TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/06/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4066/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4066/2023 r.g. promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA PALA, Parte_1 C.F._1 quale nuovo difensore, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla memoria di costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Corso
Vannucci n. 63, presso il difensore avv. FEDERICA PALA RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._2
ROSICHETTI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato in Borgo Trevi (PG), Via S. Egidio n. 55, presso il difensore avv. GIUSEPPE ROSICHETTI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5.3.2025 le parti– previa precisazione che parte ricorrente rinunciava agli arretrati del mantenimento dovuti dalla data della domanda a quella della pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e che le spese del presente giudizio restavano a carico del sig. nella misura di € 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come CP_1 per legge, restando compensate per il resto – concludevano congiuntamente riportandosi alla nota depositata il 5.3.2025 che di seguito integralmente si riportano: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le conclusioni come di seguito congiuntamente rassegnate, disponendo:
1. l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 presso la madre;
2. la possibilità che il padre veda e tenga con sé il figlio minore ogni volta che lo voglia, Per_1 previo accordo con il medesimo e nel rispetto delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
3. il contributo di mantenimento ordinario del figlio a carico del padre in € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente”
Pagina 1 stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori, prevedendo che lo stesso sia versato dal Sig. sul c/c con IBAN [...], in modo che sia che la Sig.ra CP_1 Per_1 possano operare risultando cointestato;
Pt_1
4. la percezione dell'assegno unico ed ogni altro sostegno economico pubblico per le famiglie e figli a carico a favore della madre,
5. Detrazioni nella misura del 50% per il figlio a carico».
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 5.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.10.2023, conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1 esponendo: di aver avuto con lui una relazione sentimentale dalla quale era nato il figlio (il Per_1
19.3.2007), riconosciuto da entrambi i genitori;
che la relazione affettiva era terminata nel 2009 e che di comune accordo veniva stabilito che il figlio rimanesse a vivere con la madre, presso l'immobile di sua proprietà, con previsione del diritto di visita del padre un pomeriggio a settimana con pernottamento e weekend alternati, nonchè contributo di mantenimento di € 400,00 mensili oltre spese straordinarie;
che a partire dal 2016, il padre dimostrava disinteresse nei confronti del figlio, sia in termini di frequentazione, trascorrendo con il figlio poco tempo, sia dal punto di vista economico, omettendo di versare con regolarità l'assegno di mantenimento concordato.
La ricorrente riferiva inoltre che: al figlio veniva diagnosticata una “acathonsis nigricans”, Per_1 derivante da insulino-resistenza, per cui era seguito da una nutrizionista/diabetologa; che a seguito del decesso del nonno materno, il figlio aveva intrapreso un percorso psicologico;
che il padre, Per_1 messo al corrente della situazione, era rimasto inerte e assente. Sotto il profilo economico aggiungeva di prestare servizio presso il percependo uno stipendio di € 1.400,00 mensili, ed essere Pt_2 gravata da una cessione del quinto pari a € 80,00 mensili per 120 rate, mentre il resistente era titolare della “Autoscuola Nicolini”.
La ricorrente chiedeva pertanto disporsi il collocamento del minore presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre, previsione di un contributo paterno al suo mantenimento nella misura di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il sig. costituitosi con memoria di costituzione del 27.5.2024, contestava la CP_1 ricostruzione avversaria. Deduceva che la ricorrente era affetta da una grave patologia psichiatrica caratterizzata da disturbi ricorrenti e invalidanti, e che la relazione sentimentale era stata interrotta per volere unilaterale della sig.ra Negava di essere assente nella vita del figlio, riferendo Pt_1 piuttosto di essere sempre in contatto con lui, e lamentava di non essere stato mai ascoltato dalla madre sulle decisioni importanti per quest'ultimo. Sotto il profilo economico dichiarava: di percepire un reddito mensile inferiore a € 1.500,00; di dover far fronte anche alle spese di mantenimento ordinario (per € 250,00) e straordinario, del figlio , di 4 anni, nato da un'altra relazione. Per_2
Il resistente concludeva chiedendo il collocamento del figlio presso la madre, con previsione Per_1 del collocamento presso di lui nei periodi di ricovero psichiatrico della madre, nonché la regolamentazione della frequentazione padre-figlio gestita direttamente tra i medesimi e la previsione di un contributo di mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione del 29.05.2024, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, il giudice assumeva i provvedimenti provvisori con i quali disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, prevedeva Per_1 incontri padre-figlio liberi, previo accordo con il ragazzo, nonché un contributo paterno di mantenimento nella misura di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordinava al resistente l'esibizione in giudizio degli estratti conto dell'ultimo triennio, rinviando la causa per la rimessione
Pagina 2 della causa al collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 5.3.2025, i difensori rappresentavano l'intervenuto accordo tra le parti sulle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, e precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini sopra riportati come da nota del 5.3.2025, chiedendone l'accoglimento al collegio. La causa veniva pertanto rimessa alla decisione del collegio.
****
Si dà atto del raggiungimento, nel corso del presente giudizio, della maggiore età da parte del figlio pertanto, nulla deve statuirsi in ordine al relativo affidamento, collocamento e Persona_1 frequentazione con il padre.
Passando dunque all'esame degli aspetti economici, l'accordo raggiunto tra le parti circa il contributo paterno di mantenimento del figlio appare congruo e pertanto nulla osta alla sua Per_1 formalizzazione.
Con riguardo alle spese, le parti hanno concordato che siano poste a carico del sig. CP_1 nella misura di € 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, restando compensate per il resto. Il collegio ritiene di dover provvedere in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Provvede sulle statuizioni accessorie in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
2) Provvede sulle spese di lite in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, disponendone la compensazione parziale e condannando al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1 somma complessiva di euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Perugia, 5 maggio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4066/2023 r.g. promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA PALA, Parte_1 C.F._1 quale nuovo difensore, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla memoria di costituzione di nuovo procuratore, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Corso
Vannucci n. 63, presso il difensore avv. FEDERICA PALA RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._2
ROSICHETTI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato in Borgo Trevi (PG), Via S. Egidio n. 55, presso il difensore avv. GIUSEPPE ROSICHETTI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5.3.2025 le parti– previa precisazione che parte ricorrente rinunciava agli arretrati del mantenimento dovuti dalla data della domanda a quella della pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e che le spese del presente giudizio restavano a carico del sig. nella misura di € 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come CP_1 per legge, restando compensate per il resto – concludevano congiuntamente riportandosi alla nota depositata il 5.3.2025 che di seguito integralmente si riportano: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le conclusioni come di seguito congiuntamente rassegnate, disponendo:
1. l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 presso la madre;
2. la possibilità che il padre veda e tenga con sé il figlio minore ogni volta che lo voglia, Per_1 previo accordo con il medesimo e nel rispetto delle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
3. il contributo di mantenimento ordinario del figlio a carico del padre in € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente”
Pagina 1 stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori, prevedendo che lo stesso sia versato dal Sig. sul c/c con IBAN [...], in modo che sia che la Sig.ra CP_1 Per_1 possano operare risultando cointestato;
Pt_1
4. la percezione dell'assegno unico ed ogni altro sostegno economico pubblico per le famiglie e figli a carico a favore della madre,
5. Detrazioni nella misura del 50% per il figlio a carico».
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 5.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.10.2023, conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1 esponendo: di aver avuto con lui una relazione sentimentale dalla quale era nato il figlio (il Per_1
19.3.2007), riconosciuto da entrambi i genitori;
che la relazione affettiva era terminata nel 2009 e che di comune accordo veniva stabilito che il figlio rimanesse a vivere con la madre, presso l'immobile di sua proprietà, con previsione del diritto di visita del padre un pomeriggio a settimana con pernottamento e weekend alternati, nonchè contributo di mantenimento di € 400,00 mensili oltre spese straordinarie;
che a partire dal 2016, il padre dimostrava disinteresse nei confronti del figlio, sia in termini di frequentazione, trascorrendo con il figlio poco tempo, sia dal punto di vista economico, omettendo di versare con regolarità l'assegno di mantenimento concordato.
La ricorrente riferiva inoltre che: al figlio veniva diagnosticata una “acathonsis nigricans”, Per_1 derivante da insulino-resistenza, per cui era seguito da una nutrizionista/diabetologa; che a seguito del decesso del nonno materno, il figlio aveva intrapreso un percorso psicologico;
che il padre, Per_1 messo al corrente della situazione, era rimasto inerte e assente. Sotto il profilo economico aggiungeva di prestare servizio presso il percependo uno stipendio di € 1.400,00 mensili, ed essere Pt_2 gravata da una cessione del quinto pari a € 80,00 mensili per 120 rate, mentre il resistente era titolare della “Autoscuola Nicolini”.
La ricorrente chiedeva pertanto disporsi il collocamento del minore presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre, previsione di un contributo paterno al suo mantenimento nella misura di € 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il sig. costituitosi con memoria di costituzione del 27.5.2024, contestava la CP_1 ricostruzione avversaria. Deduceva che la ricorrente era affetta da una grave patologia psichiatrica caratterizzata da disturbi ricorrenti e invalidanti, e che la relazione sentimentale era stata interrotta per volere unilaterale della sig.ra Negava di essere assente nella vita del figlio, riferendo Pt_1 piuttosto di essere sempre in contatto con lui, e lamentava di non essere stato mai ascoltato dalla madre sulle decisioni importanti per quest'ultimo. Sotto il profilo economico dichiarava: di percepire un reddito mensile inferiore a € 1.500,00; di dover far fronte anche alle spese di mantenimento ordinario (per € 250,00) e straordinario, del figlio , di 4 anni, nato da un'altra relazione. Per_2
Il resistente concludeva chiedendo il collocamento del figlio presso la madre, con previsione Per_1 del collocamento presso di lui nei periodi di ricovero psichiatrico della madre, nonché la regolamentazione della frequentazione padre-figlio gestita direttamente tra i medesimi e la previsione di un contributo di mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione del 29.05.2024, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, il giudice assumeva i provvedimenti provvisori con i quali disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, prevedeva Per_1 incontri padre-figlio liberi, previo accordo con il ragazzo, nonché un contributo paterno di mantenimento nella misura di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordinava al resistente l'esibizione in giudizio degli estratti conto dell'ultimo triennio, rinviando la causa per la rimessione
Pagina 2 della causa al collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 5.3.2025, i difensori rappresentavano l'intervenuto accordo tra le parti sulle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, e precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini sopra riportati come da nota del 5.3.2025, chiedendone l'accoglimento al collegio. La causa veniva pertanto rimessa alla decisione del collegio.
****
Si dà atto del raggiungimento, nel corso del presente giudizio, della maggiore età da parte del figlio pertanto, nulla deve statuirsi in ordine al relativo affidamento, collocamento e Persona_1 frequentazione con il padre.
Passando dunque all'esame degli aspetti economici, l'accordo raggiunto tra le parti circa il contributo paterno di mantenimento del figlio appare congruo e pertanto nulla osta alla sua Per_1 formalizzazione.
Con riguardo alle spese, le parti hanno concordato che siano poste a carico del sig. CP_1 nella misura di € 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, restando compensate per il resto. Il collegio ritiene di dover provvedere in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Provvede sulle statuizioni accessorie in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
2) Provvede sulle spese di lite in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, disponendone la compensazione parziale e condannando al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1 somma complessiva di euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Perugia, 5 maggio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
Pagina 3