Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente rel.
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott. Alberto Canale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4704/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto liquidazione di competenze professionali ex art. 14 dec. Leg.vo n.150/2011 e vertente
T R A
Avv. Pasquale Fierro (c.f. , pec C.F._1
), difensore di sé stesso ed elett.te Email_1 dom.to in Pozzuoli alla via Miliscola n. 424. RICORRENTE
E
(c.f. , pec . CP_1 C.F._2 Email_2
RESISTENTE
Conclusioni: “l'istante, constatato che alla data odierna il resistente non risulta costituito, disposta la trattazione cartolare dell'udienza del 28.3, con concessione di termini per la precisazione delle conclusioni e note conclusionali, rassegna le seguenti conclusioni delle quali chiede l'accoglimento: a) liquidare le competenze maturate dal ricorrente per l'attività indicata in € 8.517,00, e per l'effetto, eventualmente espletato eventuale tentativo di conciliazione, condannare il resistente al pagamento del richiesto compenso professionale, nella indicata misura, o comunque nella misura che sarà ritenuta equa e provata, oltre interessi dalla domanda e nella misura di cui all'art 1284 cc uc. b) vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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L'Ing. in giudizi civili, tra i quali si annovera quello proposto CP_1 contro la 2) esponeva di aver prestato attività CP_3 CP_1 professionale e/o commerciale per la Nello specifico assumeva CP_3 CP_1 di essere stato contattato dal Gruppo SERI spa, che gli si era conferito incarico di consulenza per la cessione di un complesso immobiliare in Pozzuoli;
che il compito affidatogli era di acquisire conoscenza dello stato dei luoghi e di tutti i profili e problemi urbanistici e progettuali, in modo da poterli illustrare ad eventuali acquirenti, assistendo alle relative trattative con studio di tutti i contratti esistenti (anche di mutuo) e di quelli a farsi. In esecuzione dell'incarico assumeva di aver dovuto approfondire tutti i problemi CP_1 urbanistici che si evidenziavano sul complesso immobiliare, procedere ad accurato esame dei luoghi e delle condizioni dell'immobile, illustrare ai proponenti l'acquisto tutti i profili dell'operazione. assumeva di aver CP_1 assistito la in una trattativa col Gruppo Di Procolo e poi ad una laboriosa CP_3 trattativa col gruppo , il quale ultimo ha poi concluso l'acquisto di quota CP_4 parte della assumeva di aver sopportato costi per Controparte_5 CP_1 circa € 500,00 e maturato diritto a conseguire compenso professionale nell'ordine di € 11.362,00 oltre cassa ed IVA. 3) conferiva quindi CP_1 incarico all'odierno ricorrente di incardinare giudizio contro la per CP_3 conseguire il pagamento dei compensi ed il rimborso delle spese. 4) GIUDIZIO DI I GRADO RG 70406/11 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI Il ricorrente approntava atto di citazione e sottoscriveva procura a margine. Si procedeva CP_1 quindi a notificare l'atto di citazione e ad iscrivere a ruolo il giudizio che assumeva rg 70467/2011 del Tribunale di Napoli. 5) La si costituiva in CP_3 giudizio e respingeva le avverse richieste. 6) In giudizio di procedeva alla articolazione dei mezzi istruttori, mediante allegazione documentale e memorie depositate nei termini di rito con richiesta di IF e prova per testi oltre CTU. 7) Il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale del legale rapp.te della e CP_3 la prova testi, che venivano raccolte. 8) All'esito il Tribunale di Napoli, con Sentenza n 2006/2018 del 26/02/2018, ha respinto le domande del . CP_1
9) Il Tribunale, pur dando ammettendo che aveva avuto un ruolo CP_1 importante nei fatti di causa, ha escluso che potesse essere qualificato professionista, ha ricondotto l'attività provata a quella di mediatore ma ha escluso diritto a conseguire pagamento di compenso inquanto non iscritto nell'albo dei mediatori. 10) APPELLO RG 2254/2018 della Corte di Appello di Napoli conferiva quindi incarico all'odierno ricorrente di proporre CP_1 appello onde evidenziare la erroneità della Sentenza di I grado nella parte in cui qualificatolo mediatore e non professionista/ingegnere che ha svolto attività professionale, ed insistere per la liquidazione del compenso professionale che gli spettava. 11) L'odierno ricorrente approntava l'atto di appello, CP_1 sottoscriveva procura a margine, e si incardinava il Giudizio di II grado cha
2 assumeva rg 2254/2018 della Corte di Appello di Napoli 12) Anche in II grado resisteva la SERI rappresentando la correttezza della Sentenza di I grado. 13) La Corte di Appello di Napoli ha poi respinto l'appello con Sentenza n 3454/2021 del 24/09/2021. 14) La Corte di Merito, pur volendo ammettere che non abbia svolto attività di mediazione ma professionale, ha CP_1 affermato di non ritenere il coacervo probatorio raccolto in I grado idoneo a sostenere le ragioni dell'appellante. 15) Comunicato l'esito del Giudizio
ha richiesto di tentare di conseguire rateizzo dell'obbligo di CP_1 pagamento delle spese, cosa consentita da controparte. 6) Ultimata l'attività il ricorrente ha richiesto al il pagamento dei compensi professionali CP_1 maturati contenuti ai minimi di tariffa, tanto dato l'esito del giudizio ed i rapporti personali all'epoca in corso. 17) ha respinto la richiesta e CP_1 nulla ha pagato, dal che l'interesse alla liquidazione dei compensi professionali maturati. 18) Per il giudizio sopra descritto, trattato innanzi al Tribunale di Napoli in I grado ed alla Corte di Appello in II grado, di valore di € 11.000,00, applicando i parametri di riferimento, risulta maturato diritto a compensi come segue I GRADO Competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00 Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 Compenso tabellare (valori minimi)
€ 2.540,00 PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 2.540,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 381,00 Cassa Avvocati ( 4% ) € 116,84 Totale imponibile € 3.037,84 IVA 22% su Imponibile € 668,32 Spesa viva Contribuito unificato 187,00 Spesa viva bollo NIR 8,00 Spesa viva notifica citazione 15,00 IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE I GRADO € 3.916,16 II GRADO Competenza: Corte d'Appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000 Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00 Fase decisionale, valore minimo: € 956,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00 PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 2.906,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 435,90 Cassa Avvocati ( 4% ) € 133,68 Totale imponibile € 3.475,58 IVA 22% su Imponibile € 764,63 Spese vive: Contributo unificato 355,00 Spese vive: notifica appello 6.00 IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE II GRADO € 4.601,21 TOTALE ai minimi 8.517,00 19) Trattandosi di attività giudiziaria prestata in I e II grado la competenza ad evadere la domanda è della Corte di Appello di Napoli quale Giudice di più alto grado di merito che ha trattato il giudizio (Cass 4247/20)”.
Tanto premesso l'avv. Fierro così concludeva: “A) liquidare le competenze maturate dal ricorrente per l'attività indicata nella premessa del presente atto, e per l'effetto, eventualmente espletato eventuale tentativo di conciliazione, condannare il resistente al pagamento del richiesto compenso professionale,
3 nella indicata misura, o comunque nella misura che sarà ritenuta equa e provata, oltre interessi dalla domanda e nella misura di cui all'art 1284 cc UC. B) vittoria di spese”.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione a trattazione scritta nel termine di cui all'art. 275bis c.p.c., non si costituiva, sicché ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
§ 2. Venendo al merito, osserva la Corte che il conferimento dell'incarico professionale e l'espletamento delle prestazioni siano ampiamente provate dagli atti relativi al giudizio presupposto e, in specie, dalla sentenza del Tribunale e dalla sentenza di questa Corte. Gli stessi, infatti, dimostrano che l'avv. Fierro abbia rappresentato ed assistito il nell'ambito dei giudizi CP_1 di primo e secondo grado.
§ 3. Procedendo con l'esame del quantum, la Corte osserva che, non avendo le parti concordato pattiziamente la misura del compenso dovuto all'avv. Fierro, si debba fare applicazione dei criteri di liquidazione previsti dal d.m. 55/14, così come richiesto. Tanto premesso, la Corte ritiene che l'avv. Fierro abbia richiesto il compenso previsto dalla predetta tabella per il valore (corretto) della causa sino ad € 26.000,00 e, pertanto la domanda deve essere integralmente accolta.
§ 4. Osserva, da ultimo, la Corte che le spese processuali del presente giudizio debbano seguire la soccombenza del e vadano liquidate, applicando CP_1 la tabella 12 allegata al D.M. n. 147/22, scaglione relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, limite nel quale è contenuto il decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna al pagamento in favore dell'avv. Pasquale Fierro CP_1 dei seguenti importi:
1) Giudizio di cognizione innanzi al Tribunale: spese non imponibili € 210,00; compenso € 2.540,00, oltre al 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
2) Giudizio innanzi alla Corte di Appello: spese non imponibili € 361,00; compenso € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
b) condanna, altresì, a pagare, in favore dell'avv. Pasquale CP_1
Fierro, le spese processuali del presente procedimento, che liquida in euro 237,00 per spese vive, euro 5.809,00 per compenso, oltre il rimborso
4 forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e la c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est.
dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione integrale del provvedimento ha contribuito il funzionario u.p.p. dott.ssa Ilaria Faticoni
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