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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1560/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1560/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTUNDO Parte_1 C.F._1 SIMONA e dell'avv. GANCI FABIO ( ) ; C.F._2 Parte_2
( ) ; ( ) ; , elettivamente C.F._3 Parte_3 C.F._4 domiciliato in VIA AGOSTINO DI DUCCIO 22 50143 FIRENZEpresso il difensore avv. ROTUNDO SIMONA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, citava a giudizio il Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, per Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- accertarsi e dichiararsi, ex art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988 e in base alla clausola 4 dell'accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
70/99, e ai principi generali di parità di trattamento e non discriminazione, nonché per gli altri motivi di cui al ricorso, l'illegittimità dell'impugnato del decreto di riconoscimento servizi Prot.
n. 1874 del 07.03.2018 e del decreto di inquadramento stipendiale Prot. n. 1875 del 07.03.2018 e comunque annullarsi gli stessi provvedimenti nella parte in cui non riconoscono integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato e indeterminato, anche nel ruolo inferiore, a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, e inquadrano la ricorrente, sotto il profilo retributivo, utilizzando il meno favorevole metodo della temporizzazione.
- condannarsi il a ricostruire la carriera della ricorrente Controparte_2
1 base dell'anzianità e con l'integrale computo del lavoro svolto, a tempo determinato e indeterminato, come collaboratore e assistente, con conseguente riconoscimento, al momento dell'immissione in ruolo come Assistente Amministrativa, di un'anzianità di servizio, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali
(considerando il blocco della progressione economica per l'anno 2013) di mesi 224 e giorni 8, per un totale, di anni 18, mesi 8 e giorni 8;
- condannare il a versare alla parte ricorrente, tenuto Controparte_2
conto degli atti di diffida interruttivi della prescrizione notificati in data 03.12.2021 e in data
20.11.2023 (docc. nn. 8-9), le differenze retributive tra quanto corrisposto e il maggior trattamento economico derivante dal reinquadramento sulla base dell'intera attività lavorativa svolta come precaria e di ruolo (condanna generica).
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei difensori antistatari, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde
Rilevava la ricorrente di essere dipendente del , attualmente in servizio presso CP_2
L'istituto Comprensivo di Fucecchio e riferiva i seguenti fatti che avevano caratterizzato il suo percorso professionale:
- era assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 1999 in qualità di collaboratore scolastico, dopo una serie di contratti a tempo determinato per lo svolgimento delle medesime mansioni:
- nell'ottobre 2002 il le aveva riconosciuto un'anzianità giuridica ed economica di CP_2
anni 2, mesi 10 e giorni 12 ( 2 anni , 8 mesi e 7 gg di preruolo e mesi 2 gg 5 di ruolo);
- in data 24.12.2011 il le aveva riconosciuto 15 anni di servizio collocandola nella CP_2
posizione stipendiale di anni 15;
- a partire dal 2014 aveva sottoscritto una serie di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di assistente amministrativo;
- a far data dal 1 settembre 2016 aveva ottenuto il passaggio di ruolo nell' area professionale B, profilo assistente amministrativo ed aveva quindi chiesto il riconoscimento di tutti i servizi prestati con entrambe le qualifiche:
- in data 7 marzo 2018 il aveva riconosciuto solo 12 anni di servizio, retrocedendola CP_2
alla posizione stipendiale 9.
Ciò premesso sosteneva che :
- la retribuzione del personale scolastico è direttamente connessa all'anzianità di servizio;
- in caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore l'ordinamento
2 scolastico prevede due diversi meccanismi di “trasferimento” dell'anzianità dal vecchio al nuovo livello: la “temporizzazione” e la “ricostruzione di carriera”;
- Dei due, si deve applicare quello più favorevole, secondo quanto stabilito dalle norme(art. 6
D.P.R. 345/1983, art. 4 D.P.R. 399/198) , dalla giurisprudenza e dalle circolari del CP_2
convenuto, (circolare ministeriale del 24.3.1999 n.78).
Alla ricorrente, nel passaggio di profilo, il nuovo livello retributivo era stato determinato sulla base della temporizzazione ritenuta più favorevole rispetto alla ricostruzione di carriera. Tuttavia, la riteneva che la ricostruzione di carriera (e non la temporizzazione) le consentisse di Pt_1
godere, nel nuovo profilo, di maggiore anzianità e quindi di un trattamento retributivo più favorevole;
pertanto, invocava tale trattamento retributivo migliore, in ragione della regola della modalità più favorevole di riconoscimento dell'anzianità pregressa.
Il ministero si costituiva sostenendo che:
a) l'applicato principio della temporizzazione non aveva causato alcun danno economico né giuridico alla lavoratrice essendole stato riconosciuto uno “stipendio ad personam” ai sensi dell'art 4 del DPR 399/1988 in modo che il nuovo stipendio ( pari allo stipendio iniziale dele nuova qualifica) non fosse inferiore a quello maturato nella qualifica di provenienza;
b) non è possibile cumulare i servizi resi nel ruolo di collaboratore scolastico con quelli resi quale assistente amministrativo, trattandosi di profili diversi;
c) la lavoratrice aveva già accettato la temporizzazione al momento dell'ingresso nei ruoli quale collaboratrice scolastica .
Eccepiva infine la prescrizione quinquennale delle eventuali differenze retributive maturate.
Omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione a seguito di udienza svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
La temporizzazione è istituto disciplinato dal D.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983 che, all'art. 6, così dispone : “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente all'1 febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi,
3 previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica”. Il D.P.R. n.
399/1988 (“Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giungo 1988 relativo al personale del comparto scuola”), all'art. 4, in tema di passaggi di qualifica funzionale e trattamento economico, richiama l'art. 6 cit. del DPR n. 345/1983 recependo l'istituto della temporizzazione e stabilendo che “8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”.
Le norme suindicate delineano la temporizzazione come un metodo di computo del servizio maturato nella qualifica di provenienza, volto a trasformare un dato economico in anzianità utile per il nuovo ruolo, secondo un meccanismo di calcolo che si traduce nella determinazione di una retribuzione ad personam, idonea a individuare la fascia di inquadramento nella nuova qualifica.
Si tratta di un istituto speciale la cui applicazione è prevista nei casi di passaggio del personale scolastico e amministrativo da un ruolo ad un altro. Esso trova giustificazione nella previsione di trattamenti economici differenziati in base al ruolo, che fa sì che il transito in un ruolo diverso debba in qualche modo tenere conto, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, delle differenze della retribuzione del ruolo di provenienza rispetto al nuovo ruolo assunto. In altre parole, mediante la temporizzazione si ricorre ad una sorta di finzione, per effetto della quale il
“maturato economico” nel ruolo di provenienza (dato dalla differenza tra lo stipendio maturato nel ruolo inferiore e lo stipendio iniziale dello stesso ruolo) viene trasferito nel nuovo ruolo come assegno ad personam, così da realizzare una conversione del valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per il nuovo inquadramento, prescindendo però dall'anzianità effettiva.
Il meccanismo della ricostruzione di carriera è differente.
L'anzianità di servizio viene valutata sia ai fini giuridici che economici per intero nei primi quattro anni di servizio e ai soli fini economici per il periodo eccedente nei limiti di 1/3 (art. 3 del
D.L. n. 370 del 1970 conv. dalla l. 576/1970). Il periodo di anzianità “accantonato” e riconosciuto ai soli fini economici, è recuperato una volta raggiunta una certa anzianità di servizio ai sensi
4 dell' art. 4, comma 3, del citato DPR n. 399/1988 dispone che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.”. Il CCNL dell'8.04.1995 per le ricostruzioni di carriera del personale dopo il 31.12.1995, inoltre, prevede che l'inquadramento nelle fasce di anzianità vada effettuato valutando subito l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici mentre l'anzianità utile ai fini economici (pari a 1/3 del totale oltre i primi 4 anni) vada valutata integralmente solo al raggiungimento del tetto di 20 anni di anzianità. Ne deriva che il raggiungimento del tetto di anzianità di servizio previsto dalla normativa di settore consente di recuperare quell'anzianità “accantonata”, siccome riconosciuta inizialmente ai soli fini economici, e di conseguire in tal modo l'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Così chiarita la differenza tra i due sistemi si osserva che l'art. 4, comma 13, del già citato DPR
399/1988 dispone che : “13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decretolegge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni”
(criterio di ricostruzione della carriera), con la precisazione, ad ogni modo, che “Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.” prevedendo di fatto che, al momento della conferma in ruolo, l'anzianità di servizio venga riconosciuta secondo il criterio più favorevole L'art. 4, comma 10, esclude la possibilità di cumulare i benefici derivanti dalla temporizzazione con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera: “10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
Nel caso di specie la domanda può trovare accoglimento nella misura che segue:
A) al richiesto integrale riconoscimento alla data di immissione nel ruolo di assistente amministrativo del servizio prestato anteriormente osta la constatazione che la ricorrente nel suddetto periodo ha svolto prevalentemente mansioni di collaboratore scolastico (qualifica per la quale era già stata immessa nei ruoli nell'anno 1999) di talchè in applicazione dell'invocato principio di non discriminazione ha diritto solo al riconoscimento senza penalizzazioni del
5 servizio prestato quale assistente amministrativo prima del 1 settembre 2016 (nell'anno 2007-
2008 e nell'anno 2014-2015 e 2015-2016) ;
B) la ricostruzione della carriera effettuata con i criteri sopra individuati ( valutazione ai fini economici solo di 1/3 del totale oltre i primi 4 anni dell'anzianità prestata nel precedente ruolo - quindi 12 anni, 10 mesi e un giorno, con ulteriori 6 anni 2 mesi e 5 giorni di riconoscimento di anzianità ai soli fini economici da computarsi ai fini economici al raggiungimento del tetto di 20 anni di anzianità ) risulta in concreto più favorevole dell'applicata temporizzazione atteso che applicando la suddetta ricostruzione la ricorrente raggiunge l'anzianità di 20 anni ( con recupero quindi dell'intera anzianità pregressa ) al 15.11.2017 ( cfr calcoli contenuti in ricorso non contestati) , con integrale riassorbimento dell'assegno ad personam.
La conseguenza è che, con l'applicazione di questo criterio, sorgono a suo favore differenze retributive non completamente colmate dall'assegno ad personam, da liquidarsi in separato giudizio, nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta per la prima volta con lettera del
3.12.2021 (quindi sono prescritte solo differenze retributive eventualmente maturate prima del
3 .12.2016) .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore degli avv ti Rotundo, NC e dichiaratisi antistatari Pt_2 Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel profilo di assistente amministrativo Area
B a decorrere dal 1 settembre 2016 in base al criterio della “ricostruzione di carriera”, con conseguente riconoscimento a tale data di anni 12 anni, 10 mesi e un giorno ai fini giuridici ed economici con ulteriori 6 anni 2 mesi e 5 giorni ai soli fini economici secondo il CCNL vigente e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_2
nei limiti della prescrizione come da motivazione.
Condanna altresì la parte il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_2
lite, che si liquidano in € 259 per c. u. e complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali , con distrazione a dei difensori Rotundo, NC e Pt_2
dichiaratisi antistatari Pt_3
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc .
6 Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1560/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROTUNDO Parte_1 C.F._1 SIMONA e dell'avv. GANCI FABIO ( ) ; C.F._2 Parte_2
( ) ; ( ) ; , elettivamente C.F._3 Parte_3 C.F._4 domiciliato in VIA AGOSTINO DI DUCCIO 22 50143 FIRENZEpresso il difensore avv. ROTUNDO SIMONA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, citava a giudizio il Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, per Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- accertarsi e dichiararsi, ex art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988 e in base alla clausola 4 dell'accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
70/99, e ai principi generali di parità di trattamento e non discriminazione, nonché per gli altri motivi di cui al ricorso, l'illegittimità dell'impugnato del decreto di riconoscimento servizi Prot.
n. 1874 del 07.03.2018 e del decreto di inquadramento stipendiale Prot. n. 1875 del 07.03.2018 e comunque annullarsi gli stessi provvedimenti nella parte in cui non riconoscono integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato e indeterminato, anche nel ruolo inferiore, a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, e inquadrano la ricorrente, sotto il profilo retributivo, utilizzando il meno favorevole metodo della temporizzazione.
- condannarsi il a ricostruire la carriera della ricorrente Controparte_2
1 base dell'anzianità e con l'integrale computo del lavoro svolto, a tempo determinato e indeterminato, come collaboratore e assistente, con conseguente riconoscimento, al momento dell'immissione in ruolo come Assistente Amministrativa, di un'anzianità di servizio, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali
(considerando il blocco della progressione economica per l'anno 2013) di mesi 224 e giorni 8, per un totale, di anni 18, mesi 8 e giorni 8;
- condannare il a versare alla parte ricorrente, tenuto Controparte_2
conto degli atti di diffida interruttivi della prescrizione notificati in data 03.12.2021 e in data
20.11.2023 (docc. nn. 8-9), le differenze retributive tra quanto corrisposto e il maggior trattamento economico derivante dal reinquadramento sulla base dell'intera attività lavorativa svolta come precaria e di ruolo (condanna generica).
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei difensori antistatari, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde
Rilevava la ricorrente di essere dipendente del , attualmente in servizio presso CP_2
L'istituto Comprensivo di Fucecchio e riferiva i seguenti fatti che avevano caratterizzato il suo percorso professionale:
- era assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 1999 in qualità di collaboratore scolastico, dopo una serie di contratti a tempo determinato per lo svolgimento delle medesime mansioni:
- nell'ottobre 2002 il le aveva riconosciuto un'anzianità giuridica ed economica di CP_2
anni 2, mesi 10 e giorni 12 ( 2 anni , 8 mesi e 7 gg di preruolo e mesi 2 gg 5 di ruolo);
- in data 24.12.2011 il le aveva riconosciuto 15 anni di servizio collocandola nella CP_2
posizione stipendiale di anni 15;
- a partire dal 2014 aveva sottoscritto una serie di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di assistente amministrativo;
- a far data dal 1 settembre 2016 aveva ottenuto il passaggio di ruolo nell' area professionale B, profilo assistente amministrativo ed aveva quindi chiesto il riconoscimento di tutti i servizi prestati con entrambe le qualifiche:
- in data 7 marzo 2018 il aveva riconosciuto solo 12 anni di servizio, retrocedendola CP_2
alla posizione stipendiale 9.
Ciò premesso sosteneva che :
- la retribuzione del personale scolastico è direttamente connessa all'anzianità di servizio;
- in caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore l'ordinamento
2 scolastico prevede due diversi meccanismi di “trasferimento” dell'anzianità dal vecchio al nuovo livello: la “temporizzazione” e la “ricostruzione di carriera”;
- Dei due, si deve applicare quello più favorevole, secondo quanto stabilito dalle norme(art. 6
D.P.R. 345/1983, art. 4 D.P.R. 399/198) , dalla giurisprudenza e dalle circolari del CP_2
convenuto, (circolare ministeriale del 24.3.1999 n.78).
Alla ricorrente, nel passaggio di profilo, il nuovo livello retributivo era stato determinato sulla base della temporizzazione ritenuta più favorevole rispetto alla ricostruzione di carriera. Tuttavia, la riteneva che la ricostruzione di carriera (e non la temporizzazione) le consentisse di Pt_1
godere, nel nuovo profilo, di maggiore anzianità e quindi di un trattamento retributivo più favorevole;
pertanto, invocava tale trattamento retributivo migliore, in ragione della regola della modalità più favorevole di riconoscimento dell'anzianità pregressa.
Il ministero si costituiva sostenendo che:
a) l'applicato principio della temporizzazione non aveva causato alcun danno economico né giuridico alla lavoratrice essendole stato riconosciuto uno “stipendio ad personam” ai sensi dell'art 4 del DPR 399/1988 in modo che il nuovo stipendio ( pari allo stipendio iniziale dele nuova qualifica) non fosse inferiore a quello maturato nella qualifica di provenienza;
b) non è possibile cumulare i servizi resi nel ruolo di collaboratore scolastico con quelli resi quale assistente amministrativo, trattandosi di profili diversi;
c) la lavoratrice aveva già accettato la temporizzazione al momento dell'ingresso nei ruoli quale collaboratrice scolastica .
Eccepiva infine la prescrizione quinquennale delle eventuali differenze retributive maturate.
Omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione a seguito di udienza svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
La temporizzazione è istituto disciplinato dal D.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983 che, all'art. 6, così dispone : “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente all'1 febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi,
3 previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica”. Il D.P.R. n.
399/1988 (“Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giungo 1988 relativo al personale del comparto scuola”), all'art. 4, in tema di passaggi di qualifica funzionale e trattamento economico, richiama l'art. 6 cit. del DPR n. 345/1983 recependo l'istituto della temporizzazione e stabilendo che “8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”.
Le norme suindicate delineano la temporizzazione come un metodo di computo del servizio maturato nella qualifica di provenienza, volto a trasformare un dato economico in anzianità utile per il nuovo ruolo, secondo un meccanismo di calcolo che si traduce nella determinazione di una retribuzione ad personam, idonea a individuare la fascia di inquadramento nella nuova qualifica.
Si tratta di un istituto speciale la cui applicazione è prevista nei casi di passaggio del personale scolastico e amministrativo da un ruolo ad un altro. Esso trova giustificazione nella previsione di trattamenti economici differenziati in base al ruolo, che fa sì che il transito in un ruolo diverso debba in qualche modo tenere conto, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, delle differenze della retribuzione del ruolo di provenienza rispetto al nuovo ruolo assunto. In altre parole, mediante la temporizzazione si ricorre ad una sorta di finzione, per effetto della quale il
“maturato economico” nel ruolo di provenienza (dato dalla differenza tra lo stipendio maturato nel ruolo inferiore e lo stipendio iniziale dello stesso ruolo) viene trasferito nel nuovo ruolo come assegno ad personam, così da realizzare una conversione del valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per il nuovo inquadramento, prescindendo però dall'anzianità effettiva.
Il meccanismo della ricostruzione di carriera è differente.
L'anzianità di servizio viene valutata sia ai fini giuridici che economici per intero nei primi quattro anni di servizio e ai soli fini economici per il periodo eccedente nei limiti di 1/3 (art. 3 del
D.L. n. 370 del 1970 conv. dalla l. 576/1970). Il periodo di anzianità “accantonato” e riconosciuto ai soli fini economici, è recuperato una volta raggiunta una certa anzianità di servizio ai sensi
4 dell' art. 4, comma 3, del citato DPR n. 399/1988 dispone che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.”. Il CCNL dell'8.04.1995 per le ricostruzioni di carriera del personale dopo il 31.12.1995, inoltre, prevede che l'inquadramento nelle fasce di anzianità vada effettuato valutando subito l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici mentre l'anzianità utile ai fini economici (pari a 1/3 del totale oltre i primi 4 anni) vada valutata integralmente solo al raggiungimento del tetto di 20 anni di anzianità. Ne deriva che il raggiungimento del tetto di anzianità di servizio previsto dalla normativa di settore consente di recuperare quell'anzianità “accantonata”, siccome riconosciuta inizialmente ai soli fini economici, e di conseguire in tal modo l'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Così chiarita la differenza tra i due sistemi si osserva che l'art. 4, comma 13, del già citato DPR
399/1988 dispone che : “13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decretolegge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni”
(criterio di ricostruzione della carriera), con la precisazione, ad ogni modo, che “Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.” prevedendo di fatto che, al momento della conferma in ruolo, l'anzianità di servizio venga riconosciuta secondo il criterio più favorevole L'art. 4, comma 10, esclude la possibilità di cumulare i benefici derivanti dalla temporizzazione con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera: “10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
Nel caso di specie la domanda può trovare accoglimento nella misura che segue:
A) al richiesto integrale riconoscimento alla data di immissione nel ruolo di assistente amministrativo del servizio prestato anteriormente osta la constatazione che la ricorrente nel suddetto periodo ha svolto prevalentemente mansioni di collaboratore scolastico (qualifica per la quale era già stata immessa nei ruoli nell'anno 1999) di talchè in applicazione dell'invocato principio di non discriminazione ha diritto solo al riconoscimento senza penalizzazioni del
5 servizio prestato quale assistente amministrativo prima del 1 settembre 2016 (nell'anno 2007-
2008 e nell'anno 2014-2015 e 2015-2016) ;
B) la ricostruzione della carriera effettuata con i criteri sopra individuati ( valutazione ai fini economici solo di 1/3 del totale oltre i primi 4 anni dell'anzianità prestata nel precedente ruolo - quindi 12 anni, 10 mesi e un giorno, con ulteriori 6 anni 2 mesi e 5 giorni di riconoscimento di anzianità ai soli fini economici da computarsi ai fini economici al raggiungimento del tetto di 20 anni di anzianità ) risulta in concreto più favorevole dell'applicata temporizzazione atteso che applicando la suddetta ricostruzione la ricorrente raggiunge l'anzianità di 20 anni ( con recupero quindi dell'intera anzianità pregressa ) al 15.11.2017 ( cfr calcoli contenuti in ricorso non contestati) , con integrale riassorbimento dell'assegno ad personam.
La conseguenza è che, con l'applicazione di questo criterio, sorgono a suo favore differenze retributive non completamente colmate dall'assegno ad personam, da liquidarsi in separato giudizio, nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta per la prima volta con lettera del
3.12.2021 (quindi sono prescritte solo differenze retributive eventualmente maturate prima del
3 .12.2016) .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore degli avv ti Rotundo, NC e dichiaratisi antistatari Pt_2 Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel profilo di assistente amministrativo Area
B a decorrere dal 1 settembre 2016 in base al criterio della “ricostruzione di carriera”, con conseguente riconoscimento a tale data di anni 12 anni, 10 mesi e un giorno ai fini giuridici ed economici con ulteriori 6 anni 2 mesi e 5 giorni ai soli fini economici secondo il CCNL vigente e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_2
nei limiti della prescrizione come da motivazione.
Condanna altresì la parte il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_2
lite, che si liquidano in € 259 per c. u. e complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali , con distrazione a dei difensori Rotundo, NC e Pt_2
dichiaratisi antistatari Pt_3
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc .
6 Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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