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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET IT SC, Presidente
PILIEGO RA, LA
IACOVONE MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 866/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola, 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502721 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502721 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502721 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502721 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502721 IRAP
- sul ricorso n. 867/2025 depositato il 06/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502920 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502920 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502920 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502920 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502920 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ufficio illustra le ragioni dell'Ente, insistendo per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , titolare dell'omonima ditta esercente “Attività non specializzata di lavori edili (muratori)” ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVF 010502721/2024 per l'anno di imposta 2018 notificato in data 9 gennaio 2025, relativo a maggiori imposte IRPEF/IVA/IRAP e addizionali.
Con distinto ricorso poi riunito è stato impugnato l'avviso di accertamento n.TVF010502920/2024, emesso nei confronti dell'odierna ricorrente sulla base dello stesso PVC e con analoghi rilievi relativi all'anno d'imposta
2019.
La società era sottoposta a verifica fiscale sfociata in PVC.
Detta verifica veniva avviata su segnalazione della GdF Tenenza di Bitonto che aveva effettuato una verifica fiscale nei confronti della società fornitrice “Società_1 Srl” ed Società_1 di Nominativo_2
.
Da tale controllo emergeva che la “Società_1 Srl” era una mera società cartiera: tutti gli acquisti da essa effettuati per la successiva rivendita erano relativi ad operazioni inesistenti ed essendo inesistenti tutti gli acquisti, la stessa società non è mai entrata in possesso dei beni destinati alla rivendita, per cui la fatturazione di vendita degli stessi beni non poteva che essere considerata falsa
A seguito di indagini effettuate Guardia di Finanza – tenenza di Bitonto nei confronti della società Società_1 Srl esercente attività di commercio di qualsiasi materiale era emerso il coinvolgimento della stessa in attività fraudolente di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Con avviso di accertamento n. TVF010503860/2023, notificato in data 15 aprile 2024, l'Ufficio ha accertato, per l'anno d'imposta 2018, nei confronti dell'odierna ricorrente, ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, un reddito di impresa pari a € 49.980,00 e un valore della produzione netta di € 96.454,00; ai sensi dell'articolo 54, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, una maggiore imposta dovuta di € 1.463,00.
Il predetto accertamento è stato impugnato e definito dalla Corte di giustizia tributaria di Bari con sentenza n. 2546/04/2024, depositata il 20 dicembre 2024, favorevole all'Ufficio.
L'accertamento, oggetto del presente giudizio, deve, quindi, considerarsi integrativo.
Nel periodo dal 3 marzo 2020 al 13 novembre 2023, la Guardia di Finanza ha eseguito una verifica fiscale nei confronti della società “Società_1 SRL” rilevando l'emissione di numerose fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti dell'impresa “Ricorrente_1”.
Dette fatture recano causali non coerenti con l'attività dichiarata dalla società Società_1 SRL esercente l'attività di “Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale;
per molte di esse non risulta neppure riportato, sulle stesse, il numero del relativo documento di trasporto. Non è possibile, pertanto, risalire al soggetto che ha effettuato il trasporto, né ai mezzi e al luogo esatto di prelevamento della merce e quello di effettiva destinazione;
hanno contenuto generico.
Per l'a.i. 2018 la società Società_1 SRL ha trasmesso n. 3 Certificazioni Uniche, dalle quali risulta che:
- nei mesi da gennaio a maggio 2018 la società non si è avvalsa delle prestazioni lavorative di alcun lavoratore dipendente;
- nelle restanti mensilità ha sostenuto esigui costi relativi al personale dipendente pari a complessivi
€ 13.590,79.
Dalla verifica effettuata è emerso che la ditta individuale “Ricorrente_1” ha utilizzato, negli aaii suindciati, le predette fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, deducendo illegittimamente il relativo costo per € 106.430,00 e detraendo indebitamente l'IVA pari ad €
23.414,60 (€ 21.390,60 – € 2.596 fattura n. 189 + € 4.620 fatture n. 145 e n. 146
in reverse charge).
La ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1. Inesistenza delle operazioni contestate;
2. Mancanza di prova delle consapevolezza del ricorrente responsabilità.
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non possono essere accolti ed i motivi possono essere esaminato congiuntamente.
Le risultanze dell'attività di verifica compendiate nell'avviso di accertamento sono idonee a provare l'inesistenza delle prestazioni descritte in fattura come si evince dai seguenti elementi:
• le fatture emesse, nella sezione riservata alla descrizione dell'operazione economica posta in essere, indicano “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione” non coerenti con l'attività dichiarata dalla società Società_1 SRL esercente l'attività di “Commercio all'ingrosso di Mobili di qualsiasi materiale” (c.a. 46.47.10);
• le fatture emesse dalla società Società_1 SRL non assumono la connotazione di fatture accompagnatorie, ma per molte di esse non risulta neppure riportato, sulle stesse, il numero del relativo documento di trasporto. Non è possibile, pertanto, risalire al soggetto che ha effettuato il trasporto, né ai mezzi e al luogo esatto di prelevamento della merce e quello di effettiva destinazione;
• la sezione riservata alla descrizione dell'operazione economica posta in essere, indica, in modo generico, l'oggetto della cessione e/o prestazione effettuata, in netta violazione del dettame normativo di cui all'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, dove al comma 2 lettera g) prevede che la fattura deve contenere “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”;
• la società Società_1 SRL, come risulta dalla dichiarazione Modello Unico trasmessa per l'anno 2018, a fronte dei componenti positivi fatturati (€ 2.583.593,00), ha dichiarato spese sostenute per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo pari a zero;
• le attività esperite hanno permesso di accertare che la società Società_1 SRL ha contabilizzato e dichiarato costi relativi a fatture per operazioni inesistenti emesse da molteplici ditte risultate essere delle mere cartiere, costituite al solo scopo di permettere ad altre aziende di evadere le imposte;
• a fronte dell'annotazione e dichiarazione di costi relativi a F.O.I. la società Società_1 SRL ha svolto, a sua volta, il ruolo di azienda cartiera emettendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti di molteplici aziende;
• la società Società_1 SRL non aveva la disponibilità dei beni forniti, così come indicati nelle fatture contestate, poiché i precedenti acquisti di detto materiale provengono esclusivamente da F.O.I.
Secondo la giurisprudenza di legittimità «costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto che ha emesso la fattura era privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura» (Cfr. sentenza 18 ottobre 2021, n. 28628).
Orbene, nel caso di specie, a fronte delle suindciate risutanze compendiate negli avvisi di accertamento impugnati, parte ricorrente non ha depositato documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni nè ha contestato la natura di cartiera della Società_1.
Si è limitata a richiamare la tracciabilità delle operazioni che, tuttavia, non assume valenza probatoria univoca in ordine all'effettività delle prestazioni. Ha, altresì ammesso la mancanza, nella specie, di note di consegna giustificandola, in maniera generica, alla stregua di “usi e consuetudini” nel settore edile.
Trattasi di argomentazioni inidonee a superare la presunzione di cui sopra nonché a fondare l'assunto della buona fede di parte ricorrente.
I ricorsi vanno, quindi, rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 15.01.2026
Il Presidente
dr. Francesco Vito Nettis
Il giudice est.dr. Alessandra Piliego
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET IT SC, Presidente
PILIEGO RA, LA
IACOVONE MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 866/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola, 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502721 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502721 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502721 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502721 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502721 IRAP
- sul ricorso n. 867/2025 depositato il 06/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502920 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502920 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502920 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502920 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010502920 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ufficio illustra le ragioni dell'Ente, insistendo per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , titolare dell'omonima ditta esercente “Attività non specializzata di lavori edili (muratori)” ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVF 010502721/2024 per l'anno di imposta 2018 notificato in data 9 gennaio 2025, relativo a maggiori imposte IRPEF/IVA/IRAP e addizionali.
Con distinto ricorso poi riunito è stato impugnato l'avviso di accertamento n.TVF010502920/2024, emesso nei confronti dell'odierna ricorrente sulla base dello stesso PVC e con analoghi rilievi relativi all'anno d'imposta
2019.
La società era sottoposta a verifica fiscale sfociata in PVC.
Detta verifica veniva avviata su segnalazione della GdF Tenenza di Bitonto che aveva effettuato una verifica fiscale nei confronti della società fornitrice “Società_1 Srl” ed Società_1 di Nominativo_2
.
Da tale controllo emergeva che la “Società_1 Srl” era una mera società cartiera: tutti gli acquisti da essa effettuati per la successiva rivendita erano relativi ad operazioni inesistenti ed essendo inesistenti tutti gli acquisti, la stessa società non è mai entrata in possesso dei beni destinati alla rivendita, per cui la fatturazione di vendita degli stessi beni non poteva che essere considerata falsa
A seguito di indagini effettuate Guardia di Finanza – tenenza di Bitonto nei confronti della società Società_1 Srl esercente attività di commercio di qualsiasi materiale era emerso il coinvolgimento della stessa in attività fraudolente di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Con avviso di accertamento n. TVF010503860/2023, notificato in data 15 aprile 2024, l'Ufficio ha accertato, per l'anno d'imposta 2018, nei confronti dell'odierna ricorrente, ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, un reddito di impresa pari a € 49.980,00 e un valore della produzione netta di € 96.454,00; ai sensi dell'articolo 54, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, una maggiore imposta dovuta di € 1.463,00.
Il predetto accertamento è stato impugnato e definito dalla Corte di giustizia tributaria di Bari con sentenza n. 2546/04/2024, depositata il 20 dicembre 2024, favorevole all'Ufficio.
L'accertamento, oggetto del presente giudizio, deve, quindi, considerarsi integrativo.
Nel periodo dal 3 marzo 2020 al 13 novembre 2023, la Guardia di Finanza ha eseguito una verifica fiscale nei confronti della società “Società_1 SRL” rilevando l'emissione di numerose fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti dell'impresa “Ricorrente_1”.
Dette fatture recano causali non coerenti con l'attività dichiarata dalla società Società_1 SRL esercente l'attività di “Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale;
per molte di esse non risulta neppure riportato, sulle stesse, il numero del relativo documento di trasporto. Non è possibile, pertanto, risalire al soggetto che ha effettuato il trasporto, né ai mezzi e al luogo esatto di prelevamento della merce e quello di effettiva destinazione;
hanno contenuto generico.
Per l'a.i. 2018 la società Società_1 SRL ha trasmesso n. 3 Certificazioni Uniche, dalle quali risulta che:
- nei mesi da gennaio a maggio 2018 la società non si è avvalsa delle prestazioni lavorative di alcun lavoratore dipendente;
- nelle restanti mensilità ha sostenuto esigui costi relativi al personale dipendente pari a complessivi
€ 13.590,79.
Dalla verifica effettuata è emerso che la ditta individuale “Ricorrente_1” ha utilizzato, negli aaii suindciati, le predette fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, deducendo illegittimamente il relativo costo per € 106.430,00 e detraendo indebitamente l'IVA pari ad €
23.414,60 (€ 21.390,60 – € 2.596 fattura n. 189 + € 4.620 fatture n. 145 e n. 146
in reverse charge).
La ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1. Inesistenza delle operazioni contestate;
2. Mancanza di prova delle consapevolezza del ricorrente responsabilità.
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non possono essere accolti ed i motivi possono essere esaminato congiuntamente.
Le risultanze dell'attività di verifica compendiate nell'avviso di accertamento sono idonee a provare l'inesistenza delle prestazioni descritte in fattura come si evince dai seguenti elementi:
• le fatture emesse, nella sezione riservata alla descrizione dell'operazione economica posta in essere, indicano “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione” non coerenti con l'attività dichiarata dalla società Società_1 SRL esercente l'attività di “Commercio all'ingrosso di Mobili di qualsiasi materiale” (c.a. 46.47.10);
• le fatture emesse dalla società Società_1 SRL non assumono la connotazione di fatture accompagnatorie, ma per molte di esse non risulta neppure riportato, sulle stesse, il numero del relativo documento di trasporto. Non è possibile, pertanto, risalire al soggetto che ha effettuato il trasporto, né ai mezzi e al luogo esatto di prelevamento della merce e quello di effettiva destinazione;
• la sezione riservata alla descrizione dell'operazione economica posta in essere, indica, in modo generico, l'oggetto della cessione e/o prestazione effettuata, in netta violazione del dettame normativo di cui all'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, dove al comma 2 lettera g) prevede che la fattura deve contenere “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”;
• la società Società_1 SRL, come risulta dalla dichiarazione Modello Unico trasmessa per l'anno 2018, a fronte dei componenti positivi fatturati (€ 2.583.593,00), ha dichiarato spese sostenute per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo pari a zero;
• le attività esperite hanno permesso di accertare che la società Società_1 SRL ha contabilizzato e dichiarato costi relativi a fatture per operazioni inesistenti emesse da molteplici ditte risultate essere delle mere cartiere, costituite al solo scopo di permettere ad altre aziende di evadere le imposte;
• a fronte dell'annotazione e dichiarazione di costi relativi a F.O.I. la società Società_1 SRL ha svolto, a sua volta, il ruolo di azienda cartiera emettendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti di molteplici aziende;
• la società Società_1 SRL non aveva la disponibilità dei beni forniti, così come indicati nelle fatture contestate, poiché i precedenti acquisti di detto materiale provengono esclusivamente da F.O.I.
Secondo la giurisprudenza di legittimità «costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto che ha emesso la fattura era privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura» (Cfr. sentenza 18 ottobre 2021, n. 28628).
Orbene, nel caso di specie, a fronte delle suindciate risutanze compendiate negli avvisi di accertamento impugnati, parte ricorrente non ha depositato documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni nè ha contestato la natura di cartiera della Società_1.
Si è limitata a richiamare la tracciabilità delle operazioni che, tuttavia, non assume valenza probatoria univoca in ordine all'effettività delle prestazioni. Ha, altresì ammesso la mancanza, nella specie, di note di consegna giustificandola, in maniera generica, alla stregua di “usi e consuetudini” nel settore edile.
Trattasi di argomentazioni inidonee a superare la presunzione di cui sopra nonché a fondare l'assunto della buona fede di parte ricorrente.
I ricorsi vanno, quindi, rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 15.01.2026
Il Presidente
dr. Francesco Vito Nettis
Il giudice est.dr. Alessandra Piliego