ma condanna al pagamento di Parte_1
€ 48.213,00 oltre IVA, ritenute Enasarco e di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. compensa le spese di giudizio per un quarto e condanna al pagamento del Parte_1 residuo, che liquida in € 6.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA”.
Con ricorso depositato il 30/5/2023 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 164/2023, notificatole il 22/5/2023 dall'agente per il pagamento di € _1
30.925,55 oltre oneri Enasarco, ritenute fiscali, interessi e spese, relativo a provvigioni relative al contratto al SAL del mese di agosto e di quello di ottobre 2022, per i lavori Pt_2
eseguiti dalla preponente in esecuzione del contratto - da lei procurato- con la _2
, a cui il 30/11/2022 era seguito il contratto di affitto del ramo di Controparte_3 azienda concluso da tramite il quale quest'ultima aveva assunto “un formale _2 Parte_1 accollo, ex art. 1273 c.c., del debito relativo alle provvigioni dell' , della CP_4 [...]
. _2
A supporto della domanda MP ha rilevato che:
. Il 7/1/2021 aveva firmato con il contratto di agenzia che prevedeva la _1 _2 provvigione del 3% per ciascun contratto procurato;
l'art 10 prevedeva: “La provvigione corrisposta a 30 giorni dalla fatturazione di ogni SAL nel confronti del cliente”;
. aveva procurato a un contratto di subappalto con la per _1 _2 Controparte_3 un importo totale di € 2.530.000 ed ulteriori addendum per altri € 52.000;
. Il 30/11/2022, MP aveva concluso il contratto di affitto di azienda con relativo a _2
diversi cantieri, tra i quali la commessa con effetto dal giorno 1/12/2022. Pt_2
Nell'allegato O del contratto di affitto, le parti avevano escluso il trasferimento del contratto di agenzia dell'agente , ma MP si obbligava “a versare all'agente le _1 _1
provvigioni maturate dalla stessa, dalla data di stipula del presente atto ai termini e condizioni previsti dal contratto di agenzia 07.01.2021 … riconoscendo che di tali importi [le provvigioni maturate] si è tenuto conto nella determinazione dei corrispettivi”.
Pagina 3 Parte opponente ha adito il Tribunale riconoscendo di essere obbligata al pagamento per conto di solo delle provvigioni maturate in relazione ai SAL successivi alla data di _2
stipula del contratto di affitto di ramo di azienda (dopo quindi il 30/11/22) con esclusione, pertanto, di quelli già emessi nell'agosto e ottobre 2022, oggetto, secondo l'agente, della fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Ha aggiunto che per effetto dei SAL 03/12/2022 e 04/01/2023, a seguito dei quali la committente aveva liquidato complessivi € 328.000,00, l'agente aveva maturato _1 compensi provvigionali per € 9.840,00 oltre IVA, al netto di ritenute ed Enasarco, che offriva di versare banco iudicis a mezzo assegno circolare non trasferibile.
Si è costituita ritualmente in giudizio , sostenendo, al contrario di MP, che la _1
data di stipula del contratto di affitto di azienda indicava invero solo il momento di efficacia dell'accollo, con la conseguente esigibilità nei confronti di MP, dopo tale data, anche delle provvigioni maturate in precedenza.
Ha precisato inoltre che per errore, nel ricorso monitorio era stato indicato anche un SAL di ottobre, inesistente, anziché quello del 29/11/2022 a seguito del quale aveva emesso la _2
fattura 153 del 30/11/2022 per cui, considerato che le provvigioni maturavano a 30 gg dalla fattura emessa a ricadevano nella clausola di accollo ed erano quindi dovute da MP;
Pt_2 chiedeva pertanto, il pagamento di € 53.313,00 pari alle provvigioni totali (€ 62.313,00 - corrispondente al 3% dell'intero valore dell'opera di complessivi € 2.077.100,00 - detratti i
9.000,00 euro di provvigioni già percepite), in subordine, il pagamento delle provvigioni sino al SAL del 31/1/2023 pari a € 47.194,16 (€ 56.194,16 - € 9.000,00), in ulteriore subordine, il pagamento di € 42.009,58 per le provvigioni maturate sino al SAL del 31.01.2023, escluse quelle maturate sul SAL del 31.08.2022.
Il giudice di prime cure, richiamando e condividendo, quanto all'interpretazione della clausola contrattuale quanto statuito nell'ordinanza 08/04/2024 (“l'interpretazione proposta Parte_ dall'opponente - secondo cui sarebbe tenuta a versare le provvigioni maturate dall'opposta solo dopo la data di stipula del suddetto contratto - pare logicamente più convincente”) ha accolto parzialmente il ricorso.
Sul punto, infatti, il primo giudice ha così stabilito: “Occorre infatti ricordare che in base all'art 10 del contratto di agenzia, maturava il diritto alla provvigione non _1 contestualmente all'emissione della fattura del relativo SAL, ma 30 giorni dopo, per cui il
Pagina 4 credito alla provvigione relativa alla fattura n. 153 del 30/11/2022 (per il SAL 29/11/2022 – doc 11 opposta) è sorto 30 giorni dopo e quindi, successivamente all'inizio di efficacia dell'accollo. Non le spetta invece, la provvigione relativa al primo SAL indicato nel ricorso ex art 633 cpc, quello del 31/8/2022, poi oggetto della fattura 123 del 30/9/2022 (doc 12 opposta), in quanto le relative provvigioni sarebbero maturate al 30 ottobre successivo e quindi, prima dell'accollo.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
In merito al quantum dovuto ha rilevato che:
. MP si era riconosciuta debitrice delle provvigioni relative ai due SAL successivi, del
03/12/2022 e del 04/01/2023, quantificate in € 9.840,00 oltre Iva, svolgendo poi, in via riconvenzionale, domanda di accertamento degli ulteriori importi dovuti a . Era quindi _1
seguita domanda riconvenzionale di che ne chiedeva il pagamento;
_1
. costituendosi in giudizio aveva domandato la condanna di MP al pagamento delle _1
provvigioni dovute per i successivi due SAL del 03/12/2022 e del 04/01/2023 quantificate in complessivi € 13.809,58 e quindi, in misura superiore a quella calcolata dall'opponente, nonché di aver diritto anche alle provvigioni per l'ultima parte dei lavori che, come riconosciuto dalla stessa MP erano stati completati “ma la committente Controparte_3
con comunicazione in data 04.04.2023 (doc.11) ha contestato vizi, pretendendo addebiti
[...] di penali, per i quali si è ad oggi rifiutata di provvedere all'emissione del SAL finale” (punto
42 opposizione).
A tale proposito l'opposta ha evidenziato di aver diritto alle provvigioni anche per l'ultima parte dei lavori, in quanto in base al disposto dell'art 1748 co 6 cc, la provvigione non sarebbe dovuta all'agente solo nel caso in cui il contratto di appalto non avesse avuto completa esecuzione per causa non imputabile al preponente, diversamente dalla vicenda in esame, in cui non aveva emesso l'ultimo SAL per i vizi relativi ai lavori eseguiti da Controparte_3
MP.
Sul punto il primo giudice ha così statuito: “Posto che effettivamente, la committente non ha emesso l'ultimo SAL per un inadempimento imputabile a MP, subentrata alla preponente nell'esecuzione dei lavori, l'opposta ha diritto anche alla provvigione sull'ultima parte _2
dei lavori.
Pagina 5 Né rileva il fatto che si sia insinuata nella procedura di liquidazione giudiziale di _1 _2
per le provvigioni maturate antecedentemente il contratto di affitto di azienda, che competono per quanto già detto alla sola _2
Parte_ In conclusione, l'opposta ha diritto a ottenere da il pagamento delle provvigioni _1 calcolate sull'intero valore dei lavori € 62.313,00 (pari al 3% di € 2.077.100,00), detratti €
14.100,00 per le provvigioni relative ai lavori eseguiti fino al SAL del 31/8/2022, di cui è debitrice la sola - comprensivi di € 9.000,00 già da questa versati – e quindi, maturate _2 prima dell'accollo contestuale al contratto di affitto di ramo di azienda.
Parte_ Di conseguenza dev'essere condannata al pagamento di € 48.213,00 oltre IVA, ritenute
Enasarco e di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del parziale fondamento dell'opposizione, appare corretto compensare le spese di giudizio per un quarto;
il residuo, liquidato in dispositivo, segue la soccombenza della società opponente”.
con atto depositato in data 08/11/24 ha proposto appello, insistendo per la riforma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Questi i motivi di appello:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 primo comma c.c., 1363 c.c. e 1364
c.c.
Con il primo motivo la società appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo
Parte_ giudice ha ritenuto che in qualità di accollante del debito assunto da era _2
tenuta a corrispondere le provvigioni maturate in favore dell'agente dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto di ramo di azienda, quindi dal 30.11.2022, anziché dalla data di efficacia del contratto indicata dal giorno 1° dicembre 2022.
Sul punto parte appellante, pur condividendo le motivazioni che avevano indotto il giudicante a stabilire che non sono dovute da MP le provvigioni maturate con l'emissione del SAL del
31 agosto 2022, contesta invece fermamente la “chiave” di lettura offerta dal Giudice in merito all'obbligazione di pagamento a carico di MP per le provvigioni maturate a seguito dell'emissione del SAL del 29.11.2022 e dei successivi.
Denuncia infatti l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, ai sensi degli artt. 1362 e seguenti codice civile, dell'effettiva volontà negoziale espressa dalle parti;
volontà desumibile
Pagina 6 anche dal tenore letterale del contratto di affitto del ramo di azienda nel suo complesso.
Secondo la tesi del gravame, dalla lettura del contratto sopra citato, emerge la volontà coincidente delle parti di determinare la decorrenza delle reciproche obbligazioni negoziate a decorrere dal giorno 1° dicembre 2022(artt. 4.3, 9.1 e allegato O). Tale volontà trova ulteriore conferma dalla previsione dell'art. 3 (Esclusioni) che indica con precisione tutte le obbligazioni che per effetto del contratto di affitto rimangono di esclusiva competenza della società concedente (ovvero alla data di efficacia del contratto (1° dicembre _2
2022). Tra le varie voci si legge testualmente che sono di esclusiva competenza della società concedente “… a) tutti i debiti ed i crediti, nessuno escluso, sorti antecedentemente alla data di efficacia del presente contratto od aventi, comunque, titolo, ragione e/o causa derivanti da presupposti antecedenti a detta data, quantunque accertati e/o azionati anche in seguito…”.
Sottolinea anche che il diritto al pagamento delle provvigioni, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, si ritiene cristallizzato e costituito al momento dell'emissione del SAL (ovvero nel caso di specie in data 29.11.2022) e non dal momento del pagamento.
L'art. 10 del contratto di agenzia (doc.13) in merito alla provvigione prevede infatti testualmente: “… La provvigione corrisposta a 30 gg dalla fatturazione di ogni SAL”.
Pertanto, ribatte che l'obbligazione di pagamento delle provvigioni relative al SAL
29.11.2022 pari ad euro 28.611,16 è a carico di e non già da in quanto _2 Parte_1
escluse dal contratto di affitto di ramo di azienda.
Chiede quindi alla Corte di appello di proporre la plausibile e corretta interpretazione delle clausole contrattuali oggetto di controversia tenuto conto dell'effettiva volontà espressa dalle parti in sede di negoziazione degli accordi formalizzati con il contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto tra e in data 30 novembre 2022. _2 Parte_1
2. Sull'art. 420 cpc in relazione alle domande di condanna al pagamento dei SAL successivi al 29.11.2022
Con il secondo motivo di appello chiede a codesta Corte adita di dichiarare ai sensi dell'art. 420 cpc l'inammissibilità delle domande formulate dall'appellata nel giudizio di primo grado nel merito in via principale e subordinata relative alla richiesta di condanna di MP al pagamento dei SAL di dicembre 2022 e gennaio 2023 in quanto non menzionati nel ricorso ex art. 633 cpc.
Parte appellante lamenta infatti di avere eccepito in primo grado l'inammissibilità della domanda di condanna estesa ai SAL successivi al 29.11.2022 introdotta dall'odierna appellata
Pagina 7 con la memoria difensiva ex art. 416 cpc in quanto da considerarsi domanda nuova rispetto a quella azionata con il decreto ingiuntivo opposto. Il primo giudice, richiamato un principio statuito dalla Suprema Corte riferito ad una diversa fattispecie processuale, aveva però ritenuto ammissibile la domanda (nuova quanto meno certamente per il petitum) introdotta ex
Parte_ adverso ed aveva conseguentemente condannato al pagamento delle provvigioni tutte asseritamente maturate anche successivamente alla data del 30.11.2022 e anche di fine dei lavori, sebbene non fosse stato emesso dalla committente il relativo SAL.
3. Sulla quantificazione delle provvigioni quantificata dal Giudice del lavoro del Tribunale di
Como
Con l'ultimo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva stabilito che la aveva diritto al pagamento anche delle provvigioni maturate per _1
l'ultima parte dei lavori nonostante non fosse stato ad oggi emesso il relativo SAL fine lavori. Parte_ Rammenta infatti che il SAL del 4.1.2023 era l'ultimo emesso dalla committente e che non aveva ad oggi incassato nulla per le opere successivamente eseguite.
Rammenta infatti che a causa dell'inadempimento della committente Controparte_5 era sorta una controversia relativa anche all'importo illegittimamente contestato da quest'ultima.
Dà infatti atto che avanti al Tribunale di Como pende la causa n. 3139/2024 RG (doc.16) tesa ad accertare i lavori eseguiti e l'importo dovuto dalla committente a chiusura del cantiere in ragione delle valutazioni tecniche relative ad opere dalla stessa asseritamente non eseguite, per fatto e colpa della committente, da scomputare dal valore dell'appalto.
Conclude quindi ribadendo che, differentemente da quanto sostenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Como, non essendo imputabile a MP l'omessa emissione dell'ultimo SAL, per la cui determinazione è in corso un contenzioso con la committenza teso proprio ad accertare l'importo ancora dovute rispetto al contratto di appalto originario, non potranno essere allo stato corrisposte le provvigioni per la fine lavori.
Conclude quindi insistendo nel ribadire che le provvigioni, nel caso in cui non fosse ritenuta inammissibile la domanda per i motivi sopra dedotti, dovranno essere calcolate sull'importo indicato nell'ultimo SAL del 4.1.2023 che indica un importo totale dei lavori eseguiti per euro
1.873.138,67 e non già sull'originario valore dell'appalto in contestazione: le provvigioni ad oggi (SAL 4.1.2023) ammontano a complessivi euro 56.194,16, importo quest'ultimo dal
Pagina 8 quale occorre detrarre, come statuito in sentenza di primo grado, la somma di 14.100 per le provvigioni maturate sino al SAL del 31.8.2022.
Ne consegue che, in caso di accoglimento della domanda ex adverso formulata, le provvigioni dovute da MP ammonterebbero ad euro 42.094,16 e non già in 48.213,00 come quantificato dal Giudice del lavoro del Tribunale di Como.
Con memoria depositata in data 14/02/25 si è costituita in giudizio insistendo _1
per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
Sostiene che il primo motivo di appello avversario (MP si doleva del datti che il Tribunale avesse ritenuto che la clausola di accollo (relativa alle provvigioni maturate da ) fosse _1
efficace già dal 30.11.2022 e non già dal 01.12.2022) sia inammissibile poiché, anche ove accoglibile, comunque non sarebbe idoneo a modificare l'esito del giudizio di primo grado, nemmeno in via parziale.
Infatti, evidenzia parte appellata, la domanda di pagamento di provvigioni relativa al SAL del
29.11.2022 era stata accolta poiché maturava il diritto alla provvigione non _1 contestualmente all'emissione della fattura del relativo SAL, ma 30 giorni dopo, per cui il credito alla provvigione relativa alla fattura n. 153 del 30/11/2022 (per il SAL 29/11/2022 – doc 11 opposta) era sorto 30 giorni dopo e quindi, successivamente all'inizio di efficacia dell'accollo”.
Le provvigioni relative al SAL del 29.11.2022, quindi, erano maturate da in data _1
30.12.2022 (ossia 30 giorni dopo l'emissione della fattura del 30.11.2022), ossia in un momento successivo alla data di efficacia della clausola di accollo prospettata da controparte, ossia il 1° dicembre 2022. Analoga conclusione, si estende inoltre per le provvigioni maturate in relazione alle fatture emesse su SAL successivi a quello del 29.11.2022.
Chiede inoltre che venga dichiarato inammissibile anche l'assunto di MP che contestava la parte di sentenza in cui si era accertato che maturava il diritto alla provvigione non _1 contestualmente all'emissione della fattura del relativo SAL, ma 30 giorni dopo”, sostenendo
- senza però fornire a supporto alcuna effettiva argomentazione- che era più “plausibile ritenere che il momento temporale dal quale effettivamente matura il diritto a rivendicare le provvigioni era l'emissione del SAL”. Invero, contesta parte appellata, dalla lettura del ricorso d'appello non si aveva modo di evincere la ragione di diritto o logica che sorregge tale affermazione. Ribatte infatti che la tesi avversaria era manifestamente sprovvista di una
Pagina 9 qualsiasi argomentazione. Difende quanto statuito dall'art. 10 del contratto di agenzia (nel quale non si indica mai l'emissione del SAL come momento di corresponsione delle provvigioni, bensì ci si riferisce, chiaramente, ai 30 gg successivi alla fattura emessa sul SAL) ribadendo inoltre che la stessa MP nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, la pensava in modo assolutamente difforme, infatti: nel cap. 41 del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, MP aveva chiaramente sostenuto che la maturazione – “l'esigibilità delle somme provvigionali è condizionata, per legittima pattuizione contrattuale ai sensi dell'art.1748, IV c.c. (doc.2 avversario), all'emissione e al pagamento dei SAL (pagamento che, come tale, presuppone ovviamente una previa fatturazione – e a riprova di ciò si pensi che la fattura del 30.11.2022 relativa al SAL 29.11.22 aveva come termine di pagamento il
31.01.2023, all. 11) da parte della committente”.
Parte_ Quanto al secondo motivo di appello ( impugnava la sentenza nel punto in cui il primo
Giudice aveva ammesso, in fase di opposizione, l'estensione della domanda alla richiesta di provvigioni maturate anche su SAL successivi a quelli del 29.11.2022) sostiene la correttezza delle decisione del Tribunale di Como , il quale aveva aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale che amplia la possibilità di modificare la domanda anche in sede di memoria difensiva nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Secondo questo consolidato orientamento, infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo (in questo senso, da ultimo, vedasi Cassazione civile sez. I, 23/07/2024, n. 20439).
Sulla base di questo principio, quindi, la domanda di provvigioni maturate sul SAL del
29.11.2022 veniva dichiarata ammissibile, poiché connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio con ricorso monitorio;
“vicenda sostanziale” che corrispondeva alla Parte_ domanda di provvigioni maturate sulla commessa e dovute da sulla base della Pt_2
clausola di accollo del contratto di affitto.
L'appellata difende, da ultimo, la sentenza anche nel punto (contestato da parte appellante nel terzo motivo di appello) in cui il primo giudice aveva accolto la domanda provvigionale nella quota che andava dall'ultimo SAL emesso sino al fine lavori (provvigione che, pro quota, ammontava a € 6.118,84), evidenziando che la completa esecuzione dell'appalto e l'annessa
Pagina 10 emissione e fatturazione dell'ultimo SAL non poteva che imputarsi al preponente per via di vizi relativi ai lavori essendo, la mancata emissione dell'ultimo SAL, da ascriversi a causa imputabile a MP ( che, tra l'altro, non aveva dimostrato una causa alternativa, a essa non imputabile, della mancata emissione dell'ultimo SAL).
La corte ha deciso la causa all'udienza del 26 febbraio 2025 come da dispositivo di cui ha dato lettura.
*****
L'appello proposto da è fondato esclusivamente nella parte in cui, con il terzo Parte_1
motivo, censura la sentenza in punto di quantificazione degli importi riconosciuti a _1
, dovendosi escludere le provvigioni relative all'ultima parte dei lavori, contestati
[...]
dalla committente, mentre deve essere per il resto respinto.
Pacifico che abbia procurato a il contratto con e per il quale _1 _2 CP_5 Pt_2
le spetta la provvigione del 3%, la questione controversa riguarda quali provvigioni siano oggetto dell'accollo da parte della MP sulla base della pattuizione inserita nel contratto di affitto di azienda.
Va premesso che il Tribunale ha ritenuto
Parte_
-non dovute da (ma solo da , preponente) le provvigioni relative al SAL del 31 _2
agosto 22 , in quanto maturate prima della sottoscrizione del contratto di affitto di azienda con clausola di accollo.
-dovute da MP le provvigioni relative ai SAL 29.11.2002 in quanto, sebbene il SAL sia antecedente la sottoscrizione del contratto di affitto di azienda, la relativa fattura è stata emessa il 30.11.2022 (fattura n 153 del 30.11.22 doc 11 opposta) ed era pagabile dopo 30 giorni, quindi il 29.12.2022.
-dovute anche le provvigioni relative ai SAL successivi in data 3/12/22 e 4/1/23, che sebbene non richieste con il DI opposto sono state chieste nella fase di opposizione nella memoria di costituzione, previa ammissione di modifica della domanda ex art. 420 c.p.c.
Sulla base di tale interpretazione il Tribunale ha quindi revocato il DI che comprendeva anche le provvigioni del Sal di agosto 22 e ha condannato MP al pagamento di quanto dovuto sulla base di tutti i SAL successivi e quindi al pagamento di € 48.213,00 così calcolati: 3% di provvigioni su un totale lavori 2.077.100,00=€ 62.3131,00, detratte le provvigioni di cui al SAL del 31 agosto 22 di € 14.100 , residuo dovuto € 48.213,00
Pagina 11 Passando all'esame del primo motivo di gravame, il Collegio ritiene non condivisibile l'assunto di parte appellante, secondo cui avendo l'accollo ad oggetto le provvigioni relative ai SAL successivi alla stipula del contratto di affitto di azienda (30.11.2022, con effetto dal giorno 1.12.2022), devono essere escluse le provvigioni relative al SAL del 29.11.2022.
Occorre considerare le seguenti pattuizioni (n.d.r. sottolineatura a cura della scrivente per maggiore chiarezza):
-Contratto di agenzia del 7.01.2021 : _2 _1
“10.Provvigioni
10.1 Il preponente si obbliga a corrispondere all'agente una provvigione del 3% (tre per cento), salvo accordi particolari, su tutte le vendite concluse nel corso del contratto in relazione alla zona di esclusiva e per commesse generate sul territorio di competenza.
La provvigione corrisposta a 30 giorni dalla fatturazione di ogni SAL nei confronti del cliente
10.2 a partire dalla sottoscrizione del presente contratto e per i successivi sei mesi _2
verserà all'agente una quota fissa pari a fondo spese di euro 1500 mensili più iva da liquidare nel mese di gennaio 2022 che non sarà scomputata dalle provvigioni”
-Contratto di affitto di azienda del 30.11.2022, registrato il 7.12.2022 Parte_3
“9. Decorrenza, Durata - Facoltà di recesso.
9.1 La durata del presente contratto di affitto viene fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal giorno 01 dicembre 2022, data di efficacia del medesimo.”
- Allegato O al contratto di affitto di azienda
“In relazione a tale commessa si obbliga a versare all'agente per Pt_1 _1
conto di le provvigioni maturate dalla stessa, dalla data di stipula del presente atto _2
ai termini e condizioni previste dal contratto di agenzia 07/01/2021 che l'affittuaria dichiara di conoscere, espressamente escluso dal ramo d'azienda affittato, riconoscendo che di tali importi si è tenuto conto nella determinazione dei corrispettivi”
In applicazione delle riportate disposizioni l'obbligo della MP di pagare le provvigioni relative al SAL del 29 .11.2022 deriva quindi dall'interpretazione delle parole “provvigioni maturate” di cui all'allegato al contratto di affitto di azienda.
Ritiene il Collegio che detta espressione vada letta in uno con la pattuizione del contratto di
Parte agenzia che prevede il pagamento della provvigione a “30 giorni dalla fatturazione del , dalla quale emerge che ciò che rileva non è la data del SAL ma quella della sua fatturazione.
Pagina 12 Con riferimento al SAL del 29.11.2022, la fattura risulta emessa il successivo 30.11.2022
(doc 11 fasc. MP I grado) e quindi lo stesso giorno di sottoscrizione del contratto di affitto di azienda, data dalla quale in base all'allegato O del contratto MP ha assunto l'obbligo di versare a le provvigioni. _1
Ritiene il Collegio che la ricostruzione seguita sia conforme non solo alla lettera delle disposizioni ma anche ai criteri di cui all'art 1362 cc posto che ove le parti avessero voluto fare riferimento alla data del SAL avrebbero dovuto stabilirlo espressamente mentre emerge con chiarezza che hanno voluto stabilire la maturazione delle provvigioni dalla data di fatturazione.
Per le ragioni esposte il motivo scrutinato deve essere respinto.
Infondato si ritiene anche il secondo motivo, che critica la sentenza per avere il primo giudice affermato l'obbligo di MP di pagare anche le provvigioni relative ai SAL di dicembre 2022
e gennaio 2023, sulla base di una domanda introdotta solo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, da considerarsi secondo la tesi del gravame illegittima modifica della domanda monitoria, e quindi domanda nuova e come tale inammissibile.
L'assunto dell'appellante non può essere condiviso. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.” (Cass sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024)
Sul tema della modificazione della domanda la Suprema Corte ha più volte ribadito che “ non sono ammissibili le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono altro da quella domanda;
e che, viceversa, sono ammissibili le domande modificate non perché non possano incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate “nuove” nel senso di ulteriori o aggiuntive (Cass. Sez.
U 15/06/2015 n. 12310), essendo conforme tale obiettivo al principio di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.), intesi ad evitare il frazionamento delle pretese con proliferazione di cause attinenti al medesimo rapporto ed al pericolo della formazione di giudicati contrastanti (cfr. amplius Cass. Sez. U 16/02/2017, n.
Pagina 13 4090 che ritiene non abusivo il frazionamento delle pretese derivanti dal medesimo rapporto, soltanto ove sussista e sia dimostrato uno specifico ed oggettivo interesse del creditore).
In tale quadro ricostruttivo e con particolare riferimento al procedimento di opposizione a decreto monitorio, al creditore opposto - a fronte dell'opposizione del debitore opponente - è consentito di modificare la propria domanda originaria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare, causa petendi e petitum al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria (cfr. Cass. 11/12/2017 n. 29619, secondo cui l'ambito della cognizione del rapporto dedotto in giudizio non è limitato alla editio actionis del ricorrente in monitorio ma deve essere definito, all'esito della fase di trattazione, anche in considerazione delle eccezioni, difese, domande riconvenzionali svolte dall'opponente e delle modifiche e precisazioni delle domande ed eccezioni già proposte, consentite alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c.). In senso conforme vedi: Cass. N. 16807 del 2018, N. 4031 del 2021
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria).
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale
Pagina 14 bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
32933 del 27/11/2023)
Per tutte le ragioni esposte il motivo di gravame scrutinato dev'essere respinto.
Si ritengono, invece, parzialmente fondate le censure oggetto del terzo motivo, inerenti le provvigioni spettanti alla per l'ultima parte dei lavori, che erano stati completati ma per _1
i quali non era stata emessa fattura, avendo la committente contestato Controparte_5
vizi di esecuzione e in relazione ai quali risulta pendente un giudizio.
Il primo giudice ha accolto tale ulteriore domanda facendo applicazione dell'art 1748 cc comma 6 che prevede: L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi
e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. Rilevato che nella fattispecie la committente non ha emesso il SAL per un inadempimento imputabile a MP. Subentrata a nell'esecuzione _2
dei lavori, il Tribunale ha ritenuto che ha diritto alla provvigione anche su tale parte dei _1
lavori.
Il Collegio non condivide la conclusione a cui è pervenuto il primo giudice. E' infatti pacifico che pende avanti il Tribunale di Como la causa RG 3139/24 avente ad oggetto i lavori eseguiti e l'importo dovuto dalla committente, a chiusura del cantiere. Allo stato non è quindi dato sapere se se sussista o meno una responsabilità di MP per eventuali opere non eseguite.
In mancanza di un SAL e della relativa fattura, nulla MP è tenuta a versare a titolo di provvigioni a . _1
In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - la sentenza n. 228/2024 del Tribunale di Como dev'essere parzialmente riformata nei termini sopra precisati, limitatamente all'entità della condanna di da Parte_1 rideterminarsi nell'importo di € € 42.094,16 oltre accessori, così calcolata : importo delle provvigioni dal SAL del 29.11.2022 al SAL del gennaio 2023 € 56.194,16, da cui detrarre le
Pagina 15 provvigioni maturate fino al SAL del 31.08.2022, periodo precedente ed escluso dall'obbligazione assunta da MP con l'accollo.
Vanno confermate le restanti statuizioni di merito della sentenza appellata.
Con riferimento, infine, al regolamento delle spese di lite va ricordato che "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nella fattispecie, in considerazione del parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso di primo grado si stima equo compensare le spese del doppio grado nella misura di 1/8 , con condanna di a rimborsare a le spese di lite residue. I relativi importi sono Pt_1 _1
liquidati in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta da ciascuna parte e dell'assenza di attività istruttoria in grado di appello.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 228/2024 del Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, ridetermina nell'importo di € 42.094,16-oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo- la somma dovuta a;
_1
conferma le ulteriori statuizioni di merito;
compensa per 1/8 le spese di lite del doppio grado e condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite residue che liquida in complessivi € 8.400,00 (di cui € 5.250,00 _1 per il primo grado ed € 3.150,00 per l'appello, oltre spese generali forfettarie al 15% e oneri accessori di legge;
Milano, 26/02/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 16
N. R.G. 1200/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 228/2024 del Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro, est. dr. ORTORE, pubblicata il 10 ottobre 2024, promossa da:
on l'avv. DAVIDE CALABRO', elettivamente domiciliata presso il suo studio Parte_1
in Como, via Piave 23
Contro
, con l'avv. MIRCO BROGGIATO e l'avv. MARCO ZANON, _1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Viale Monte Grappa n.
45;
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
In via preliminare:
Pagina 1 -sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 228/2024 del Tribunale di
Como – sezione lavoro Giudice dott. Giovanni Ortore (R.G. 561/2023), pubblicata il
10.10.2024 e notificata in pari data dalla dott.ssa . _1
In via pregiudiziale:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dall'odierna appellata con memoria ex art. 416 cpc relative al pagamento delle provvigioni maturate per i SAL successivi al 29.11.2022.
Nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'ammissibilità delle domande formulate ex adverso relative al pagamento delle provvigioni maturate per il SAL successivi al 29.11.2022, accertare gli importi effettivamente dovuti a titolo di provvigione tenuto conto delle disposizioni del contratto di agenzia nonché delle obbligazioni assunte da in Parte_1
forza del contratto di affitto di ramo di azienda del 30.11.2022;
- per l'effetto condannare l'appellata alla rifusione in favore di dell'eventuale Parte_1 maggiore somma già corrisposta in esecuzione dell'ordinanza del Giudice del lavoro del
Tribunale di Como dell'8.4.2024 ed eventualmente della sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
In via preliminare: respingersi l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, poiché palesemente infondata stante l'assoluta non dimostrazione del “gravissimo danno” ex art. 431 co. 3 cpc (si consideri, oltremodo, che detratto quanto già corrisposto a a seguito dell'ordinanza del 8.04.2024 – ossia € 28.200,00 – il debito _1
Parte residuo di ammonta a circa 20 mila euro).
In via principale: respingere l'appello avversario per tutti i motivi dedotti in parte narrativa e per quelli esposti in primo grado (anche ove non richiamati nella presente memoria) con integrale conferma dell'impugnata sentenza n. 228/2024 del Tribunale di Como, sezione lavoro.
In ogni caso: con vittoria integrale delle spese e competenze della fase di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Pagina 2 Con la sentenza n. 228/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como ha accolto parzialmente il ricorso promosso da ontro così disponendo: Parte_1 _1
“revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 164/2023, ma condanna al pagamento di Parte_1
€ 48.213,00 oltre IVA, ritenute Enasarco e di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
2. compensa le spese di giudizio per un quarto e condanna al pagamento del Parte_1 residuo, che liquida in € 6.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA”.
Con ricorso depositato il 30/5/2023 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 164/2023, notificatole il 22/5/2023 dall'agente per il pagamento di € _1
30.925,55 oltre oneri Enasarco, ritenute fiscali, interessi e spese, relativo a provvigioni relative al contratto al SAL del mese di agosto e di quello di ottobre 2022, per i lavori Pt_2
eseguiti dalla preponente in esecuzione del contratto - da lei procurato- con la _2
, a cui il 30/11/2022 era seguito il contratto di affitto del ramo di Controparte_3 azienda concluso da tramite il quale quest'ultima aveva assunto “un formale _2 Parte_1 accollo, ex art. 1273 c.c., del debito relativo alle provvigioni dell' , della CP_4 [...]
. _2
A supporto della domanda MP ha rilevato che:
. Il 7/1/2021 aveva firmato con il contratto di agenzia che prevedeva la _1 _2 provvigione del 3% per ciascun contratto procurato;
l'art 10 prevedeva: “La provvigione corrisposta a 30 giorni dalla fatturazione di ogni SAL nel confronti del cliente”;
. aveva procurato a un contratto di subappalto con la per _1 _2 Controparte_3 un importo totale di € 2.530.000 ed ulteriori addendum per altri € 52.000;
. Il 30/11/2022, MP aveva concluso il contratto di affitto di azienda con relativo a _2
diversi cantieri, tra i quali la commessa con effetto dal giorno 1/12/2022. Pt_2
Nell'allegato O del contratto di affitto, le parti avevano escluso il trasferimento del contratto di agenzia dell'agente , ma MP si obbligava “a versare all'agente le _1 _1
provvigioni maturate dalla stessa, dalla data di stipula del presente atto ai termini e condizioni previsti dal contratto di agenzia 07.01.2021 … riconoscendo che di tali importi [le provvigioni maturate] si è tenuto conto nella determinazione dei corrispettivi”.
Pagina 3 Parte opponente ha adito il Tribunale riconoscendo di essere obbligata al pagamento per conto di solo delle provvigioni maturate in relazione ai SAL successivi alla data di _2
stipula del contratto di affitto di ramo di azienda (dopo quindi il 30/11/22) con esclusione, pertanto, di quelli già emessi nell'agosto e ottobre 2022, oggetto, secondo l'agente, della fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Ha aggiunto che per effetto dei SAL 03/12/2022 e 04/01/2023, a seguito dei quali la committente aveva liquidato complessivi € 328.000,00, l'agente aveva maturato _1 compensi provvigionali per € 9.840,00 oltre IVA, al netto di ritenute ed Enasarco, che offriva di versare banco iudicis a mezzo assegno circolare non trasferibile.
Si è costituita ritualmente in giudizio , sostenendo, al contrario di MP, che la _1
data di stipula del contratto di affitto di azienda indicava invero solo il momento di efficacia dell'accollo, con la conseguente esigibilità nei confronti di MP, dopo tale data, anche delle provvigioni maturate in precedenza.
Ha precisato inoltre che per errore, nel ricorso monitorio era stato indicato anche un SAL di ottobre, inesistente, anziché quello del 29/11/2022 a seguito del quale aveva emesso la _2
fattura 153 del 30/11/2022 per cui, considerato che le provvigioni maturavano a 30 gg dalla fattura emessa a ricadevano nella clausola di accollo ed erano quindi dovute da MP;
Pt_2 chiedeva pertanto, il pagamento di € 53.313,00 pari alle provvigioni totali (€ 62.313,00 - corrispondente al 3% dell'intero valore dell'opera di complessivi € 2.077.100,00 - detratti i
9.000,00 euro di provvigioni già percepite), in subordine, il pagamento delle provvigioni sino al SAL del 31/1/2023 pari a € 47.194,16 (€ 56.194,16 - € 9.000,00), in ulteriore subordine, il pagamento di € 42.009,58 per le provvigioni maturate sino al SAL del 31.01.2023, escluse quelle maturate sul SAL del 31.08.2022.
Il giudice di prime cure, richiamando e condividendo, quanto all'interpretazione della clausola contrattuale quanto statuito nell'ordinanza 08/04/2024 (“l'interpretazione proposta Parte_ dall'opponente - secondo cui sarebbe tenuta a versare le provvigioni maturate dall'opposta solo dopo la data di stipula del suddetto contratto - pare logicamente più convincente”) ha accolto parzialmente il ricorso.
Sul punto, infatti, il primo giudice ha così stabilito: “Occorre infatti ricordare che in base all'art 10 del contratto di agenzia, maturava il diritto alla provvigione non _1 contestualmente all'emissione della fattura del relativo SAL, ma 30 giorni dopo, per cui il
Pagina 4 credito alla provvigione relativa alla fattura n. 153 del 30/11/2022 (per il SAL 29/11/2022 – doc 11 opposta) è sorto 30 giorni dopo e quindi, successivamente all'inizio di efficacia dell'accollo. Non le spetta invece, la provvigione relativa al primo SAL indicato nel ricorso ex art 633 cpc, quello del 31/8/2022, poi oggetto della fattura 123 del 30/9/2022 (doc 12 opposta), in quanto le relative provvigioni sarebbero maturate al 30 ottobre successivo e quindi, prima dell'accollo.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
In merito al quantum dovuto ha rilevato che:
. MP si era riconosciuta debitrice delle provvigioni relative ai due SAL successivi, del
03/12/2022 e del 04/01/2023, quantificate in € 9.840,00 oltre Iva, svolgendo poi, in via riconvenzionale, domanda di accertamento degli ulteriori importi dovuti a . Era quindi _1
seguita domanda riconvenzionale di che ne chiedeva il pagamento;
_1
. costituendosi in giudizio aveva domandato la condanna di MP al pagamento delle _1
provvigioni dovute per i successivi due SAL del 03/12/2022 e del 04/01/2023 quantificate in complessivi € 13.809,58 e quindi, in misura superiore a quella calcolata dall'opponente, nonché di aver diritto anche alle provvigioni per l'ultima parte dei lavori che, come riconosciuto dalla stessa MP erano stati completati “ma la committente Controparte_3
con comunicazione in data 04.04.2023 (doc.11) ha contestato vizi, pretendendo addebiti
[...] di penali, per i quali si è ad oggi rifiutata di provvedere all'emissione del SAL finale” (punto
42 opposizione).
A tale proposito l'opposta ha evidenziato di aver diritto alle provvigioni anche per l'ultima parte dei lavori, in quanto in base al disposto dell'art 1748 co 6 cc, la provvigione non sarebbe dovuta all'agente solo nel caso in cui il contratto di appalto non avesse avuto completa esecuzione per causa non imputabile al preponente, diversamente dalla vicenda in esame, in cui non aveva emesso l'ultimo SAL per i vizi relativi ai lavori eseguiti da Controparte_3
MP.
Sul punto il primo giudice ha così statuito: “Posto che effettivamente, la committente non ha emesso l'ultimo SAL per un inadempimento imputabile a MP, subentrata alla preponente nell'esecuzione dei lavori, l'opposta ha diritto anche alla provvigione sull'ultima parte _2
dei lavori.
Pagina 5 Né rileva il fatto che si sia insinuata nella procedura di liquidazione giudiziale di _1 _2
per le provvigioni maturate antecedentemente il contratto di affitto di azienda, che competono per quanto già detto alla sola _2
Parte_ In conclusione, l'opposta ha diritto a ottenere da il pagamento delle provvigioni _1 calcolate sull'intero valore dei lavori € 62.313,00 (pari al 3% di € 2.077.100,00), detratti €
14.100,00 per le provvigioni relative ai lavori eseguiti fino al SAL del 31/8/2022, di cui è debitrice la sola - comprensivi di € 9.000,00 già da questa versati – e quindi, maturate _2 prima dell'accollo contestuale al contratto di affitto di ramo di azienda.
Parte_ Di conseguenza dev'essere condannata al pagamento di € 48.213,00 oltre IVA, ritenute
Enasarco e di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del parziale fondamento dell'opposizione, appare corretto compensare le spese di giudizio per un quarto;
il residuo, liquidato in dispositivo, segue la soccombenza della società opponente”.
con atto depositato in data 08/11/24 ha proposto appello, insistendo per la riforma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Questi i motivi di appello:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 primo comma c.c., 1363 c.c. e 1364
c.c.
Con il primo motivo la società appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo
Parte_ giudice ha ritenuto che in qualità di accollante del debito assunto da era _2
tenuta a corrispondere le provvigioni maturate in favore dell'agente dalla data di sottoscrizione del contratto di affitto di ramo di azienda, quindi dal 30.11.2022, anziché dalla data di efficacia del contratto indicata dal giorno 1° dicembre 2022.
Sul punto parte appellante, pur condividendo le motivazioni che avevano indotto il giudicante a stabilire che non sono dovute da MP le provvigioni maturate con l'emissione del SAL del
31 agosto 2022, contesta invece fermamente la “chiave” di lettura offerta dal Giudice in merito all'obbligazione di pagamento a carico di MP per le provvigioni maturate a seguito dell'emissione del SAL del 29.11.2022 e dei successivi.
Denuncia infatti l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, ai sensi degli artt. 1362 e seguenti codice civile, dell'effettiva volontà negoziale espressa dalle parti;
volontà desumibile
Pagina 6 anche dal tenore letterale del contratto di affitto del ramo di azienda nel suo complesso.
Secondo la tesi del gravame, dalla lettura del contratto sopra citato, emerge la volontà coincidente delle parti di determinare la decorrenza delle reciproche obbligazioni negoziate a decorrere dal giorno 1° dicembre 2022(artt. 4.3, 9.1 e allegato O). Tale volontà trova ulteriore conferma dalla previsione dell'art. 3 (Esclusioni) che indica con precisione tutte le obbligazioni che per effetto del contratto di affitto rimangono di esclusiva competenza della società concedente (ovvero alla data di efficacia del contratto (1° dicembre _2
2022). Tra le varie voci si legge testualmente che sono di esclusiva competenza della società concedente “… a) tutti i debiti ed i crediti, nessuno escluso, sorti antecedentemente alla data di efficacia del presente contratto od aventi, comunque, titolo, ragione e/o causa derivanti da presupposti antecedenti a detta data, quantunque accertati e/o azionati anche in seguito…”.
Sottolinea anche che il diritto al pagamento delle provvigioni, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, si ritiene cristallizzato e costituito al momento dell'emissione del SAL (ovvero nel caso di specie in data 29.11.2022) e non dal momento del pagamento.
L'art. 10 del contratto di agenzia (doc.13) in merito alla provvigione prevede infatti testualmente: “… La provvigione corrisposta a 30 gg dalla fatturazione di ogni SAL”.
Pertanto, ribatte che l'obbligazione di pagamento delle provvigioni relative al SAL
29.11.2022 pari ad euro 28.611,16 è a carico di e non già da in quanto _2 Parte_1
escluse dal contratto di affitto di ramo di azienda.
Chiede quindi alla Corte di appello di proporre la plausibile e corretta interpretazione delle clausole contrattuali oggetto di controversia tenuto conto dell'effettiva volontà espressa dalle parti in sede di negoziazione degli accordi formalizzati con il contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto tra e in data 30 novembre 2022. _2 Parte_1
2. Sull'art. 420 cpc in relazione alle domande di condanna al pagamento dei SAL successivi al 29.11.2022
Con il secondo motivo di appello chiede a codesta Corte adita di dichiarare ai sensi dell'art. 420 cpc l'inammissibilità delle domande formulate dall'appellata nel giudizio di primo grado nel merito in via principale e subordinata relative alla richiesta di condanna di MP al pagamento dei SAL di dicembre 2022 e gennaio 2023 in quanto non menzionati nel ricorso ex art. 633 cpc.
Parte appellante lamenta infatti di avere eccepito in primo grado l'inammissibilità della domanda di condanna estesa ai SAL successivi al 29.11.2022 introdotta dall'odierna appellata
Pagina 7 con la memoria difensiva ex art. 416 cpc in quanto da considerarsi domanda nuova rispetto a quella azionata con il decreto ingiuntivo opposto. Il primo giudice, richiamato un principio statuito dalla Suprema Corte riferito ad una diversa fattispecie processuale, aveva però ritenuto ammissibile la domanda (nuova quanto meno certamente per il petitum) introdotta ex
Parte_ adverso ed aveva conseguentemente condannato al pagamento delle provvigioni tutte asseritamente maturate anche successivamente alla data del 30.11.2022 e anche di fine dei lavori, sebbene non fosse stato emesso dalla committente il relativo SAL.
3. Sulla quantificazione delle provvigioni quantificata dal Giudice del lavoro del Tribunale di
Como
Con l'ultimo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva stabilito che la aveva diritto al pagamento anche delle provvigioni maturate per _1
l'ultima parte dei lavori nonostante non fosse stato ad oggi emesso il relativo SAL fine lavori. Parte_ Rammenta infatti che il SAL del 4.1.2023 era l'ultimo emesso dalla committente e che non aveva ad oggi incassato nulla per le opere successivamente eseguite.
Rammenta infatti che a causa dell'inadempimento della committente Controparte_5 era sorta una controversia relativa anche all'importo illegittimamente contestato da quest'ultima.
Dà infatti atto che avanti al Tribunale di Como pende la causa n. 3139/2024 RG (doc.16) tesa ad accertare i lavori eseguiti e l'importo dovuto dalla committente a chiusura del cantiere in ragione delle valutazioni tecniche relative ad opere dalla stessa asseritamente non eseguite, per fatto e colpa della committente, da scomputare dal valore dell'appalto.
Conclude quindi ribadendo che, differentemente da quanto sostenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Como, non essendo imputabile a MP l'omessa emissione dell'ultimo SAL, per la cui determinazione è in corso un contenzioso con la committenza teso proprio ad accertare l'importo ancora dovute rispetto al contratto di appalto originario, non potranno essere allo stato corrisposte le provvigioni per la fine lavori.
Conclude quindi insistendo nel ribadire che le provvigioni, nel caso in cui non fosse ritenuta inammissibile la domanda per i motivi sopra dedotti, dovranno essere calcolate sull'importo indicato nell'ultimo SAL del 4.1.2023 che indica un importo totale dei lavori eseguiti per euro
1.873.138,67 e non già sull'originario valore dell'appalto in contestazione: le provvigioni ad oggi (SAL 4.1.2023) ammontano a complessivi euro 56.194,16, importo quest'ultimo dal
Pagina 8 quale occorre detrarre, come statuito in sentenza di primo grado, la somma di 14.100 per le provvigioni maturate sino al SAL del 31.8.2022.
Ne consegue che, in caso di accoglimento della domanda ex adverso formulata, le provvigioni dovute da MP ammonterebbero ad euro 42.094,16 e non già in 48.213,00 come quantificato dal Giudice del lavoro del Tribunale di Como.
Con memoria depositata in data 14/02/25 si è costituita in giudizio insistendo _1
per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
Sostiene che il primo motivo di appello avversario (MP si doleva del datti che il Tribunale avesse ritenuto che la clausola di accollo (relativa alle provvigioni maturate da ) fosse _1
efficace già dal 30.11.2022 e non già dal 01.12.2022) sia inammissibile poiché, anche ove accoglibile, comunque non sarebbe idoneo a modificare l'esito del giudizio di primo grado, nemmeno in via parziale.
Infatti, evidenzia parte appellata, la domanda di pagamento di provvigioni relativa al SAL del
29.11.2022 era stata accolta poiché maturava il diritto alla provvigione non _1 contestualmente all'emissione della fattura del relativo SAL, ma 30 giorni dopo, per cui il credito alla provvigione relativa alla fattura n. 153 del 30/11/2022 (per il SAL 29/11/2022 – doc 11 opposta) era sorto 30 giorni dopo e quindi, successivamente all'inizio di efficacia dell'accollo”.
Le provvigioni relative al SAL del 29.11.2022, quindi, erano maturate da in data _1
30.12.2022 (ossia 30 giorni dopo l'emissione della fattura del 30.11.2022), ossia in un momento successivo alla data di efficacia della clausola di accollo prospettata da controparte, ossia il 1° dicembre 2022. Analoga conclusione, si estende inoltre per le provvigioni maturate in relazione alle fatture emesse su SAL successivi a quello del 29.11.2022.
Chiede inoltre che venga dichiarato inammissibile anche l'assunto di MP che contestava la parte di sentenza in cui si era accertato che maturava il diritto alla provvigione non _1 contestualmente all'emissione della fattura del relativo SAL, ma 30 giorni dopo”, sostenendo
- senza però fornire a supporto alcuna effettiva argomentazione- che era più “plausibile ritenere che il momento temporale dal quale effettivamente matura il diritto a rivendicare le provvigioni era l'emissione del SAL”. Invero, contesta parte appellata, dalla lettura del ricorso d'appello non si aveva modo di evincere la ragione di diritto o logica che sorregge tale affermazione. Ribatte infatti che la tesi avversaria era manifestamente sprovvista di una
Pagina 9 qualsiasi argomentazione. Difende quanto statuito dall'art. 10 del contratto di agenzia (nel quale non si indica mai l'emissione del SAL come momento di corresponsione delle provvigioni, bensì ci si riferisce, chiaramente, ai 30 gg successivi alla fattura emessa sul SAL) ribadendo inoltre che la stessa MP nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, la pensava in modo assolutamente difforme, infatti: nel cap. 41 del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, MP aveva chiaramente sostenuto che la maturazione – “l'esigibilità delle somme provvigionali è condizionata, per legittima pattuizione contrattuale ai sensi dell'art.1748, IV c.c. (doc.2 avversario), all'emissione e al pagamento dei SAL (pagamento che, come tale, presuppone ovviamente una previa fatturazione – e a riprova di ciò si pensi che la fattura del 30.11.2022 relativa al SAL 29.11.22 aveva come termine di pagamento il
31.01.2023, all. 11) da parte della committente”.
Parte_ Quanto al secondo motivo di appello ( impugnava la sentenza nel punto in cui il primo
Giudice aveva ammesso, in fase di opposizione, l'estensione della domanda alla richiesta di provvigioni maturate anche su SAL successivi a quelli del 29.11.2022) sostiene la correttezza delle decisione del Tribunale di Como , il quale aveva aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale che amplia la possibilità di modificare la domanda anche in sede di memoria difensiva nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Secondo questo consolidato orientamento, infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo (in questo senso, da ultimo, vedasi Cassazione civile sez. I, 23/07/2024, n. 20439).
Sulla base di questo principio, quindi, la domanda di provvigioni maturate sul SAL del
29.11.2022 veniva dichiarata ammissibile, poiché connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio con ricorso monitorio;
“vicenda sostanziale” che corrispondeva alla Parte_ domanda di provvigioni maturate sulla commessa e dovute da sulla base della Pt_2
clausola di accollo del contratto di affitto.
L'appellata difende, da ultimo, la sentenza anche nel punto (contestato da parte appellante nel terzo motivo di appello) in cui il primo giudice aveva accolto la domanda provvigionale nella quota che andava dall'ultimo SAL emesso sino al fine lavori (provvigione che, pro quota, ammontava a € 6.118,84), evidenziando che la completa esecuzione dell'appalto e l'annessa
Pagina 10 emissione e fatturazione dell'ultimo SAL non poteva che imputarsi al preponente per via di vizi relativi ai lavori essendo, la mancata emissione dell'ultimo SAL, da ascriversi a causa imputabile a MP ( che, tra l'altro, non aveva dimostrato una causa alternativa, a essa non imputabile, della mancata emissione dell'ultimo SAL).
La corte ha deciso la causa all'udienza del 26 febbraio 2025 come da dispositivo di cui ha dato lettura.
*****
L'appello proposto da è fondato esclusivamente nella parte in cui, con il terzo Parte_1
motivo, censura la sentenza in punto di quantificazione degli importi riconosciuti a _1
, dovendosi escludere le provvigioni relative all'ultima parte dei lavori, contestati
[...]
dalla committente, mentre deve essere per il resto respinto.
Pacifico che abbia procurato a il contratto con e per il quale _1 _2 CP_5 Pt_2
le spetta la provvigione del 3%, la questione controversa riguarda quali provvigioni siano oggetto dell'accollo da parte della MP sulla base della pattuizione inserita nel contratto di affitto di azienda.
Va premesso che il Tribunale ha ritenuto
Parte_
-non dovute da (ma solo da , preponente) le provvigioni relative al SAL del 31 _2
agosto 22 , in quanto maturate prima della sottoscrizione del contratto di affitto di azienda con clausola di accollo.
-dovute da MP le provvigioni relative ai SAL 29.11.2002 in quanto, sebbene il SAL sia antecedente la sottoscrizione del contratto di affitto di azienda, la relativa fattura è stata emessa il 30.11.2022 (fattura n 153 del 30.11.22 doc 11 opposta) ed era pagabile dopo 30 giorni, quindi il 29.12.2022.
-dovute anche le provvigioni relative ai SAL successivi in data 3/12/22 e 4/1/23, che sebbene non richieste con il DI opposto sono state chieste nella fase di opposizione nella memoria di costituzione, previa ammissione di modifica della domanda ex art. 420 c.p.c.
Sulla base di tale interpretazione il Tribunale ha quindi revocato il DI che comprendeva anche le provvigioni del Sal di agosto 22 e ha condannato MP al pagamento di quanto dovuto sulla base di tutti i SAL successivi e quindi al pagamento di € 48.213,00 così calcolati: 3% di provvigioni su un totale lavori 2.077.100,00=€ 62.3131,00, detratte le provvigioni di cui al SAL del 31 agosto 22 di € 14.100 , residuo dovuto € 48.213,00
Pagina 11 Passando all'esame del primo motivo di gravame, il Collegio ritiene non condivisibile l'assunto di parte appellante, secondo cui avendo l'accollo ad oggetto le provvigioni relative ai SAL successivi alla stipula del contratto di affitto di azienda (30.11.2022, con effetto dal giorno 1.12.2022), devono essere escluse le provvigioni relative al SAL del 29.11.2022.
Occorre considerare le seguenti pattuizioni (n.d.r. sottolineatura a cura della scrivente per maggiore chiarezza):
-Contratto di agenzia del 7.01.2021 : _2 _1
“10.Provvigioni
10.1 Il preponente si obbliga a corrispondere all'agente una provvigione del 3% (tre per cento), salvo accordi particolari, su tutte le vendite concluse nel corso del contratto in relazione alla zona di esclusiva e per commesse generate sul territorio di competenza.
La provvigione corrisposta a 30 giorni dalla fatturazione di ogni SAL nei confronti del cliente
10.2 a partire dalla sottoscrizione del presente contratto e per i successivi sei mesi _2
verserà all'agente una quota fissa pari a fondo spese di euro 1500 mensili più iva da liquidare nel mese di gennaio 2022 che non sarà scomputata dalle provvigioni”
-Contratto di affitto di azienda del 30.11.2022, registrato il 7.12.2022 Parte_3
“9. Decorrenza, Durata - Facoltà di recesso.
9.1 La durata del presente contratto di affitto viene fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal giorno 01 dicembre 2022, data di efficacia del medesimo.”
- Allegato O al contratto di affitto di azienda
“In relazione a tale commessa si obbliga a versare all'agente per Pt_1 _1
conto di le provvigioni maturate dalla stessa, dalla data di stipula del presente atto _2
ai termini e condizioni previste dal contratto di agenzia 07/01/2021 che l'affittuaria dichiara di conoscere, espressamente escluso dal ramo d'azienda affittato, riconoscendo che di tali importi si è tenuto conto nella determinazione dei corrispettivi”
In applicazione delle riportate disposizioni l'obbligo della MP di pagare le provvigioni relative al SAL del 29 .11.2022 deriva quindi dall'interpretazione delle parole “provvigioni maturate” di cui all'allegato al contratto di affitto di azienda.
Ritiene il Collegio che detta espressione vada letta in uno con la pattuizione del contratto di
Parte agenzia che prevede il pagamento della provvigione a “30 giorni dalla fatturazione del , dalla quale emerge che ciò che rileva non è la data del SAL ma quella della sua fatturazione.
Pagina 12 Con riferimento al SAL del 29.11.2022, la fattura risulta emessa il successivo 30.11.2022
(doc 11 fasc. MP I grado) e quindi lo stesso giorno di sottoscrizione del contratto di affitto di azienda, data dalla quale in base all'allegato O del contratto MP ha assunto l'obbligo di versare a le provvigioni. _1
Ritiene il Collegio che la ricostruzione seguita sia conforme non solo alla lettera delle disposizioni ma anche ai criteri di cui all'art 1362 cc posto che ove le parti avessero voluto fare riferimento alla data del SAL avrebbero dovuto stabilirlo espressamente mentre emerge con chiarezza che hanno voluto stabilire la maturazione delle provvigioni dalla data di fatturazione.
Per le ragioni esposte il motivo scrutinato deve essere respinto.
Infondato si ritiene anche il secondo motivo, che critica la sentenza per avere il primo giudice affermato l'obbligo di MP di pagare anche le provvigioni relative ai SAL di dicembre 2022
e gennaio 2023, sulla base di una domanda introdotta solo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, da considerarsi secondo la tesi del gravame illegittima modifica della domanda monitoria, e quindi domanda nuova e come tale inammissibile.
L'assunto dell'appellante non può essere condiviso. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.” (Cass sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024)
Sul tema della modificazione della domanda la Suprema Corte ha più volte ribadito che “ non sono ammissibili le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono altro da quella domanda;
e che, viceversa, sono ammissibili le domande modificate non perché non possano incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate “nuove” nel senso di ulteriori o aggiuntive (Cass. Sez.
U 15/06/2015 n. 12310), essendo conforme tale obiettivo al principio di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.), intesi ad evitare il frazionamento delle pretese con proliferazione di cause attinenti al medesimo rapporto ed al pericolo della formazione di giudicati contrastanti (cfr. amplius Cass. Sez. U 16/02/2017, n.
Pagina 13 4090 che ritiene non abusivo il frazionamento delle pretese derivanti dal medesimo rapporto, soltanto ove sussista e sia dimostrato uno specifico ed oggettivo interesse del creditore).
In tale quadro ricostruttivo e con particolare riferimento al procedimento di opposizione a decreto monitorio, al creditore opposto - a fronte dell'opposizione del debitore opponente - è consentito di modificare la propria domanda originaria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare, causa petendi e petitum al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria (cfr. Cass. 11/12/2017 n. 29619, secondo cui l'ambito della cognizione del rapporto dedotto in giudizio non è limitato alla editio actionis del ricorrente in monitorio ma deve essere definito, all'esito della fase di trattazione, anche in considerazione delle eccezioni, difese, domande riconvenzionali svolte dall'opponente e delle modifiche e precisazioni delle domande ed eccezioni già proposte, consentite alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c.). In senso conforme vedi: Cass. N. 16807 del 2018, N. 4031 del 2021
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria).
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale
Pagina 14 bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
32933 del 27/11/2023)
Per tutte le ragioni esposte il motivo di gravame scrutinato dev'essere respinto.
Si ritengono, invece, parzialmente fondate le censure oggetto del terzo motivo, inerenti le provvigioni spettanti alla per l'ultima parte dei lavori, che erano stati completati ma per _1
i quali non era stata emessa fattura, avendo la committente contestato Controparte_5
vizi di esecuzione e in relazione ai quali risulta pendente un giudizio.
Il primo giudice ha accolto tale ulteriore domanda facendo applicazione dell'art 1748 cc comma 6 che prevede: L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi
e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. Rilevato che nella fattispecie la committente non ha emesso il SAL per un inadempimento imputabile a MP. Subentrata a nell'esecuzione _2
dei lavori, il Tribunale ha ritenuto che ha diritto alla provvigione anche su tale parte dei _1
lavori.
Il Collegio non condivide la conclusione a cui è pervenuto il primo giudice. E' infatti pacifico che pende avanti il Tribunale di Como la causa RG 3139/24 avente ad oggetto i lavori eseguiti e l'importo dovuto dalla committente, a chiusura del cantiere. Allo stato non è quindi dato sapere se se sussista o meno una responsabilità di MP per eventuali opere non eseguite.
In mancanza di un SAL e della relativa fattura, nulla MP è tenuta a versare a titolo di provvigioni a . _1
In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - la sentenza n. 228/2024 del Tribunale di Como dev'essere parzialmente riformata nei termini sopra precisati, limitatamente all'entità della condanna di da Parte_1 rideterminarsi nell'importo di € € 42.094,16 oltre accessori, così calcolata : importo delle provvigioni dal SAL del 29.11.2022 al SAL del gennaio 2023 € 56.194,16, da cui detrarre le
Pagina 15 provvigioni maturate fino al SAL del 31.08.2022, periodo precedente ed escluso dall'obbligazione assunta da MP con l'accollo.
Vanno confermate le restanti statuizioni di merito della sentenza appellata.
Con riferimento, infine, al regolamento delle spese di lite va ricordato che "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nella fattispecie, in considerazione del parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso di primo grado si stima equo compensare le spese del doppio grado nella misura di 1/8 , con condanna di a rimborsare a le spese di lite residue. I relativi importi sono Pt_1 _1
liquidati in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta da ciascuna parte e dell'assenza di attività istruttoria in grado di appello.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 228/2024 del Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, ridetermina nell'importo di € 42.094,16-oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo- la somma dovuta a;
_1
conferma le ulteriori statuizioni di merito;
compensa per 1/8 le spese di lite del doppio grado e condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite residue che liquida in complessivi € 8.400,00 (di cui € 5.250,00 _1 per il primo grado ed € 3.150,00 per l'appello, oltre spese generali forfettarie al 15% e oneri accessori di legge;
Milano, 26/02/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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