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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2932/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2932/2023 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico Melis, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2023 la signora ha richiesto a questo Parte_1
pagina 1 di 4 Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per “asma non allergica da verosimile reattività bronchiale da esposizione ad agenti chimici”, a suo dire contratta durante l'attività lavorativa, e quindi di natura professionale.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue in ordine alle mansioni lavorative espletate.
Da 1° gennaio 1999 alla data di deposito del ricorso, ella prestava attività lavorativa subordinata alle dipendenze della di Carbonia, presso l'Ospedale Sirai. CP_2
Più precisamente, dal 2016 al 2021 ella aveva prestato servizio presso il reparto endoscopia e dal 2021 presso il C.S.M. (Centro Salute Mentale), sempre in qualità di infermiera.
In qualità di infermiera, svolgeva turni lavorativi di 7 - 12 ore, oltre alle reperibilità notturne.
Nel periodo svolto presso il reparto di endoscopia, l'ambiente lavorativo era molto ristretto, con le lavastrumenti adiacenti alla sala di lavoro. I vapori delle macchine riempivano l'intero ambiente e si sentivano anche oltre la porta d'ingresso del luogo di lavoro. Le lavastrumenti venivano caricate a mani e utilizzate con cicli quotidiani con l'uso di disinfettanti e fusti di detergenti (acido paracetico). Nelle lavastrumenti venivano caricati due strumenti per volta e,
dopo ogni esame, si dovevano lavare tutti gli strumenti utilizzati: pertanto le lavastrumneti erano in funzione per tutto l'orario di lavoro. Durante lo svolgimento di questo lavoro, ella non era dotata di mascherina protettiva. Inoltre, le macchine lavastrumenti avevano sempre problemi di funzionalità ed emettevano nell'ambiente fumi e vapori derivanti dalla vaporizzazione dell'acido paracetico e degli acidi detergenti utilizzati per disinfettare.
La ricorrente ha quindi affermato che, in dipendenza del lavoro svolto, aveva contratto l'asma non allergica da verosimile reattività bronchiale, dovuta all'esposizione ad agenti chimici durante l'attività lavorativa, da considerarsi malattia professionale.
Pertanto, in data 24.3.2022, aveva richiesto all' la corresponsione delle prestazioni CP_1
assicurative per la presenza della malattia professionale (costituzione della rendita ovvero, in subordine, liquidazione dell'indennizzo in capitale), ma l'Istituto, in data 10.9.2022, aveva pagina 2 di 4 respinto la domanda.
Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente aveva presentato in data 11.7.2023
tempestivo ricorso in opposizione, rimasto senza esito alcuno.
2. L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. CP_1
In particolare, l' ha contestato la derivazione causale tra la malattia contratta dalla CP_1
ricorrente e la prestazione lavorativa.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e c.t.u..
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
Al fine di verificare la derivazione causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata in data 25.9.2024, che qui si richiama integralmente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha concluso nel senso che “Sulla base della certificazione in atti ed armonicamente a quanto rilevato in occasione dell'attuale accertamento medico-legale è affetta da asma intrinseco Parte_1
cronico di grado lieve in terapia farmacologica continuativa quotidiana con broncodilatatore.
Sulla base dei dati anamnestici, clinici e documentali deve essere esclusa un'origine professionale della patologia”.
Secondo l'ausiliario, “gli elementi anamnestici e documentali a disposizione non risultano probativi di un'esposizione ad acido peracetico significativa in termini di durata e frequenza dell'esposizione. Inoltre, il quadro clinico dell'asma presentato dalla ricorrente non appare compatibile con l'esposizione ad acido peracetico, in rapporto alla persistenza a tutt'oggi dei sintomi respiratori nonostante l'interruzione dell'esposizione da più di tre anni e all'assenza di
sintomi associati di irritazione oculare al momento della presentazione clinica. Per quanto
finora descritto nel caso in esame la causa dell'asma deve essere ricercata in fattori patogenetici
pagina 3 di 4 extralavorativi (…)”.
Le argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi, perché
adeguatamente ed esaustivamente motivate, esenti da vizi logici e non oggetto, peraltro, di osservazioni.
Ritiene pertanto il giudicante che la domanda debba essere rigettata.
5. Le spese processuali non seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Cagliari, 22.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2932/2023 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico Melis, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2023 la signora ha richiesto a questo Parte_1
pagina 1 di 4 Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per “asma non allergica da verosimile reattività bronchiale da esposizione ad agenti chimici”, a suo dire contratta durante l'attività lavorativa, e quindi di natura professionale.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue in ordine alle mansioni lavorative espletate.
Da 1° gennaio 1999 alla data di deposito del ricorso, ella prestava attività lavorativa subordinata alle dipendenze della di Carbonia, presso l'Ospedale Sirai. CP_2
Più precisamente, dal 2016 al 2021 ella aveva prestato servizio presso il reparto endoscopia e dal 2021 presso il C.S.M. (Centro Salute Mentale), sempre in qualità di infermiera.
In qualità di infermiera, svolgeva turni lavorativi di 7 - 12 ore, oltre alle reperibilità notturne.
Nel periodo svolto presso il reparto di endoscopia, l'ambiente lavorativo era molto ristretto, con le lavastrumenti adiacenti alla sala di lavoro. I vapori delle macchine riempivano l'intero ambiente e si sentivano anche oltre la porta d'ingresso del luogo di lavoro. Le lavastrumenti venivano caricate a mani e utilizzate con cicli quotidiani con l'uso di disinfettanti e fusti di detergenti (acido paracetico). Nelle lavastrumenti venivano caricati due strumenti per volta e,
dopo ogni esame, si dovevano lavare tutti gli strumenti utilizzati: pertanto le lavastrumneti erano in funzione per tutto l'orario di lavoro. Durante lo svolgimento di questo lavoro, ella non era dotata di mascherina protettiva. Inoltre, le macchine lavastrumenti avevano sempre problemi di funzionalità ed emettevano nell'ambiente fumi e vapori derivanti dalla vaporizzazione dell'acido paracetico e degli acidi detergenti utilizzati per disinfettare.
La ricorrente ha quindi affermato che, in dipendenza del lavoro svolto, aveva contratto l'asma non allergica da verosimile reattività bronchiale, dovuta all'esposizione ad agenti chimici durante l'attività lavorativa, da considerarsi malattia professionale.
Pertanto, in data 24.3.2022, aveva richiesto all' la corresponsione delle prestazioni CP_1
assicurative per la presenza della malattia professionale (costituzione della rendita ovvero, in subordine, liquidazione dell'indennizzo in capitale), ma l'Istituto, in data 10.9.2022, aveva pagina 2 di 4 respinto la domanda.
Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente aveva presentato in data 11.7.2023
tempestivo ricorso in opposizione, rimasto senza esito alcuno.
2. L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. CP_1
In particolare, l' ha contestato la derivazione causale tra la malattia contratta dalla CP_1
ricorrente e la prestazione lavorativa.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e c.t.u..
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
Al fine di verificare la derivazione causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata in data 25.9.2024, che qui si richiama integralmente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha concluso nel senso che “Sulla base della certificazione in atti ed armonicamente a quanto rilevato in occasione dell'attuale accertamento medico-legale è affetta da asma intrinseco Parte_1
cronico di grado lieve in terapia farmacologica continuativa quotidiana con broncodilatatore.
Sulla base dei dati anamnestici, clinici e documentali deve essere esclusa un'origine professionale della patologia”.
Secondo l'ausiliario, “gli elementi anamnestici e documentali a disposizione non risultano probativi di un'esposizione ad acido peracetico significativa in termini di durata e frequenza dell'esposizione. Inoltre, il quadro clinico dell'asma presentato dalla ricorrente non appare compatibile con l'esposizione ad acido peracetico, in rapporto alla persistenza a tutt'oggi dei sintomi respiratori nonostante l'interruzione dell'esposizione da più di tre anni e all'assenza di
sintomi associati di irritazione oculare al momento della presentazione clinica. Per quanto
finora descritto nel caso in esame la causa dell'asma deve essere ricercata in fattori patogenetici
pagina 3 di 4 extralavorativi (…)”.
Le argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi, perché
adeguatamente ed esaustivamente motivate, esenti da vizi logici e non oggetto, peraltro, di osservazioni.
Ritiene pertanto il giudicante che la domanda debba essere rigettata.
5. Le spese processuali non seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Cagliari, 22.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 4 di 4