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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 128 del Ruolo Generale
delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Manduria alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Dei Mille n. 3, presso lo studio dell'avv. Cinzia Filotico, dalla quale è rappresentata e difesa,
giusta mandato in atti,
-
APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli,
ES ER e RI AT, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto
CP_ presso l'Ufficio Legale dell in Taranto alla Via Golfo di Taranto n.7/D
- APPELLATO –
Oggetto: elenchi anagrafici braccianti agricoli, indennità di disoccupazione agricola, indebito
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 2529/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro,
rigettava, con spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., le domande proposte da Parte_1
CP_ con due distinti ricorsi (R.G. 10816/22018 e R.G.5888/2019), poi riuntiti, nei confronti dell
- volte all'accertamento, a seguito di cancellazione, del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dell'anno 2013 per 103 giornate, dal 6.8.2013 al 30.12.2013;
nell'anno 2014 per n. 103 giornate di lavoro, nel periodo dall'1.8.2014 al 18.12.2014; nell'anno
2015 per n. 52 giornate, dal 18.4.2015 al 26.6.2015; nell'anno 2017 per n. 102 giornate dal
7.4.2017 al 28.4.2017, alle dipendenze dell'azienda agricola “San Marzano - Soc. Coop.
Agricola”, con ogni consequenziale diritto a trattenere le prestazioni previdenziali spettanti, in
CP_ relazione a tali anni, pretese, invece, in restituzione, quale indebito
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e chiedendone Parte_1
la riforma.
CP_ Resisteva l concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dalla lavoratrice sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie - in particolare della prova testimoniale ritenuta inidonea e, comunque,
in antinomia con quanto riportato nel verbale ispettivo - che l'appellante censura, deducendo, al contrario, la conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio.
Le critiche alla sentenza impugnata sono infondate.
Occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della ricorrente dagli
CP_ elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori, avente ad oggetto l'azienda San Marzano-Piccola Soc. Coop. Agricola a s.r.l., che ha anche interessato la verifica della regolare assunzione dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Tali operazioni sono state documentate nel verbale ispettivo n. 2018000726/DDL del 27.7.2018,
CP_ prodotto in atti dall confermato in giudizio dalle funzionarie di vigilanza Controparte_2
2 e da cui sono emerse le contrastanti dichiarazioni e la sproporzione di giornate Controparte_3
di manodopera denunciate rispetto al fabbisogno reale.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
CP_ l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali,
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass.
26.7.2017 n. 18605).
Va, altresì, considerato che i verbali ispettivi posti a fondamento del provvedimento di cancellazione hanno fede privilegiata ex art. 2700 c.c. limitatamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese ai funzionari ed agli altri fatti che costoro attestino aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. 15702/2014). Pertanto, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi (Cass. 6382/1997); tale onere è, quindi, assolto dal lavoratore nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca in cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione, nonchè all'esigenza di prova non solo dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, nel rispetto del primo comma dell'art. 2697 c.c., ma anche della prova, posta a carico dell'eccipiente, dell'inefficacia dei fatti avversi allegati, ai sensi del secondo comma del citato articolo.
Va pure premesso che, come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla
3 stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. 21239/2019).
Orbene, facendo corretta applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, ritiene la Corte
che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'effettivo svolgimento delle giornate di lavoro da lei assertivamente prestate negli anni di riferimento, alle dipendenze dell'azienda agricola San Marzano.
Correttamente, dunque, e con precisa motivazione che la Corte condivide, il Tribunale ha ritenuto le deposizioni rese dai testi e inattendibili in quanto in Testimone_1 Testimone_2
contrasto con le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, agli ispettori e nel presente giudizio,
specie con riferimento all'attività lavorativa, ai luoghi e periodi di lavoro e ai nomi degli altri colleghi non coincidenti.
La sentenza impugnata ha, invero, valutato con estremo scrupolo le dichiarazioni dei testi nella loro intrinseca coerenza, riscontrandone l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti ispettivi, essendo emerso un quadro probatorio lacunoso che non consente di dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in lite e con ciò il diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate che vengono in rilievo.
Non si ravvisa, dunque, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature,
comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di giudizio, ricorrono i presupposti di applicazione dell'art.152 disp. att.c.p.c.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
4 2) nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Taranto, 12.11.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 128 del Ruolo Generale
delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Manduria alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Dei Mille n. 3, presso lo studio dell'avv. Cinzia Filotico, dalla quale è rappresentata e difesa,
giusta mandato in atti,
-
APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli,
ES ER e RI AT, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto
CP_ presso l'Ufficio Legale dell in Taranto alla Via Golfo di Taranto n.7/D
- APPELLATO –
Oggetto: elenchi anagrafici braccianti agricoli, indennità di disoccupazione agricola, indebito
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 2529/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro,
rigettava, con spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., le domande proposte da Parte_1
CP_ con due distinti ricorsi (R.G. 10816/22018 e R.G.5888/2019), poi riuntiti, nei confronti dell
- volte all'accertamento, a seguito di cancellazione, del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dell'anno 2013 per 103 giornate, dal 6.8.2013 al 30.12.2013;
nell'anno 2014 per n. 103 giornate di lavoro, nel periodo dall'1.8.2014 al 18.12.2014; nell'anno
2015 per n. 52 giornate, dal 18.4.2015 al 26.6.2015; nell'anno 2017 per n. 102 giornate dal
7.4.2017 al 28.4.2017, alle dipendenze dell'azienda agricola “San Marzano - Soc. Coop.
Agricola”, con ogni consequenziale diritto a trattenere le prestazioni previdenziali spettanti, in
CP_ relazione a tali anni, pretese, invece, in restituzione, quale indebito
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e chiedendone Parte_1
la riforma.
CP_ Resisteva l concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dalla lavoratrice sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie - in particolare della prova testimoniale ritenuta inidonea e, comunque,
in antinomia con quanto riportato nel verbale ispettivo - che l'appellante censura, deducendo, al contrario, la conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio.
Le critiche alla sentenza impugnata sono infondate.
Occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della ricorrente dagli
CP_ elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori, avente ad oggetto l'azienda San Marzano-Piccola Soc. Coop. Agricola a s.r.l., che ha anche interessato la verifica della regolare assunzione dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Tali operazioni sono state documentate nel verbale ispettivo n. 2018000726/DDL del 27.7.2018,
CP_ prodotto in atti dall confermato in giudizio dalle funzionarie di vigilanza Controparte_2
2 e da cui sono emerse le contrastanti dichiarazioni e la sproporzione di giornate Controparte_3
di manodopera denunciate rispetto al fabbisogno reale.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
CP_ l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali,
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass.
26.7.2017 n. 18605).
Va, altresì, considerato che i verbali ispettivi posti a fondamento del provvedimento di cancellazione hanno fede privilegiata ex art. 2700 c.c. limitatamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese ai funzionari ed agli altri fatti che costoro attestino aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. 15702/2014). Pertanto, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi (Cass. 6382/1997); tale onere è, quindi, assolto dal lavoratore nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca in cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione, nonchè all'esigenza di prova non solo dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, nel rispetto del primo comma dell'art. 2697 c.c., ma anche della prova, posta a carico dell'eccipiente, dell'inefficacia dei fatti avversi allegati, ai sensi del secondo comma del citato articolo.
Va pure premesso che, come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla
3 stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. 21239/2019).
Orbene, facendo corretta applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, ritiene la Corte
che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'effettivo svolgimento delle giornate di lavoro da lei assertivamente prestate negli anni di riferimento, alle dipendenze dell'azienda agricola San Marzano.
Correttamente, dunque, e con precisa motivazione che la Corte condivide, il Tribunale ha ritenuto le deposizioni rese dai testi e inattendibili in quanto in Testimone_1 Testimone_2
contrasto con le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, agli ispettori e nel presente giudizio,
specie con riferimento all'attività lavorativa, ai luoghi e periodi di lavoro e ai nomi degli altri colleghi non coincidenti.
La sentenza impugnata ha, invero, valutato con estremo scrupolo le dichiarazioni dei testi nella loro intrinseca coerenza, riscontrandone l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti ispettivi, essendo emerso un quadro probatorio lacunoso che non consente di dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in lite e con ciò il diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate che vengono in rilievo.
Non si ravvisa, dunque, alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature,
comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di giudizio, ricorrono i presupposti di applicazione dell'art.152 disp. att.c.p.c.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
4 2) nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Taranto, 12.11.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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