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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. r.g.v.g. 1145/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1145 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2025, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Pisa, alla via R. Fucini C.F._2
n. 49, presso lo studio dell'avv. Tiziana Bongo, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_2 Parte_1 hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in data 20.6.2013, in Cogorno, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2013, parte I, atto n. 7,
1 deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra coniugi.
Gli stessi hanno altresì asserito che dalla loro unione è nata la figlia , Persona_1
in data 2.2.2013.
Nelle note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, gli stessi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 29.9.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale, conclusosi con la sentenza di omologa, pronunciata all'esito di camera di consiglio tenutasi in data 10.4.2024.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
A mente di quanto evidenziato, devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 della l. n. 898 del 1970 per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si rileva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso della
2 figlia minore, con sua collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento.
Deve, inoltre, ritenersi che il contributo per il mantenimento della minore, posto a carico del padre, genitore non collocatario, sia conforme alle sua esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti.
Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti allo scioglimento del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, in data 20.6.2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile dello stesso Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, parte I, atto n. 7;
b) dispone che i rapporti fra i coniugi e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi della figlia minore siano disciplinati dalle condizioni delineate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente riportate;
c) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, tenutasi in data 16.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1145 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2025, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Pisa, alla via R. Fucini C.F._2
n. 49, presso lo studio dell'avv. Tiziana Bongo, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_2 Parte_1 hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in data 20.6.2013, in Cogorno, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2013, parte I, atto n. 7,
1 deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra coniugi.
Gli stessi hanno altresì asserito che dalla loro unione è nata la figlia , Persona_1
in data 2.2.2013.
Nelle note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, gli stessi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 29.9.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale, conclusosi con la sentenza di omologa, pronunciata all'esito di camera di consiglio tenutasi in data 10.4.2024.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
A mente di quanto evidenziato, devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 della l. n. 898 del 1970 per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si rileva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso della
2 figlia minore, con sua collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento.
Deve, inoltre, ritenersi che il contributo per il mantenimento della minore, posto a carico del padre, genitore non collocatario, sia conforme alle sua esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti.
Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti allo scioglimento del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, in data 20.6.2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile dello stesso Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, parte I, atto n. 7;
b) dispone che i rapporti fra i coniugi e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi della figlia minore siano disciplinati dalle condizioni delineate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente riportate;
c) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, tenutasi in data 16.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
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