Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 19/06/2025, n. 12070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12070 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Cacciotti, Gabriella De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con il quale il ricorrente è stato giudicato “inidoneo” al “Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente, nell’ambito del concorso in epigrafe;
- il giudizio di inidoneità è stato espresso in quanto la candidata è stata ritenuta affetto da: “ESITI DI MIRINGOPLASTICA DX CON ALTERAZIONE DELLA MECCANICA TIMPANO -OSSICULARE (COD. 33);
- l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della Difesa e per il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
- con ordinanza n. -OMISSIS-del 12 febbraio 2025 è stata disposta verificazione, da svolgere a cura dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare;
- il 2 aprile 2025 l’Organo verificatore ha depositato la relazione, in esito alla quale ha formulato la seguente diagnosi: Omissis “ SI CONFERMA LA SUSSISTENZA DEL 'IMPERFEZIONE CHE CONSISTE IN "ESITI DI MIRINGOPLASTICA DESTRA CON ASSOCIATA ALTERAZIONE DELLA MECCANICA TIMPANO-OSSICULARE ASSOCIATA AD UNA TIMPANOSCLEROSI DEI QUADRANTI POSTERIORI INFERIORI E SUPERIORI E EC DEL QUADRANTE ANTERO-INFERIORE" (SI ALLEGA COPIA DI VISITA SPECIALISTICA OTORINOLARINGOIATRICA EFFETTUATA IN SEDE DI VERIFICAZIONE) ;
Omissis
L 'IMPERFEZIONE RISCONTRATA RISULTA DI ENTITÀ TALE DA NON CONSENTIRE L 'IMPIEGO IN SICUREZZA DEL CANDIDATO IN ATTIVITÀ ADDESTRATIVE ED OPERATIVE PROPRIE DELLA VITA PROFESSIONALE DI MILITARE ”;
- il ricorrente ha prodotto memorie e relazione medica diretta a contestare le conclusioni dell’Organo verificatore;
- nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 il Collegio ha formulato avviso della sussistenza di un possibile profilo di improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria di merito e si è riservato di definire il giudizio con decisione in forma semplificata;
- a seguito di richiesta di parte ricorrente per dedurre in proposito, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, nella quale il Collegio ha ribadito la sussistenza del possibile profilo di improcedibilità del ricorso, si è riservato di definire il giudizio con decisione in forma semplificata e ha assegnato la causa in decisione;
Considerato
- che la graduatoria del concorso è stata pubblicata il 20 marzo 2025, come risultante dal sito dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it- area concorsi - concorsi pubblici); oltre che da comunicazione del Comando Generale inviata in relazione ad altri giudizi (nota n. 426721/4-1--11- Cont. CAR 24 del 2 aprile 2025 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento);
- che alla data di assegnazione in decisione della causa (11 giugno 2025) risulta trascorso il termine per la proposizione dell’impugnazione avverso la graduatoria di merito;
- che, secondo un orientamento ampiamente consolidato, la mancata impugnazione della graduatoria di merito sopravvenuta nel corso del giudizio, da parte del concorrente che abbia impugnato l’atto con cui ne sia stata disposta l’esclusione ovvero che contempli una valutazione negativa, importa l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il ricorrente non potrebbe conseguire alcun risultato utile dal giudizio in corso, essendo ormai divenuta intangibile la graduatoria.
- che la giurisprudenza ha affermato che: “ Il partecipante ad un concorso, che ha impugnato il proprio atto di esclusione o la valutazione negativa delle prove scritte, ha l’onere di impugnare la graduatoria, conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti ” (Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11148), in quanto “ in materia di concorsi pubblici si deve infatti escludere che tra gli atti endoprocedimentali della procedura da un lato e l'approvazione della graduatoria finale dall’altro sussista un rapporto di consequenzialità diretta ed immediata, tale da giustificare l'automatica caducazione di quest’ultima per effetto dell'annullamento dei primi ” (Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6131; cfr., in termini, la consolidata giurisprudenza in materia: Tar Campania, Napoli, Sez. III, 24 aprile 2023, n. 2472; Cons. Stato, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 2599; Tar Campania, Salerno, Sez. I, 20 gennaio 2023, n. 128; Cons. Stato, Sez. III, 6 luglio 2022, n. 5626; Cons. Stato, Sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3656; Cons. Stato, Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1167; Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4936; Tar Lazio, Roma, Sez. I, 14 ottobre 2021, n. 10556; Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 8 giugno 2020, n. 6121; Cons. Stato, Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 503 Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 2010, n. 622; Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 207);
- che quanto ora rilevato è conseguenza del fatto che l’annullamento dell’atto endoprocedimentale non esplica effetto caducante rispetto alla graduatoria finale, che, pertanto, deve essere specificamente impugnata;
- che ciò viene giustificato in considerazione del fatto che “ l’approvazione della graduatoria definitiva è, invero, il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di applicazione della “lex specialis” e di adozione dei successivi atti endoprocedimentali ” (Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6131, cit.);
- che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a causa della mancata impugnazione della graduatoria.
- che, tenuto conto dell’andamento del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese;
- che non vi è luogo alla liquidazione delle spese di verificazione, in quanto l’Organo verificatore non ha presentato istanza in tal senso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.