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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6637 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Zumpano, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in San Marco Evangelista alla via R. Luxembourg n. 35;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Edonolfo Nittolo, Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino alla via P. P. Manna n. 33;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 CP
e , deducendo:
[...] CP_2
- di essere proprietario, in virtù di atto di compravendita per Notaio del Persona_1
6.11.2014 degli immobili siti in Valle di Maddaloni (CE) alla Via Quercia Cupa n. 12, costituiti da porzione di fabbricato, con corte scoperta pertinenziale, identificata in catasto al foglio 7, particella 5170, sub 1, e da terreno identificato in catasto al foglio 7, particella 762;
1 - che la particella 5170 confina con la particella 209, attualmente di proprietà di CP
per 2/3 e di per 1/3;
[...] CP_2
- che tra le due particelle c'era una rete di recinzione e di essersi accorto nel mese di gennaio del 2016 che questa rete di recinzione era stata parzialmente abbattuta da , Controparte_1
come da lui confermato, per poi essere totalmente eliminata, con occupazione di porzione di terreno dell'attore;
- che la proprietà acquistata dall'attore vanta una servitù di passaggio sulla particella 207, di proprietà di per 2/3 e di per 1/3. Controparte_1 CP_2
Ciò premesso l'attore ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare i confini tra il terreno di sua proprietà ed il terreno di proprietà dei convenuti e, per l'effetto, di ordinare al convenuto il ripristino della rete metallica rimossa e il rilascio in suo favore della porzione Controparte_1 di terreno indebitamente occupata, nonché di accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio per la sua intera estensione sia in altezza che in larghezza, in favore del fondo dell'attore e a carico della particella 207 dei convenuti, ordinando al convenuto la consegna Controparte_1
della chiave del cancello carrabile e del lucchetto del paletto dissuasore della sosta, oppure in subordine, di ordinare alla parte convenuta l'allargamento del cancello in maniera idonea al pieno godimento della servitù di passaggio nella totalità della sua estensione sia in altezza che in larghezza avendo la servitù una larghezza minima di 2,00 metri circa oltre alla consegna della chiave del lucchetto relativo al paletto dissuasore della sosta, ed ancora di accertare e dichiarare il diritto dell'attore all'istallazione di un campanello/citofono o altro sistema elettronico intercomunicante e cassetta della posta sul cancello carrabile presente sulla servitù di passaggio o nei pressi dello stesso raggiungibile dalla pubblica via.
Si è costituito , chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto.
In particolare, il convenuto ha contestato lo sconfinamento addebitatogli, nonché Controparte_1
l'esistenza di una servitù di passaggio carrabile sul suo fondo e a favore del fondo dell'attore e il diritto dell'attore alla installazione di un impianto citofonico e di una cassetta postale.
In subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto accertarsi l'usucapione della zona di terreno in contestazione.
Non si è, invece, costituito il convenuto , sebbene regolarmente citato, e, pertanto, ne CP_2
va dichiarata la contumacia.
2 La causa è stata istruita con la produzione di documenti, con l'escussione di cinque testi e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 8.1.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va, innanzitutto, rilevato che dopo la proposizione della presente domanda il convenuto CP
è divenuto pieno proprietario delle particelle coinvolte nel presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, nel merito la domanda dell'attore è infondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni che seguono.
L'attore sostanzialmente chiede di accertare che la proprietà da lui acquistata con l'atto per Notaio del 6.11.2014 ricomprende anche una parte del terreno catastalmente censito con la Persona_1
particella 209 ed in particolare sino alla rete di recinzione esistente sino al mese di gennaio del
2016, quando è stata, prima parzialmente e poi totalmente, eliminata dal convenuto CP
, attualmente pieno proprietario della particella catastalmente censita con il numero 209.
[...]
In particolare, l'attore deduce che i confini reali tra la particella 5170 e la particella 209 non corrispondo ai confini catastali.
La ricostruzione operata dall'attore non risulta, tuttavia, condivisibile.
Sebbene risulta dimostrato, sia attraverso le dichiarazioni dei testi escussi che attraverso i rilievi fotografici prodotti, che tra la proprietà dell'attore e la proprietà del convenuto vi era una recinzione che inglobava nella proprietà dell'attore parte della particella 209 e non risulta, invece, idoneamente dimostrato che tale parte è sempre stata utilizzata e coltivata dalla dante causa dell'odierno convenuto e poi dal convenuto e dai suoi fratelli, la domanda proposta nel presente giudizio non ha ad oggetto l'usucapione della parte della particella 209 in favore dell'attore ma l'accertamento dell'effettiva estensione della particella 5170 acquistata dall'attore.
Ebbene, dagli atti di causa e dalla consulenza espletata dal CTU nominato, arch. Persona_2 emerge che la reale estensione della particella 5170 acquistata dall'attore non ricomprende anche la parte della particella 209 rivendicata.
L'attore ha acquistato, come detto, la particella 5170 nell'anno 2014 dagli eredi di , Persona_3
fratello di alla quale sono succeduti i figli , Parte_2 Controparte_1 CP
3 e , il primo dei quali ha successivamente acquistato le quote dei fratelli CP_3 CP_2
divenendo pieno proprietario, tra le altre, della particella 209.
Pertanto, al fine di stabilire cosa effettivamente acquistato dall'attore occorre verificare cosa effettivamente acquistato da con l'atto di divisione stipulato nel 1948 con la sorella Persona_3
Parte_2
Sul punto, il CTU nominato ha verificato che, dall'incrocio di tutti i dati riportati sia sugli atti di provenienza che quelli catastali e procedendo a ritroso fino all'impianto, attraverso i cosiddetti microfilm, nel foglio 7 risultano le seguenti particelle “madre”: particella 206, particella 208 e particella 209.
La particella “madre” 206, la cui estensione era di 573 mq, è stata frazionata in due quote dando origine alla particella “figlia” 762, con la conseguenza che attualmente esistono due particelle, la particella 206 intestata a e la particella 762 intestata a , ognuna Controparte_1 Parte_1
di 286 mq.
La particella “madre” 208 è stata prima frazionata in due quote dando origine alla particella “figlia”
207, di proprietà di , mentre la particella 208, di proprietà di e Controparte_1 Persona_3 poi dei suoi eredi è stata soppressa e sostituita dalla particella 5170, acquistata dall'odierno attore.
Tale particella, secondo quanto accertato dal CTU, è quella sulla quale insisteva il fabbricato frazionato ed attribuito per il sub 1 in favore di e per il sub 2 in favore di Persona_3 [...]
attualmente censiti con la particella 5170 sub 1, dell'attore, e con la particella 207 Parte_2
sub 2, del convenuto.
La particella “madre” 209, la cui estensione originaria era di 326 mq, è stata frazionata in due giuste metà, ognuna di 163 mq, originando la particella “figlia” 763, di proprietà di e poi Persona_3 dei suoi eredi, anch'essa soppressa e sostituita dalla particella 5170, acquistata dall'odierno attore, mentre la particella 209 è attualmente del convenuto . Controparte_1
Pertanto, l'attuale particella 5170 si compone di parte della particella “madre” 208 e di parte della particella “madre” 209, in particolare della particella “figlia” 763. Rispetto a quest'ultima particella madre l'atto di divisione tra i fratelli , dante causa dell'attore, e Persona_3 Parte_2
dante causa del convenuto, prevede la divisione nella giusta metà.
[...]
Quindi, essendo la particella madre di 326 mq ad ognuna delle parti della divisione è stata attribuita la metà della stessa, pari a 163 mq, come dimostrato dalla circostanza che che la particella “figlia”
4 763 attribuita a , divenuta poi particella 5170, unitamente alla parte della particella Persona_3
“madre” 208, ha una estensione di 163 mq, così come l'attuale particella 209 attribuita a
[...]
e passata, poi, in piena proprietà del figlio . Parte_2 Controparte_1
Pertanto, l'attore con l'atto di acquisto nel 2014 dagli eredi di ha acquistato 163 Persona_3 mq della particella “madre” 209, coincidente con la particella 763, sostituita successivamente dalla particella 5170, unitamente alla particella 208, e non altro, non potendosi acquistare più di quanto è di proprietà del proprio dante causa.
Ed invero, come accertato dal CTU, le particelle 208 e 763, la prima risultante dal frazionamento dell'originaria particella “madre” 208 e la seconda risultante dal frazionamento dell'originaria particella madre “209”, attribuite a , risultano soppresse ed unite hanno originato la Persona_3
particella 5170, la cui superficie totale è di 249 mq, data dalla somma di 86 mq della 208 e di 163 mq della particella 763.
Inoltre, il CTU ha verificato la presenza di due termini suoi luoghi, uno sulla parete del fabbricato tra la particella 207 e la particella 5170 e l'altro sul muro di contenimento, che rappresentano la linea di demarcazione del confine tra la proprietà del convenuto e la proprietà dell'attore.
Infine, in risposta alle osservazioni di parte attrice, il CTU ha precisato che relativamente alla particella “madre” 209 nell'atto di divisione risulta assegnata a la “giusta metà Persona_3 dell'annesso orticello precisamente quello adiacente al basso di sopra attribuitogli, confinante con la via comunale, beni e restante giusta metà”, confini coincidenti con la particella 763 Per_4
risultante dal frazionamento della particella 209, se si considera che nella planimetria del 1940 sul cortile della particella 207 viene riportata via Quercia Cupa.
In conclusione, l'attore con l'atto di acquisto del 2014 non ha acquistato anche la parte della particella 209, sebbene di fatto inglobata, con la recinzione poi eleminata dal convenuto, nella particella da lui acquistata, ciò che avrebbe, tutt'al più ed in presenza della rigorosa prova, potuto fondare la domanda di usucapione della detta parte, non proposta nel presente giudizio.
Infondata risulta anche la domanda dell'attore volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di una servitù anche carrabile e per tutta la sua intera estensione a favore del fondo da lui acquistato ed a carico della particella 207 del convenuto.
5 Anche rispetto a tale domanda occorre fare riferimento all'atto di divisione del 1948 tra ER
, i cui eredi sono i danti causa dell'attore, e dante causa del
[...] Parte_2
convenuto.
Ebbene, nell'atto di divisone in questione si legge testualmente “resta convenuto che la
[...]
dovrà concedere il passaggio al fratello perché costui possa accedere alla sua Parte_3 ER proprietà, e poiché d'accordo hanno in programma di abolire il vecchio forno costruendolo altrove in luogo già designato, il fratello dovrà concedere il passaggio alla sorella ER Parte_3 affinché costei possa liberamente esercitare l'uso del detto forno che naturalmente diventerà comune”.
Nell'atto di divisione costitutivo della servitù si fa riferimento unicamente al passaggio senza ulteriore precisazione e, pertanto, la disposizione va interpretata nel senso di ricomprendere unicamente il passaggio pedonale e non anche quello carrabile, anche considerato che, per giurisprudenza consolidata, la servitù di passaggio pedonale e la servitù di passaggio carraio sono due servitù autonome e distinte.
Sebbene l'attore abbia negli atti difensivi successivi all'atto introduttivo precisato che ciò che gli interessa non è il passaggio carrabile ma un passaggio più ampio in quanto quello esistente non consente neanche il passaggio pedonale, tale circostanza è rimasta sfornita di prova.
Né l'attore ha chiesto l'ampliamento della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051, comma 3, c.c.
Infine, va rigettata la domanda dell'attore volta ad ottenere l'installazione di un impianto citofonico e di una cassetta postale.
Rispetto all'installazione dell'impianto citofonico, va rilevato, che essendo la servitù in favore del fondo dell'attore unicamente di passaggio pedonale e avendo l'attore, come confermato da entrambe le parti, la chiave del cancello pedonale, l'attore non ha dimostrato che la presenza del cancello rende più incomodo l'esercizio della servitù di passaggio pedonale tale da necessitare l'installazione dell'impianto citofonico richiesto.
Quanto alla installazione della cassetta postale va rilevato che trattasi di un diritto diverso e non collegato al diritto di servitù di passaggio.
Dal rigetto delle domande proposte dall'attore consegue l'assorbimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in via subordinata.
6 Le spese di lite, al pari delle spese di CTU, già liquidate, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'attore. Le prime si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_2
b) rigetta le domande proposte dall'attore;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
d) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 3.4.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6637 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Francesco Zumpano, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in San Marco Evangelista alla via R. Luxembourg n. 35;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Edonolfo Nittolo, Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino alla via P. P. Manna n. 33;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1 CP
e , deducendo:
[...] CP_2
- di essere proprietario, in virtù di atto di compravendita per Notaio del Persona_1
6.11.2014 degli immobili siti in Valle di Maddaloni (CE) alla Via Quercia Cupa n. 12, costituiti da porzione di fabbricato, con corte scoperta pertinenziale, identificata in catasto al foglio 7, particella 5170, sub 1, e da terreno identificato in catasto al foglio 7, particella 762;
1 - che la particella 5170 confina con la particella 209, attualmente di proprietà di CP
per 2/3 e di per 1/3;
[...] CP_2
- che tra le due particelle c'era una rete di recinzione e di essersi accorto nel mese di gennaio del 2016 che questa rete di recinzione era stata parzialmente abbattuta da , Controparte_1
come da lui confermato, per poi essere totalmente eliminata, con occupazione di porzione di terreno dell'attore;
- che la proprietà acquistata dall'attore vanta una servitù di passaggio sulla particella 207, di proprietà di per 2/3 e di per 1/3. Controparte_1 CP_2
Ciò premesso l'attore ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare i confini tra il terreno di sua proprietà ed il terreno di proprietà dei convenuti e, per l'effetto, di ordinare al convenuto il ripristino della rete metallica rimossa e il rilascio in suo favore della porzione Controparte_1 di terreno indebitamente occupata, nonché di accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio per la sua intera estensione sia in altezza che in larghezza, in favore del fondo dell'attore e a carico della particella 207 dei convenuti, ordinando al convenuto la consegna Controparte_1
della chiave del cancello carrabile e del lucchetto del paletto dissuasore della sosta, oppure in subordine, di ordinare alla parte convenuta l'allargamento del cancello in maniera idonea al pieno godimento della servitù di passaggio nella totalità della sua estensione sia in altezza che in larghezza avendo la servitù una larghezza minima di 2,00 metri circa oltre alla consegna della chiave del lucchetto relativo al paletto dissuasore della sosta, ed ancora di accertare e dichiarare il diritto dell'attore all'istallazione di un campanello/citofono o altro sistema elettronico intercomunicante e cassetta della posta sul cancello carrabile presente sulla servitù di passaggio o nei pressi dello stesso raggiungibile dalla pubblica via.
Si è costituito , chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto.
In particolare, il convenuto ha contestato lo sconfinamento addebitatogli, nonché Controparte_1
l'esistenza di una servitù di passaggio carrabile sul suo fondo e a favore del fondo dell'attore e il diritto dell'attore alla installazione di un impianto citofonico e di una cassetta postale.
In subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto accertarsi l'usucapione della zona di terreno in contestazione.
Non si è, invece, costituito il convenuto , sebbene regolarmente citato, e, pertanto, ne CP_2
va dichiarata la contumacia.
2 La causa è stata istruita con la produzione di documenti, con l'escussione di cinque testi e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 8.1.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va, innanzitutto, rilevato che dopo la proposizione della presente domanda il convenuto CP
è divenuto pieno proprietario delle particelle coinvolte nel presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, nel merito la domanda dell'attore è infondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni che seguono.
L'attore sostanzialmente chiede di accertare che la proprietà da lui acquistata con l'atto per Notaio del 6.11.2014 ricomprende anche una parte del terreno catastalmente censito con la Persona_1
particella 209 ed in particolare sino alla rete di recinzione esistente sino al mese di gennaio del
2016, quando è stata, prima parzialmente e poi totalmente, eliminata dal convenuto CP
, attualmente pieno proprietario della particella catastalmente censita con il numero 209.
[...]
In particolare, l'attore deduce che i confini reali tra la particella 5170 e la particella 209 non corrispondo ai confini catastali.
La ricostruzione operata dall'attore non risulta, tuttavia, condivisibile.
Sebbene risulta dimostrato, sia attraverso le dichiarazioni dei testi escussi che attraverso i rilievi fotografici prodotti, che tra la proprietà dell'attore e la proprietà del convenuto vi era una recinzione che inglobava nella proprietà dell'attore parte della particella 209 e non risulta, invece, idoneamente dimostrato che tale parte è sempre stata utilizzata e coltivata dalla dante causa dell'odierno convenuto e poi dal convenuto e dai suoi fratelli, la domanda proposta nel presente giudizio non ha ad oggetto l'usucapione della parte della particella 209 in favore dell'attore ma l'accertamento dell'effettiva estensione della particella 5170 acquistata dall'attore.
Ebbene, dagli atti di causa e dalla consulenza espletata dal CTU nominato, arch. Persona_2 emerge che la reale estensione della particella 5170 acquistata dall'attore non ricomprende anche la parte della particella 209 rivendicata.
L'attore ha acquistato, come detto, la particella 5170 nell'anno 2014 dagli eredi di , Persona_3
fratello di alla quale sono succeduti i figli , Parte_2 Controparte_1 CP
3 e , il primo dei quali ha successivamente acquistato le quote dei fratelli CP_3 CP_2
divenendo pieno proprietario, tra le altre, della particella 209.
Pertanto, al fine di stabilire cosa effettivamente acquistato dall'attore occorre verificare cosa effettivamente acquistato da con l'atto di divisione stipulato nel 1948 con la sorella Persona_3
Parte_2
Sul punto, il CTU nominato ha verificato che, dall'incrocio di tutti i dati riportati sia sugli atti di provenienza che quelli catastali e procedendo a ritroso fino all'impianto, attraverso i cosiddetti microfilm, nel foglio 7 risultano le seguenti particelle “madre”: particella 206, particella 208 e particella 209.
La particella “madre” 206, la cui estensione era di 573 mq, è stata frazionata in due quote dando origine alla particella “figlia” 762, con la conseguenza che attualmente esistono due particelle, la particella 206 intestata a e la particella 762 intestata a , ognuna Controparte_1 Parte_1
di 286 mq.
La particella “madre” 208 è stata prima frazionata in due quote dando origine alla particella “figlia”
207, di proprietà di , mentre la particella 208, di proprietà di e Controparte_1 Persona_3 poi dei suoi eredi è stata soppressa e sostituita dalla particella 5170, acquistata dall'odierno attore.
Tale particella, secondo quanto accertato dal CTU, è quella sulla quale insisteva il fabbricato frazionato ed attribuito per il sub 1 in favore di e per il sub 2 in favore di Persona_3 [...]
attualmente censiti con la particella 5170 sub 1, dell'attore, e con la particella 207 Parte_2
sub 2, del convenuto.
La particella “madre” 209, la cui estensione originaria era di 326 mq, è stata frazionata in due giuste metà, ognuna di 163 mq, originando la particella “figlia” 763, di proprietà di e poi Persona_3 dei suoi eredi, anch'essa soppressa e sostituita dalla particella 5170, acquistata dall'odierno attore, mentre la particella 209 è attualmente del convenuto . Controparte_1
Pertanto, l'attuale particella 5170 si compone di parte della particella “madre” 208 e di parte della particella “madre” 209, in particolare della particella “figlia” 763. Rispetto a quest'ultima particella madre l'atto di divisione tra i fratelli , dante causa dell'attore, e Persona_3 Parte_2
dante causa del convenuto, prevede la divisione nella giusta metà.
[...]
Quindi, essendo la particella madre di 326 mq ad ognuna delle parti della divisione è stata attribuita la metà della stessa, pari a 163 mq, come dimostrato dalla circostanza che che la particella “figlia”
4 763 attribuita a , divenuta poi particella 5170, unitamente alla parte della particella Persona_3
“madre” 208, ha una estensione di 163 mq, così come l'attuale particella 209 attribuita a
[...]
e passata, poi, in piena proprietà del figlio . Parte_2 Controparte_1
Pertanto, l'attore con l'atto di acquisto nel 2014 dagli eredi di ha acquistato 163 Persona_3 mq della particella “madre” 209, coincidente con la particella 763, sostituita successivamente dalla particella 5170, unitamente alla particella 208, e non altro, non potendosi acquistare più di quanto è di proprietà del proprio dante causa.
Ed invero, come accertato dal CTU, le particelle 208 e 763, la prima risultante dal frazionamento dell'originaria particella “madre” 208 e la seconda risultante dal frazionamento dell'originaria particella madre “209”, attribuite a , risultano soppresse ed unite hanno originato la Persona_3
particella 5170, la cui superficie totale è di 249 mq, data dalla somma di 86 mq della 208 e di 163 mq della particella 763.
Inoltre, il CTU ha verificato la presenza di due termini suoi luoghi, uno sulla parete del fabbricato tra la particella 207 e la particella 5170 e l'altro sul muro di contenimento, che rappresentano la linea di demarcazione del confine tra la proprietà del convenuto e la proprietà dell'attore.
Infine, in risposta alle osservazioni di parte attrice, il CTU ha precisato che relativamente alla particella “madre” 209 nell'atto di divisione risulta assegnata a la “giusta metà Persona_3 dell'annesso orticello precisamente quello adiacente al basso di sopra attribuitogli, confinante con la via comunale, beni e restante giusta metà”, confini coincidenti con la particella 763 Per_4
risultante dal frazionamento della particella 209, se si considera che nella planimetria del 1940 sul cortile della particella 207 viene riportata via Quercia Cupa.
In conclusione, l'attore con l'atto di acquisto del 2014 non ha acquistato anche la parte della particella 209, sebbene di fatto inglobata, con la recinzione poi eleminata dal convenuto, nella particella da lui acquistata, ciò che avrebbe, tutt'al più ed in presenza della rigorosa prova, potuto fondare la domanda di usucapione della detta parte, non proposta nel presente giudizio.
Infondata risulta anche la domanda dell'attore volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di una servitù anche carrabile e per tutta la sua intera estensione a favore del fondo da lui acquistato ed a carico della particella 207 del convenuto.
5 Anche rispetto a tale domanda occorre fare riferimento all'atto di divisione del 1948 tra ER
, i cui eredi sono i danti causa dell'attore, e dante causa del
[...] Parte_2
convenuto.
Ebbene, nell'atto di divisone in questione si legge testualmente “resta convenuto che la
[...]
dovrà concedere il passaggio al fratello perché costui possa accedere alla sua Parte_3 ER proprietà, e poiché d'accordo hanno in programma di abolire il vecchio forno costruendolo altrove in luogo già designato, il fratello dovrà concedere il passaggio alla sorella ER Parte_3 affinché costei possa liberamente esercitare l'uso del detto forno che naturalmente diventerà comune”.
Nell'atto di divisione costitutivo della servitù si fa riferimento unicamente al passaggio senza ulteriore precisazione e, pertanto, la disposizione va interpretata nel senso di ricomprendere unicamente il passaggio pedonale e non anche quello carrabile, anche considerato che, per giurisprudenza consolidata, la servitù di passaggio pedonale e la servitù di passaggio carraio sono due servitù autonome e distinte.
Sebbene l'attore abbia negli atti difensivi successivi all'atto introduttivo precisato che ciò che gli interessa non è il passaggio carrabile ma un passaggio più ampio in quanto quello esistente non consente neanche il passaggio pedonale, tale circostanza è rimasta sfornita di prova.
Né l'attore ha chiesto l'ampliamento della servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051, comma 3, c.c.
Infine, va rigettata la domanda dell'attore volta ad ottenere l'installazione di un impianto citofonico e di una cassetta postale.
Rispetto all'installazione dell'impianto citofonico, va rilevato, che essendo la servitù in favore del fondo dell'attore unicamente di passaggio pedonale e avendo l'attore, come confermato da entrambe le parti, la chiave del cancello pedonale, l'attore non ha dimostrato che la presenza del cancello rende più incomodo l'esercizio della servitù di passaggio pedonale tale da necessitare l'installazione dell'impianto citofonico richiesto.
Quanto alla installazione della cassetta postale va rilevato che trattasi di un diritto diverso e non collegato al diritto di servitù di passaggio.
Dal rigetto delle domande proposte dall'attore consegue l'assorbimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in via subordinata.
6 Le spese di lite, al pari delle spese di CTU, già liquidate, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'attore. Le prime si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
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b) rigetta le domande proposte dall'attore;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
d) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 3.4.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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