Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00790/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Versace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
-del decreto n. -OMISSIS- con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha revocato lo status di parità scolastica alla scuola dell’infanzia “ -OMISSIS- ”, sita nel Comune di -OMISSIS-;
-del decreto n. -OMISSIS- con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha revocato lo status di parità scolastica alla scuola dell’infanzia “ -OMISSIS- ”, sita nel Comune di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IC LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 28.10.2024 e depositato presso questo T.A.R. – Sede di Catanzaro –che, a seguito di eccezione formulata dall’avvocatura erariale, con ordinanza presidenziale n.-OMISSIS- ha rimesso la controversia a questa Sede Staccata– la -OMISSIS- ha esposto:
-) all’esito di attività ispettiva disposta dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) della Calabria per accertare la permanenza dei requisiti di legge al fine del mantenimento della parità scolastica della scuola dell’infanzia “-OMISSIS-”, sita in Via -OMISSIS-di -OMISSIS- nonché alla scuola dell’infanzia “-OMISSIS-”, sita in Via -OMISSIS- di -OMISSIS-, venivano sollevate delle criticità che la ricorrente prontamente riscontrava trasmettendo la relativa documentazione;
-) ciò nonostante, con i decreti rispettivamente n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, entrambi del 30.7.2024, veniva revocato lo status di parità scolastica in riferimento alle suddette scuole.
Avverso i predetti provvedimenti viene proposto il presente ricorso affidato ai seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DALL’ARTICOLO 5 DEL D.M. 10 OTTOBRE 2000 N. 83 - VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 4 DELLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62, DEGLI ARTICOLI 1, 3 E 4 DEL DM 29 NOVEMBRE 2007 N. 267 E DELL’ARTICOLO 5 DEL D.M. 83/2008 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS
La ricorrente:
-) premette che, in base all’art. 3 del D.M. n. 83 del 2020, laddove in sede ispettiva siano state individuate delle criticità con assegnazione di un termine per la regolarizzazione, l’amministrazione resta poi tenuta a verificare nel contraddittorio delle parti l’effettiva risoluzione (ovvero il permanere) di quanto rilevato;
-) conseguenzialmente contesta all’U.S.R. di aver omesso –una volta acquisiti i riscontri trasmessi con nota n. -OMISSIS-per la scuola di -OMISSIS- e con nota n. -OMISSIS-per la scuola in -OMISSIS-– il necessario contraddittorio e di essersi invece limitato a confermare de plano quanto già contestato in sede ispettiva, senza peraltro fornire adeguata motivazione sull’insufficienza di quanto trasmesso.
II) NEL MERITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 4 DELLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62, DEGLI ARTICOLI 1, 3 E 4 DEL DECRETO 29 NOVEMBRE 2007 N. 267 E DELL’ARTICOLO 5 DEL D.M. 83/2008. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS
La ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dall’U.S.R. in ordine alla sussistenza (e comunque alla mancata risoluzione) delle criticità contestate relativamente alla scuola dell’infanzia “-OMISSIS-”, sita in -OMISSIS-.
III) NEL MERITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 4 DELLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62, DEGLI ARTICOLI 1, 3 E 4 DEL DECRETO 29 NOVEMBRE 2007 N. 267 E DELL’ARTICOLO 5 DEL D.M. 83/2008. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA L. N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS
La ricorrente contesta le conclusioni rassegnate dall’U.S.R. in ordine alla sussistenza (e comunque alla mancata risoluzione) delle criticità contestate relativamente alla scuola dell’infanzia “-OMISSIS-”, sita in -OMISSIS-.
2- In data 4.12.2024 si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito per resistere al ricorso.
3- Con ordinanza n. -OMISSIS-, resa alla camera di consiglio del 18.12.2024, pubblicata il 19.12.2024 e non appellata, è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- All’udienza pubblica del 3.12.2025, in vista della quale le parti non hanno svolto difese ex art. 73 c.p.a., la controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
5- Il ricorso è infondato, ritenendo il Collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dalle considerazioni rassegnate nella sommarietà della fase cautelare.
6- E’ anzitutto infondato il primo motivo.
6.1- Si premette che i parametri di legittimità invocati dalla ricorrente –che richiama sul punto i commi 1, 2 e 3 dell’art. 5 del D.M. n. 83 del 2008- non risultano corretti, dal momento che alla fattispecie sono applicabili i commi 7 e 8 del medesimo articolo, peraltro richiamati negli atti del procedimento.
In base a tali disposizioni, se è vero che, qualora all’esito dell’ispezione l’U.S.R. accerti la sopravvenuta carenza di uno o più requisiti, esso deve invitare la Scuola al ripristino degli stessi entro un dato termine, scaduto inutilmente il quale provvede alla revoca, è anche vero che dalle stesse disposizioni non si rinviene uno specifico onere in capo all’amministrazione di svolgere, una volta acquisiti chiarimenti o deduzioni, ulteriori attività ispettive in situ o di ulteriori verifiche in contraddittorio prima di assumere le proprie determinazioni, potendo l’ufficio limitarsi a verificare se, in base a quanto trasmessogli, le criticità a suo tempo contestate siano state sanate o meno.
6.2- Nella fattispecie, tanto per il plesso di -OMISSIS- (nota prot. n.-OMISSIS-- all. 003 alla produzione del 4.12.2024) quanto per il plesso di -OMISSIS- (nota prot. n. -OMISSIS- – all. 006 alla medesima produzione) l’U.S.R., dopo aver individuato analiticamente le irregolarità emerse dall’attività ispettiva (v. verbali all. 002 e all. 004 alla produzione del 4.12.2024), ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca e, nel medesimo atto, ha invitato la ricorrente a sanare le irregolarità riscontrate entro 30 giorni, precisando che, nell’ipotesi della permanenza –totale o parziale– delle irregolarità segnalate si sarebbe provveduto, ai sensi dell’art. 5 comma 8 del D.M. n. 83/2008, alla revoca del riconoscimento della parità scolastica, con decorrenza dall’anno scolastico 2024/2025.
A seguire, con i decreti avversati l’U.S.R. ha dato analiticamente conto delle irregolarità ancora permanenti nonostante i riscontri (rispettivamente nota n. -OMISSIS- e nota n. -OMISSIS- entrambe dell’-OMISSIS-) trasmessi dalla ricorrente –criticità che si sostanziavano in plurime situazioni di inadempimento contributivo, carenze di certificazioni relativamente all’impiantistica dei locali scolastici e irregolarità documentali quanto ai rapporti di lavoro con il personale– e ha ritenuto le stesse di portata tale da non consentire il mantenimento dello status di parità scolastica.
6.3- Da quanto ora esposto consegue che, in primo luogo, risulta rispettato il principio del contraddittorio e, per altro verso, i provvedimenti di revoca risultano adeguatamente motivati.
7- Infondato è anche il secondo motivo, concernente la scuola dell’infanzia sita in -OMISSIS-, non avendo parte ricorrente dimostrato di aver risolto tutte le criticità a suo tempo contestate.
7.1- Difatti, anche a considerare l’istanza del 5.7.2024 di dilazione di debiti contributivi, tale aspetto non risolve l’insieme delle criticità emerse, non avendo la ricorrente adeguatamente comprovato il tempestivo invio all’U.S.R. di tutta la documentazione carente (segnatamente, con riferimento alla dichiarazione di conformità degli impianti idraulico ed elettrico, verifica dell’impianto elettrico di messa a terra, valutazione del rischio da scariche atmosferiche) mentre, di converso, non risulta adeguatamente dimostrato che la documentazione richiamata a pag. 12 del ricorso sia corrispondente alle certificazioni carenti e pertanto idonea a sanare le diffuse carenze riscontrate.
7.2- Quanto, poi, alla mancata regolarizzazione del personale docente e ATA, la documentazione allegata dalla ricorrente (all. 026 e all. 027) si esaurisce in semplici scritture private da cui nulla può evincersi in tema di avvenuta regolarizzazione dei rapporti presso i competenti uffici pubblici, né la ricorrente ha comprovato di aver prodotto in sede procedimentale il modello UNILAV richiamato nel ricorso ovvero ha dimostrato che la documentazione trasmessa a suo tempo all’amministrazione -e poi versata agli atti del processo- potesse essere idonea a ritenere regolarizzati i rapporti lavorativi oggetto di contestazione.
7.3- Quanto, infine, alla carenza di informazioni in ordine alla pubblicazione dei bilanci sociali, dai documenti allegati dal ricorrente (all. 020 e all. 028 alla produzione del 4.12.2024) non è dato ritrarre informazioni sull’effettivo assolvimento di tale onere, né men che meno alle relative tempistiche e modalità mentre, per altro verso, la visura camerale in atti (all. 004) non indica bilanci depositati posteriori all’anno 2010.
8- Parimenti infondato è il terzo motivo, concernente la scuola dell’infanzia sita in -OMISSIS-.
8.1- A prescindere, anche per detto plesso, dalla pertinenza dell’istanza di dilazione di debiti contributivi del 5.7.2024, non risulta comunque comprovato da parte ricorrente che la stessa avesse inviato tempestivamente all’amministrazione resistente la documentazione idonea a sanare tutte le criticità a suo tempo contestate (nello specifico: dichiarazioni di conformità degli impianti idraulico, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, verifica dell’impianto elettrico di messa a terra di valutazione del rischio da scariche atmosferiche).
A ciò si aggiunge che il certificato di verifica periodica sugli impianti di messa a norma del suddetto plesso versato in atti (all.021 e all.025) è datato 5.10.2024 e dunque è posteriore al provvedimento impugnato, mentre, di converso, non risulta dimostrato da parte ricorrente che la documentazione da essa richiamata (pag. 16 del ricorso) sia corrispondente alle certificazioni carenti e dunque idonea a sanare le carenze riscontrate in sede ispettiva.
8.2- Quanto alla mancata regolarizzazione del personale docente e ATA, alla documentazione allegata (all. 026 e all. 027) e alla carenza di informazioni in ordine alla pubblicazione dei bilanci si ritengono mutuabili le medesime considerazioni esposte con riferimento al plesso di -OMISSIS- (v. § 7.2 e § 7.3).
8.3- In ordine, infine, alla carenza di titoli di studio, le affermazioni di parte ricorrente (“ In merito ai titoli di studio venivano depositati i titoli di studio del personale ”, pag. 17 del ricorso) - risultano del tutto generiche.
9- In conclusione, il ricorso va rigettato.
10- Le spese seguono la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA CE, Presidente
IC LI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC LI | CA CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.