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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11376/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Rosalia ALBERGHINA per parte ricorrente e l'Avv. Elisabetta
VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Alberghina chiede che la causa venga posta in decisione, l'Avv. Violante si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.48 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 11376 R.G. L. 2024, promossa
D A
D'UI , rappresentato e difeso Parte_1
Parte_2 dall'Avv. Rosalia ALBERGHINA, giusta procura in atti, ed Rilasciata spedizione in elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, in forma esecutiva all'Avv.
Palermo, Via Maggiore Toselli 2; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. CERNIGLIARO
[...] Il Cancelliere
DELIA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che Parte_1
ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, in
[...] quanto invalida nella misura del 78%, a decorrere da Febbraio 2025.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone a carico dell'IO le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2023, D' , in Pt_1 Parte_1 contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1 accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (13/07/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, e insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
25/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio- economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetto da “Obesità con complicanze artrosiche, OSAS con Parte_1 ipoventilazione polmonare, ipertensione arteriosa e diabete mellito in trattamento con
IGO […] si perviene al grado complessivo invalidante del 78%” e ha precisato che “la valutazione è stata svolta tenendo conto non solo del numero delle patologie ma soprattutto della loro incidenza funzionale concreta e dell'interazione reciproca tra le stesse. Ad esempio, l'associazione tra obesità e patologie cardiovascolari e respiratorie, oltre che metaboliche (diabete), amplifica l'impatto globale sulla capacità di compiere attività lavorative, anche non complesse, in maniera continuativa.
Durante la visita, il ricorrente si è mostrato collaborante, orientato e lucido. Tuttavia, ha evidenziato limitazioni motorie, giunge alla visita con ausilio di stampella, presenta difficoltà nel mantenimento della posizione eretta prolungata e ha una ridotta capacità articolare soprattutto agli arti superiori. La compromissione globale del quadro psico-fisico è compatibile con una ridotta resistenza allo sforzo e alla fatica, e con una netta limitazione nella capacità di impiego in mansioni continuative.
La documentazione sanitaria acquisita – in particolare le visite specialistiche aggiornate al
2024–2025 – supporta la decorrenza del beneficio a partire da febbraio 2025, epoca di diagnosi della malattia di ER (visita reumatologica del 13.02.2025) e quindi data in cui si evidenziano per la prima volta in modo inequivocabile segni clinici e strumentali del quadro complessivo invalidante.
Alla luce di quanto sopra, si conclude che il sig. Parte_1 presenta un'invalidità civile pari al 78%, che conferisce diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal mese di febbraio 2025, essendo a tale epoca pienamente documentata la stabilizzazione e la gravità del quadro clinico attuale”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari Parte_1 per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere da Febbraio 2025.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato invalidante, successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vanno poste a carico dell'IO le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
4 Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/11/2025.
5
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 6/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11376/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Rosalia ALBERGHINA per parte ricorrente e l'Avv. Elisabetta
VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Alberghina chiede che la causa venga posta in decisione, l'Avv. Violante si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.48 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 11376 R.G. L. 2024, promossa
D A
D'UI , rappresentato e difeso Parte_1
Parte_2 dall'Avv. Rosalia ALBERGHINA, giusta procura in atti, ed Rilasciata spedizione in elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, in forma esecutiva all'Avv.
Palermo, Via Maggiore Toselli 2; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. CERNIGLIARO
[...] Il Cancelliere
DELIA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che Parte_1
ha i requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza, in
[...] quanto invalida nella misura del 78%, a decorrere da Febbraio 2025.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone a carico dell'IO le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2023, D' , in Pt_1 Parte_1 contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1 accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (13/07/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, e insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
25/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio- economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 6/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetto da “Obesità con complicanze artrosiche, OSAS con Parte_1 ipoventilazione polmonare, ipertensione arteriosa e diabete mellito in trattamento con
IGO […] si perviene al grado complessivo invalidante del 78%” e ha precisato che “la valutazione è stata svolta tenendo conto non solo del numero delle patologie ma soprattutto della loro incidenza funzionale concreta e dell'interazione reciproca tra le stesse. Ad esempio, l'associazione tra obesità e patologie cardiovascolari e respiratorie, oltre che metaboliche (diabete), amplifica l'impatto globale sulla capacità di compiere attività lavorative, anche non complesse, in maniera continuativa.
Durante la visita, il ricorrente si è mostrato collaborante, orientato e lucido. Tuttavia, ha evidenziato limitazioni motorie, giunge alla visita con ausilio di stampella, presenta difficoltà nel mantenimento della posizione eretta prolungata e ha una ridotta capacità articolare soprattutto agli arti superiori. La compromissione globale del quadro psico-fisico è compatibile con una ridotta resistenza allo sforzo e alla fatica, e con una netta limitazione nella capacità di impiego in mansioni continuative.
La documentazione sanitaria acquisita – in particolare le visite specialistiche aggiornate al
2024–2025 – supporta la decorrenza del beneficio a partire da febbraio 2025, epoca di diagnosi della malattia di ER (visita reumatologica del 13.02.2025) e quindi data in cui si evidenziano per la prima volta in modo inequivocabile segni clinici e strumentali del quadro complessivo invalidante.
Alla luce di quanto sopra, si conclude che il sig. Parte_1 presenta un'invalidità civile pari al 78%, che conferisce diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal mese di febbraio 2025, essendo a tale epoca pienamente documentata la stabilizzazione e la gravità del quadro clinico attuale”.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari Parte_1 per l'assegno mensile di assistenza, a decorrere da Febbraio 2025.
Considerata l'epoca di decorrenza dello stato invalidante, successiva all'epoca di presentazione del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vanno poste a carico dell'IO le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
4 Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6/11/2025.
5
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)