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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/09/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1307 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti ANTONIO TODARO e MONICA PELLEGRIN, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 P.IVA_1
GIOVANNA COLUCCI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato
1 difensivo in atti;
Parte appellata
E CONTRO
(C.F. ), QUALE TITOLARE NTroparte_2 C.F._2
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE “ (P.I. ), NTroparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SANTO SPAGNOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1199/2023 del Tribunale di Padova pubblicata in data 30
maggio 2023, notificata in data 12 giugno 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, ogni avversa domanda, deduzione e conclusione disattesa e
respinta, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 1199/2023, emessa e
pubblicata il 30.05.2023 (rep. n. 2405/2023 del 07.06.2023) e, per l'effetto:
In via principale e nel merito
Per tutte le ragioni esposte in atti, in riforma dell'appellata sentenza, revocarsi e dichiararsi
nullo e/o comunque privo di effetto il decreto ingiuntivo. n. 3365/2019 del 2.12.2019 – R.G. n.
8082/2019, emesso dal Tribunale di Padova nei confronti della sig.ra Parte_2
e conseguentemente condannarsi in persona del legale rappresentante NTroparte_1
pro tempore, a restituire a tutto quanto percepito in forza del titolo Parte_2
suddetto.
2 Accertarsi e dichiararsi che il credito in favore di ammonta ad euro NTroparte_1
2.096,00 e condannare , titolare dell'omonima impresa individuale NTroparte_2
(C.F. – P.IVA , con sede in 35100 Padova (PD), via Sorio C.F._2 P.IVA_3
44, a pagare direttamente all' l'importo suddetto o la diversa somma, NTroparte_1
maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, e comunque a rifondere alla sig.ra
[...]
tutto quanto questa sia eventualmente obbligata a versare all' Parte_2 [...]
NTroparte_1
In ogni caso, con rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.”
Per parte appellata NTroparte_1
“Voglia l'Ill.ma Autorità adita, respinta ogni avversa azione, eccezione ed istanza,
In via principale e nel merito:
Respingersi l'impugnazione avversaria ove rivolta all' e, per l'effetto, NTroparte_1
confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la conferma del decreto
ingiuntivo n. 3365/21 emesso dal Tribunale di Padova e condannato l'attrice opponente alla
rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta.
NAre l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio,
ivi compresa la fase cautelare, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A., 22% I.V.A.”
Per parte appellata NTroparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- adottare le statuizioni che riterrà di giustizia con riguardo ai motivi di impugnazione sub 1 e 2;
- respingere il motivo di impugnazione sub 3, siccome erroneo ed infondato, per i motivi esposti,
3 con conseguente conferma della sentenza impugnata in punto di rigetto della domanda spiegata
dalla nei confronti di;
in subordine, limitare l'eventuale Pt_2 NTroparte_2
statuizione di condanna del alla somma di € 1.355,94, pari all'importo già offerto, a CP_2
fini transattivi, da , nella fase stragiudiziale, in favore di , e da CP_4 Parte_2
questa non accettato;
- dichiarare rinunciata, ex art. 346 c.p.c., la domanda svolta, in via subordinata, da
[...]
nel precedente grado di giudizio, nei confronti dell'odierno deducente, siccome CP_1
non riproposta nel presente procedimento.
Con vittoria di spese e di compensi.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 gennaio 2019 Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 3365/2019 con cui le era stato ingiunto
[...]
dal Tribunale di Padova su ricorso di il pagamento di € 13.012,98, NTroparte_1
oltre interessi legali, a saldo della fattura n. 538 del 2017, per i lavori eseguiti sulla vettura
Porsche Cayenne di sua proprietà. In fatto, l'attrice esponeva: che in data 12 aprile 2017 si era
NT recata presso un distributore Agip del gruppo sito in Padova e gestito dall'impresa individuale per rifornimento del gasolio del veicolo;
che a seguito del NTroparte_2
rifornimento, l'auto aveva manifestato gravi malfunzionamenti in ragione della presenza di acqua nel gasolio, sicché il mezzo era stato portato per le riparazioni presso l' CP_1
(Centro Assistenza Porsche); che il aveva denunciato il sinistro e la presenza di
[...] CP_2
carburante inquinato alla propria compagnia assicurativa la NTroparte_5
4 quale apriva la pratica di sinistro n. PA200012017000005096 del 12.04.2017; che con email del
18 aprile aveva informato l'FF dell'apertura della pratica e che l'Autofficina aveva riscontrato detta comunicazione riferendo di aver provveduto a contattare il perito invitandolo a visionare il mezzo;
che l'FF le aveva comunicato che si sarebbe occupata dei rapporti con l'assicurazione, rassicurandola che avrebbe eseguito gli interventi solo dopo aver ottenuto dal perito il nulla osta circa la copertura dei costi di riparazione;
che in data 13 giugno 2017
l'FF le aveva inviato e-mail contenente la fattura poi azionata, da cui aveva appreso per la prima volta l'ammontare dei costi di riparazione, per € 12.930,00; che la società assicuratrice in data 18 luglio 2017 aveva formulato offerta di risarcimento per soli € 1.355,94, riferendo sul punto con successiva mail del 12 settembre 2017 che il perito aveva riscontrato la sostituzione da parte dell'officina di vari componenti in realtà perfettamente funzionanti all'esito delle prove su banco;
che l'FF aveva comunicato con mail del 25 settembre 2017 di aver eseguito le sostituzioni ottemperando alle direttive della casa costruttrice. Tanto esposto, deduceva l'inesistenza del credito ingiunto, sul rilievo che l'FF opposta si sarebbe assunta l'onere di gestire i rapporti con l'assicurazione e avrebbe arbitrariamente eseguito lavori non in funzione degli effettivi danni subiti e in assenza di accordo o autorizzazione in ordine alle opere da eseguire, sicché concludeva instando per la revoca del decreto ingiuntivo. Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa , gestore del distributore presso il NTroparte_2
quale era stato somministrato il gasolio inquinato e quindi responsabile del danno al veicolo, per essere da questi eventualmente manlevata.
2. Con comparsa di risposta del 21 aprile 2020 si costituiva in giudizio l'opposta che, nell'insistere per la conferma del decreto ingiuntivo, deduceva: che NTroparte_1
5 l'attrice opponente le aveva conferito l'incarico di riparare il veicolo, invitandola solamente ad attendere l'uscita del perito assicurativo prima di dar corso agli interventi;
che l'attrice, anche per il tramite del marito, aveva sempre gestito direttamente e in via esclusiva il sinistro ed era sempre stata la diretta interlocutrice della compagnia assicurativa;
che l'incarico non era stato subordinato ad un preventivo accordo sul quantum con il perito;
che l'FF, quale centro ufficiale Porsche, era tenuta a riparare il mezzo seguendo le direttive della casa madre, come peraltro noto all'attrice, cliente abituale. Non si opponeva alla chiamata in causa del titolare del distributore, deducendo tuttavia la sussistenza in via principale e diretta in capo all'opponente dell'obbligo di pagamento del credito oggetto di ingiunzione.
3. Autorizzata la chiamata di , quale titolare dell'omonima impresa NTroparte_2
individuale, questi si costituiva in giudizio in data 5 novembre 2020. Sulla premessa che l'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice all'esito degli accertamenti effettuati in fase stragiudiziale era stata proposta pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno di responsabilità,
deduceva che l'importo di € 1.355,94 doveva ritenersi congruo e satisfattivo in relazione ai danni lamentati all'autovettura. NTestava il nesso di causa tra i danni riportati in fattura e l'evento,
evidenziava l'insussistenza di rapporti contrattuali con l'FF opposta ed eccepiva l'antieconomicità delle riparazioni. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di ridurre la richiesta risarcitoria nei limiti del danno subito e provato.
4. Istruita la causa mediante l'espletamento di CTU e di prove orali, per interrogatorio formale e per testi, con la sentenza a verbale n. 1199 pubblicata il 30 maggio 2023 il Tribunale di
Padova rigettava l'opposizione. Rilevava sul punto il Giudice che non era stata dimostrata la sussistenza di accordi in virtù dei quali le spese per le riparazioni dovevano essere limitate alle
6 valutazioni del perito assicurativo, essendo per contro emerso che , marito NTroparte_6
dell'attrice, era stato delegato a consegnare l'auto all'officina per le riparazioni, sottoscrivendo l'ordine di lavoro e la dichiarazione di responsabilità per l'auto sostituiva. Osservava, inoltre,
che la CTU aveva confermato sia che le sostituzioni effettuate erano conformi a quanto prescritto dal protocollo Porsche, come da contratto di officina autorizzata firmato con la casa madre, sia la congruità tra il prezzo riportato in fattura e i lavori eseguiti. Accertava infine l'inesistenza di rapporti contrattuali tra l'officina e il terzo chiamato, ribadendo quindi la titolarità esclusiva in capo all'attrice dell'obbligo di pagamento della fattura. La condannava per l'effetto alla integrale rifusione delle spese di lite della convenuta e della terza chiamata, nonché al pagamento dei compensi del CTU.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 9 luglio 2023 Parte_2
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
[...]
5.1 Con il primo motivo, rubricato “Erronea valutazione delle prove in ordine ai rapporti tra
la sig.ra e l' , che ha determinato una infondata Parte_2 NTroparte_1
qualificazione giuridica delle reciproche obbligazioni delle parti”, sosteneva che durante l'audizione del teste era emerso, contrariamente a quanto acclarato in sentenza, sia che la CP_6
gestione del sinistro era stata svolta fin dal principio dall'odierna appellata NTroparte_1
sia che le opere di riparazione dell'autovettura dovevano essere effettuate solamente previo accordo con il perito in merito alla quantificazione dei costi per il ripristino del veicolo.
Sottolineava, inoltre, che il documento di conferimento dell'incarico all'FF, peraltro non sottoscritto direttamente dalla proprietaria, era da ritenersi generico e indeterminato.
7 5.2 Con il secondo motivo lamentava la contraddittorietà e illogicità della pronuncia nella parte in cui era stata confermata la congruità degli importi indicati in fattura per le riparazioni,
laddove per contro la CTU aveva rilevato che la funzionalità del mezzo poteva essere ripristinata sostituendo i soli componenti danneggiati per € 2.096,00, sicché in assenza di preventivo approvato non poteva riconoscersi il diritto dell'FF a vedersi riconosciuto il corrispettivo per interventi non indispensabili a ripristinare le funzionalità dell'autovettura.
5.3 Con il terzo motivo, rubricato “Erronea interpretazione dei presupposti della chiamata in
causa del terzo Sig. e conseguente violazione del principio di NTroparte_2
corrispondenza fra chiesto e pronunciato”, deduceva che la CTU aveva confermato la riconducibilità del danno al rifornimento di carburante effettuato presso il distributore gestito da e che la chiamata in causa di quest'ultimo era stata svolta non deducendo la NTroparte_2
sussistenza di rapporti tra il terzo e l'FF ma al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento del distributore.
5.4 Concludeva chiedendo l'accertamento del credito dell' nel minore NTroparte_1
importo di € 2.096,00 con condanna del terzo chiamato , titolare NTroparte_2
dell'omonima ditta, al pagamento diretto all' della predetta somma, e NTroparte_1
comunque a rifondere l'appellante di quanto la stessa fosse stata tenuta a versarle, con rifusione delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio e delle spese di CTU.
6. Proponeva, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
7. Veniva quindi incardinato il sub procedimento di inibitoria con regolare costituzione di tutte le parti, all'esito del quale, con ordinanza del 29 agosto 2023, il Collegio disponeva la
8 parziale sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata limitatamente al capo nel quale era stata condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_2
. NTroparte_2
8. Conclusa la fase cautelare, si costituiva nel giudizio di merito in data 19 ottobre 2023 la parte appellata la quale resisteva all'appello avversario, chiedendone NTroparte_1
l'integrale rigetto.
9. Si costituiva altresì in data 28 dicembre 2023 nel procedimento portante la parte
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, che instava per il rigetto NTroparte_2
dell'appello proposto in riferimento al terzo profilo di gravame.
10. Depositate da tutte le parti le note scritte di precisazioni delle conclusioni, come riportate in epigrafe, depositati altresì gli scritti conclusivi, all'udienza cartolare del 10 marzo 2025 la causa veniva rimessa per la decisione avanti al Collegio.
Esame dei motivi di impugnazione
11. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
12. I primi due motivi di appello, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, dovendosi confermare l'accertamento, nella sua interezza, del credito azionato dall'FF con il decreto ingiuntivo e della sua debenza. Va sul punto osservato che le prove acquisite nel corso del giudizio non hanno permesso di dimostrare le tesi attoree, secondo cui sia l'FF si era onerata della gestione del sinistro sia l'incarico doveva ritenersi subordinato al raggiungimento di un'intesa con il perito per la quantificazione del risarcimento.
Per contro hanno invece consentito di accertare il corretto adempimento, da parte
9 dell'FF, dell'obbligo di riparare la vettura a regola d'arte. Infatti dall'istruttoria è emerso che il marito dell'odierna appellante, a ciò delegato, ha ricevuto l'auto sostitutiva e sottoscritto in data 14 aprile 2017 (doc. 13 di parte ) l'ordine di lavoro per la riparazione NTroparte_1
del veicolo senza fornire alcuna indicazione specifica, autorizzando altresì, con apposita firma,
l'esecuzione dei lavori indicati alle condizioni di affidamento e riparazione del veicolo riportate sul retro del modulo (ove, come anche riportato dal CTU con la perizia, era espressamente indicato che “Il servizio assistenza Porsche è autorizzato fare i lavori richiesti e quelli che a suo
giudizio risultino indispensabili per la sicurezza ed affidabilità del veicolo”, cfr. perizia, figura
28, pag. 32-33). Con particolare riferimento alla correttezza dell'operato dell'FF, poi,
deve richiamarsi la completa ed esaustiva disamina svolta dal CTU incaricato, con cui in sintesi
è stato rilevato: che il danno riportato dal veicolo e per cui sono stati eseguiti gli interventi era riconducibile all'utilizzo di carburante inquinato (cfr. pag. 65 punti 2 e 3 consulenza); che l'FF era contrattualmente obbligata a seguire il protocollo fornito dalla casa madre al fine di ripristinare integralmente la funzionalità della Porsche e per assicurare al proprietario la copertura della garanzia (cfr. pag. 66 punti 6 e 7); che le riparazioni concretamente eseguite erano quelle indicate nel protocollo (cfr. pag. 66 punti 5 e 8); la congruità tra il prezzo preteso e il lavoro svolto (cfr. pag. 66 punto 9). Peraltro, il consulente, ulteriormente chiamato a chiarire
“se la funzionalità del mezzo poteva essere ripristinata con una serie di interventi pari a euro
2.096,00” e “se gli interventi realizzati dall'FF di euro 12.930,00 erano indispensabili
per il ripristino della funzionalità del mezzo”, ha confermato l'imprescindibilità degli interventi sostitutivi effettuati affermando: “L'officina è una autorizzata Porsche, nel caso avesse CP_1
scelto un metodo di riparazione diverso dal protocollo di riferimento indicato dal tester Tes_1
10 Porsche (Allegato 02), essa sarebbe stata esposta, sia nei confronti del cliente che della
Porsche, a problemi e/o richiami in caso di possibile successiva rottura dei componenti non
sostituiti, o sostituiti con ricambi non originali e reclamo del cliente. Il RISCHIO di Pt_3
possibili anomalie successive, si ottiene solo con la sostituzione di tutti i componenti ed
utilizzando ricambi originali, come fatto dall'officina , secondo il protocollo Porsche CP_1
che, in caso i componenti dell'impianto di alimentazione abbiano funzionato con gasolio
inquinato d'acqua, indica espressamente, come unica opzione attuabile, di sostituire tutti i
componenti, senza testarli, a prescindere e di usare solo componenti originali. Premesso quanto
sopra, solo in deroga al protocollo Porsche e con un potenziale rischio di affidabilità, la
funzionalità del mezzo avrebbe potuto essere ripristinata, per un importo pari a € 2.096,00,
sostituendo i soli componenti danneggiati e usando, dove disponibili, componenti non originali.
Questa riparazione in deroga non avrebbe dato la certezza di riparazione e avuto la
conseguente garanzia Porsche […]” (cfr. integrazione CTU, pag. 4). A fronte del ridetto quadro probatorio, con l'impugnazione l'appellante ha insistito circa il fatto che l'FF avrebbe travalicato il perimetro del mandato, sia in quanto sarebbe stata in realtà dimostrata l'assunzione della gestione del sinistro in capo alla predetta appellata, segnatamente grazie alla deposizione del teste , sia in quanto non poteva ritenersi essere stata conferita all'FF delega in CP_6
bianco per le riparazioni. Tuttavia, quanto al primo profilo, il sollecitato riesame della deposizione non conduce al risultato interpretativo auspicato dall'appellante, non potendosi affatto desumere da quanto dichiarato dal teste, come questa pretenderebbe, l'assunzione della gestione dei rapporti con l'assicurazione da parte dell'FF. Infatti, il teste, in risposta al capitolo di prova n. 7 (“VERO CHE, nel corso dei contatti intervenuti con l' Parte_4
[... nel periodo da aprile a giugno del 2017 ed aventi ad oggetto l'autovettura Porsche Cayenne,
targa DW807PP, di proprietà di , l'Autofficina dichiarava che si Parte_2
sarebbe occupata della gestione dei rapporti con la Compagnia Assicurativa,
[...]
), ha dichiarato “Sì è vero. L'FF ha comunicato che si sarebbe NTroparte_5
impegnata a chiamare il perito. ADR Quando ho portato la macchina l'FF mi ha detto
che si sarebbe interessata di sentire il perito.”. Ebbene, ciò che in realtà si può desumere da tale affermazione è che l'officina si è impegnata a contattare il perito in autonomia. Tuttavia, anche assumendo che le interlocuzioni con il perito siano state condotte esclusivamente dall'FF, non può per ciò solo farsi discendere la volontà dell'appellata FF
di sostituirsi all'appellante nella gestione dei rapporti con l'assicurazione ai fini della CP_1
formulazione della proposta di liquidazione, posto altresì che il perito era stato incaricato da di svolgere l'attività istruttoria volta alla valutazione del danno (come evincibile dal CP_4
doc. 4, pag. 4 dell'appellante), non essendogli stata quindi conferita alcuna autorità per comunicare la liquidazione finale del risarcimento al danneggiato, tanto più che l'importo finale dell'indennizzo è stato individuato solo al termine dell'iter procedurale e solamente a seguito delle analisi effettuate sui pezzi sostituiti, quindi in data successiva al termine dei lavori (cfr.
CTU pag. 30, punti 12 e 13).
Del resto, l'assunto dell'appellante è anche smentito dalla mail del 12 settembre 2017 inviata dalla compagnia assicuratrice e prodotta quale doc. 11 da parte appellante (“L'interlocutore di
riferimento, che è l'unico soggetto legittimato a chiedere informazioni in merito alla pratica di
sinistro è il danneggiato, ovvero il titolare del bene asserito danneggiato […]”).
Alla luce di queste considerazioni, la doglianza non risulta condivisibile.
12 Quanto al secondo profilo, ribadito che in corso di giudizio è stata dimostrata l'esatta esecuzione della prestazione da parte dell'FF, spettava all'appellante provare di aver specificamente richiesto di svolgere l'incarico di riparazione secondo particolari modalità, circostanza di cui non si ha prova. Anche in questo caso, la testimonianza resa dal teste in riferimento al cap. 8 CP_6
non è in grado di superare le evidenze documentali, da cui risulta, occorre ripeterlo, la semplice autorizzazione all'FF ad eseguire l'incarico. Peraltro, la deposizione richiamata non risulta nemmeno dotata della capacità di dimostrare univocamente il fatto riportato nel capitolo
(“VERO CHE in particolare l' precisava che avrebbe eseguito gli interventi NTroparte_1
di riparazione del veicolo dopo aver ottenuto dal perito incaricato da
[...]
il benestare in merito alla quantificazione dei costi per il ripristino del NTroparte_5
veicolo”), atteso che la risposta data (“Sì è vero. Si sono interessati di chiamare il perito. Non
abbiamo mai sentito il perito. Tutta l'operazione è stata gestita dall'officina”) non differisce a ben vedere da quanto enunciato in riferimento al cap. 7 già analizzato, sicché l'affermazione del teste è idonea al più a dimostrare che le interlocuzioni sono avvenute tra l'FF e il perito.
Giova infine evidenziare che l'FF , quale FF autorizzata Porsche, è CP_1
tenuta ad eseguire i lavori conformemente al Protocollo Porsche, sia per una corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori di riparazione sia per mantenere la garanzia dell'autovettura e per il corretto adempimento dei doveri nei confronti della casa madre. Sicché la medesima non poteva svolgere un lavoro incompleto e comunque difforme dal protocollo Porsche e l'incarico sottoscritto per l'esecuzione dei lavori, come sopra citato, depone espressamente in tal senso, con la ulteriore conseguenza che la era tenuta a pagare il corrispettivo dovuto per tutti Parte_2
i lavori eseguiti in quanto necessari alla corretta esecuzione a regola d'arte del lavoro affidato
13 all'FF . CP_1
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
13. Il terzo motivo di impugnazione è, invece, meritevole di accoglimento, ravvisandosi la responsabilità a titolo contrattuale di nella causazione del danno al veicolo, NTroparte_2
con conseguente obbligo di risarcire il danno causato alla , consistente Parte_2
nell'importo dovuto da quest'ultima all'FF per le riparazioni del veicolo resesi necessarie per il rifornimento con carburante inquinato.
13.1 Deve, anzitutto, osservarsi che l'attrice opponente, con l'atto di citazione in opposizione,
ha specificamente dato conto delle circostanze in cui si era verificato il fatto illecito produttivo del danno (rifornimento con carburante inquinato), deducendo che: “In data 12.04.2017, presso
il distributore Agip del gruppo sito in Padova (PD), via Sorio 44, gestito CP_7
dall'impresa individuale […], veniva effettuato il rifornimento di gasolio NTroparte_2
dell'autovettura Porsche Cayenne, targa DW807PP, di proprietà dell'odierna attrice. A seguito
del rifornimento l'auto, da subito, presentava gravi malfunzionamenti, causati dalla presenza di
acqua nel gasolio acquistato presso la stazione di via Sorio 44, che costringevano la sig.ra
al ricovero del mezzo […] Il sig. , gestore del distributore, Parte_2 NTroparte_2
inviava la denuncia dell'occorso alla propria Compagnia Assicurativa,
[...]
che apriva il sinistro n. PA200012017000005096 del 12.04.2017”) e NTroparte_5
producendo, a riprova documentale di tale assunto, i documenti 3 e 4 recanti rispettivamente la denuncia di apertura del sinistro per carburante inquinato firmata dal e l'apertura della CP_2
pratica del sinistro da parte dell'assicurazione. A fronte di tali deduzioni e allegazioni, il CP_2
non ha tempestivamente formulato con la prima difesa utile contestazione alcuna dei fatti dedotti
14 dall'attrice, essendosi questi limitato ad affermare, con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, che “l'odierno comparente contesta il nesso eziologico tra i danni riportati nella
fattura n. 538 del 06.06.2017 dell' e l'evento de quo vertitur” (cfr. pag. NTroparte_1
2), mentre con la seconda memoria istruttoria (la prima memoria non risulta depositata), questi contestava l'efficacia probatoria del doc. 3, assumendo che “alcun riconoscimento di
responsabilità è possibile ravvisare nell'allegata Denuncia di sinistro RC.T.”.
Tuttavia, queste generiche contestazioni, che non riportano alcuna negazione del fatto storico inerente ai vizi del bene venduto (carburante inquinato) per come dedotto in atti dall'attrice e per come supportato dalle allegazioni già richiamate, non osservano i parametri relativi all'onere di specifica contestazione ex art. 115 cpc, in relazione ai quali è richiesto che l'allegazione in chiave oppositiva sia tanto puntuale e specifica quanto la deduzione cui la stessa inerisce.
Pertanto, alla luce degli elementi probatori sopra richiamati dedotti dalla danneggiata e tenuto conto dell'assenza di tempestive contestazioni dell'accadimento del fatto generatore di responsabilità (rifornimento di carburante inquinato), esso deve ritenersi provato.
13.2 Del resto, deve anche osservarsi che le deduzioni dell'appellato volte a contestare CP_2
la prova dell'avvenuto rifornimento sono state formulate solamente a seguito dell'espletamento della CTU, ove il perito aveva, peraltro inammissibilmente, sollecitato l'attrice a dimettere la prova cartacea del rifornimento effettuato. Tali contestazioni del dell'avvenuto CP_2
rifornimento, tuttavia, debbono ritenersi tardivamente formulate, in quanto effettuate per la prima volta dopo lo scambio delle memorie istruttorie.
13.3 Quanto ai rimanenti elementi costitutivi della responsabilità, va osservato che con la CTU
si è acquisita definitiva conferma sia della sussistenza del danno, sia del nesso eziologico tra il
15 rifornimento effettuato presso il distributore del e i pregiudizi subiti dal veicolo. Infatti, è CP_2
stata constatata la presenza di acqua nel gasolio, rilevata dal perito grazie alle analisi del carburante residuo e del filtro (“E 'stato ispezionato il gasolio, rimasto all'interno del filtro
carburante, trovando ACQUA in grande quantità: 343.000 mg /kg gasolio (limite 200 mg/kg
gasolio) e 13.7 mg/kg gasolio di FERRO, materiale che nel gasolio da autotrazione deve invece
essere assente. E 'stato ispezionato il filtro gasolio e verificato la carta filtrante con lo
spettrometro XRF, trovando qualitativamente che il 9% del totale dei residui intrappolati nella
carta filtrante erano costituiti da ferro, materiale che nel gasolio da autotrazione deve invece
essere assente. Si è anche verificata positivamente l'integrità del filtro, che era quindi in grado
di bloccare le particelle di usura in circolo e l'eventuale sporcizia del gasolio rifornito”, cfr.
pag. 65), ed è stata appurata la certa riferibilità del danno riportato dal veicolo all'utilizzo di gasolio ammalorato (“Appare certo al CTU, pur mancando prova certa del rifornimento, la
causa del problema della vettura sia il gasolio ammalorato da acqua e che questo avesse
iniziato danneggiare i componenti dell'impianto alimentazione della Porsche Cayenne diesel di
proprietà della parte attrice.”, cfr. pag. 36; “Le analisi di cui al punto 2. confermano che i
problemi della vettura erano causati da gasolio inquinato d'acqua. La presenza di ferro nel
gasolio e nella carta filtrante è indice di un inizio di degrado dei componenti dell'impianto
alimentazione”, cfr. pag. 65 della perizia).
Quanto poi al nesso causale con i lavori eseguiti e con il costo richiesto alla Parte_2
dall'FF , si è già detto della congruità degli stessi per l'esecuzione di lavori di CP_1
ripristino a regola d'arte dell'autovettura danneggiata e va solo aggiunto che la sussistenza dei vizi, nella specie la fornitura di carburante inquinato, determina il risarcimento di tutti i danni
16 patiti ai sensi dell'art. 1494 c.c.
13.5 Accertata nei termini sopra richiamati la sussistenza di tutti i presupposti normativi della responsabilità contrattuale per vizi del carburante fornito, la sussistenza e l'entità del danno patito ed il nesso causale tra il danno e le spese sostenute per l'elisione delle conseguenze dello stesso e il ripristino a regola d'arte dell'autovettura danneggiata, in riforma della sentenza impugnata, va condannato l'appellato al pagamento della somma oggetto NTroparte_2
della fattura dell'FF , a titolo di risarcimento del danno patito dall'attrice in CP_1
conseguenza del rifornimento di carburante inquinato d'acqua.
Conclusioni e spese di lite
14. Va, dunque, rigettato l'appello proposto da nei confronti di Parte_2
e va, invece, accolto l'appello proposto dalla medesima nei confronti NTroparte_1
della ditta . NTroparte_2
15. Nel rapporto tra e le spese di lite del NTroparte_1 Parte_2
presente grado di giudizio seguono la soccombenza di quest'ultima e vanno poste a suo carico,
con liquidazione in dispositivo nei parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. nei valori prossimi ai medi dello scaglione del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
16. Alla riforma della sentenza nel rapporto tra e la ditta Parte_2 CP_2
consegue la riforma della statuizione delle spese di lite, che seguono la soccombenza di quest'ultima e vanno liquidate, per il giudizio di primo grado, nella misura già determinata dal
Tribunale e per il grado di appello vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e succ. mod., nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del decisum,
esclusa la fase istruttoria non tenutasi. Va altresì riformata la statuizione inerente alle spese di
17 CTU che vanno poste, in riforma della sentenza impugnata, definitivamente a carico di
. NTroparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale nei confronti della Parte_5
ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fermo il resto, con rigetto
[...]
dell'impugnazione nei confronti di NTroparte_1
a) NA , titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento a NTroparte_2
favore di della somma di € 12.930,00, oltre interessi legali dalla Parte_2
data del pagamento effettuato dalla stessa all' al saldo effettivo. NTroparte_1
b) Pone definitivamente a carico di , titolare dell'omonima impresa NTroparte_2
individuale, le spese per compensi della CTU, svolta in primo grado, con condanna dello stesso alla rifusione di quanto versato dalle altre parti al perito a tale titolo. CP_2
2) NA al pagamento a favore di Parte_2 NTroparte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge.
3) NA , titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento a NTroparte_2
favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_2
liquida per il primo grado in euro 5.086,00 per compensi professionali, oltre al 15% per
18 rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e per il grado di appello in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1307 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti ANTONIO TODARO e MONICA PELLEGRIN, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 P.IVA_1
GIOVANNA COLUCCI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato
1 difensivo in atti;
Parte appellata
E CONTRO
(C.F. ), QUALE TITOLARE NTroparte_2 C.F._2
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE “ (P.I. ), NTroparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SANTO SPAGNOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1199/2023 del Tribunale di Padova pubblicata in data 30
maggio 2023, notificata in data 12 giugno 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, ogni avversa domanda, deduzione e conclusione disattesa e
respinta, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 1199/2023, emessa e
pubblicata il 30.05.2023 (rep. n. 2405/2023 del 07.06.2023) e, per l'effetto:
In via principale e nel merito
Per tutte le ragioni esposte in atti, in riforma dell'appellata sentenza, revocarsi e dichiararsi
nullo e/o comunque privo di effetto il decreto ingiuntivo. n. 3365/2019 del 2.12.2019 – R.G. n.
8082/2019, emesso dal Tribunale di Padova nei confronti della sig.ra Parte_2
e conseguentemente condannarsi in persona del legale rappresentante NTroparte_1
pro tempore, a restituire a tutto quanto percepito in forza del titolo Parte_2
suddetto.
2 Accertarsi e dichiararsi che il credito in favore di ammonta ad euro NTroparte_1
2.096,00 e condannare , titolare dell'omonima impresa individuale NTroparte_2
(C.F. – P.IVA , con sede in 35100 Padova (PD), via Sorio C.F._2 P.IVA_3
44, a pagare direttamente all' l'importo suddetto o la diversa somma, NTroparte_1
maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, e comunque a rifondere alla sig.ra
[...]
tutto quanto questa sia eventualmente obbligata a versare all' Parte_2 [...]
NTroparte_1
In ogni caso, con rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.”
Per parte appellata NTroparte_1
“Voglia l'Ill.ma Autorità adita, respinta ogni avversa azione, eccezione ed istanza,
In via principale e nel merito:
Respingersi l'impugnazione avversaria ove rivolta all' e, per l'effetto, NTroparte_1
confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la conferma del decreto
ingiuntivo n. 3365/21 emesso dal Tribunale di Padova e condannato l'attrice opponente alla
rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta.
NAre l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio,
ivi compresa la fase cautelare, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A., 22% I.V.A.”
Per parte appellata NTroparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- adottare le statuizioni che riterrà di giustizia con riguardo ai motivi di impugnazione sub 1 e 2;
- respingere il motivo di impugnazione sub 3, siccome erroneo ed infondato, per i motivi esposti,
3 con conseguente conferma della sentenza impugnata in punto di rigetto della domanda spiegata
dalla nei confronti di;
in subordine, limitare l'eventuale Pt_2 NTroparte_2
statuizione di condanna del alla somma di € 1.355,94, pari all'importo già offerto, a CP_2
fini transattivi, da , nella fase stragiudiziale, in favore di , e da CP_4 Parte_2
questa non accettato;
- dichiarare rinunciata, ex art. 346 c.p.c., la domanda svolta, in via subordinata, da
[...]
nel precedente grado di giudizio, nei confronti dell'odierno deducente, siccome CP_1
non riproposta nel presente procedimento.
Con vittoria di spese e di compensi.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 gennaio 2019 Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 3365/2019 con cui le era stato ingiunto
[...]
dal Tribunale di Padova su ricorso di il pagamento di € 13.012,98, NTroparte_1
oltre interessi legali, a saldo della fattura n. 538 del 2017, per i lavori eseguiti sulla vettura
Porsche Cayenne di sua proprietà. In fatto, l'attrice esponeva: che in data 12 aprile 2017 si era
NT recata presso un distributore Agip del gruppo sito in Padova e gestito dall'impresa individuale per rifornimento del gasolio del veicolo;
che a seguito del NTroparte_2
rifornimento, l'auto aveva manifestato gravi malfunzionamenti in ragione della presenza di acqua nel gasolio, sicché il mezzo era stato portato per le riparazioni presso l' CP_1
(Centro Assistenza Porsche); che il aveva denunciato il sinistro e la presenza di
[...] CP_2
carburante inquinato alla propria compagnia assicurativa la NTroparte_5
4 quale apriva la pratica di sinistro n. PA200012017000005096 del 12.04.2017; che con email del
18 aprile aveva informato l'FF dell'apertura della pratica e che l'Autofficina aveva riscontrato detta comunicazione riferendo di aver provveduto a contattare il perito invitandolo a visionare il mezzo;
che l'FF le aveva comunicato che si sarebbe occupata dei rapporti con l'assicurazione, rassicurandola che avrebbe eseguito gli interventi solo dopo aver ottenuto dal perito il nulla osta circa la copertura dei costi di riparazione;
che in data 13 giugno 2017
l'FF le aveva inviato e-mail contenente la fattura poi azionata, da cui aveva appreso per la prima volta l'ammontare dei costi di riparazione, per € 12.930,00; che la società assicuratrice in data 18 luglio 2017 aveva formulato offerta di risarcimento per soli € 1.355,94, riferendo sul punto con successiva mail del 12 settembre 2017 che il perito aveva riscontrato la sostituzione da parte dell'officina di vari componenti in realtà perfettamente funzionanti all'esito delle prove su banco;
che l'FF aveva comunicato con mail del 25 settembre 2017 di aver eseguito le sostituzioni ottemperando alle direttive della casa costruttrice. Tanto esposto, deduceva l'inesistenza del credito ingiunto, sul rilievo che l'FF opposta si sarebbe assunta l'onere di gestire i rapporti con l'assicurazione e avrebbe arbitrariamente eseguito lavori non in funzione degli effettivi danni subiti e in assenza di accordo o autorizzazione in ordine alle opere da eseguire, sicché concludeva instando per la revoca del decreto ingiuntivo. Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa , gestore del distributore presso il NTroparte_2
quale era stato somministrato il gasolio inquinato e quindi responsabile del danno al veicolo, per essere da questi eventualmente manlevata.
2. Con comparsa di risposta del 21 aprile 2020 si costituiva in giudizio l'opposta che, nell'insistere per la conferma del decreto ingiuntivo, deduceva: che NTroparte_1
5 l'attrice opponente le aveva conferito l'incarico di riparare il veicolo, invitandola solamente ad attendere l'uscita del perito assicurativo prima di dar corso agli interventi;
che l'attrice, anche per il tramite del marito, aveva sempre gestito direttamente e in via esclusiva il sinistro ed era sempre stata la diretta interlocutrice della compagnia assicurativa;
che l'incarico non era stato subordinato ad un preventivo accordo sul quantum con il perito;
che l'FF, quale centro ufficiale Porsche, era tenuta a riparare il mezzo seguendo le direttive della casa madre, come peraltro noto all'attrice, cliente abituale. Non si opponeva alla chiamata in causa del titolare del distributore, deducendo tuttavia la sussistenza in via principale e diretta in capo all'opponente dell'obbligo di pagamento del credito oggetto di ingiunzione.
3. Autorizzata la chiamata di , quale titolare dell'omonima impresa NTroparte_2
individuale, questi si costituiva in giudizio in data 5 novembre 2020. Sulla premessa che l'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice all'esito degli accertamenti effettuati in fase stragiudiziale era stata proposta pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno di responsabilità,
deduceva che l'importo di € 1.355,94 doveva ritenersi congruo e satisfattivo in relazione ai danni lamentati all'autovettura. NTestava il nesso di causa tra i danni riportati in fattura e l'evento,
evidenziava l'insussistenza di rapporti contrattuali con l'FF opposta ed eccepiva l'antieconomicità delle riparazioni. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di ridurre la richiesta risarcitoria nei limiti del danno subito e provato.
4. Istruita la causa mediante l'espletamento di CTU e di prove orali, per interrogatorio formale e per testi, con la sentenza a verbale n. 1199 pubblicata il 30 maggio 2023 il Tribunale di
Padova rigettava l'opposizione. Rilevava sul punto il Giudice che non era stata dimostrata la sussistenza di accordi in virtù dei quali le spese per le riparazioni dovevano essere limitate alle
6 valutazioni del perito assicurativo, essendo per contro emerso che , marito NTroparte_6
dell'attrice, era stato delegato a consegnare l'auto all'officina per le riparazioni, sottoscrivendo l'ordine di lavoro e la dichiarazione di responsabilità per l'auto sostituiva. Osservava, inoltre,
che la CTU aveva confermato sia che le sostituzioni effettuate erano conformi a quanto prescritto dal protocollo Porsche, come da contratto di officina autorizzata firmato con la casa madre, sia la congruità tra il prezzo riportato in fattura e i lavori eseguiti. Accertava infine l'inesistenza di rapporti contrattuali tra l'officina e il terzo chiamato, ribadendo quindi la titolarità esclusiva in capo all'attrice dell'obbligo di pagamento della fattura. La condannava per l'effetto alla integrale rifusione delle spese di lite della convenuta e della terza chiamata, nonché al pagamento dei compensi del CTU.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 9 luglio 2023 Parte_2
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
[...]
5.1 Con il primo motivo, rubricato “Erronea valutazione delle prove in ordine ai rapporti tra
la sig.ra e l' , che ha determinato una infondata Parte_2 NTroparte_1
qualificazione giuridica delle reciproche obbligazioni delle parti”, sosteneva che durante l'audizione del teste era emerso, contrariamente a quanto acclarato in sentenza, sia che la CP_6
gestione del sinistro era stata svolta fin dal principio dall'odierna appellata NTroparte_1
sia che le opere di riparazione dell'autovettura dovevano essere effettuate solamente previo accordo con il perito in merito alla quantificazione dei costi per il ripristino del veicolo.
Sottolineava, inoltre, che il documento di conferimento dell'incarico all'FF, peraltro non sottoscritto direttamente dalla proprietaria, era da ritenersi generico e indeterminato.
7 5.2 Con il secondo motivo lamentava la contraddittorietà e illogicità della pronuncia nella parte in cui era stata confermata la congruità degli importi indicati in fattura per le riparazioni,
laddove per contro la CTU aveva rilevato che la funzionalità del mezzo poteva essere ripristinata sostituendo i soli componenti danneggiati per € 2.096,00, sicché in assenza di preventivo approvato non poteva riconoscersi il diritto dell'FF a vedersi riconosciuto il corrispettivo per interventi non indispensabili a ripristinare le funzionalità dell'autovettura.
5.3 Con il terzo motivo, rubricato “Erronea interpretazione dei presupposti della chiamata in
causa del terzo Sig. e conseguente violazione del principio di NTroparte_2
corrispondenza fra chiesto e pronunciato”, deduceva che la CTU aveva confermato la riconducibilità del danno al rifornimento di carburante effettuato presso il distributore gestito da e che la chiamata in causa di quest'ultimo era stata svolta non deducendo la NTroparte_2
sussistenza di rapporti tra il terzo e l'FF ma al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento del distributore.
5.4 Concludeva chiedendo l'accertamento del credito dell' nel minore NTroparte_1
importo di € 2.096,00 con condanna del terzo chiamato , titolare NTroparte_2
dell'omonima ditta, al pagamento diretto all' della predetta somma, e NTroparte_1
comunque a rifondere l'appellante di quanto la stessa fosse stata tenuta a versarle, con rifusione delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio e delle spese di CTU.
6. Proponeva, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
7. Veniva quindi incardinato il sub procedimento di inibitoria con regolare costituzione di tutte le parti, all'esito del quale, con ordinanza del 29 agosto 2023, il Collegio disponeva la
8 parziale sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata limitatamente al capo nel quale era stata condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_2
. NTroparte_2
8. Conclusa la fase cautelare, si costituiva nel giudizio di merito in data 19 ottobre 2023 la parte appellata la quale resisteva all'appello avversario, chiedendone NTroparte_1
l'integrale rigetto.
9. Si costituiva altresì in data 28 dicembre 2023 nel procedimento portante la parte
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, che instava per il rigetto NTroparte_2
dell'appello proposto in riferimento al terzo profilo di gravame.
10. Depositate da tutte le parti le note scritte di precisazioni delle conclusioni, come riportate in epigrafe, depositati altresì gli scritti conclusivi, all'udienza cartolare del 10 marzo 2025 la causa veniva rimessa per la decisione avanti al Collegio.
Esame dei motivi di impugnazione
11. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
12. I primi due motivi di appello, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, dovendosi confermare l'accertamento, nella sua interezza, del credito azionato dall'FF con il decreto ingiuntivo e della sua debenza. Va sul punto osservato che le prove acquisite nel corso del giudizio non hanno permesso di dimostrare le tesi attoree, secondo cui sia l'FF si era onerata della gestione del sinistro sia l'incarico doveva ritenersi subordinato al raggiungimento di un'intesa con il perito per la quantificazione del risarcimento.
Per contro hanno invece consentito di accertare il corretto adempimento, da parte
9 dell'FF, dell'obbligo di riparare la vettura a regola d'arte. Infatti dall'istruttoria è emerso che il marito dell'odierna appellante, a ciò delegato, ha ricevuto l'auto sostitutiva e sottoscritto in data 14 aprile 2017 (doc. 13 di parte ) l'ordine di lavoro per la riparazione NTroparte_1
del veicolo senza fornire alcuna indicazione specifica, autorizzando altresì, con apposita firma,
l'esecuzione dei lavori indicati alle condizioni di affidamento e riparazione del veicolo riportate sul retro del modulo (ove, come anche riportato dal CTU con la perizia, era espressamente indicato che “Il servizio assistenza Porsche è autorizzato fare i lavori richiesti e quelli che a suo
giudizio risultino indispensabili per la sicurezza ed affidabilità del veicolo”, cfr. perizia, figura
28, pag. 32-33). Con particolare riferimento alla correttezza dell'operato dell'FF, poi,
deve richiamarsi la completa ed esaustiva disamina svolta dal CTU incaricato, con cui in sintesi
è stato rilevato: che il danno riportato dal veicolo e per cui sono stati eseguiti gli interventi era riconducibile all'utilizzo di carburante inquinato (cfr. pag. 65 punti 2 e 3 consulenza); che l'FF era contrattualmente obbligata a seguire il protocollo fornito dalla casa madre al fine di ripristinare integralmente la funzionalità della Porsche e per assicurare al proprietario la copertura della garanzia (cfr. pag. 66 punti 6 e 7); che le riparazioni concretamente eseguite erano quelle indicate nel protocollo (cfr. pag. 66 punti 5 e 8); la congruità tra il prezzo preteso e il lavoro svolto (cfr. pag. 66 punto 9). Peraltro, il consulente, ulteriormente chiamato a chiarire
“se la funzionalità del mezzo poteva essere ripristinata con una serie di interventi pari a euro
2.096,00” e “se gli interventi realizzati dall'FF di euro 12.930,00 erano indispensabili
per il ripristino della funzionalità del mezzo”, ha confermato l'imprescindibilità degli interventi sostitutivi effettuati affermando: “L'officina è una autorizzata Porsche, nel caso avesse CP_1
scelto un metodo di riparazione diverso dal protocollo di riferimento indicato dal tester Tes_1
10 Porsche (Allegato 02), essa sarebbe stata esposta, sia nei confronti del cliente che della
Porsche, a problemi e/o richiami in caso di possibile successiva rottura dei componenti non
sostituiti, o sostituiti con ricambi non originali e reclamo del cliente. Il RISCHIO di Pt_3
possibili anomalie successive, si ottiene solo con la sostituzione di tutti i componenti ed
utilizzando ricambi originali, come fatto dall'officina , secondo il protocollo Porsche CP_1
che, in caso i componenti dell'impianto di alimentazione abbiano funzionato con gasolio
inquinato d'acqua, indica espressamente, come unica opzione attuabile, di sostituire tutti i
componenti, senza testarli, a prescindere e di usare solo componenti originali. Premesso quanto
sopra, solo in deroga al protocollo Porsche e con un potenziale rischio di affidabilità, la
funzionalità del mezzo avrebbe potuto essere ripristinata, per un importo pari a € 2.096,00,
sostituendo i soli componenti danneggiati e usando, dove disponibili, componenti non originali.
Questa riparazione in deroga non avrebbe dato la certezza di riparazione e avuto la
conseguente garanzia Porsche […]” (cfr. integrazione CTU, pag. 4). A fronte del ridetto quadro probatorio, con l'impugnazione l'appellante ha insistito circa il fatto che l'FF avrebbe travalicato il perimetro del mandato, sia in quanto sarebbe stata in realtà dimostrata l'assunzione della gestione del sinistro in capo alla predetta appellata, segnatamente grazie alla deposizione del teste , sia in quanto non poteva ritenersi essere stata conferita all'FF delega in CP_6
bianco per le riparazioni. Tuttavia, quanto al primo profilo, il sollecitato riesame della deposizione non conduce al risultato interpretativo auspicato dall'appellante, non potendosi affatto desumere da quanto dichiarato dal teste, come questa pretenderebbe, l'assunzione della gestione dei rapporti con l'assicurazione da parte dell'FF. Infatti, il teste, in risposta al capitolo di prova n. 7 (“VERO CHE, nel corso dei contatti intervenuti con l' Parte_4
[... nel periodo da aprile a giugno del 2017 ed aventi ad oggetto l'autovettura Porsche Cayenne,
targa DW807PP, di proprietà di , l'Autofficina dichiarava che si Parte_2
sarebbe occupata della gestione dei rapporti con la Compagnia Assicurativa,
[...]
), ha dichiarato “Sì è vero. L'FF ha comunicato che si sarebbe NTroparte_5
impegnata a chiamare il perito. ADR Quando ho portato la macchina l'FF mi ha detto
che si sarebbe interessata di sentire il perito.”. Ebbene, ciò che in realtà si può desumere da tale affermazione è che l'officina si è impegnata a contattare il perito in autonomia. Tuttavia, anche assumendo che le interlocuzioni con il perito siano state condotte esclusivamente dall'FF, non può per ciò solo farsi discendere la volontà dell'appellata FF
di sostituirsi all'appellante nella gestione dei rapporti con l'assicurazione ai fini della CP_1
formulazione della proposta di liquidazione, posto altresì che il perito era stato incaricato da di svolgere l'attività istruttoria volta alla valutazione del danno (come evincibile dal CP_4
doc. 4, pag. 4 dell'appellante), non essendogli stata quindi conferita alcuna autorità per comunicare la liquidazione finale del risarcimento al danneggiato, tanto più che l'importo finale dell'indennizzo è stato individuato solo al termine dell'iter procedurale e solamente a seguito delle analisi effettuate sui pezzi sostituiti, quindi in data successiva al termine dei lavori (cfr.
CTU pag. 30, punti 12 e 13).
Del resto, l'assunto dell'appellante è anche smentito dalla mail del 12 settembre 2017 inviata dalla compagnia assicuratrice e prodotta quale doc. 11 da parte appellante (“L'interlocutore di
riferimento, che è l'unico soggetto legittimato a chiedere informazioni in merito alla pratica di
sinistro è il danneggiato, ovvero il titolare del bene asserito danneggiato […]”).
Alla luce di queste considerazioni, la doglianza non risulta condivisibile.
12 Quanto al secondo profilo, ribadito che in corso di giudizio è stata dimostrata l'esatta esecuzione della prestazione da parte dell'FF, spettava all'appellante provare di aver specificamente richiesto di svolgere l'incarico di riparazione secondo particolari modalità, circostanza di cui non si ha prova. Anche in questo caso, la testimonianza resa dal teste in riferimento al cap. 8 CP_6
non è in grado di superare le evidenze documentali, da cui risulta, occorre ripeterlo, la semplice autorizzazione all'FF ad eseguire l'incarico. Peraltro, la deposizione richiamata non risulta nemmeno dotata della capacità di dimostrare univocamente il fatto riportato nel capitolo
(“VERO CHE in particolare l' precisava che avrebbe eseguito gli interventi NTroparte_1
di riparazione del veicolo dopo aver ottenuto dal perito incaricato da
[...]
il benestare in merito alla quantificazione dei costi per il ripristino del NTroparte_5
veicolo”), atteso che la risposta data (“Sì è vero. Si sono interessati di chiamare il perito. Non
abbiamo mai sentito il perito. Tutta l'operazione è stata gestita dall'officina”) non differisce a ben vedere da quanto enunciato in riferimento al cap. 7 già analizzato, sicché l'affermazione del teste è idonea al più a dimostrare che le interlocuzioni sono avvenute tra l'FF e il perito.
Giova infine evidenziare che l'FF , quale FF autorizzata Porsche, è CP_1
tenuta ad eseguire i lavori conformemente al Protocollo Porsche, sia per una corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori di riparazione sia per mantenere la garanzia dell'autovettura e per il corretto adempimento dei doveri nei confronti della casa madre. Sicché la medesima non poteva svolgere un lavoro incompleto e comunque difforme dal protocollo Porsche e l'incarico sottoscritto per l'esecuzione dei lavori, come sopra citato, depone espressamente in tal senso, con la ulteriore conseguenza che la era tenuta a pagare il corrispettivo dovuto per tutti Parte_2
i lavori eseguiti in quanto necessari alla corretta esecuzione a regola d'arte del lavoro affidato
13 all'FF . CP_1
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
13. Il terzo motivo di impugnazione è, invece, meritevole di accoglimento, ravvisandosi la responsabilità a titolo contrattuale di nella causazione del danno al veicolo, NTroparte_2
con conseguente obbligo di risarcire il danno causato alla , consistente Parte_2
nell'importo dovuto da quest'ultima all'FF per le riparazioni del veicolo resesi necessarie per il rifornimento con carburante inquinato.
13.1 Deve, anzitutto, osservarsi che l'attrice opponente, con l'atto di citazione in opposizione,
ha specificamente dato conto delle circostanze in cui si era verificato il fatto illecito produttivo del danno (rifornimento con carburante inquinato), deducendo che: “In data 12.04.2017, presso
il distributore Agip del gruppo sito in Padova (PD), via Sorio 44, gestito CP_7
dall'impresa individuale […], veniva effettuato il rifornimento di gasolio NTroparte_2
dell'autovettura Porsche Cayenne, targa DW807PP, di proprietà dell'odierna attrice. A seguito
del rifornimento l'auto, da subito, presentava gravi malfunzionamenti, causati dalla presenza di
acqua nel gasolio acquistato presso la stazione di via Sorio 44, che costringevano la sig.ra
al ricovero del mezzo […] Il sig. , gestore del distributore, Parte_2 NTroparte_2
inviava la denuncia dell'occorso alla propria Compagnia Assicurativa,
[...]
che apriva il sinistro n. PA200012017000005096 del 12.04.2017”) e NTroparte_5
producendo, a riprova documentale di tale assunto, i documenti 3 e 4 recanti rispettivamente la denuncia di apertura del sinistro per carburante inquinato firmata dal e l'apertura della CP_2
pratica del sinistro da parte dell'assicurazione. A fronte di tali deduzioni e allegazioni, il CP_2
non ha tempestivamente formulato con la prima difesa utile contestazione alcuna dei fatti dedotti
14 dall'attrice, essendosi questi limitato ad affermare, con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, che “l'odierno comparente contesta il nesso eziologico tra i danni riportati nella
fattura n. 538 del 06.06.2017 dell' e l'evento de quo vertitur” (cfr. pag. NTroparte_1
2), mentre con la seconda memoria istruttoria (la prima memoria non risulta depositata), questi contestava l'efficacia probatoria del doc. 3, assumendo che “alcun riconoscimento di
responsabilità è possibile ravvisare nell'allegata Denuncia di sinistro RC.T.”.
Tuttavia, queste generiche contestazioni, che non riportano alcuna negazione del fatto storico inerente ai vizi del bene venduto (carburante inquinato) per come dedotto in atti dall'attrice e per come supportato dalle allegazioni già richiamate, non osservano i parametri relativi all'onere di specifica contestazione ex art. 115 cpc, in relazione ai quali è richiesto che l'allegazione in chiave oppositiva sia tanto puntuale e specifica quanto la deduzione cui la stessa inerisce.
Pertanto, alla luce degli elementi probatori sopra richiamati dedotti dalla danneggiata e tenuto conto dell'assenza di tempestive contestazioni dell'accadimento del fatto generatore di responsabilità (rifornimento di carburante inquinato), esso deve ritenersi provato.
13.2 Del resto, deve anche osservarsi che le deduzioni dell'appellato volte a contestare CP_2
la prova dell'avvenuto rifornimento sono state formulate solamente a seguito dell'espletamento della CTU, ove il perito aveva, peraltro inammissibilmente, sollecitato l'attrice a dimettere la prova cartacea del rifornimento effettuato. Tali contestazioni del dell'avvenuto CP_2
rifornimento, tuttavia, debbono ritenersi tardivamente formulate, in quanto effettuate per la prima volta dopo lo scambio delle memorie istruttorie.
13.3 Quanto ai rimanenti elementi costitutivi della responsabilità, va osservato che con la CTU
si è acquisita definitiva conferma sia della sussistenza del danno, sia del nesso eziologico tra il
15 rifornimento effettuato presso il distributore del e i pregiudizi subiti dal veicolo. Infatti, è CP_2
stata constatata la presenza di acqua nel gasolio, rilevata dal perito grazie alle analisi del carburante residuo e del filtro (“E 'stato ispezionato il gasolio, rimasto all'interno del filtro
carburante, trovando ACQUA in grande quantità: 343.000 mg /kg gasolio (limite 200 mg/kg
gasolio) e 13.7 mg/kg gasolio di FERRO, materiale che nel gasolio da autotrazione deve invece
essere assente. E 'stato ispezionato il filtro gasolio e verificato la carta filtrante con lo
spettrometro XRF, trovando qualitativamente che il 9% del totale dei residui intrappolati nella
carta filtrante erano costituiti da ferro, materiale che nel gasolio da autotrazione deve invece
essere assente. Si è anche verificata positivamente l'integrità del filtro, che era quindi in grado
di bloccare le particelle di usura in circolo e l'eventuale sporcizia del gasolio rifornito”, cfr.
pag. 65), ed è stata appurata la certa riferibilità del danno riportato dal veicolo all'utilizzo di gasolio ammalorato (“Appare certo al CTU, pur mancando prova certa del rifornimento, la
causa del problema della vettura sia il gasolio ammalorato da acqua e che questo avesse
iniziato danneggiare i componenti dell'impianto alimentazione della Porsche Cayenne diesel di
proprietà della parte attrice.”, cfr. pag. 36; “Le analisi di cui al punto 2. confermano che i
problemi della vettura erano causati da gasolio inquinato d'acqua. La presenza di ferro nel
gasolio e nella carta filtrante è indice di un inizio di degrado dei componenti dell'impianto
alimentazione”, cfr. pag. 65 della perizia).
Quanto poi al nesso causale con i lavori eseguiti e con il costo richiesto alla Parte_2
dall'FF , si è già detto della congruità degli stessi per l'esecuzione di lavori di CP_1
ripristino a regola d'arte dell'autovettura danneggiata e va solo aggiunto che la sussistenza dei vizi, nella specie la fornitura di carburante inquinato, determina il risarcimento di tutti i danni
16 patiti ai sensi dell'art. 1494 c.c.
13.5 Accertata nei termini sopra richiamati la sussistenza di tutti i presupposti normativi della responsabilità contrattuale per vizi del carburante fornito, la sussistenza e l'entità del danno patito ed il nesso causale tra il danno e le spese sostenute per l'elisione delle conseguenze dello stesso e il ripristino a regola d'arte dell'autovettura danneggiata, in riforma della sentenza impugnata, va condannato l'appellato al pagamento della somma oggetto NTroparte_2
della fattura dell'FF , a titolo di risarcimento del danno patito dall'attrice in CP_1
conseguenza del rifornimento di carburante inquinato d'acqua.
Conclusioni e spese di lite
14. Va, dunque, rigettato l'appello proposto da nei confronti di Parte_2
e va, invece, accolto l'appello proposto dalla medesima nei confronti NTroparte_1
della ditta . NTroparte_2
15. Nel rapporto tra e le spese di lite del NTroparte_1 Parte_2
presente grado di giudizio seguono la soccombenza di quest'ultima e vanno poste a suo carico,
con liquidazione in dispositivo nei parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. nei valori prossimi ai medi dello scaglione del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
16. Alla riforma della sentenza nel rapporto tra e la ditta Parte_2 CP_2
consegue la riforma della statuizione delle spese di lite, che seguono la soccombenza di quest'ultima e vanno liquidate, per il giudizio di primo grado, nella misura già determinata dal
Tribunale e per il grado di appello vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 e succ. mod., nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del decisum,
esclusa la fase istruttoria non tenutasi. Va altresì riformata la statuizione inerente alle spese di
17 CTU che vanno poste, in riforma della sentenza impugnata, definitivamente a carico di
. NTroparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale nei confronti della Parte_5
ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fermo il resto, con rigetto
[...]
dell'impugnazione nei confronti di NTroparte_1
a) NA , titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento a NTroparte_2
favore di della somma di € 12.930,00, oltre interessi legali dalla Parte_2
data del pagamento effettuato dalla stessa all' al saldo effettivo. NTroparte_1
b) Pone definitivamente a carico di , titolare dell'omonima impresa NTroparte_2
individuale, le spese per compensi della CTU, svolta in primo grado, con condanna dello stesso alla rifusione di quanto versato dalle altre parti al perito a tale titolo. CP_2
2) NA al pagamento a favore di Parte_2 NTroparte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge.
3) NA , titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento a NTroparte_2
favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_2
liquida per il primo grado in euro 5.086,00 per compensi professionali, oltre al 15% per
18 rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e per il grado di appello in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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