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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22014/2023 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Antisso Christian e dell'avv. Commisso Monica che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
PINEROLO il 22/04/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 12 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.11.2015, il 16.05.2019 e il 5.04.2023. Per_1 Per_3
Con ricorso depositato il 14/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 2788/2024 del 07.05.2024, pubblicata in data 09.05.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_3 collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna, acquistata dalla signora con atto di compravendita immobiliare del 4 giugno 2020, sita in Pinerolo (TO), Parte_2
Via GE AL n.8, dove già risiedono;
DISPONE che entrambi i genitori assumano di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, con facoltà di assumere, anche disgiuntamente, le decisioni di ordinaria amministrazione, nel rispetto del reciproco ruolo genitoriale ed avendo cura di condividere le linee educative nell'interesse esclusivo dei minori;
DISPONE che il padre in quanto genitore non collocatario, possa vedere i Parte_1 figli quando vorrà, previo accordo con la madre, e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici o ricreativi dei minori. In ogni caso, potrà vedere i figli almeno un giorno a settimana, nella giornata del mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo;
i fine settimana alternati, dalle ore pagina 2 di 3 18.00 del venerdì e sino alle ore 20.00 della domenica, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali e le altre festività infrasettimanali si prevede il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti;
per le vacanze estive, si prevede un periodo di 15 giorni consecutivi per ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
DISPONE che il signor corrisponda alla moglie, quale contributo al Parte_1 mantenimento dei minori, l'importo complessivo di € 500,00, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% per ciascun figlio al pagamento delle spese straordinarie, quali le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e successivamente documentate, richiamando, per quanto qui non espressamente previsto, il Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino ed il piano genitoriale condiviso redatto dalle parti;
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- i signori e si accordano affinché l'assegno unico venga Parte_1 Parte_2 percepito interamente dal padre ed affinché, a livello fiscale, i tre figli minori siano interamente a carico del padre.
- il signor lascerà la casa coniugale, sita in Pinerolo (TO), Via GE AL Parte_1
n. 8, che risulta di proprietà della signora nella quale risiederà la stessa insieme ai figli;
Parte_2
- sulla già menzionata abitazione grava un contratto di mutuo, come da Atto Notarile Repertorio n.
113.824 – Raccolta n. 18.384, che vede quali parti mutuatarie la signora e il signor Pt_2 che concorrono nella misura del 50% ciascuno al versamento della rata mensile. Parte_1
DISPONE che il signor orrisponda in favore della signora na somma a titolo Parte_1 Pt_2 di mantenimento di € 1.000,00, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito tutte le questioni economiche derivanti dall'intercorso rapporto di coniugio e di non avanzare pretese l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano integralmente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22014/2023 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Antisso Christian e dell'avv. Commisso Monica che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
PINEROLO il 22/04/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 12 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 29.11.2015, il 16.05.2019 e il 5.04.2023. Per_1 Per_3
Con ricorso depositato il 14/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 2788/2024 del 07.05.2024, pubblicata in data 09.05.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_3 collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna, acquistata dalla signora con atto di compravendita immobiliare del 4 giugno 2020, sita in Pinerolo (TO), Parte_2
Via GE AL n.8, dove già risiedono;
DISPONE che entrambi i genitori assumano di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, con facoltà di assumere, anche disgiuntamente, le decisioni di ordinaria amministrazione, nel rispetto del reciproco ruolo genitoriale ed avendo cura di condividere le linee educative nell'interesse esclusivo dei minori;
DISPONE che il padre in quanto genitore non collocatario, possa vedere i Parte_1 figli quando vorrà, previo accordo con la madre, e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici o ricreativi dei minori. In ogni caso, potrà vedere i figli almeno un giorno a settimana, nella giornata del mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo;
i fine settimana alternati, dalle ore pagina 2 di 3 18.00 del venerdì e sino alle ore 20.00 della domenica, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali e le altre festività infrasettimanali si prevede il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti;
per le vacanze estive, si prevede un periodo di 15 giorni consecutivi per ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
DISPONE che il signor corrisponda alla moglie, quale contributo al Parte_1 mantenimento dei minori, l'importo complessivo di € 500,00, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% per ciascun figlio al pagamento delle spese straordinarie, quali le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e successivamente documentate, richiamando, per quanto qui non espressamente previsto, il Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino ed il piano genitoriale condiviso redatto dalle parti;
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- i signori e si accordano affinché l'assegno unico venga Parte_1 Parte_2 percepito interamente dal padre ed affinché, a livello fiscale, i tre figli minori siano interamente a carico del padre.
- il signor lascerà la casa coniugale, sita in Pinerolo (TO), Via GE AL Parte_1
n. 8, che risulta di proprietà della signora nella quale risiederà la stessa insieme ai figli;
Parte_2
- sulla già menzionata abitazione grava un contratto di mutuo, come da Atto Notarile Repertorio n.
113.824 – Raccolta n. 18.384, che vede quali parti mutuatarie la signora e il signor Pt_2 che concorrono nella misura del 50% ciascuno al versamento della rata mensile. Parte_1
DISPONE che il signor orrisponda in favore della signora na somma a titolo Parte_1 Pt_2 di mantenimento di € 1.000,00, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito tutte le questioni economiche derivanti dall'intercorso rapporto di coniugio e di non avanzare pretese l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano integralmente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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