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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6188 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4573 dell'anno 2020,
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Mariano, giusta procura in atti;
C.F._2
CP_1
e in breve Controparte_2 Controparte_2
(C.F. ), con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona del Responsabile P.IVA_1
Unità Contenzioso, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfrancesco Garone e Controparte_3 dall'Avv.
LE LL, giusta delega in atti;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 986/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata il 27.04.2020.
CONCLUSIONI: Per gli appellanti: “1) in via pregiudiziale, riformare la sentenza impugnata e dichiarare l'interesse ad agire in capo al sig. ; 2) nel merito, riformare la sentenza impugnata ed Parte_2 accertare l'esclusiva proprietà in capo ai sig. e del denaro Parte_1 Parte_2 investito per l'acquisto del fondo “Fonditalia” n. 357599.01.210 e per l'effetto condannare la alla restituzione di € 5.340,39 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Controparte_4 in via subordinata, condananre la alla restituzione di € 5.340,39 oltre Controparte_4
interessi e rivalutazione monetaria nei confronti del solo;
Parte_1
4) condannare parte soccombente al pagamento delle spese legali, comprese quelle forfetarie del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”.
Per l'appellata: “I - Rigettare integralmente l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
siccome improponibile, inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, Parte_2 confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
II - Condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
ed convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Pt_1 Parte_2
Vetere la banca esponendo: 1) che il primo di essi attori, insieme ai fratelli Controparte_4 Pt_3
e , aveva sottoscritto presso l'agenzia di Caserta della banca convenuta, un fondo Persona_1 denominato “Fonditalia”, versando su tale strumento finanziario l'importo complessivo di €
16.000,00, di cui € 14.400,00, in data 6.12.2002, previo prelevamento dal contratto Fideuram
Moneta intestato ad entrambi essi attori, ed € 1.600,00 rinvenienti invece da un conto corrente sempre a loro intestato;
2) che, in data 8.1.2003, lo stesso aveva richiesto la Parte_1
liquidazione totale delle somme investite, e con comunicazione del 9.1.2013, la banca comunicava che avrebbe proceduto all'accredito, a titolo di rimborso, della somma di € 16.026,17; 3) che, in data 15.1.2003, la banca convenuta procedeva ad accreditare la minor somma di € 10.680,78; 4) che egli, in data 17.2.2003, richiedeva formalmente l'accredito della somma residua di € 5.340,39 ma che, con nota del 4.3.2003, la banca comunicava che tale importo era stato trattenuto poiché ella aveva ritenuto fosse di competenza di , quale terzo sottoscrittore del contratto Persona_1
Fonditalia, e che a ciò si era determinata atteso che quest'ultimo aveva commesso delle irregolarità nella qualità di promotore finanziario a lei professionalmente legato, e ciò in applicazione dell'art. 11 del contratto di agenzia;
5) che essi, più volte, si erano recati in agenzia per chiedere nuovamente il rimborso, ma senza ottenere alcun valido riscontro. Ciò posto, gli attori chiedevano la restituzione della predetta somma, oltre interessi legali, con vittoria di spese.
Costituitasi, la banca dapprima eccepiva la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
per non aver egli sottoscritto il fondo di investimento, e nel merito evidenziava come Per_1
era stato ritenuto colpevole di alcune irregolarità compiute nel suo mandato di promotore
[...] finanziario della , e che, dunque, ai sensi dell'art. 11 del contratto agenzia che la legava ai CP_4
suoi promotori, essa aveva legittimamente esercitato la sua facoltà di rivalersi su qualsiasi bene, titolo o conto intercorrente tra il promotore e la stessa e che, quindi, aveva deciso di trattenere CP_4
la quota di un terzo delle somme presenti sul detto fondo, in quanto intestato a lui oltre che ad altri due soggetti. Invero, la banca riferiva che, contrariamente a quanto lamentato dagli attori, la predetta sottoscrizione di quote era il frutto di una reintestazione di un rapporto di pertinenza del solo , legato alla banca dal rapporto di agenzia, e che in data 3.1.2003 ella aveva Persona_1
comunicato a quest'ultimo la risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa, con segnalazione alla Consob delle sue condotte illecite;
evidenziava che proprio pochi giorni dopo tale comunicazione, le era pervenuta la sospetta richiesta di liquidazione del fondo, e che essa aveva dunque legittimamente esercitato le sue facoltà di rivalsa nei confronti del promotore infedele.
Con sentenza n. 986/2020 pubblicata il 27.4.2020, il Tribunale rigettava le domande proposte.
In primo luogo, veniva rilevata la carenza di legittimazione dell'attore , attesa Parte_2
la riscontrata mancanza di sottoscrizione dello stesso delle quote Fonditalia del 26.6.1997 confluite nel fondo disinvestito, sottoscritte solo da e dai germani e . Parte_1 Pt_3 Persona_1
Il Tribunale rilevava che la mera titolarità in capo a sia del conto Fideuram Parte_2
Moneta che del conto corrente non rilevava ai fini del giudizio, atteso che l'investimento per le quote di cui si chiedeva la liquidazione risultava eseguito dal solo , così come anche la Pt_1
richiesta di liquidazione.
Nel merito delle domande, il giudice di prime cure riferiva che la prospettazione della banca convenuta era più che attendibile: risultava evidente, infatti, che aveva compiuto Persona_1
condotte illecite consistenti nella appropriazione indebita, nella sua qualità di promotore finanziario, di somme di denaro appartenenti a diversi clienti, per come dallo stesso ammesso e accertato successivamente dalla Consob con le delibere 154001 e 14091, con conseguente ingente danno per la banca la quale aveva dovuto provvedere al rimborso ed al risarcimento dei danni in favore dei clienti truffati dal;
ciò posto, proprio in applicazione dell'art. 11 del contratto di agenzia che Per_1
legava la al , ella aveva reso indisponibili gli investimenti effettuati dal promotore in CP_4 Per_1
prodotti del gruppo, ed aveva proceduto alla compensazione dei propri crediti verso il promotore infedele con i crediti dallo stesso vantati, rinvenienti da titoli finanziari sempre del gruppo
; il Tribunale riteneva che tale norma si applicasse in pieno alla vicenda in esame atteso CP_4
che il fondo di investimento di cui si chiedeva la liquidazione era stato sottoscritto anche dal Per_1
e che dunque si doveva presumere la sua titolarità di un terzo dei fondi ivi presenti,
[...] rimanendo inoperante la disciplina di cui all'art. 1854 c.c. Il Tribunale rigettava dunque tanto la domanda restitutoria quanto quella risarcitoria.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed hanno Parte_1 Parte_2
proposto gravame avverso la predetta sentenza, censurando – in estrema sintesi e per quanto si dirà più diffusamente in seguito – la decisione con cui era stata rilevata la carenza di legittimazione attiva di , avendo egli un concreto interesse alla restituzione delle somme Parte_2 indicate in quanto provenienti da un rapporto a lui intestato, nonché la inapplicabilità dell'art. 11 del contratto di agenzia posto a fondamento della decisione, atteso che era chiaro, per come ricostruito anche dal Giudice di primo grado, che il versamento della somma concretamente investita pari ad €
16.000,00 fosse stato eseguito dal solo , e che la relativa provvista era di titolarità dei Parte_1
due attori in primo grado e non anche di;
per tali motivi, gli appellanti hanno Persona_1
evidenziato come la presunzione di solidarietà ex art. 1854 c.c. risultava vinta dalla prova concreta della appartenenza delle somme oggetto di richiesta di liquidazione ai soli attori e non anche a
, con conseguente inapplicabilità dell'art. 11 del contratto di agenzia che legava Persona_1 solo quest'ultimo alla appellata. CP_4
Sulla scorta di tali prospettazioni, gli appellanti hanno richiesto la riforma integrale della pronuncia di primo grado, con accoglimento della loro originaria domanda di restituzione della somma di €
5.430,39.
Costituitasi, la banca appellata ha sostenuto la infondatezza dell'appello, rilevando come il mancato gravame sul rigetto della domanda risarcitoria, limitasse in questa sede il vaglio della vicenda con riferimento alla sola domanda restitutoria.
All'udienza del 24.9.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
La Corte osserva preliminarmente che la definizione del secondo motivo di appello è idonea a definire il giudizio in virtù del principio della ragione più liquida, motivo per cui sarà esaminato in via preliminare.
Con tale doglianza, gli appellanti hanno inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto pienamente applicabile l'art. 11 del contratto di agenzia che legava la banca al CP_4 solo , quale promotore finanziario della medesima banca, sul presupposto per cui Persona_1
l'acquisto delle quote Fonditalia - la cui restituzione parziale era oggetto della domanda principale dei due attori - era stato sottoscritto anche da , con la conseguenza per cui un terzo Persona_1
dei suddetti fondi acquistati (e dunque un terzo del loro controvalore) fosse riconducibile alla sua posizione e dunque aggredibile in base all'art. 11 del contratto di agenzia da parte della banca, una volta accertate le condotte illecite del , invero mai poste in discussione né in primo né in Per_1
secondo grado. Gli appellanti hanno evidenziato come il Giudice di primo grado sia partito da una corretta premessa nel suo ragionamento, e cioè la osservazione per cui le somme investite, nell'ammontare di € 16.000,00, furono versate dal solo , cointestatario del mandato di Parte_1
acquisto delle quote Fonditalia, ma che tale corretta osservazione non abbia, poi, condotto il
Tribunale a trarne le dovute conseguenze, e cioè a valutare che il denaro investito era di spettanza di e dell'altro attore quali intestari dei rapporti di provenienza, e non anche del Parte_1
congiunto che risultava invece soltanto cointestatario per un terzo del fondo, ma che non Per_1 aveva contribuito in alcun modo all'acquisto delle quote. A dire degli appellanti, tale lampante osservazione avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere dunque superata qualsiasi presunzione di cointestazione delle somme sul Fondo di cui si chiedeva il disinvestimento, proprio perché la provvista utilizzata per il loro originario acquisto era di spettanza dei soli due attori e non anche del terzo cointestatario del solo fondo. A riprova di quanto esposto, la difesa appellante ha evidenziato la rilevanza documentale del modulo di sottoscrizione dell'investimento del 13.12.2002 (docc. 1 e 4 della citazione in primo grado), che riporta la sola sua sottoscrizione, come quello dell'operazione di disinvestimento (doc. 5 produzione parte attrice).
Il motivo è infondato.
L'intera vicenda ruota invero intorno ad una unica questione di rilievo. Ferma la cointestazione del contratto Fonditalia n. 357599.01.210, a , e , e fermo Parte_1 Parte_4 Persona_1 il versamento effettuato sul predetto rapporto in data 12.12.2002, per l'importo di € 16.000,00
(proveniente per € 14.400,00 da un rapporto Fideuram Moneta n. 070610.91.108 e per € 1.600,00 dal c/c 66.120274 , entrambi intestati solo a e e non anche a , Pt_1 Parte_2 Per_1
occorre accertare se per effetto del predetto versamento su un fondo intestato a tre soggetti conservi o meno rilevanza la provenienza del denaro da rapporti intestati non alla stessa compagine di soggetti.
A tale quesito, infatti, si oppongono le due diverse opzioni di risposta: per gli appellanti, la certa provenienza del denaro da rapporti intestati solo a e ad , rende Pt_1 Parte_2
superabile la dedotta presunzione di solidarietà attiva dei cointestatari del rapporto oggetto di disinvestimento, trattandosi evidentemente di somme provenienti solo dalla titolarità in capo a loro, ragion per cui la banca non aveva alcuna possibilità di azionare il meccanismo di cui all'art. 11 del contratto di agenzia che la legava al terzo , non potendo aggredire somme a lui non Persona_1
spettanti, e ciò nonostante la cointestazione formale del rapporto;
secondo la banca appellata (ed invero secondo la ricostruzione poi condivisa dal Tribunale), invece, la ricostruzione in fatto della vicenda portava ad una conclusione opposta: in data 26.6.1997, il solo decise di Persona_1
intestare a sé e ai due fratelli il pregresso rapporto (contratto Fonditalia, in precedenza intestato solo a se stesso), che dunque acquistava nuovo numero identificativo in , e dunque da tale P.IVA_2
data nasceva il rapporto cointestato ai tre soggetti su cui poi si è sviluppato il presente giudizio;
e su tale rapporto, nel tempo, erano state effettuate tutta una serie di operazioni di investimento e di disinvestimento (come documentate in atti per importi variabili negli anni 1996, 1997 e 1998) su commissione anche del solo con indicazione volta per volta dei singoli titoli di Persona_1
investimento da acquistare o da disinvestire con relativa richiesta di liquidazione parziale. Tale natura complessa del rapporto, unitamente alla cointestazione dello stesso ed alla operatività anche per iniziativa di uno solo dei cointestatari (tanto per l'acquisto che per il disinvestimento), secondo l'appellata, ha reso il rapporto caratterizzato da una operatività promiscua ed eterogenea, e connessa al requisito formale della cointestazione tra i tre operanti anche uti singuli, tale da far ritenere difficilmente superabile il dato formale della cointestazione delle quote di investimento e, dunque, dei relativi controvalori al momento della richiesta di liquidazione parziale, spezzando invece il dato sostanziale della provenienza specifica dei singoli versamenti di volta in volta effettuati e della sua efficienza causale sulla titolarità del controvalore delle quote investite.
La questione invero, prima di giungere all'esame della fondatezza del motivo di appello, non può tuttavia prescindere dalla qualifica professionale del e dal contratto di agenzia che Persona_1
lo ha legato alla banca . CP_4
Sotto tale aspetto, osserva la Corte, in primo luogo va evidenziato che la presenza nel rapporto in oggetto del promotore , unitamente agli altri due soggetti privati, odierni appellanti, non Per_1
appare giustificata sui medesimi presupposti in fatto, atteso che mentre per questi due è certa la loro qualifica di investitori privati, per il primo risulta invece essenziale il suo ruolo professionale, atteso che nel medesimo contratto del 26.6.1997 (quello dunque in cui è egli stesso a richiedere l'aumento dei titolari rispetto alla precedente intestazione solo a sé del rapporto), egli figura espressamente come promotore finanziario, tanto che le proprie sigle sul rapporto sono riportate con il relativo codice “promotore o praticante n. 952216” e duplice è la sua sottoscrizione, sia come “mandante” insieme agli altri due (e per mandante deve intendersi colui che procede alla variazione di intestazione o trasferimento quote, come rinvenibile dal titolo stesso del documento) che come
“promotore finanziario”, tanto alla pagina 2 che alla pagina 4 del rapporto. Tale doppia sottoscrizione compare anche sulle operazioni di disinvestimento chieste sul medesimo rapporto dal promotore finanziario nel corso del rapporto.
In secondo luogo, va ben interpretato il senso dell'articolo 11 del contratto di agenzia che ha legato la banca al promotore , poi rivelatosi come agente infedele;
tale norma CP_4 Per_1 testualmente prevede che: “nel caso di accertate appropriazioni indebite e/o di altre acclarate gravi irregolarità da parte del promotore sia a danno di clienti della società o di altre società del gruppo
IMI/Banca Feiduram s.p.a., sia direttamente a danno della stessa società o di altre società del gruppo da cui possono derivare crediti della Società, quest'ultima è autorizzata espressamente a rendere indisponibili gli investimenti effettuati dal promotore in prodotti del gruppo. In tali casi la società è espressamente autorizzata, con mandato irrevocabile conferito dal promotore finanziario ai sensi dell'art. 1723, secondo comma c.c., a procedere alle compensazioni di tutti i crediti.
La applicazione di questa norma, per completezza di trattazione, è stata invocata dalla banca a giustificazione del mancato rimborso di un terzo della somma complessiva richiesta dagli attori in primo grado, sulla considerazione per cui, stanti le irregolarità commesse dal promotore nei confronti di una serie di clienti della banca (come da lui ammesse – cfr. dichiarazioni in atti) in applicazione dell'art. 11 del contratto di agenzia, a suo tempo stipulato con , la Persona_1 banca ha reso indisponibile un terzo dell'importo, di competenza dello stesso, rinveniente dalla liquidazione totale delle quote giacenti sul contratto Fiditalia, in cui lo stesso figurava come terzo mandate nella sua qualità di promotore finanziario (cfr. comunicazione banca del CP_4
4.3.2003).
Ciò posto, in questo complesso quadro contrattuale, la banca ha agito senza che si possa muovere alcuna censura al suo operato.
Ed infatti, fermi i presupposti per la piena applicazione dell'art. 11 del contratto di agenzia ( e cioè
l'esistenza delle irregolarità commesse e confessate dal promotore ed i conseguenti danni documentati in capo alla banca, per i rimborsi effettuati ai clienti per le somme da lui sottratte, come documentate in atti), la banca ha correttamente reso indisponibile nella misura di un terzo, le somme oggetto di richiesta di disinvestimento per come rinvenienti dalle quote del rapporto intestato al ed ai due congiunti, e tanto sulla scorta non tanto della valida o meno Persona_1
applicazione di una presunzione di contitolarità, quanto sulla specifica previsione pattizia del mandato integrativo sottoscritto alla data del 26.6.1997, allorquando, tutti i 3 sottoscrittori ( i primi in veste privata, ed il solo anche in veste di promotore), testualmente riferivano che Per_1
“prendiamo altresì atto che il presente mandato è integrativo, da un punto di vista patrimoniale, di quello di cui al contratto originario di riferimento (intestato al solo . Pertanto, le quote Per_1 sottoscritte in virtù del presente mandato (e dunque anche quelle relative agli € 16.000 del gennaio 2001) saranno intestate in capo ai sottoscrittori del contratto originario di riferimento, anche se non coincidenti, in tutto o in parte, con noi sottoscritti: noi sottoscritti stessi, di ciò consapevoli e nel nostro interesse, rinunciamo espressamente ad ogni eccezione al riguardo”.
Ciò posto, la questione della titolarità delle quote tra i sottoscrittori della integrazione del 26.6.1997
è definitivamente risolta da questa previsione pattizia per cui, le quote di investimento sottoscritte in esecuzione del contratto, a partire da tale data, andavano considerate di titolarità soltanto del promotore , come correttamente indicato dalla difesa della banca nella comparsa di Persona_1
costituzione e risposta del primo grado, e che per mero scrupolo di correttezza (come affermato nel medesimo atto difensivo) essa ha invece trattenuto solo un terzo dell'importo totale, operando una ideale e bonaria suddivisione virtuale degli importi, nonostante la chiara indicazione contenuta nel mandato integrativo.
Dunque, risulta pienamente legittimo l'operato della banca per aver trattenuto le somme in oggetto, in piena esecuzione dell'art. 11, pienamente operante non solo per la pacifica ammissione dei suoi presupposti in fatto, ma anche in relazione alla titolarità (e non solo alla disponibilità) delle quote trattenute dalla banca in capo al promotore infedele.
Il motivo di appello è dunque infondato e va respinto.
I restanti motivi di appello, ed ogni altra contestazione circa la valenza della comunicazione della banca del 9.1.2025 (con cui rispondeva alla richiesta di disinvestimento del fondo CP_4
preannunciando tale operazione in modalità integrale), restano definitivamente assorbiti dal rigetto della specifica censura esaminata.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI,
Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €. 26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4573/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 986/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e pubblicata il 27/4/2020.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.888,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 26.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano