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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33385 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: con l'avv. Germani Milena Antonia Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro
, CF/PI: , contumace CP_1 C.F._2
-resistente-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1) Accogliere il ricorso per le ragioni in narrativa;
2) Accertare e dichiarare la proprietà dell'immobile sito in Milano Via G. Candiani 10 - al foglio 96, mappale 105, subalterno 40, Zona 2, Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro 464,81 - in capo al IG. C.F. Parte_1 C.F._1
3) Accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile sito in Milano Via G. Candiani n.10 – al foglio 96, mappale 105, subalterno 40, Zona 2, Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro 464,81- senza titolo da parte del convenuto IG. ; CP_1
4) Accertare e dichiarare illegittima e abusiva l'occupazione da parte del IG. dell'immobile CP_1 di proprietà del IG. , sito in Milano Via G. Candiani 10 al foglio 96, mappale 105, Parte_1 subalterno 40, Zona 2, Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro 464,81;
5) Per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 948 cc, il IG. a rilasciare immediatamente CP_1 l'immobile sito in Milano Via G. Candiani n.10, libero e sgombro da persone e cose, in favore del ricorrente;
6) Condannare il IG. nella sua qualità di erede della IG.ra al pagamento CP_1 Persona_1 delle spese condominiali ordinarie relative alla gestione 2022/2023 maturate nel periodo in cui la madre era in vita ed usufruttuaria dell'immobile sito in Milano Via G. Candiani 10, pari ad Euro 942,43=
1 7) Sempre per l'effetto condannare il resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente per il mancato rilascio tempestivo dell'immobile con la conseguente impossibilità di metterlo sul mercato immobiliare, il tutto da quantificare in via equitativa;
8) Condannare il resistente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.
In via Istruttoria
- si chiede deferirsi interrogatorio formale del resistente sulle circostanze dedotte nella narrativa del presente atto, da intendersi qui riportate precedute dalla locuzione “Vero che”;
- si chiede la prova testimoniale del IG. residente in [...] Medaglie D'Oro n.25 amministratore del condominio di Via G. Candiani 10 sui seguenti capitoli di prova;
1) “Vero che il IG. comunicava il decesso della madre al proprietario CP_1 Persona_1 dell'immobile IG. ”; Parte_1
2) “Vero che il IG. comunicava il decesso della madre all'Amministrazione CP_1 Persona_1 condominiale;
Tes_1
3) “Vero che la IG.ra ha pagato le rate condominiali ordinarie di sua spettanza quale Persona_1 usufruttuaria, maturate sino alla data del decesso avvenuto nel maggio 2023”;
4) “Vero che il IG. attualmente occupa lo stesso appartamento sito a piano terreno dove CP_1 viveva la madre usufruttuaria, IG.ra in Milano Via G. Candiani n.10, di proprietà del Persona_1 IG. ”. Parte_1
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie sulle circostanze dedotte in premessa all'esito dell'esame delle difese avversarie.
*
Per LE TO
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Il IG. ha dedotto di aver acquistato, con atto pubblico stipulato il 22 gennaio 2020 Parte_1
davanti al notaio la nuda proprietà di un appartamento sito in Milano, Via Candiani Persona_2
Giuseppe n. 10, composto da due locali oltre servizi, con pertinenziale cantina, regolarmente trascritto in conservatoria in data 28 gennaio 2020.
Il venditore era la IG.ra la quale, in sede di compravendita, si era riservata l'usufrutto Persona_1 vitalizio sull'immobile.
Il ricorrente deduce altresì che il 24 maggio 2023 la IG.ra è deceduta, circostanza di cui sarebbe Per_1
venuto a conoscenza avendo ricevuto segnalazioni dall'amministrazione condominiale circa inadempimenti relativi al pagamento delle spese di gestione 2022/2023.
Il IG. sostiene inoltre che, in occasione della visita dell'appartamento del 13 novembre Parte_1
2019, il figlio dell'usufruttuaria, IG. , si trovava all'interno dell'abitazione, ma avrebbe fatto CP_1
intendere che la sua presenza fosse temporanea, motivata dal bisogno di assistenza della madre.
2 Tuttavia, dopo il decesso della IG.ra il IG. avrebbe continuato a occupare l'immobile, Per_1 CP_1 senza averne informato l'attuale pieno proprietario e senza mostrare l'intenzione di rilasciarlo.
Nonostante diversi tentativi di contatto, anche tramite formale raccomandata del 9 febbraio 2024, con richiesta di rilascio dell'immobile e pagamento delle spese condominiali arretrate, il convenuto non avrebbe dato riscontro alcuno.
Neppure ha aderito al tentativo di mediazione esperito dal ricorrente in data 12 aprile 2024 avanti l'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, chiusosi con esito negativo per mancata comparizione della parte intimata.
Con l'odierno procedimento, il ricorrente avanza una domanda di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948
c.c., fondata sul diritto vantato dal IG. in seguito all'estinzione dell'usufrutto, con conseguente Pt_1
acquisizione della piena proprietà.
L'occupazione dell'appartamento da parte del convenuto viene, dunque, ritenuta sine titulo e per tale ragione il ricorrente chiede la condanna al rilascio immediato dell'immobile ed al pagamento delle spese condominiali ordinarie maturate sino alla morte dell'usufruttuaria, nonché un risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare l'immobile o di trarne reddito mediante locazione.
Il ricorrente fonda, inoltre, la legittimazione passiva del convenuto all'obbligo di pagamento delle suddette spese sulla sua qualità di erede della madre, in quanto non avrebbe mai formalizzato alcuna rinuncia all'eredità, al contrario di altri coeredi che invece risultano aver rinunciato, secondo visura eseguita presso il Registro delle Successioni del Tribunale di Milano.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulle conseguenze del decesso della usufruttuaria Persona_1
Con contratto di vendita del 22/01/2020 il IG. ha acquistato dalla IG.ra Parte_1 [...] la nuda proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Candiani Giuseppe n.10, appartamento Per_1
sito al piano rialzato di due locali oltre servizi con annesso pertinenziale vano cantina al piano cantinato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 96, mappale 105, subalterno 40, Zona 2,
Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro
464,81.
3 In data 24 maggio 2023 è deceduta l'usufruttuaria IG.ra Persona_1
Ne consegue l'estinzione dell'usufrutto e l'acquisto in capo al IG. della piena proprietà Pt_1
dell'immobile, la cui occupazione da parte del IG. è illegittima. CP_1
E' documentata la residenza del resistente in Via Candiani Giuseppe n. 10.
Oltretutto, sarebbe stato onere del resistente dimostrare l'esistenza di un titolo a giustificazione dell'occupazione dell'appartamento.
Tuttavia, il resistente si è disinteressato del giudizio, è rimasto contumace e non ha dimostrato alcunché.
Pertanto, va condannato alla immediata restituzione dell'immobile in favore del IG. . Parte_1
Il resistente, in qualità di erede della IG.ra va altresì condannato al pagamento delle spese Per_1
condominiali ordinarie relative alla gestione 2022/2023 maturate nel periodo in cui la madre usufruttuaria era in vita.
Trattasi di € 942,43, somma documentata col bonifico prodotto con nota del 21.3.2024.
Si osserva che il bonifico riporta la maggior somma di € 1.518 89.
Tuttavia, il ricorrente ha avanzato una pretesa per il minor importo di € 942,43.
A tale somma non vanno aggiunti gli interessi, in quanto il ricorrente non ha avanzato alcuna specifica domanda in tal senso. Al riguardo giova evidenziare che “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (cfr. Cass. ordinanza n. 36659/2021).
Il IG. ha altresì chiesto la condanna del resistente al risarcimento dei danni per il mancato rilascio Pt_1 tempestivo dell'immobile con la conseguente impossibilità di metterlo sul mercato immobiliare, il tutto da quantificare in via equitativa.
La domanda non può essere accolta in quanto oltremodo generica, non avendo parte ricorrente nemmeno allegato elementi utili di valutazione per quantificare in via equitativa il danno in esame.
Diversamente opinando, tale liquidazione sarebbe del tutto arbitraria e non equitativa.
*
3. Conclusioni.
Le domande del IG. vanno accolte come precisato in motivazione. Pt_1
4 Va accertato che il IG. ha la piena proprietà sull'immobile sito in Milano Via G. Parte_1
Candiani 10 - al foglio 96, mappale 105, subalterno 40, Zona 2, Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani
4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro 464,81.
L'illegittimo occupante IG. va condannato alla immediata restituzione dell'immobile in CP_1
favore del IG. , libero da persone e cose. Parte_1
Il IG. va altresì condannato a corrispondere in favore del IG. la somma di CP_1 Parte_1
€ 942,43 a titolo di spese condominiali ordinarie maturate dalla usufruttuaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità bassa.
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria non è stata svolta e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cpc di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) accerta e dichiara che è pieno proprietario dell'immobile sito in Milano Via G. Parte_1
Candiani 10 - al foglio 96, mappale 105, subalterno 40, Zona 2, Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro 464,81;
3) condanna alla immediata restituzione dell'immobile di cui al punto che precede in favore CP_1
di , libero da persone e cose;
Parte_1
4) condanna a corrispondere in favore di la somma di € 942,43; CP_1 Parte_1
5) dà atto della trascrivibilità della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio ai sensi dell'art. 2643 comma primo n. 14) c.c.;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 545,00 per spese esenti ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 18 maggio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: con l'avv. Germani Milena Antonia Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro
, CF/PI: , contumace CP_1 C.F._2
-resistente-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1) Accogliere il ricorso per le ragioni in narrativa;
2) Accertare e dichiarare la proprietà dell'immobile sito in Milano Via G. Candiani 10 - al foglio 96, mappale 105, subalterno 40, Zona 2, Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro 464,81 - in capo al IG. C.F. Parte_1 C.F._1
3) Accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile sito in Milano Via G. Candiani n.10 – al foglio 96, mappale 105, subalterno 40, Zona 2, Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro 464,81- senza titolo da parte del convenuto IG. ; CP_1
4) Accertare e dichiarare illegittima e abusiva l'occupazione da parte del IG. dell'immobile CP_1 di proprietà del IG. , sito in Milano Via G. Candiani 10 al foglio 96, mappale 105, Parte_1 subalterno 40, Zona 2, Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro 464,81;
5) Per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 948 cc, il IG. a rilasciare immediatamente CP_1 l'immobile sito in Milano Via G. Candiani n.10, libero e sgombro da persone e cose, in favore del ricorrente;
6) Condannare il IG. nella sua qualità di erede della IG.ra al pagamento CP_1 Persona_1 delle spese condominiali ordinarie relative alla gestione 2022/2023 maturate nel periodo in cui la madre era in vita ed usufruttuaria dell'immobile sito in Milano Via G. Candiani 10, pari ad Euro 942,43=
1 7) Sempre per l'effetto condannare il resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente per il mancato rilascio tempestivo dell'immobile con la conseguente impossibilità di metterlo sul mercato immobiliare, il tutto da quantificare in via equitativa;
8) Condannare il resistente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.
In via Istruttoria
- si chiede deferirsi interrogatorio formale del resistente sulle circostanze dedotte nella narrativa del presente atto, da intendersi qui riportate precedute dalla locuzione “Vero che”;
- si chiede la prova testimoniale del IG. residente in [...] Medaglie D'Oro n.25 amministratore del condominio di Via G. Candiani 10 sui seguenti capitoli di prova;
1) “Vero che il IG. comunicava il decesso della madre al proprietario CP_1 Persona_1 dell'immobile IG. ”; Parte_1
2) “Vero che il IG. comunicava il decesso della madre all'Amministrazione CP_1 Persona_1 condominiale;
Tes_1
3) “Vero che la IG.ra ha pagato le rate condominiali ordinarie di sua spettanza quale Persona_1 usufruttuaria, maturate sino alla data del decesso avvenuto nel maggio 2023”;
4) “Vero che il IG. attualmente occupa lo stesso appartamento sito a piano terreno dove CP_1 viveva la madre usufruttuaria, IG.ra in Milano Via G. Candiani n.10, di proprietà del Persona_1 IG. ”. Parte_1
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie sulle circostanze dedotte in premessa all'esito dell'esame delle difese avversarie.
*
Per LE TO
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Il IG. ha dedotto di aver acquistato, con atto pubblico stipulato il 22 gennaio 2020 Parte_1
davanti al notaio la nuda proprietà di un appartamento sito in Milano, Via Candiani Persona_2
Giuseppe n. 10, composto da due locali oltre servizi, con pertinenziale cantina, regolarmente trascritto in conservatoria in data 28 gennaio 2020.
Il venditore era la IG.ra la quale, in sede di compravendita, si era riservata l'usufrutto Persona_1 vitalizio sull'immobile.
Il ricorrente deduce altresì che il 24 maggio 2023 la IG.ra è deceduta, circostanza di cui sarebbe Per_1
venuto a conoscenza avendo ricevuto segnalazioni dall'amministrazione condominiale circa inadempimenti relativi al pagamento delle spese di gestione 2022/2023.
Il IG. sostiene inoltre che, in occasione della visita dell'appartamento del 13 novembre Parte_1
2019, il figlio dell'usufruttuaria, IG. , si trovava all'interno dell'abitazione, ma avrebbe fatto CP_1
intendere che la sua presenza fosse temporanea, motivata dal bisogno di assistenza della madre.
2 Tuttavia, dopo il decesso della IG.ra il IG. avrebbe continuato a occupare l'immobile, Per_1 CP_1 senza averne informato l'attuale pieno proprietario e senza mostrare l'intenzione di rilasciarlo.
Nonostante diversi tentativi di contatto, anche tramite formale raccomandata del 9 febbraio 2024, con richiesta di rilascio dell'immobile e pagamento delle spese condominiali arretrate, il convenuto non avrebbe dato riscontro alcuno.
Neppure ha aderito al tentativo di mediazione esperito dal ricorrente in data 12 aprile 2024 avanti l'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, chiusosi con esito negativo per mancata comparizione della parte intimata.
Con l'odierno procedimento, il ricorrente avanza una domanda di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948
c.c., fondata sul diritto vantato dal IG. in seguito all'estinzione dell'usufrutto, con conseguente Pt_1
acquisizione della piena proprietà.
L'occupazione dell'appartamento da parte del convenuto viene, dunque, ritenuta sine titulo e per tale ragione il ricorrente chiede la condanna al rilascio immediato dell'immobile ed al pagamento delle spese condominiali ordinarie maturate sino alla morte dell'usufruttuaria, nonché un risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare l'immobile o di trarne reddito mediante locazione.
Il ricorrente fonda, inoltre, la legittimazione passiva del convenuto all'obbligo di pagamento delle suddette spese sulla sua qualità di erede della madre, in quanto non avrebbe mai formalizzato alcuna rinuncia all'eredità, al contrario di altri coeredi che invece risultano aver rinunciato, secondo visura eseguita presso il Registro delle Successioni del Tribunale di Milano.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulle conseguenze del decesso della usufruttuaria Persona_1
Con contratto di vendita del 22/01/2020 il IG. ha acquistato dalla IG.ra Parte_1 [...] la nuda proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Candiani Giuseppe n.10, appartamento Per_1
sito al piano rialzato di due locali oltre servizi con annesso pertinenziale vano cantina al piano cantinato, il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 96, mappale 105, subalterno 40, Zona 2,
Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro
464,81.
3 In data 24 maggio 2023 è deceduta l'usufruttuaria IG.ra Persona_1
Ne consegue l'estinzione dell'usufrutto e l'acquisto in capo al IG. della piena proprietà Pt_1
dell'immobile, la cui occupazione da parte del IG. è illegittima. CP_1
E' documentata la residenza del resistente in Via Candiani Giuseppe n. 10.
Oltretutto, sarebbe stato onere del resistente dimostrare l'esistenza di un titolo a giustificazione dell'occupazione dell'appartamento.
Tuttavia, il resistente si è disinteressato del giudizio, è rimasto contumace e non ha dimostrato alcunché.
Pertanto, va condannato alla immediata restituzione dell'immobile in favore del IG. . Parte_1
Il resistente, in qualità di erede della IG.ra va altresì condannato al pagamento delle spese Per_1
condominiali ordinarie relative alla gestione 2022/2023 maturate nel periodo in cui la madre usufruttuaria era in vita.
Trattasi di € 942,43, somma documentata col bonifico prodotto con nota del 21.3.2024.
Si osserva che il bonifico riporta la maggior somma di € 1.518 89.
Tuttavia, il ricorrente ha avanzato una pretesa per il minor importo di € 942,43.
A tale somma non vanno aggiunti gli interessi, in quanto il ricorrente non ha avanzato alcuna specifica domanda in tal senso. Al riguardo giova evidenziare che “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (cfr. Cass. ordinanza n. 36659/2021).
Il IG. ha altresì chiesto la condanna del resistente al risarcimento dei danni per il mancato rilascio Pt_1 tempestivo dell'immobile con la conseguente impossibilità di metterlo sul mercato immobiliare, il tutto da quantificare in via equitativa.
La domanda non può essere accolta in quanto oltremodo generica, non avendo parte ricorrente nemmeno allegato elementi utili di valutazione per quantificare in via equitativa il danno in esame.
Diversamente opinando, tale liquidazione sarebbe del tutto arbitraria e non equitativa.
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3. Conclusioni.
Le domande del IG. vanno accolte come precisato in motivazione. Pt_1
4 Va accertato che il IG. ha la piena proprietà sull'immobile sito in Milano Via G. Parte_1
Candiani 10 - al foglio 96, mappale 105, subalterno 40, Zona 2, Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani
4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro 464,81.
L'illegittimo occupante IG. va condannato alla immediata restituzione dell'immobile in CP_1
favore del IG. , libero da persone e cose. Parte_1
Il IG. va altresì condannato a corrispondere in favore del IG. la somma di CP_1 Parte_1
€ 942,43 a titolo di spese condominiali ordinarie maturate dalla usufruttuaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità bassa.
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria non è stata svolta e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cpc di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) accerta e dichiara che è pieno proprietario dell'immobile sito in Milano Via G. Parte_1
Candiani 10 - al foglio 96, mappale 105, subalterno 40, Zona 2, Piano T-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq 59, rendita catastale Euro 464,81;
3) condanna alla immediata restituzione dell'immobile di cui al punto che precede in favore CP_1
di , libero da persone e cose;
Parte_1
4) condanna a corrispondere in favore di la somma di € 942,43; CP_1 Parte_1
5) dà atto della trascrivibilità della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio ai sensi dell'art. 2643 comma primo n. 14) c.c.;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 545,00 per spese esenti ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 18 maggio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
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