Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01148/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2024, proposto da
Engie Servizi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , quale incorporante di Conversion & Lighting S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Marra, Alfonso Polillo e Marisa Olga Meroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cessaniti, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 4 aprile 2022, n. 139.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. FR RO;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 4 aprile 2022, n. 139, il Tribunale di Vibo Valentia ha intimato al Comune di Cessaniti il pagamento, in favore di Conversion & Lighting S.p.a., della complessiva somma di € 260.155,15, oltre agli interessi da domanda e le spese della procedura, liquidate in ® 2.738,00 per onorari, € 640,00 per spese, oltre a IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 12 aprile 2023;
- con ricorso notificato in data 4 luglio 2024, depositato nella Segreteria in pari data, Engie Servizi S.p.a., società incorporante la creditrice Conversion & Lighting S.p.a., ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme residue, tenuto dei pagamenti parziali intervenuti, ammontanti a € 105.683,89;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di pagamento delle spese esecutive affrontate dopo l’emissione del decreto, nonché di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione integrale al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- in ordine agli interessi, essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione;
- l’amministrazione è tenuta al pagamento delle spese affrontate da parte ricorrente successivamente all’emissione del decreto indicato in epigrafe, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, ma nel caso di specie la società ricorrente non ha fornito dimostrazione di averne sopportate, cosicché è dovuto solo il rimborso forfettario di € 40,00 di cui all’art. 6, comma 2 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto - agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
- tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta ;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’Ente di cui è segretario, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- deve essere accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore del costituito procuratore, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Cessaniti di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe, nonché del rimborso per le spese di esecuzione nella misura indicata in motivazione, mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel pagamento, con le decorrenze indicate in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’Ente di cui è segretario, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna il Comune di Cessaniti al pagamento, in favore di parte ricorrente di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
FR RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RO | IV LE |
IL SEGRETARIO