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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 67/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 489/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300178 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300240 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 555/2025 depositato il
07/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il contribuente, in accoglimento dell'appello, chiede annullarsi gli avvisi di accertamento con vittoria di spese di causa.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n.TL301B300178 anno d'imposta 2017 e n. TL301B300240 anno 2018 per Irpef e Iva, emessi a seguito di una verifica della Guardia di
Finanza relativa ai periodi d'imposta dal 2013 al 2018 conclusasi con un P.V.C. del 19/12/2018. che constatava l'attività commerciale di compravendita di auto d'epoca da parte del copntribuente mai denunciata al Fisco.
Avverso tali atti impositivi il contribuente, nel ricorso introduttivo, eccepiva i seguenti motivi di nullità : 1)
Vizio di motivazione per violazione dell'art. 42 DPR 600/73, art. 7 L. 212/2000 e art.3 L. N. 241/1990; 2) mancata allegazione dell'autorizzazione giudiziaria ad effettuare indagini bancarie;
3) Violazione art. 55 D.lgs. n.917/1986. Insussistenza della qualifica imprenditoriale in capo al sig. Ricorrente_1. Difetto del presupposto di imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e Irap. Non imponibilità ai fini Irpef dei prelevamenti bancari. Non imponibilità ai fini Irpef dei proventi delle cessioni di autovetture. 4) Violazione dell'art. 55 D.lgs. n.917/1986 per la mancata considerazione dei costi e non solo dei ricavi nella denegata ipotesi fosse considerato imprenditore. 5) Illegittima duplicazione dei recuperi da parte dell'Ufficio.6) nel merito illegittimità del recupero dei prelevamenti e incostituzionalità di giustificare i prelievi effettuati sul conto corrente. 7) Illegittimo disconoscimento di costi correlati ai prelevamenti in violazione dell'art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/73 e art. 53 Cost. 8) Violazione art. 2 comma 1 D.lgs. 446/97 per carenza del presupposto per l'applicabilità ai fini Irap. Difetto di soggettività ai fini Iva. 9) Violazione art. 37 comma 3
DPR 600/73 per estraneità del Sig.Ricorrente_1 ai compensi confluiti sul conto corrente della sig.ra IA CH. 10) Insussistenza di ulteriori ricavi determinati in via induttiva ed eccedenti rispetto a quelli derivanti da accertamento bancario. 11) Nel merito sussistenza della prova contraria ex art, 32 comma 1
n.2 DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72, 12) Illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che contestava l'assunto del ricorrente, riportando controdeduzioni sui singoli motivi di impognazione e ribadiva la legittimità del provvedimento impugnato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava i ricorsi riuniti e condannava il contribuente alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello lo stesso contribuente che, nel denunciarne la erroneità, la illogicità ed illegittimità, riproduce i motivi di doglianza già avanzati in primo grado, ad eccezione della nullità per la mancata autorizzazione alle indagini bancarie.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce e nelle controdeduzioni contesta i diversi motivi di appello ribadendo la legittimità degli'avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto che l'appellante non ha riproposto in questa sede l'eccezione di illegittimità per mancata autorizzazione alle indagini bancarie che deve pertanto considerarsi rinunciata.
L'eccezione di carenza di motivazione é infondata. Infatti per confutare tale doglianza é sufficiente esaminare la dettagliata ed approfondita disamina dell'Ufficio sul meticoloso e paziente lavoro effettuato dalla Guardia di Finanza per gli anni d'imposta in oggetto. Nel corso delle indagini emergeva per l'anno
2017 una movimentazione finanziaria importante di circa 400.000 euro ( 290.000 versamenti e 111.000 prelevamenti)principalmente in due banche senza, peraltro, che il contribuente dichiarasse alcun reddito proveniente da attività commerciale a fronte della detenzione, anche per interposta persona, di numerose auto sportive d'epoca poi vendute a terzi. A fronte, appunto, dei rilievi dell'Ufficio non appare credibile la tesi del contribuente di essere soltanto un amante e collezionista di auto d'epoca e non invece un imprenditore dedito al commercio di auto di grande pregio e valore economico.
D'altro canto il contribuente non ha dimostrato di esercitare altra attività e non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi per ben tre anni dal 2014 al 2016 mentre per l'anno 2017 ha presentato una dichiarazione a reddito zero. Quanto alla qualifica di imprenditore, ai fini fiscali non é necessario che la persona svolga la sua attività in forma organizzata essendo sufficiente la professionalità abituale dell'attività economica anche senza l'esclusività della stessa (Cass. Ord. n. 6874/2023). La Suprema
Corte, infatti, che l'esercizio dell'attività imprenditoriale deve considerarsi abituale se presenta "i caratteri di stabilità e regolarità" e si protrae per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità". D'altro canto le caratteristiche dell'attività imprenditoriale emergono chiaramente dalla documentazione agli atti reperita nel corso delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, cone file, mail e watts app.
Nel caso di specie é provato che il contribuente svolgesse, di fatto, la professione di imprenditore attraverso la regolare, sistematica ripetitiva vendita di autovetture storiche, anche attraverso interposta persona, vedi la sig.ra CH convivente e amico residente nel Principato di Monaco.Risultava, inoltre titolare di numerosi conti correnti in diverse Banche italiane e due conti all'estero, in cui sono transitate ingenti somme di denaro provenienti dalla vendita della auto.
In base alla Circolare 32/E non é previsto il riconoscimento dei costi negli accertamenti avvenuti su indagini bancarie, come nel caso di specie. La Suprema Corte, infatti, sancisce che in caso di accertamento fondato su verifiche di conti correnti e relative movimentazioni bancarie é onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili da operazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili. Nella specie il contribuente non ha fornito documenti utili al fine del riconoscimento dei costi sostenuti. Risulta, inoltre, non aver neppure presentato dichiarazione dei redditi per diversi anni. (Cass. n. 4589/2009 n.25365/2007 e Ord. n. 24422/2018).
Infine la Sentenza n. 5586/2023 precisa che i costi possono essere dedotti soltanto se risultano da elementi certi, precisi che il contribuente é onerato di provare.
Quindi trattandosi di attività commerciale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73 ha recuperato a tassazione sia i versamenti che i prelievi.
L'Irap é stata correttamente imputata ai sensi dell'art. 55 TUIR, trattandosi di attività d'impresa diretta e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni, come previsto dall'art. 2 comma 1 D.lgs. 446/97.
Ancora rientrano nei soggetti passivi dell'Irap, in base all'art. 3 D.lgs. n.446/97, le persone fisiche che esercitano attività commerciale di cui all'art. 55 Tuir.
Così come per l'Irap il contribuente é soggetto passivo anche per l'Iva, riferendosi ad un'attività economica svolta in ambito commerciale con movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita che costituiscono sia ricavi che corrispettivi versati per l'acquisto di beni (Cass. 26111/2015- Cass n. 15857/2016).
Quanto alla estraneità del contribuente ai compensi confluiti nel conto corrente della sig.ra CH osserva il Collegio che l'art. 37 comma 3 DPR 600/73 prevede che "in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche su presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne sia l'effettivo possessore per interposta persona".
La Suprema Corte ha confermato l'orientamento che la presunzione opera per il solo fatto che i conti siano riconducibili all'imprenditore (Cass. n.15172/2009 - n. 18868/2007).
Nella specie la parte non ha dato prova contraria per superare la presunzione vista la precisa e completa indagine eseguita dalla Guardia di Finanza sulla assoluta estraneità della sig.ra CH alle operazioni di compravendita delle vetture e al fatto che la stessa era priva di reddito e non presentava dichiarazione alcuna. Ne discende, pertanto, che tutte le operazioni bancarie sul conto della Sig.ra lache devono riferirsi alle transazioni commericiali di compravendita di auto storiche da parte del Sig. Ricorrente_1. Considerati i precisi riferimenti indicati nelle approfondite indagini della Guardia di Finanza tutte le somme accertate per gli anni in questione devono essere riferite al contribuente, unico ed esclusivo"deus ex machina" delle operazioni di compravendita delle auto e delle relative movimentazioni bancarie.
Le sanzioni sono state legittimamente applicate in base sia alla omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per più annualità sia per aver omesso di dichiarare le ingenti somme ricavate dall'attività commerciale mai denunciata al fisco.
Per quanto sopra l'appello deve ritenersi infondato.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante ad € 9.000,00 di spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 67/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 489/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300178 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300240 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 555/2025 depositato il
07/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il contribuente, in accoglimento dell'appello, chiede annullarsi gli avvisi di accertamento con vittoria di spese di causa.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n.TL301B300178 anno d'imposta 2017 e n. TL301B300240 anno 2018 per Irpef e Iva, emessi a seguito di una verifica della Guardia di
Finanza relativa ai periodi d'imposta dal 2013 al 2018 conclusasi con un P.V.C. del 19/12/2018. che constatava l'attività commerciale di compravendita di auto d'epoca da parte del copntribuente mai denunciata al Fisco.
Avverso tali atti impositivi il contribuente, nel ricorso introduttivo, eccepiva i seguenti motivi di nullità : 1)
Vizio di motivazione per violazione dell'art. 42 DPR 600/73, art. 7 L. 212/2000 e art.3 L. N. 241/1990; 2) mancata allegazione dell'autorizzazione giudiziaria ad effettuare indagini bancarie;
3) Violazione art. 55 D.lgs. n.917/1986. Insussistenza della qualifica imprenditoriale in capo al sig. Ricorrente_1. Difetto del presupposto di imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e Irap. Non imponibilità ai fini Irpef dei prelevamenti bancari. Non imponibilità ai fini Irpef dei proventi delle cessioni di autovetture. 4) Violazione dell'art. 55 D.lgs. n.917/1986 per la mancata considerazione dei costi e non solo dei ricavi nella denegata ipotesi fosse considerato imprenditore. 5) Illegittima duplicazione dei recuperi da parte dell'Ufficio.6) nel merito illegittimità del recupero dei prelevamenti e incostituzionalità di giustificare i prelievi effettuati sul conto corrente. 7) Illegittimo disconoscimento di costi correlati ai prelevamenti in violazione dell'art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/73 e art. 53 Cost. 8) Violazione art. 2 comma 1 D.lgs. 446/97 per carenza del presupposto per l'applicabilità ai fini Irap. Difetto di soggettività ai fini Iva. 9) Violazione art. 37 comma 3
DPR 600/73 per estraneità del Sig.Ricorrente_1 ai compensi confluiti sul conto corrente della sig.ra IA CH. 10) Insussistenza di ulteriori ricavi determinati in via induttiva ed eccedenti rispetto a quelli derivanti da accertamento bancario. 11) Nel merito sussistenza della prova contraria ex art, 32 comma 1
n.2 DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72, 12) Illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che contestava l'assunto del ricorrente, riportando controdeduzioni sui singoli motivi di impognazione e ribadiva la legittimità del provvedimento impugnato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava i ricorsi riuniti e condannava il contribuente alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello lo stesso contribuente che, nel denunciarne la erroneità, la illogicità ed illegittimità, riproduce i motivi di doglianza già avanzati in primo grado, ad eccezione della nullità per la mancata autorizzazione alle indagini bancarie.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce e nelle controdeduzioni contesta i diversi motivi di appello ribadendo la legittimità degli'avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto che l'appellante non ha riproposto in questa sede l'eccezione di illegittimità per mancata autorizzazione alle indagini bancarie che deve pertanto considerarsi rinunciata.
L'eccezione di carenza di motivazione é infondata. Infatti per confutare tale doglianza é sufficiente esaminare la dettagliata ed approfondita disamina dell'Ufficio sul meticoloso e paziente lavoro effettuato dalla Guardia di Finanza per gli anni d'imposta in oggetto. Nel corso delle indagini emergeva per l'anno
2017 una movimentazione finanziaria importante di circa 400.000 euro ( 290.000 versamenti e 111.000 prelevamenti)principalmente in due banche senza, peraltro, che il contribuente dichiarasse alcun reddito proveniente da attività commerciale a fronte della detenzione, anche per interposta persona, di numerose auto sportive d'epoca poi vendute a terzi. A fronte, appunto, dei rilievi dell'Ufficio non appare credibile la tesi del contribuente di essere soltanto un amante e collezionista di auto d'epoca e non invece un imprenditore dedito al commercio di auto di grande pregio e valore economico.
D'altro canto il contribuente non ha dimostrato di esercitare altra attività e non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi per ben tre anni dal 2014 al 2016 mentre per l'anno 2017 ha presentato una dichiarazione a reddito zero. Quanto alla qualifica di imprenditore, ai fini fiscali non é necessario che la persona svolga la sua attività in forma organizzata essendo sufficiente la professionalità abituale dell'attività economica anche senza l'esclusività della stessa (Cass. Ord. n. 6874/2023). La Suprema
Corte, infatti, che l'esercizio dell'attività imprenditoriale deve considerarsi abituale se presenta "i caratteri di stabilità e regolarità" e si protrae per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità". D'altro canto le caratteristiche dell'attività imprenditoriale emergono chiaramente dalla documentazione agli atti reperita nel corso delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, cone file, mail e watts app.
Nel caso di specie é provato che il contribuente svolgesse, di fatto, la professione di imprenditore attraverso la regolare, sistematica ripetitiva vendita di autovetture storiche, anche attraverso interposta persona, vedi la sig.ra CH convivente e amico residente nel Principato di Monaco.Risultava, inoltre titolare di numerosi conti correnti in diverse Banche italiane e due conti all'estero, in cui sono transitate ingenti somme di denaro provenienti dalla vendita della auto.
In base alla Circolare 32/E non é previsto il riconoscimento dei costi negli accertamenti avvenuti su indagini bancarie, come nel caso di specie. La Suprema Corte, infatti, sancisce che in caso di accertamento fondato su verifiche di conti correnti e relative movimentazioni bancarie é onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili da operazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili. Nella specie il contribuente non ha fornito documenti utili al fine del riconoscimento dei costi sostenuti. Risulta, inoltre, non aver neppure presentato dichiarazione dei redditi per diversi anni. (Cass. n. 4589/2009 n.25365/2007 e Ord. n. 24422/2018).
Infine la Sentenza n. 5586/2023 precisa che i costi possono essere dedotti soltanto se risultano da elementi certi, precisi che il contribuente é onerato di provare.
Quindi trattandosi di attività commerciale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73 ha recuperato a tassazione sia i versamenti che i prelievi.
L'Irap é stata correttamente imputata ai sensi dell'art. 55 TUIR, trattandosi di attività d'impresa diretta e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni, come previsto dall'art. 2 comma 1 D.lgs. 446/97.
Ancora rientrano nei soggetti passivi dell'Irap, in base all'art. 3 D.lgs. n.446/97, le persone fisiche che esercitano attività commerciale di cui all'art. 55 Tuir.
Così come per l'Irap il contribuente é soggetto passivo anche per l'Iva, riferendosi ad un'attività economica svolta in ambito commerciale con movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita che costituiscono sia ricavi che corrispettivi versati per l'acquisto di beni (Cass. 26111/2015- Cass n. 15857/2016).
Quanto alla estraneità del contribuente ai compensi confluiti nel conto corrente della sig.ra CH osserva il Collegio che l'art. 37 comma 3 DPR 600/73 prevede che "in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche su presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne sia l'effettivo possessore per interposta persona".
La Suprema Corte ha confermato l'orientamento che la presunzione opera per il solo fatto che i conti siano riconducibili all'imprenditore (Cass. n.15172/2009 - n. 18868/2007).
Nella specie la parte non ha dato prova contraria per superare la presunzione vista la precisa e completa indagine eseguita dalla Guardia di Finanza sulla assoluta estraneità della sig.ra CH alle operazioni di compravendita delle vetture e al fatto che la stessa era priva di reddito e non presentava dichiarazione alcuna. Ne discende, pertanto, che tutte le operazioni bancarie sul conto della Sig.ra lache devono riferirsi alle transazioni commericiali di compravendita di auto storiche da parte del Sig. Ricorrente_1. Considerati i precisi riferimenti indicati nelle approfondite indagini della Guardia di Finanza tutte le somme accertate per gli anni in questione devono essere riferite al contribuente, unico ed esclusivo"deus ex machina" delle operazioni di compravendita delle auto e delle relative movimentazioni bancarie.
Le sanzioni sono state legittimamente applicate in base sia alla omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per più annualità sia per aver omesso di dichiarare le ingenti somme ricavate dall'attività commerciale mai denunciata al fisco.
Per quanto sopra l'appello deve ritenersi infondato.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante ad € 9.000,00 di spese.