Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 28
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La Corte ritiene la motivazione adeguata, evidenziando la dettagliata disamina dell'Ufficio e il lavoro della Guardia di Finanza, che ha riscontrato un'importante movimentazione finanziaria non dichiarata a fronte di attività commerciale di compravendita di auto d'epoca.

  • Rigettato
    Insussistenza della qualifica imprenditoriale

    La Corte ritiene provata l'abitualità e professionalità dell'attività imprenditoriale, anche senza forma organizzata, basandosi sulla stabilità, regolarità e ripetitività delle vendite di autovetture storiche, anche tramite interposta persona, e su ingenti movimentazioni bancarie. Si richiama la giurisprudenza di legittimità sull'abitualità dell'attività imprenditoriale.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dei costi

    La Corte rileva che, secondo la Circolare 32/E e la giurisprudenza della Cassazione, in caso di accertamento basato su indagini bancarie, non è previsto il riconoscimento dei costi, e spetta al contribuente dimostrare che le operazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili. Il contribuente non ha fornito documentazione utile a tal fine.

  • Rigettato
    Imponibilità IRAP e IVA

    La Corte ritiene l'IRAP correttamente imputata ai sensi dell'art. 55 TUIR e dell'art. 2 comma 1 D.lgs. 446/97, trattandosi di attività d'impresa. Anche le persone fisiche che esercitano attività commerciale rientrano tra i soggetti passivi IRAP. Il contribuente è altresì soggetto passivo IVA per l'attività economica svolta in ambito commerciale.

  • Rigettato
    Estraneità ai compensi confluiti sul conto corrente altrui

    La Corte applica l'art. 37 comma 3 DPR 600/73, secondo cui i redditi di altri soggetti sono imputati al contribuente se si dimostra che ne è l'effettivo possessore per interposta persona. In questo caso, la Guardia di Finanza ha accertato l'estraneità della Sig.ra CH alle operazioni e la sua assenza di reddito, ritenendo quindi che le operazioni sul suo conto dovessero riferirsi alle transazioni del contribuente.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni

    La Corte ritiene le sanzioni legittimamente applicate sia per l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per più annualità, sia per l'omessa dichiarazione delle somme ricavate dall'attività commerciale mai denunciata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 28
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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