Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00636/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samuele Miedico, con domicilio eletto presso il suo studio a Firenze, via Scialoia n. 52;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Direzione per l’impiego del personale Militare della Marina- Maripers, Centro Interforze Munizionamento Avanzato (C.I.M.A.), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del messaggio telegrafico -OMISSIS- con il quale -OMISSIS- ha comunicato al ricorrente la pianificazione d’impiego come fuori sede per un periodo di tre anni presso la sede di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ivi compreso, laddove occorrer possa, del provvedimento del 9 maggio 2024 con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità dell’odierno ricorrente per un periodo di 5 anni presso la sede di -OMISSIS- e la nota prot. -OMISSIS-, nonché la Pubblicazione -OMISSIS-, nella parte in cui detta disposizione dovesse essere interpretata o applicata in senso pregiudizievole per il ricorrente stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso di cui in epigrafe, il -OMISSIS- della Marina Militare, ha impugnato l’ordine di trasferimento presso da-OMISSIS- a -OMISSIS-.
2) Il ricorrente ha prestato servizio ad-OMISSIS- dal -OMISSIS-al -OMISSIS- salva la parentesi della missione in-OMISSIS-.
In forza del documento di pianificazione dell’impiego del personale per il biennio 2021/2022 (prodromico all’ordine di trasferimento impugnato), il ricorrente è stato destinato a -OMISSIS- per esigenze di servizio.
L’effettiva assegnazione a tale sede è stata posticipata al 2024 in accoglimento della richiesta dell’interessato.
Con successivo documento di pianificazione, relativo al biennio 2023/2024, è stato confermato l’invio in fuori area del ricorrente per un quinquennio a partire dal secondo trimestre 2024 specificando anche l’esigenza di servizio con la dicitura: “ -OMISSIS- ” (cfr. doc. di parte resistente n.ri 2 e 7).
Tali atti non sono stati impugnati dal ricorrente.
3) In esecuzione dei citati atti di programmazione la Marina Militare ha adottato il provvedimento -OMISSIS- con cui il militare è stato trasferito d’ufficio per 5 anni a -OMISSIS-.
4) Il ricorrente non ha impugnato il citato ordine di trasferimento e, dal -OMISSIS-, ha preso servizio a -OMISSIS-.
5) Successivamente, atteso che egli medio tempore aveva compiuto i 50 anni d’età, in data -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento del trasferimento o, in subordine, la riduzione della durata del medesimo a soli 3 anni, come previsto dal paragrafo 103 della Pubblicazione di F.A. “-OMISSIS-”.
6) La Marina Militare, in parziale accoglimento della domanda, con messaggio -OMISSIS- ha ridotto il periodo di trasferimento a -OMISSIS- a 3 anni.
Successivamente la Marina Militare, con nota -OMISSIS-, ha risposto alle richieste di chiarimento presentate dal legale del ricorrente precisando di avere adottato un ordine di trasferimento non soggetto all’onere di motivazione.
7) Con il ricorso di cui in epigrafe il militare ha impugnato la nota -OMISSIS-.
Si è costituita in giudizio la Marina Militare eccependo la tardività del ricorso perché tempestivamente proposto solo contro la nota -OMISSIS- ma non contro quella -OMISSIS- e, comunque, la sua inammissibilità per difetto di interesse.
Respinta l’istanza cautelare, all’udienza del 30.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Il ricorso non merita accoglimento.
9) Il collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni pregiudiziali in ragione dell’infondatezza nel merito del gravame.
10) Con il PRIMO MOTIVO è stato dedotto il difetto di motivazione in ordine alle ragioni sottese all’ordine di trasferimento atteso che l’impugnato trasferimento d’autorità si è limitato a richiamare esigenze organizzative, senza tuttavia illustrare quali sarebbero le effettive carenze organiche presso la sede di destinazione, né in quale modo il contributo del ricorrente risulterebbe indispensabile per sopperire a tali esigenze. La qualificazione dell’atto impugnato come ordine di trasferimento non lo esonererebbe dall’obbligo motivazionale.
La censura è infondata.
a) L’ordine di trasferimento in questione, ai sensi dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), è espressamente sottratto all’obbligo motivazionale di cui al capo I della l. 241/90 (quindi dell’art. 3).
Resta salvo il limite della manifesta irragionevolezza la cui sussistenza, tuttavia, deve essere provata dall’interessato (Cons. Stato, sez. II, 3/3/2021, n.1796).
La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa da questo Tribunale, ha precisato che “ 8.1. Secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; in quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono, quindi, sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità di quanto ora testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; ne consegue che non richiedono una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del militare (cfr. Cons. Stato sez. II 8 marzo 2021 n. 1910; sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267; id, sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 926; id. sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3465)” (Cons. Stato, sez. II 3.7.2023, n. 6477).
Pertanto l’onere motivazionale ammissibile è fortemente attenuato e il provvedimento impugnato soddisfa tale caratteristiche avendo chiarito che il trasferimento è avvenuto per esigenze di servizio, (e non per atre ragioni, quali a titolo esemplificativo, quelle disciplinari).
Si consideri, inoltre, che il ricorrente conosceva fin dal 2021 gli atti di pianificazione della Marina Militare (prodromici all’adozione dell’ordine di trasferimento a -OMISSIS-, ma non impugnati) che avevano previsto il suo trasferimento a -OMISSIS- già a partire dal 2022 e che avevano individuato l’esigenza di trasferimento del ricorrente a -OMISSIS- con “ -OMISSIS- ” (cfr. doc. di parte resistente n.ri 2 e 7).
Inoltre anche il provvedimento di trasferimento -OMISSIS- (doc. 9 di parte resistente) ha illustrato la specifica esigenza di servizio consistente nell’esigenza di sostituire un altro militare (-OMISSIS-) non più disponibile per la copertura del servizio.
Ne consegue l’infondatezza della censura.
11) Con il SECONDO MOTIVO è stata dedotta l’irragionevolezza e la sproporzione dell’ordine in questione e la violazione della direttiva denominata Pubblicazione -OMISSIS- la quale, al paragrafo 103, stabilisce che “ In generale e di massima, l'impiego in Fuori Area è effettuato nella prima parte della carriera del militare e per cicli di impiego non superiori ai 5 anni, riservando l'eventuale impiego fuori area del personale più anziano solo per particolari esigenze di servizio e comunque, qualora di età superiore ai 50 anni, per un periodo di 3 anni. Il trasferimento in Fuori Area, e il successivo reimpiego in Area di Preferenza, viene effettuato d'autorità ”, sicché il gravato trasferimento sarebbe illegittimo perché non basato sulle particolari esigenze di servizio previste dalla direttiva.
La censura è infondata.
a) In primo luogo, come si è detto, la Marina Militare ha dato conto delle esigenze di servizio sottese al trasferimento negli atti di pianificazione – non impugnati dal ricorrente – prodromici all’adozione dell’ordine di trasferimento a -OMISSIS-.
Tali atti di pianificazione, fin dal 2020, hanno individuato la necessità di trasferimento del ricorrente a -OMISSIS-, specificando anche l’esigenza di servizio risultante dalla dicitura: “ -OMISSIS- ” (cfr. doc. di parte resistente n.ri 2 e 7).
Anche il provvedimento di trasferimento -OMISSIS- (doc. 9 di parte resistente) ha illustrato la specifica esigenza di servizio consistente nella necessità di sostituire un altro militare (-OMISSIS-) non più disponibile per la copertura del servizio.
Tale profilo ha carattere decisivo.
b) In ogni caso la censura è infondata anche per le ulteriori considerazioni di seguito enunciate.
Il ricorrente invoca la citata direttiva -OMISSIS- nella parte in cui menziona le specifiche esigenze di servizio, ma dalla piana lettura di tale atto si evince che l’intero paragrafo in questione è subordinato alla premessa “ In generale e di massima ”, con conseguente insuscettibilità di applicazioni rigide della locuzione “ specifiche esigenze di servizio ” le quali risultano comunque subordinate ad un ampio potere organizzativo della Forza armata.
Anche sotto il profilo sistematico la citata direttiva, in coerenza con i principi dell’ordinamento militare e con le finalità della Forza armata che deve essere sempre efficiente e pronta ad intervenire, non può che essere intesa nel senso che i trasferimenti d’autorità fuori sede devono avvenire sulla base dell’efficiente organizzazione del personale che, pertanto, può essere destinato autoritativamente fuori sede, salva unicamente l’eventuale dimostrazione dell’abnormità dell’ordine o della sussistenza di comprovate ragioni ostative (che, tuttavia, nel caso in esame non sono state provate).
Ne consegue che la Marina Militare ha correttamente individuato le esigenze di servizio sia negli atti di pianificazione (non impugnati) che nell’ordine di trasferimento, applicando correttamente la normativa di settore contenuta sia nel Codice dell’Ordinamento militare che nella direttiva -OMISSIS-.
12) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13) La particolarità della vicenda induce a ritenere sussistenti le giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.