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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c sostitutiva dell'udienza del 14.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10988/2024 R.G. Lavoro, promosso
DA
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata agli effetti del presente giudizio in Messina Via Degli Angeli is. 185 B n. 20 presso lo studio dell'Avv. Rosario Pace che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' , in persona Controparte_1 del suo Presidente pro tempore, con sede in Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco Vittori, giusta procura generale alle liti;
Oggetto Opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024 la ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di avere presentato domanda all' al fine del riconoscimento dell'invalidità civile;
CP_1 di essere stata riconosciuta dalla competente Commissione medica , in seguito a CP_1 visita espletata in data 3.4.2024 invalida nella percentuale del 67% con riconoscimento dello stato invalidante per il collocamento mirato;
che in conseguenza di quanto sopra la depositava ricorso per accertamento Pt_1 tecnico preventivo dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Catania con richiesta di nomina di CTU per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della stessa e riconoscerla invalida civile nella misura più ampia possibile;
che all'esito della espletata CTU, il consulente nel procedimento iscritto al n. 4809/2024 R.G. dott. Per_1
riconosceva a seguito di visita medica la invalido civile con riduzione
[...] Pt_1 della capacità lavorativa generica valutazione nella misura del 67%; che la Signora aveva proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso Pt_1 ritenendole errate per i seguenti motivi: Dalla certificazione specialistica neurologica e dall'anamnesi la Signora risulta affetta da epilessia focale complessa del lobo Pt_1 temporale criptogenetica con disturbo di coscienza precedute di volta in volta da disturbo di epilessia focale semplice (come da visita neurologica del 16.3.22); che secondo il CTP dott. la diagnosi riportata dal CTU dott. è riduttiva ed Per_2 Per_1 incompleta perché non riportando la maggiore complessità e gravità del disturbo di coscienza riconosce solo la forma di epilessia semplice del lobo temporale anzicchè la forma di epilessia complessa del lobo temporale. I segni clinici ed i sintomi epilettici della sono stati sempre preceduti da iniziali crisi parziali facciale, sensazioni Pt_1 anomale, paura, odore sgradevole, alterata percezione uditiva, olfattiva, gustativa, mnesiche, cambiamento nel comportamento e nelle emozioni, spasmi muscolari, clonie, movimenti anomali, convulsioni. Tali crisi si sono accompagnate a crisi parziali e complesse con conseguente alterazione di coscienza cioè le crisi semplici evolvendo in crisi parziali complesse, hanno provocato alterazioni del sensorio e della vigilanza manifestandosi con fissità dello sguardo, movimenti automatici delle mani, gesti insensati od inusuali deficit di comprensione, alterazione della voce, amnesie, irrigidimento degli arti, movimenti ripetitivi degli arti stessi;
che la valutazione quindi del dott. pertanto deve intendersi approssimata per Per_1 difetto. Poiché tutte le patologie da cui è affetta la Signora e dalle osservazioni Pt_1 proposte dal dott. fanno sussistere i presupposti in fatto ed in diritto per il Per_2 riconoscimento della previdenza richiesta.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' spiegando difese volte al rigetto del CP_1 ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ respingere la domanda proposta da parte ricorrente in quanto nulla, inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
In seguito all'udienza del giorno 14.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.pc. la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento
Pag. 2 di 4 del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, sostenendo di essere soggetto invalido nella misura del 95%.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che la ricorrente Pt_1
, di anni 39, in atto è affetta da: Epilessia parziale con crisi mensili in terapia
[...] farmacologica in soggetto con remoto episodio di miopericardite in atto in buon compenso emodinamico (FE=63%). Trattasi di infermità che in atto, sulla base delle Tabelle di cui al D.M. 5.2.92, determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa, ai sensi delle Leggi 30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, pari al 68% (sessantotto per cento).
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Spese irripetibili stante la dichiarazione di parte ricorrente di cui all'art 152 disp. Att cpc.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
Pag. 3 di 4 spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' . CP_1
Catania, 27.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c sostitutiva dell'udienza del 14.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10988/2024 R.G. Lavoro, promosso
DA
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata agli effetti del presente giudizio in Messina Via Degli Angeli is. 185 B n. 20 presso lo studio dell'Avv. Rosario Pace che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' , in persona Controparte_1 del suo Presidente pro tempore, con sede in Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco Vittori, giusta procura generale alle liti;
Oggetto Opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024 la ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di avere presentato domanda all' al fine del riconoscimento dell'invalidità civile;
CP_1 di essere stata riconosciuta dalla competente Commissione medica , in seguito a CP_1 visita espletata in data 3.4.2024 invalida nella percentuale del 67% con riconoscimento dello stato invalidante per il collocamento mirato;
che in conseguenza di quanto sopra la depositava ricorso per accertamento Pt_1 tecnico preventivo dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Catania con richiesta di nomina di CTU per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della stessa e riconoscerla invalida civile nella misura più ampia possibile;
che all'esito della espletata CTU, il consulente nel procedimento iscritto al n. 4809/2024 R.G. dott. Per_1
riconosceva a seguito di visita medica la invalido civile con riduzione
[...] Pt_1 della capacità lavorativa generica valutazione nella misura del 67%; che la Signora aveva proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso Pt_1 ritenendole errate per i seguenti motivi: Dalla certificazione specialistica neurologica e dall'anamnesi la Signora risulta affetta da epilessia focale complessa del lobo Pt_1 temporale criptogenetica con disturbo di coscienza precedute di volta in volta da disturbo di epilessia focale semplice (come da visita neurologica del 16.3.22); che secondo il CTP dott. la diagnosi riportata dal CTU dott. è riduttiva ed Per_2 Per_1 incompleta perché non riportando la maggiore complessità e gravità del disturbo di coscienza riconosce solo la forma di epilessia semplice del lobo temporale anzicchè la forma di epilessia complessa del lobo temporale. I segni clinici ed i sintomi epilettici della sono stati sempre preceduti da iniziali crisi parziali facciale, sensazioni Pt_1 anomale, paura, odore sgradevole, alterata percezione uditiva, olfattiva, gustativa, mnesiche, cambiamento nel comportamento e nelle emozioni, spasmi muscolari, clonie, movimenti anomali, convulsioni. Tali crisi si sono accompagnate a crisi parziali e complesse con conseguente alterazione di coscienza cioè le crisi semplici evolvendo in crisi parziali complesse, hanno provocato alterazioni del sensorio e della vigilanza manifestandosi con fissità dello sguardo, movimenti automatici delle mani, gesti insensati od inusuali deficit di comprensione, alterazione della voce, amnesie, irrigidimento degli arti, movimenti ripetitivi degli arti stessi;
che la valutazione quindi del dott. pertanto deve intendersi approssimata per Per_1 difetto. Poiché tutte le patologie da cui è affetta la Signora e dalle osservazioni Pt_1 proposte dal dott. fanno sussistere i presupposti in fatto ed in diritto per il Per_2 riconoscimento della previdenza richiesta.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' spiegando difese volte al rigetto del CP_1 ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ respingere la domanda proposta da parte ricorrente in quanto nulla, inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
In seguito all'udienza del giorno 14.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.pc. la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento
Pag. 2 di 4 del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, sostenendo di essere soggetto invalido nella misura del 95%.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che la ricorrente Pt_1
, di anni 39, in atto è affetta da: Epilessia parziale con crisi mensili in terapia
[...] farmacologica in soggetto con remoto episodio di miopericardite in atto in buon compenso emodinamico (FE=63%). Trattasi di infermità che in atto, sulla base delle Tabelle di cui al D.M. 5.2.92, determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa, ai sensi delle Leggi 30.3.71 n. 118 e 23.11.88 n. 509, pari al 68% (sessantotto per cento).
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Spese irripetibili stante la dichiarazione di parte ricorrente di cui all'art 152 disp. Att cpc.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
Pag. 3 di 4 spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' . CP_1
Catania, 27.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Alessia Trovato
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