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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1802 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1802 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] i ) con il Parte_1 C.F._1
SA CO (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
NI CO ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 31/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. il figlio resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1
collocazione e stabile residenza anagrafica presso la madre nella ex casa coniugale di esclusiva proprietà dei di Lei genitori sita in Rimini alla Via Carlo Porta n. 53/c.
2. Il signor e la signora eserciteranno separatamente la potestà sul figlio in CP_1 Pt_1 Per_1
ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di saranno assunte di comune accordo tra i Per_1
genitori. In ogni caso i signori e si terranno reciprocamente aggiornati, anche CP_1 Pt_1
telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione del figlio.
3. Il padre terrà con sé il figlio, provvedendo a prelevarlo e a riaccompagnarlo, a week-end alternati, dalle ore 18,30 del venerdì sera sino alle ore 22,00 della domenica (dopo cena), nonché liberamente, previo semplice accordo con la madre e preavviso di almeno 24 ore, un (1) giorno infrasettimanale
(indicativamente il martedì) nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con il padre, ed Per_1
infine liberamente, previo semplice accordo con la madre e preavviso di almeno 24 ore, due (2) giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) nelle settimane in cui trascorrerà il Per_1
weekend con la madre, provvedendo sempre ad accompagnarlo a scuola il giorno seguente ove verrà prelevato dalla madre.
4. Il figlio trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori metà consecutiva delle vacanze natalizie e pasquali, - in maniera da stare con loro ad anni alterni i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, - e altri
15 giorni (anche non) consecutivi delle vacanze scolastiche estive. pagina 2 di 4 5. In caso di malattia del figlio i coniugi stabiliscono che lo stesso rimanga con la madre, con possibilità per il padre di visitarlo liberamente previo avviso/accordo con la madre.
6. Ciascun coniuge inoltre avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con il figlio , Per_1
mentre in occasione del compleanno del ragazzo questo verrà festeggiato con entrambi i genitori.
7. Inoltre ed in ogni caso, i ricorrenti potranno, di comune accordo ed anno per anno, concordare liberamente il calendario delle festività e delle vacanze estive. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
8. Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione degli impegni personali/lavorativi di entrambi i genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente del figlio, queste vengano affidate all'altro genitore o agli ascendenti, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti di con entrambe le figure genitoriali nonchè con le rispettive famiglia di provenienza. Per_1
9. In ragione della maggior permanenza del figlio presso la madre, il signor contribuirà Per_1 CP_1
al Suo mantenimento mediante assegno di €. 400,00, da versarsi alla signora entro il 15 di ogni Pt_1
mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
10. Saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno (con applicazione del Protocollo di
Famiglia in uso presso il Tribunale di Bologna), le spese di istruzione, le spese sportive, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, le spese straordinarie scolastiche (eventuali spese di mensa scolastica sono interamente a carico della signora , tutte purché preventivamente concordate tra Pt_1
i genitori ed adeguatamente documentate (escluse quelle mediche urgenti che saranno anticipate dal genitore che si vedrà costretto ad affrontarle salvo poi ottenerne il rimborso dall'altro nella misura del
50%).
11. Le detrazioni fiscali relative ai figli spettano ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
12. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile e/o altro titolo, ragione e/o causa, presente e/o futura, dedotta e/o deducibile.
13. Le spese del presente giudizio sono compensate interamente fra le parti.
14. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e avanzano - ex art. 473 bis 51 cpc - espressa richiesta di potersi avvalere della facoltà di non presenziare all'udienza di prima comparizione e di poterla sostituirla con il deposito di note.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 19.09.2004 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 199 Parte II Serie A Anno 2004 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1802 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] i ) con il Parte_1 C.F._1
SA CO (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
NI CO ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 31/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. il figlio resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1
collocazione e stabile residenza anagrafica presso la madre nella ex casa coniugale di esclusiva proprietà dei di Lei genitori sita in Rimini alla Via Carlo Porta n. 53/c.
2. Il signor e la signora eserciteranno separatamente la potestà sul figlio in CP_1 Pt_1 Per_1
ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di saranno assunte di comune accordo tra i Per_1
genitori. In ogni caso i signori e si terranno reciprocamente aggiornati, anche CP_1 Pt_1
telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione del figlio.
3. Il padre terrà con sé il figlio, provvedendo a prelevarlo e a riaccompagnarlo, a week-end alternati, dalle ore 18,30 del venerdì sera sino alle ore 22,00 della domenica (dopo cena), nonché liberamente, previo semplice accordo con la madre e preavviso di almeno 24 ore, un (1) giorno infrasettimanale
(indicativamente il martedì) nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con il padre, ed Per_1
infine liberamente, previo semplice accordo con la madre e preavviso di almeno 24 ore, due (2) giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) nelle settimane in cui trascorrerà il Per_1
weekend con la madre, provvedendo sempre ad accompagnarlo a scuola il giorno seguente ove verrà prelevato dalla madre.
4. Il figlio trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori metà consecutiva delle vacanze natalizie e pasquali, - in maniera da stare con loro ad anni alterni i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, - e altri
15 giorni (anche non) consecutivi delle vacanze scolastiche estive. pagina 2 di 4 5. In caso di malattia del figlio i coniugi stabiliscono che lo stesso rimanga con la madre, con possibilità per il padre di visitarlo liberamente previo avviso/accordo con la madre.
6. Ciascun coniuge inoltre avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con il figlio , Per_1
mentre in occasione del compleanno del ragazzo questo verrà festeggiato con entrambi i genitori.
7. Inoltre ed in ogni caso, i ricorrenti potranno, di comune accordo ed anno per anno, concordare liberamente il calendario delle festività e delle vacanze estive. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
8. Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione degli impegni personali/lavorativi di entrambi i genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente del figlio, queste vengano affidate all'altro genitore o agli ascendenti, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti di con entrambe le figure genitoriali nonchè con le rispettive famiglia di provenienza. Per_1
9. In ragione della maggior permanenza del figlio presso la madre, il signor contribuirà Per_1 CP_1
al Suo mantenimento mediante assegno di €. 400,00, da versarsi alla signora entro il 15 di ogni Pt_1
mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
10. Saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno (con applicazione del Protocollo di
Famiglia in uso presso il Tribunale di Bologna), le spese di istruzione, le spese sportive, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, le spese straordinarie scolastiche (eventuali spese di mensa scolastica sono interamente a carico della signora , tutte purché preventivamente concordate tra Pt_1
i genitori ed adeguatamente documentate (escluse quelle mediche urgenti che saranno anticipate dal genitore che si vedrà costretto ad affrontarle salvo poi ottenerne il rimborso dall'altro nella misura del
50%).
11. Le detrazioni fiscali relative ai figli spettano ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
12. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile e/o altro titolo, ragione e/o causa, presente e/o futura, dedotta e/o deducibile.
13. Le spese del presente giudizio sono compensate interamente fra le parti.
14. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e avanzano - ex art. 473 bis 51 cpc - espressa richiesta di potersi avvalere della facoltà di non presenziare all'udienza di prima comparizione e di poterla sostituirla con il deposito di note.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 19.09.2004 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 199 Parte II Serie A Anno 2004 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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